Direzione Lavoro
Settore Amministrazione dei Servizi Cimiteriali
n. ord. 6
2006 09187/040
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 2004 09386/040).
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico
locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale,
regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia
Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal
Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11
ottobre 1999 (mecc. 9906143/40).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005
(mecc. 2004 09386/040), la Città provvedeva alla riorganizzazione
del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme
unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della
gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle
dotazioni patrimoniali e strumentali, dalla forma di gestione
in economia, alla gestione con conferimento della titolarità
del servizio a favore dell'"AFC S.p.A.", ai sensi dell'art.
113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, recante Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
La scelta di una struttura societaria dedicata esclusivamente
ai servizi cimiteriali consente di rendere più flessibili
i processi decisionali, la gestione del personale e la connessa
erogazione del servizio, e di migliorare i tempi di effettuazione
degli interventi di manutenzione e di costruzione di manufatti
cimiteriali. La scelta di tale forma gestionale ha inoltre specifici
riflessi in termini di indirizzi, trasparenza e controlli.
Con la citata deliberazione la Città provvedeva dunque
ad affidare alla predetta Società, sempre ai sensi dell'art.
113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio
pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi
cimiteriali e di tutti i beni strumentali, ed ad approvare il
Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici
locali cimiteriali.
Il contratto citato, stipulato in data 19 dicembre 2005,
riordina le attività di natura amministrativa in ordine
ai procedimenti funerari, individuando i soggetti competenti al
loro espletamento.
A tale riguardo, si specifica che tale servizio richiede,
per la sua stessa natura, sia competenze di carattere amministrativo
per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione
delle sepolture private, sia attività di gestione delle
infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e
di esecuzione (costruzioni, manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni,
tumulazioni, estumulazioni ecc...).
Il contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune
di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario
nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato
dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare
demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali,
nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.
Conseguentemente all'affidamento ricevuto dalla Città
di Torino ed in base al nuovo Statuto, la AFC Torino S.p.A., di
cui la Città è unico socio, ha costituito la Direzione
Servizi Cimiteriali ed ha progressivamente dotato la Divisione
stessa delle risorse finanziarie, tecnologiche ed umane, necessarie
a far fronte ai nuovi compiti. Il processo di adeguamento delle
strutture e delle procedure operative si è completato nell'anno
2005 e dal 1° gennaio 2006 la Società ha potuto subentrare
a pieno titolo nelle funzioni precedentemente svolte dal Comune
ed affidate in appalto all'AMA, fino al 30 giugno 2005 e successivamente,
a partire dal 1° luglio dello stesso anno, alla stessa AFC.
Dal punto di vista dell'assetto gestionale delle varie attività
si rilevano tuttora situazioni differenziate:
A) i servizi cimiteriali sono attualmente svolti dalla AFC
Torino S.p.A. che dal 1° gennaio 2006 opera in regime di piena
titolarità secondo il contratto di servizio approvato;
b) le concessioni per tombe di famiglia, la manutenzione straordinaria
dei cimiteri e la custodia sono ad oggi rimaste di diretta competenza
degli uffici comunali;
c) i servizi funebri si svolgono in regime di libero mercato
e sono sottoposti, così come l'esercizio dell'attività
delle imprese di onoranze funebri, alla vigilanza del Comune;
d) il Comune di Torino, provvede direttamente tramite gli
uffici del Settore Servizi Cimiteriali alle attività amministrative
di autorizzazione e controllo dei servizi funerari;
e) i servizi di trasporto funebre istituzionale sono gestiti
in economia, tramite appalti;
f) la gestione dell'obitorio è affidata alla ASL Torino
1;
g) i servizi di illuminazione elettrica votiva sono affidati
in concessione a terzi;
h) la cremazione è gestita dalla SOCREM sulla base
di un contratto di servizio in scadenza al 31 dicembre 2006 e
per il quale è in iter un nuovo provvedimento di autorizzazione.
Sulla base dell'esperienza maturata, tale assetto gestionale
può essere reso più razionale.
In considerazione del processo di organizzazione della Divisione
Servizi Cimiteriali della AFC Torino S.p.A., che ha portato l'Azienda
a disporre di adeguate strutture tecniche ed amministrative, è
opportuno procedere ora a perfezionare l'affidamento dell'insieme
unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, dei complessi immobiliari
e delle dotazioni patrimoniali e strumentali dei cimiteri cittadini,
secondo quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 2004 09386/040), modificando il contratto di servizio
in essere.
Si potranno così superare i problemi, verificati in
quest'ultimo anno, di sovrapposizione delle funzioni amministrative
e tecniche tra i vari soggetti coinvolti, specie per quanto riguarda
la gestione delle aree cimiteriali in termini di organizzazione,
regolazione e controllo sulle attività. Si potrà
soprattutto migliorare nel suo complesso la gestione dei servizi.
