Direzione Lavoro
Settore Amministrazione dei Servizi Cimiteriali

n. ord. 6
2006 09187/040

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 GENNAIO 2007

(proposta dalla G.C. 28 novembre 2006)

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 2004 09386/040).

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40).
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040), la Città provvedeva alla riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dalla forma di gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell'"AFC S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
La scelta di una struttura societaria dedicata esclusivamente ai servizi cimiteriali consente di rendere più flessibili i processi decisionali, la gestione del personale e la connessa erogazione del servizio, e di migliorare i tempi di effettuazione degli interventi di manutenzione e di costruzione di manufatti cimiteriali. La scelta di tale forma gestionale ha inoltre specifici riflessi in termini di indirizzi, trasparenza e controlli.
Con la citata deliberazione la Città provvedeva dunque ad affidare alla predetta Società, sempre ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali, ed ad approvare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.
Il contratto citato, stipulato in data 19 dicembre 2005, riordina le attività di natura amministrativa in ordine ai procedimenti funerari, individuando i soggetti competenti al loro espletamento.
A tale riguardo, si specifica che tale servizio richiede, per la sua stessa natura, sia competenze di carattere amministrativo per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione delle sepolture private, sia attività di gestione delle infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di esecuzione (costruzioni, manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc...).
Il contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.
Conseguentemente all'affidamento ricevuto dalla Città di Torino ed in base al nuovo Statuto, la AFC Torino S.p.A., di cui la Città è unico socio, ha costituito la Direzione Servizi Cimiteriali ed ha progressivamente dotato la Divisione stessa delle risorse finanziarie, tecnologiche ed umane, necessarie a far fronte ai nuovi compiti. Il processo di adeguamento delle strutture e delle procedure operative si è completato nell'anno 2005 e dal 1° gennaio 2006 la Società ha potuto subentrare a pieno titolo nelle funzioni precedentemente svolte dal Comune ed affidate in appalto all'AMA, fino al 30 giugno 2005 e successivamente, a partire dal 1° luglio dello stesso anno, alla stessa AFC.
Dal punto di vista dell'assetto gestionale delle varie attività si rilevano tuttora situazioni differenziate:
A) i servizi cimiteriali sono attualmente svolti dalla AFC Torino S.p.A. che dal 1° gennaio 2006 opera in regime di piena titolarità secondo il contratto di servizio approvato;
b) le concessioni per tombe di famiglia, la manutenzione straordinaria dei cimiteri e la custodia sono ad oggi rimaste di diretta competenza degli uffici comunali;
c) i servizi funebri si svolgono in regime di libero mercato e sono sottoposti, così come l'esercizio dell'attività delle imprese di onoranze funebri, alla vigilanza del Comune;
d) il Comune di Torino, provvede direttamente tramite gli uffici del Settore Servizi Cimiteriali alle attività amministrative di autorizzazione e controllo dei servizi funerari;
e) i servizi di trasporto funebre istituzionale sono gestiti in economia, tramite appalti;
f) la gestione dell'obitorio è affidata alla ASL Torino 1;
g) i servizi di illuminazione elettrica votiva sono affidati in concessione a terzi;
h) la cremazione è gestita dalla SOCREM sulla base di un contratto di servizio in scadenza al 31 dicembre 2006 e per il quale è in iter un nuovo provvedimento di autorizzazione.
Sulla base dell'esperienza maturata, tale assetto gestionale può essere reso più razionale.
In considerazione del processo di organizzazione della Divisione Servizi Cimiteriali della AFC Torino S.p.A., che ha portato l'Azienda a disporre di adeguate strutture tecniche ed amministrative, è opportuno procedere ora a perfezionare l'affidamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, dei complessi immobiliari e delle dotazioni patrimoniali e strumentali dei cimiteri cittadini, secondo quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 09386/040), modificando il contratto di servizio in essere.
Si potranno così superare i problemi, verificati in quest'ultimo anno, di sovrapposizione delle funzioni amministrative e tecniche tra i vari soggetti coinvolti, specie per quanto riguarda la gestione delle aree cimiteriali in termini di organizzazione, regolazione e controllo sulle attività. Si potrà soprattutto migliorare nel suo complesso la gestione dei servizi.
Infatti, la definizione di un unico soggetto nella gestione di attività in realtà strettamente connesse tra loro, in primo luogo, consentirà di facilitare i cittadini garantendo loro maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzo dei servizi e nello svolgimento delle pratiche; in secondo luogo, permetterà di ridurre le inevitabili diseconomie derivanti dalle necessità di comunicazione, coordinamento e raccordo tra soggetti e uffici che dipendono da enti diversi (Comune e AFC Torino S.p.A., altri soggetti affidatari dei servizi).
In specifico, le nuove funzioni che si intende assegnare ad AFC Torino S.p.A., con il presente provvedimento riguardano:
a) i compiti di natura amministrativa, oggi svolti dagli uffici comunali, in ordine alle autorizzazioni al seppellimento, alla cremazione ed al trasporto funebre;
b) i procedimenti relativi alle aree cimiteriali, tra cui le concessioni per tombe di famiglia, il riaffido delle tombe private, la scadenza dei campi;
c) la manutenzione straordinaria degli edifici e impianti cimiteriali, nonché gli interventi di incremento, miglioria e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati ed alla relativa gestione dei beni strumentali;
d) la realizzazione di nuove sepolture la cui proprietà accede al Comune;
e) l'attuazione di piani di recupero di aree storiche e di riqualificazione delle aree cimiteriali;
f) le attività istruttorie per il controllo e la regolazione sul Settore funerario, sui cantieri e sulle imprese cimiteriali;
g) il rilascio di permessi e di autorizzazioni in relazione agli accessi e i servizi di custodia e di sicurezza per i visitatori;
h) l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di particolari disabilità;
i) la realizzazione e la gestione di impianti di cremazione per far fronte alle necessità, curando la relativa gestione e l'esercizio dell'attività in partecipazione con altri gestori;
j) i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme alla scadenza dei contratti ora in essere;
k) il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza della attuale concessione.
Restano al Comune le funzioni amministrative non trasferibili per legge, segnatamente quelle di stato civile, restano, inoltre, le valutazioni preliminari e le relative autorizzazioni in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare nonché tutte le funzioni riconducibili agli organi di Polizia Municipale.
La Città di Torino, continuerà nel proprio ruolo di indirizzo del servizio pubblico, a garanzia dei diritti e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e unipersonale, sia attraverso un costante monitoraggio e controllo della gestione.
Le proposte della Città incidono sulle previsioni contrattuali indicate agli articoli 1, 4 e 5 del vigente contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali, nonché sull'allegato 2 sub 1, relativo alla politica tariffaria, che pertanto sono oggetto di modificazioni e di integrazioni. Tali modificazioni ed integrazioni al Contratto di Servizio comportano un considerevole aumento delle funzioni e delle attività svolte da AFC Torino S.p.A., con conseguente recupero di efficienza dei servizi offerti e riduzione delle diseconomie dovute alla frammentazione delle competenze.
Si rende pertanto necessario modificare i rapporti finanziari tra l'Amministrazione comunale e AFC Torino S.p.A. in considerazione delle nuove funzioni a questa attribuite. In specifico viene modificato il canone di concessione sia nella parte fissa, sia nella parte variabile determinata con riguardo ai manufatti per sepolture realizzati o in corso di esecuzione.
Il Comune riconoscerà ad AFC i costi sostenuti:
1. per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità per disposizioni di legge o regolamentari;
2. per le esumazioni d'ufficio in aree per le quali sia mutata la destinazione d'uso ad inumazione;
3. per la cura di tombe o parti storiche che non possono essere oggetto di sub-concessione;
4. per la cura di campi speciali concessi o assegnati con provvedimento comunale;
5. per la manutenzione di sepolture ad inumazione o di sepolture private, derivante da contratti stipulati con il Comune i cui proventi sono stati riscossi a suo tempo dal Comune medesimo.
Non si ritiene di dover acquisire il parere dei Consigli Circoscrizionali, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in attuazione dell'art. 54 dello Statuto comunale, in quanto le modifiche del contratto di servizio oggetto del presente provvedimento riguardano aspetti di natura meramente gestionale e non attengono invece a criteri generali di organizzazione del servizio stesso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, le modifiche al Contratto di Servizio con l'AFC Torino S.p.A. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 09386/040) secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a sottoscrivere il nuovo contratto di servizio apportando eventuali modifiche non sostanziali;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


