OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLE ZONE URBANE DI
TRASFORMAZIONE AMBITO "12.29 FILADELFIA" E AMBITO "12.14 DOGANA (PARTE)",
LOCALIZZATE TRA LE VIE GIORDANO BRUNO, MONTEVIDEO, TAGGIA, FILADELFIA, TUNISI E
SPANO FALLIMENTO TO-CALCIO SPA-ACCORDO TRANSATTIVO-SCHEMA D'ATTO-APPROVAZIONE
Proposta dell'Assessore
Viano.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 25 maggio 2006 (mecc. 200604272/009) veniva dato mandato agli uffici della
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata e della Divisione Patrimonio,
Partecipazioni e Sistema Informativo di dare seguito alla medesima al fine di
addivenire alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra la Città ,
la Curatela subentrata a seguito del fallimento del Torino Calcio S.P.A e le
società proponenti (e/o loro aventi causa) il Piano Esecutivo
Convenzionato relativo alle zone Urbane di Trasformazione Ambito “12.29
Filadelfia” e Ambito “12.14 Dogana (parte)” approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 40/2005 (mecc. 200500232/009) del 21 marzo
2005.
Di tale accordo transittivo venivano fornite le linee guida di
indirizzo ed evidenziate le finalità.
Ora, a seguito di una
pluralità di interlocuzioni fra le parti interessate (ed in primis con la
citata Curatela) è emerso da un lato che la Curatela fallimentare si
è riservata di assumere atti di propria competenza nei confronti di un
soggetto attuatore, avente causa dal Torino Calcio S.P.A, chiedendo di operare
in modo da non prefigurare eventuali effetti liberatori nei confronti di detto
soggetto attuatore, dall’altro che Uniriscossioni, per conto
dell’Agenzia delle Entrate, ha proposto opposizione avverso il
provvedimento del Giudice Delegato da questi assunto ai sensi dell’art .67
L.F..
In considerazione anche di quanto precede è stato predisposto
l’allegato schema d’atto transattivo (all. 1 – n. )
che risponde agli indirizzi di cui alla citata deliberazione Giunta Comunale
del 25 maggio 2006, ed appare in ogni caso idoneo a perseguire le
finalità in detta deliberazione esplicitate.
Al fine di addivenire
alla stipula dell’atto transattivo si rende pertanto necessario approvare
l’allegato schema d’atto.
Tutto ciò
premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;