Infatti, la definizione di un unico soggetto nella gestione
di attività in realtà strettamente connesse tra
loro, in primo luogo, consentirà di facilitare i cittadini
garantendo loro maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzo
dei servizi e nello svolgimento delle pratiche; in secondo luogo,
permetterà di ridurre le inevitabili diseconomie derivanti
dalle necessità di comunicazione, coordinamento e raccordo
tra soggetti e uffici che dipendono da enti diversi (Comune e
AFC Torino S.p.A., altri soggetti affidatari dei servizi).
In specifico, le nuove funzioni che si intende assegnare
ad AFC Torino S.p.A., con il presente provvedimento riguardano:
a) i compiti di natura amministrativa, oggi svolti dagli uffici
comunali, in ordine alle autorizzazioni al seppellimento, alla
cremazione ed al trasporto funebre;
b) i procedimenti relativi alle aree cimiteriali, tra cui
le concessioni per tombe di famiglia, il riaffido delle tombe
private, la scadenza dei campi;
c) la manutenzione straordinaria degli edifici e impianti
cimiteriali, nonché gli interventi di incremento, miglioria
e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati
ed alla relativa gestione dei beni strumentali;
d) la realizzazione di nuove sepolture la cui proprietà
accede al Comune;
e) l'attuazione di piani di recupero di aree storiche e di
riqualificazione delle aree cimiteriali;
f) le attività istruttorie per il controllo e la regolazione
sul Settore funerario, sui cantieri e sulle imprese cimiteriali;
g) il rilascio di permessi e di autorizzazioni in relazione
agli accessi e i servizi di custodia e di sicurezza per i visitatori;
h) l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la gestione
dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di
particolari disabilità;
i) la realizzazione e la gestione di impianti di cremazione
per far fronte alle necessità, curando la relativa gestione
e l'esercizio dell'attività in partecipazione con altri
gestori;
j) i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero
delle salme alla scadenza dei contratti ora in essere;
k) il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza
della attuale concessione.
Restano al Comune le funzioni amministrative non trasferibili
per legge, segnatamente quelle di stato civile, restano, inoltre,
le valutazioni preliminari e le relative autorizzazioni in ordine
alla gestione del patrimonio immobiliare nonché tutte le
funzioni riconducibili agli organi di Polizia Municipale.
La Città di Torino, continuerà nel proprio
ruolo di indirizzo del servizio pubblico, a garanzia dei diritti
e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario,
proprio perché la società è interamente pubblica
e unipersonale, sia attraverso un costante monitoraggio e controllo
della gestione.
Le proposte della Città incidono sulle previsioni
contrattuali indicate agli articoli 1, 4 e 5 del vigente contratto
di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali, nonché
sull'allegato 2 sub 1, relativo alla politica tariffaria, che
pertanto sono oggetto di modificazioni e di integrazioni. Tali
modificazioni ed integrazioni al Contratto di Servizio comportano
un considerevole aumento delle funzioni e delle attività
svolte da AFC Torino S.p.A., con conseguente recupero di efficienza
dei servizi offerti e riduzione delle diseconomie dovute alla
frammentazione delle competenze.
Si rende pertanto necessario modificare i rapporti finanziari
tra l'Amministrazione comunale e AFC Torino S.p.A. in considerazione
delle nuove funzioni a questa attribuite. In specifico viene modificato
il canone di concessione sia nella parte fissa, sia nella parte
variabile determinata con riguardo ai manufatti per sepolture
realizzati o in corso di esecuzione.
Il Comune riconoscerà ad AFC i costi sostenuti:
1. per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità
per disposizioni di legge o regolamentari;
2. per le esumazioni d'ufficio in aree per le quali sia mutata
la destinazione d'uso ad inumazione;
3. per la cura di tombe o parti storiche che non possono essere
oggetto di sub-concessione;
4. per la cura di campi speciali concessi o assegnati con
provvedimento comunale;
5. per la manutenzione di sepolture ad inumazione o di sepolture
private, derivante da contratti stipulati con il Comune i cui
proventi sono stati riscossi a suo tempo dal Comune medesimo.
Non si ritiene di dover acquisire il parere dei Consigli
Circoscrizionali, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 44 del vigente
Regolamento del Decentramento, in attuazione dell'art. 54 dello
Statuto comunale, in quanto le modifiche del contratto di servizio
oggetto del presente provvedimento riguardano aspetti di natura
meramente gestionale e non attengono invece a criteri generali
di organizzazione del servizio stesso.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa
e che qui si richiamano integralmente, le modifiche al Contratto
di Servizio con l'AFC Torino S.p.A. di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 2004 09386/040) secondo lo schema
che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della
Città, o suo delegato, a sottoscrivere il nuovo contratto
di servizio apportando eventuali modifiche non sostanziali;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. b) le
seguenti lettere:
b) bis: i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero
delle salme per ordine dell'autorità giudiziaria
b) ter: il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza
dell'attuale concessione
b) quater: la gestione di impianti di cremazione e l'esercizio
dell'attività di cremazione anche, previo assenso del Comune,
in partecipazione con altri gestori
b) quinquies: l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori
e la gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che
soffrono di particolari disabilità
2. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 sostituire la lett. c) con la
seguente:
c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari
secondo apposito disciplinare di conferimento delle funzioni amministrative;
3. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. c), come
modificata al punto 2, la seguente lettera:
c) bis: l'istruttoria per la concessione delle sepolture private
e la vigilanza tecnica sui relativi cantieri;
4. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. d) la
seguente lettera:
e) la realizzazione degli impianti di cremazione per far fronte
alle necessità
5. ALL'ARTICOLO 1 Comma 3 sostituire "potrà
effettuare" con:
"effettua"
6. ALL'ARTICOLO 1 inserire dopo il Comma 3 il seguente
comma:
3 bis: Si dà atto che sono a carico del Comune gli oneri
per gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento,
miglioria e valorizzazione di cui al comma precedente per i quali
non sia previsto il corrispondente reperimento di risorse economiche
da parte della Società.
