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Direzione Servizi
Cimiteriali Settore Amministrazione /MI 0/A
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
25 luglio 2006
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CIMITERI
CITTADINI (MONUMENTALE E PARCO). ISTITUZIONE DEL "DIVIETO DI CIRCOLAZIONE" E
PRESCRIZIONI.
Proposta
dell'Assessore Dealessandri.
La regolamentazione della circolazione veicolare nei
cimiteri di Torino pone diverse problematiche dovute alla specificità del
contesto, concepito essenzialmente per il transito pedonale, con vialetti di
sezione limitata, privi di marciapiedi laterali, assimilabili ai viali interni
di un parco cittadino piuttosto che a sedimi stradali concepiti per il transito
veicolare.
Tale situazione è particolarmente accentuata al Cimitero
Monumentale, ove le sezioni dei vialetti sono comprese tra 4,50-6,00 metri con
intersezioni rette senza raccordi che favoriscano le svolte dei veicoli e senza
fasce laterali sgombre di ostacoli (presenza di alberate e tombe al bordo dei
vialetti).
All’interno delle aree cimiteriali circolano sia mezzi di
imprese sia di cittadini con difficoltà di deambulazione, le cui
modalità di accesso sono attualmente normate dalle ordinanze attuative
dell’art 72 del Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri della
Città di Torino, n. 2217/ 2000 così come modificata dalle
ordinanze 2167/2004 e 1469/2006. Va inoltre ricordato che il contratto di
servizio stipulato tra la Città e AFC Torino il 19.12.2005 (ai sensi
della deliberazione del Consiglio Comunale n.56 19.4.2005) affida a tale
società la gestione unitaria e integrata dei servizi cimiteriali e, in
particolare, il controllo degli accessi e della viabilità e impegna la
società “a garantire anche l’accesso facilitato ad
anziani e disabili.”
Negli ultimi anni, per l’aumento della
popolazione anziana e delle sue esigenze e per l’avvio di numerosi
cantieri di riqualificazione dei siti, il numero dei permessi di ingresso
veicolare all’interno dei cimiteri è cresciuto a livelli non
più sostenibili rispetto alle caratteristiche dei luoghi.
Al fine di
consentire una definizione puntuale delle regole di accesso e della circolazione
pedonale e veicolare, risulta opportuno sottoporre i cimiteri cittadini alle
disposizioni contenute nel Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, con applicazione delle relative sanzioni in caso di
violazione.
I cimiteri infatti sono soggetti al regime di demanio pubblico
inalienabile ai sensi dell’art. 824, comma 2, del Codice Civile,
conseguentemente i loro sedimi possono essere inquadrati nella disciplina
dell’art. 2, comma 1, del citato Codice che recita: “ai fini
delle applicazioni delle norme del presente Codice si definisce strada
l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli...”.
Avuto, quindi, riguardo alle condizioni generali
precedentemente espresse è necessario istituire all’interno dei
cimiteri cittadini, già delimitati dalle proprie recinzioni, il divieto
generale di accesso e di circolazione veicolare salvo che per i mezzi del
Comune, di AFC Torino S.p.A. e dei servizi d’emergenza e forze
dell’ordine. In relazione alle condizioni delle strutture cimiteriali
potranno altresì accedere:
1- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme per lo svolgimento dei
servizi, come definiti dall’articolo 54, co. 1, lett. g) del citato Codice
della strada e dall’articolo 30, co. 2, lett. e) della legge 6 giugno
1974, n. 298, ed i veicoli autorizzati all’accompagnamento dei
cortei;
2- gli autoveicoli delle imprese che svolgono lavori per conto del
Comune, di AFC Torino S.p.A., con massa limite complessiva a pieno carico sino a
7,5 t., e di privati, con massa limite complessiva a pieno carico sino a 3,5 t.,
salvo deroghe che verranno rilasciate di volta in volta da AFC Torino S.p.A.,
previa verifica del percorso da effettuare;
3- i veicoli al servizio di
persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 188 del vigente Codice della strada che espongono il
relativo contrassegno o di autorizzazione e relativo contrassegno rilasciato da
AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) per
l’accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che
presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che
ne producano certificazione medica;
4- i veicoli degli organi di polizia, dei
vigili del fuoco e dei servizi di soccorso.
Considerata inoltre
l’estensione dei cimiteri Monumentale e Parco andranno stabilite
particolari condizioni di accesso - con limitazione della presenza contemporanea
di veicoli a motore ad un numero massimo sostenibile: 150 per il cimitero
Monumentale e 250 per il cimitero Parco.