MODIFICAZIONI DELL'ALL. 2 - CONTRATTO DI SERVIZIO

1. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. b) le seguenti lettere:
b) bis: i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme per ordine dell'autorità giudiziaria
b) ter: il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza dell'attuale concessione
b) quater: la gestione di impianti di cremazione e l'esercizio dell'attività di cremazione anche, previo assenso del Comune, in partecipazione con altri gestori
b) quinquies: l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di particolari disabilità

2. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 sostituire la lett. c) con la seguente:
c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari secondo apposito disciplinare di conferimento delle funzioni amministrative;

3. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. c), come modificata al punto 2, la seguente lettera:
c) bis: l'istruttoria per la concessione delle sepolture private e la vigilanza tecnica sui relativi cantieri;

4. ALL'ARTICOLO 1 Comma 2 inserire dopo la lett. d) la seguente lettera:
e) la realizzazione degli impianti di cremazione per far fronte alle necessità

5. ALL'ARTICOLO 1 Comma 3 sostituire "potrà effettuare" con:
"effettua"

6. ALL'ARTICOLO 1 inserire dopo il Comma 3 il seguente comma:
3 bis: Si dà atto che sono a carico del Comune gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento, miglioria e valorizzazione di cui al comma precedente per i quali non sia previsto il corrispondente reperimento di risorse economiche da parte della Società.