7. ALL'ARTICOLO 4 inserire dopo il Comma 4 il seguente
comma:
5 La società sub-concede a terzi, previo restauro o ripristino,
i manufatti appartenenti alle sepolture private rientrate nella
disponibilità del Comune.
8. ALL'ARTICOLO 5 Comma 1. inserire alla lett. b) dopo
l'espressione "una somma variabile determinata" le parole:
"secondo pianificazioni concordate con la Società,"
9. ALL'ARTICOLO 5 Comma 1. sostituire al 3° capoverso
"Le parti convengono che il pagamento di detta somma sia
dilazionato" con:
"Le parti convengono che il pagamento di detta somma possa
essere dilazionato"
10. ALL'ARTICOLO 5 inserire dopo il Comma 1 il seguente
comma:
1 bis La quantificazione complessiva del canone di cui al comma
precedente avviene al netto del costo derivante dagli interventi
disposti dal Comune così come indicato al comma 2 quater
dell'allegato 2 sub 1, ovvero altri interventi disposti dal Comune
medesimo.
11. ALL'ARTICOLO 5 inserire dopo il Comma 2 il seguente
comma:
3 Il Comune, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo
11, commi 5 e 6, riconosce alla Società gli oneri derivanti
dall'accesso al credito presso terzi per la parte eccedente le
possibilità della medesima.
12. ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 1
13. ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 2
14. ALL'ARTICOLO 6 sostituire il precedente comma 3 con
il seguente comma 1:
1 Entro il 10 novembre di ogni anno le parti determinano, sulla
base delle comunicazioni della Società e dei relativi controlli,
l'ammontare effettivo della somma che la Società medesima
deve versare ai sensi dell'art.5 con riguardo al precedente periodo
dal 1° ottobre al 30 settembre. Il pagamento di detta somma
avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello
in cui è effettuata la determinazione.
15. ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 4
1. Sostituire l'intero comma 2 con i seguenti commi:
2 La società percepisce le tariffe previste dal citato
provvedimento, ancorché i servizi erogati siano derivanti
dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti
o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa.
Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a
quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia
alla Società l'adozione di misure applicative specifiche
per casistiche non previste.
2 bis Restano al Comune le tariffe relative al Civico Obitorio.
2 ter Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate
secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta
nella città di Torino rispetto alla data presa a riferimento
nel provvedimento consiliare citato, così come certificata
dal Civico ufficio di Statistica.
2 quater Il Comune riconosce alla Società gli oneri sostenuti:
a) per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità
per disposizione di legge o regolamenti, tra le quali a titolo
esemplificativo:
1. inumazioni, cremazioni e trasporti funebri gratuiti per
indigenza dell'avente titolo e per disinteresse
2. tumulazioni di urne in celletta per indigenza dell'avente
titolo
3. inumazioni nei reparti speciali di comunità religiose
(campi ebraico e islamico) in conseguenza di trasporti funebri
gratuiti per indigenza dell'avente titolo e inumazioni nei reparti
feti/nati morti e arti per disinteresse
4. estumulazioni o esumazioni che avvengono per esigenze connesse
alla esecuzione di opere disposte dal Comune
5. cura delle tombe nei reparti speciali dei cimiteri
b) Per le operazioni di esumazione che avvengano senza richiesta
degli aventi titolo, quando i defunti siano stati sepolti in aree
per le quali sia mutata la destinazione d'uso ad inumazione
c) Per la cura di tombe o di aree nelle parti storiche dei
cimiteri che non possano essere oggetto di sub-concessione da
parte della Società
d) Per la cura dei campi speciali concessi o assegnati con
provvedimento comunale
e) Per la manutenzione di sepolture ad inumazione derivante
da contratti stipulati con il Comune e i cui proventi sono stati
riscossi a suo tempo dal Comune medesimo oppure per la manutenzione
di sepolture private con obblighi già a carico del Comune.
2 quinquies Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune provvede
a riconoscere alla società l'ammontare delle anticipazioni
liquidate ad aventi titolo richiedenti ai sensi del terzo comma
dell'articolo 3 nel corso dell'anno precedente.
2. Sopprimere il Comma 3 .
3. Sostituire al nuovo Comma 3 l'espressione "Tutte
le altre tariffe" con:
"Tutte le tariffe".