Onde armonizzare i flussi veicolari,
verranno individuati i seguenti passi carrabili cimiteriali:
CIMITERO
MONUMENTALE
- Ingresso Centrale: ingresso degli autofurgoni destinati
al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei
cortei funebri;
- Via Varano: ingresso ed uscita dei veicoli
utilizzati per lo svolgimento di lavori per conto del Comune, di AFC Torino
S.p.A. o di privati; uscita degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e
dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei
funebri;
- corso Regio Parco 80: ingresso ed uscita di veicoli al
servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il
relativo contrassegno o quello rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli
(anche autopubbliche) destinati all’accompagnamento di persone che abbiano
compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di
deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica;
CIMITERO
PARCO
- Ingresso Centrale: ingresso degli autofurgoni destinati al
trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei
cortei funebri;
- Via Ingria: ingresso ed uscita dei veicoli
utilizzati per lo svolgimento di lavori per conto del Comune, di AFC Torino
S.p.A. o di privati; uscita degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e
dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei cortei
funebri;
- via Pancalieri: ingresso ed uscita di veicoli al servizio
di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il
relativo contrassegno o quello rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli
(anche autopubbliche) destinati all’accompagnamento di persone che abbiano
compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di
deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica.
Gli orari di
accesso veicolare saranno così disciplinati:
a) gli autofurgoni
destinati al trasporto di salme per lo svolgimento dei servizi e i veicoli
autorizzati di accompagnamento dei cortei: accesso e permanenza limitatamente
all’esecuzione dei servizi di seppellimento;
b) veicoli di imprese che
operano per conto del Comune: accesso da lunedì al venerdì (non
festivi) dalle ore 7,30 all’orario di chiusura del cimitero;
c) veicoli
di imprese che operano per conto di privati: accesso ed uscita da lunedì
al venerdì (non festivi) nell’orario determinato caso per caso da
AFC in relazione ai lavori da effettuare e comunque nella fascia oraria dalle
ore 7,30 alle ore 13,30;
d) veicoli al servizio di persone invalide in
possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente
Codice della strada ovvero dell’autorizzazione rilasciata da AFC Torino
S.p.A.: dal martedì al venerdì dalle ore 14,00 fino
all’orario di chiusura; nei giorni di sabato e festivi dalle ore 12,00
fino all’orario di chiusura
Tutti i veicoli di cui sopra dovranno
circolare ad una velocità non superiore a 15 Km/h..
Godranno del
diritto di precedenza, sull’intera carreggiata, i pedoni ed i cortei
funebri.
I veicoli di privati ed imprese potranno sostare all’interno
dei cimiteri esclusivamente negli spazi individuati da AFC Torino S.p.A. e non
ne sarà consentita la permanenza nell’orario di chiusura.
La
circolazione delle biciclette sarà consentita solo sui sedimi stradali in
asfalto o pavimentati, con divieto di percorrenza, nei complessi loculi, sugli
stradini interni ai campi e sui percorsi a ghiaia.
Nella settimana precedente
alla Ricorrenza dei Defunti verrà interdetta la circolazione di
autoveicoli privati, salvo esigenze eccezionali ed inderogabili che verranno
riconosciute ed autorizzate da AFC Torino S.p.A., previa verifica del percorso
da effettuare.
Le prescrizioni e le limitazioni di cui sopra entreranno in
vigore successivamente all’adozione dei provvedimenti attuativi e potranno
essere ulteriormente dettagliate e precisate nella specifica disciplina della
circolazione.
E’ facoltà del Comune o di AFC Torino S.p.A.:
- di limitare parzialmente o inibire temporaneamente l’accesso in
relazione a particolari evenienze (eventi climatici, manifestazioni,
realizzazione d’opere particolarmente invasive, ecc);
- di individuare i percorsi dei veicoli per ogni tipologia di utenza;
- di istituire delle aree di sosta.
Detti interventi, al pari
della disciplina di cui sopra, dovranno essere portati a conoscenza degli
interessati mediante segnaletica a norma del vigente Codice della strada, da
apporsi con anticipo di almeno 48 ore, a cura di AFC Torino S.p.A..
Si
evidenza, altresì, l’opportunità di disciplinare
congruamente, sotto il profilo dell’impatto sulla viabilità, le
opere o depositi nonché l’apertura di cantieri. A tal fine, in
considerazione dell’inquadramento della materia come sopra esposto, si
renderà opportuno richiamare i contenuti dell’articolo 21 del
vigente Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e
degli articoli da 21 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Il rilascio dei
relativi titoli concessori ed autorizzatori sarà di competenza di AFC
Torino S.p.a.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di
regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma
palese;
D E L I B E R A
1) di istituire il divieto di circolazione
all’interno dei cimiteri Monumentale e Parco già delimitati dalle
proprie recinzioni e dagli accessi carrabili/pedonali, con le seguenti
prescrizioni e limitazioni, che potranno essere ulteriormente dettagliate e
precisate nella specifica disciplina di circolazione con ordinanze attuative
dirigenziali.