7. ALL'ARTICOLO 4 inserire dopo il Comma 4 il seguente comma:
5 La società sub-concede a terzi, previo restauro o ripristino, i manufatti appartenenti alle sepolture private rientrate nella disponibilità del Comune.

8. ALL'ARTICOLO 5 Comma 1. inserire alla lett. b) dopo l'espressione "una somma variabile determinata" le parole:
"secondo pianificazioni concordate con la Società,"
9. ALL'ARTICOLO 5 Comma 1. sostituire al 3° capoverso "Le parti convengono che il pagamento di detta somma sia dilazionato" con:
"Le parti convengono che il pagamento di detta somma possa essere dilazionato"

10. ALL'ARTICOLO 5 inserire dopo il Comma 1 il seguente comma:
1 bis La quantificazione complessiva del canone di cui al comma precedente avviene al netto del costo derivante dagli interventi disposti dal Comune così come indicato al comma 2 quater dell'allegato 2 sub 1, ovvero altri interventi disposti dal Comune medesimo.

11. ALL'ARTICOLO 5 inserire dopo il Comma 2 il seguente comma:
3 Il Comune, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, riconosce alla Società gli oneri derivanti dall'accesso al credito presso terzi per la parte eccedente le possibilità della medesima.

12. ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 1

13. ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 2

14. ALL'ARTICOLO 6 sostituire il precedente comma 3 con il seguente comma 1:
1 Entro il 10 novembre di ogni anno le parti determinano, sulla base delle comunicazioni della Società e dei relativi controlli, l'ammontare effettivo della somma che la Società medesima deve versare ai sensi dell'art.5 con riguardo al precedente periodo dal 1° ottobre al 30 settembre. Il pagamento di detta somma avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la determinazione.

15. ALL'ARTICOLO 6 sopprimere il comma 4

MODIFICAZIONI DELL'ALL. 2 SUB1 - POLITICA TARIFFARIA

1. Sostituire l'intero comma 2 con i seguenti commi:
2 La società percepisce le tariffe previste dal citato provvedimento, ancorché i servizi erogati siano derivanti dall'operatività di soggetti terzi in forza di contratti o accordi stipulati dal Comune o dalla Società stessa. Per la relativa disciplina di applicazione si fa riferimento a quella contenuta nella deliberazione consiliare consentendo tuttavia alla Società l'adozione di misure applicative specifiche per casistiche non previste.
2 bis Restano al Comune le tariffe relative al Civico Obitorio.
2 ter Le tariffe applicate dalla Società sono aggiornate secondo la variazione dell'indice generale dei prezzi intervenuta nella città di Torino rispetto alla data presa a riferimento nel provvedimento consiliare citato, così come certificata dal Civico ufficio di Statistica.
2 quater Il Comune riconosce alla Società gli oneri sostenuti:
a) per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità per disposizione di legge o regolamenti, tra le quali a titolo esemplificativo:
1. inumazioni, cremazioni e trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo e per disinteresse
2. tumulazioni di urne in celletta per indigenza dell'avente titolo
3. inumazioni nei reparti speciali di comunità religiose (campi ebraico e islamico) in conseguenza di trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo e inumazioni nei reparti feti/nati morti e arti per disinteresse
4. estumulazioni o esumazioni che avvengono per esigenze connesse alla esecuzione di opere disposte dal Comune
5. cura delle tombe nei reparti speciali dei cimiteri
b) Per le operazioni di esumazione che avvengano senza richiesta degli aventi titolo, quando i defunti siano stati sepolti in aree per le quali sia mutata la destinazione d'uso ad inumazione
c) Per la cura di tombe o di aree nelle parti storiche dei cimiteri che non possano essere oggetto di sub-concessione da parte della Società
d) Per la cura dei campi speciali concessi o assegnati con provvedimento comunale
e) Per la manutenzione di sepolture ad inumazione derivante da contratti stipulati con il Comune e i cui proventi sono stati riscossi a suo tempo dal Comune medesimo oppure per la manutenzione di sepolture private con obblighi già a carico del Comune.
2 quinquies Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune provvede a riconoscere alla società l'ammontare delle anticipazioni liquidate ad aventi titolo richiedenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 nel corso dell'anno precedente.

2. Sopprimere il Comma 3 .

3. Sostituire al nuovo Comma 3 l'espressione "Tutte le altre tariffe" con:
"Tutte le tariffe".