Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
2006 04272/009
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
/LL
1




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25 maggio 2006


OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLE ZONE URBANE DI TRASFORMAZIONE AMBITO "12.29 FILADELFIA" E AMBITO "12.14 DOGANA (PARTE)", LOCALIZZATE TRA LE VIE GIORDANO BRUNO, MONTEVIDEO, TAGGIA, FILADELFIA, TUNISI E SPANO - FALLIMENTO TORINO CALCIO S.P.A - PROPOSTA ACCORDO TRANSATTIVO - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Peveraro.

Con deliberazione n. 40 (mecc. 200500232/009) del 21 marzo 2005, esecutiva dal 4 aprile 2005, il Consiglio Comunale approvava il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alle Zone Urbane di Trasformazione Ambito “12.29 Filadelfia” e Ambito “12.14 Dogana (parte)”.
Tale provvedimento è il risultato di una serie di atti orientati a regolare, pianificare ed articolare nel tempo le opere inerenti allo Stadio Filadelfia e qui di seguito riassunti:
A seguito di tali provvedimenti, in data 17 dicembre 2004, a rogito notaio Mazzucco (repertorio n. 27829 raccolta n. 13944), registrato in data 22 dicembre 2004, è stato stipulato tra la Città di Torino e la società Torino Calcio S.p.A. l’atto di permuta con il quale:
In adempimento della citata deliberazione di approvazione del P.E.C. in oggetto, in data 22 giugno 2005, a rogito notaio Marocco, è stata stipulata tra la Città di Torino e le società Torino Calcio S.p.A., Dasit s.s. e Bennet S.p.A. la Convenzione, con la quale, in particolare:
Con sentenza del 17 novembre 2005, il Tribunale Ordinario di Torino VI sezione civile – fallimentare dichiarava il fallimento della società Torino Calcio S.p.A.
Risultando inadempiuti gli obblighi previsti dai citati a carico del Torino Calcio, è sorta questione con la curatela del fallimento in ordine alla caducazione totale o parziale del contratto, con conseguenze che necessariamente coinvolgono anche le posizioni degli altri soggetti proponenti il PEC e loro aventi causa.
Al fine di risolvere il contrasto tra le rispettive posizioni ed evitare un’eventuale controversia che potrebbe dilazionare l’avvio dell’intera operazione, le parti si sono incontrate ed hanno ipotizzato di addivenire alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra la curatela e le società proponenti e/o loro aventi causa, volto a salvaguardare gli equilibri dell’intera operazione. Si è ritenuto, infatti, di interesse comune a tutte le parti limitare gli effetti dell’inadempimento alla sola risoluzione del contratto nella parte relativa alla cessione del diritto di superficie sull’area I.S.F. ai sensi dell’art. 14 del citato Rogito e, quindi, riconoscere – a favore della Città - l’operatività, nel caso di specie, della clausola risolutiva espressa del diritto di superficie sull’area I.S.F. contenuta all’art. 17, quart’ultimo comma del medesimo atto, con conseguente rinuncia del Fallimento ad ogni pretesa sull’area medesima.
In considerazione di quanto sopra, l’ipotesi di accordo dovrà avere i seguenti contenuti:
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di dare mandato agli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata e della Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo di assumere tutti gli atti necessari per addivenire alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra la Città, la curatela subentrata a seguito del fallimento del Torino Calcio S.p.A. e le società proponenti (e/o loro aventi causa) il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alle Zone Urbane di Trasformazione Ambito “12.29 Filadelfia” e Ambito “12.14 Dogana (parte)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2005 (mecc. 200500232/009) del 21 marzo 2005. Il predetto accordo verrà siglato al fine di risolvere il contrasto tra le rispettive posizioni contrattuali sopra illustrate ed evitare un’eventuale controversia che potrebbe dilazionare l’avvio dell’intera operazione, nell’ottica di salvaguardare gli equilibri dell’operazione stessa. L’accordo dovrà avere i contenuti puntualmente illustrati in narrativa che si ritengono, pertanto, integralmente richiamati;
  2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------