2) che la circolazione veicolare é consentita come
segue:
a) autofunebri e veicoli di accompagnamento dei cortei: accesso e
permanenza limitatamente all’esecuzione dei servizi di
seppellimento;
b) veicoli di imprese che operano per conto del Comune di
Torino:
accesso da lunedì e venerdì (non festivi) dalle ore
7,30 all’orario di chiusura del cimitero;
c) veicoli di imprese che
operano per conto di privati: accesso ed uscita da lunedì e
venerdì (non festivi) nell’orario determinato caso per caso da AFC
in relazione ai lavori da effettuare e comunque nella fascia oraria dalle ore
7,30 alle ore 13,30;
d) veicoli al servizio di persone invalide in possesso
dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del vigente Codice
della strada, che espongono il relativo contrassegno o titolari di
autorizzazione e relativo contrassegno rilasciato da AFC Torino S.p.A.: dal
martedì al venerdì dalle ore 14,00 fino all’orario di
chiusura; nei giorni di sabato e festivi dalle ore 12,00 fino all’orario
di chiusura;
3) che la circolazione sia vietata ai veicoli che svolgono
lavori per conto del Comune di Torino o di AFC Torino S.p.A., con massa limite
complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. ed ai veicoli privati di massa
limite complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., salvo deroghe che verranno
rilasciate di volta in volta da A.F.C. TORINO S.p.A;
4) che la
velocità massima non possa superare i 15 km./h. e la precedenza sia
disciplinata ai sensi dell’articolo 145 del vigente Codice della strada
(d. Lgs. 285/1992), fermo restando il diritto di precedenza per i pedoni ed i
cortei funebri.
5) di individuare i seguenti ingressi carrai e conseguenti
destinazioni:
CIMITERO MONUMENTALE:
• ingresso Centrale: ingresso
degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli autorizzati
all’accompagnamento dei cortei funebri;
• via Varano: ingresso ed
uscita dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di lavori per conto del Comune,
di AFC Torino S.p.A. o di privati; uscita degli autofurgoni destinati al
trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei
cortei funebri;
• corso Regio Parco 80: ingresso ed uscita di veicoli
al servizio di persone invalide in possesso dell’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 188 del vigente Codice della strada, che espongono il
relativo contrassegno o quello rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli
(anche autopubbliche) destinati all’accompagnamento di persone che abbiano
compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di
deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica;
CIMITERO
PARCO:
• ingresso Centrale: ingresso degli autofurgoni destinati al
trasporto di salme e dei veicoli autorizzati all’accompagnamento dei
cortei funebri;
• via Ingria: ingresso ed uscita dei veicoli utilizzati
per lo svolgimento di lavori per conto del Comune, di AFC Torino S.p.A. o di
privati; uscita degli autofurgoni destinati al trasporto di salme e dei veicoli
autorizzati all’accompagnamento dei cortei funebri;
• via
Pancalieri
: ingresso ed uscita di veicoli al servizio di persone invalide
in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 188 del
vigente Codice della strada, che espongono il relativo contrassegno o quello
rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) destinati
all’accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che
presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che
ne producano certificazione medica.
6) che il numero massimo di veicoli a
motore che possono essere presenti contemporaneamente è fissato in 150
nel cimitero Monumentale e 250 per il cimitero Parco;
7) di consentire la
sosta dei veicoli, di privati ed imprese, all’interno dei cimiteri
esclusivamente negli spazi individuati da AFC Torino S.p.A.; non ne è
consentita la permanenza nell’orario di chiusura;
8) di ammettere la
circolazione delle biciclette esclusivamente sui sedimi stradali in asfalto o
pavimentati, con divieto di percorrenza, nei complessi loculi, sugli stradini
interni ai campi e sui percorsi a ghiaia;
9) di vietare, nella settimana
precedente alla Commemorazione dei Defunti, la circolazione di autoveicoli
privati, salvo esigenze eccezionali ed inderogabili che verranno riconosciute ed
autorizzate da AFC Torino S.p.A., previa verifica del percorso da
effettuare;
10) di prevedere che le prescrizioni e le limitazioni di cui
sopra entreranno in vigore successivamente all’adozione dei provvedimenti
attuativi e potranno essere ulteriormente dettagliate e precisate nella
specifica disciplina della circolazione;
11) di stabilire che è
facoltà del Comune o di AFC Torino S.p.A.:
- di limitare parzialmente o inibire temporaneamente l’accesso in
relazione a particolari evenienze (eventi climatici, manifestazioni,
realizzazione d’opere particolarmente invasive, ecc);
- di individuare i percorsi dei veicoli per ogni tipologia di utenza;
- di istituire delle aree di sosta.
- di stabilire che gli obblighi ed i divieti di cui sopra sono portati a
conoscenza degli interessati mediante apposizione di segnaletica regolamentare,
ai sensi e per gli effetti del vigente Codice della strada d. Lgs. 285/1992 e
del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione d.P.R. 495/92, da apporsi,
con anticipo di almeno 48 ore, a cura di AFC Torino S.p.a.;
- limitatamente alla disciplina della circolazione stradale, si richiamano
l’articolo 21 del vigente Codice della strada, approvato con d. Lgs.
285/92, e gli articoli da 21 a 43 del relativo Regolamento approvato con d.P.R.
495/92, per quanto attiene all’esecuzione di opere o depositi e
all’apertura di cantieri, anche temporanei, nelle aree in oggetto;
- di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs
18 agosto 2000, n.
267.
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