Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
2004 11082/019
Settore Minori
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 dicembre 2004


OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DIFFICILI CON SOSTEGNI PROFESSIONALI.

Proposta dell'Assessore Lepri.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976, (doc.n.1398) veniva istituito il servizio di affidamento familiare con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l’inserimento degli stessi in strutture residenziali.
Negli anni tale intervento si è progressivamente articolato grazie alla preziosa esperienza maturata nella Città attraverso il concreto e importante apporto delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni.
Ciò ha favorito l’assunzione di ulteriori provvedimenti a specificazione e arricchimento ma sempre in coerenza con le linee e gli indirizzi della Deliberazione di cui sopra. Basti citare l’affidamento diurno, quello a parenti, le comunità familiari, il progetto neonati, la prosecuzione degli interventi assistenziali (compresi gli affidamenti) oltre i 18 anni, in situazioni particolari.
Attualmente gli affidamenti diurni e residenziali sono più di 1300 nell’anno, di cui oltre 450 residenziali presso terzi.
L’esperienza ha evidenziato la difficoltà a promuovere e attivare affidamenti familiari di minori in condizioni personali particolari e difficili. In specifico: situazioni di disabilità grave; problematiche o disturbi del comportamento e devianze gravi (ad es. la commistione di reati che comportano misure penali) in adolescenti; problemi sanitari; abusi sessuali intrafamiliari; precedenti affidamenti “interrotti”.
Attualmente circa trenta minori in carico alla Città con le problematiche di cui sopra, che non possono rientrare nella loro famiglia e per i quali risulta difficile reperirne una affidataria, continuano ad essere ospiti presso strutture residenziali. La gran parte di tali strutture risultano accreditate ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc. 9805122/19) istitutiva del sistema di accreditamento nei servizi sociali e della deliberazione della Giunta Comunale del 1 luglio 1999 (mecc. 9905525/19) relativa all’accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, e successive integrazioni e modificazioni.
In attuazione della Legge 328/2000, art. 19, la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale adottata il 17 novembre 2003 (mecc. 200306026/19) ed esecutiva dal 9 dicembre 2003, ha approvato il Piano dei Servizi Sociali per gli anni 2003/2006, nel quale in specifico è prevista la sperimentazione di “accoglienze familiari professionali”. Quanto sopra è contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc. 2004 -01221/24, nel PEG 2004 approvato dalla Giunta Comunale in data 4 maggio 2004 (mecc. 200403237./19), politica minori.
Con deliberazione della Giunta del 17 novembre 2003 n. 78 - 11034 la Regione Piemonte ha previsto un servizio sperimentale di “famiglie professionali”. Tale provvedimento prevede l’inserimento di minori nelle condizioni di cui sopra presso famiglie e la regolamentazione del “servizio” tramite la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l’Ente promotore dell’affidamento e uno dei componenti della famiglia affidataria. Lo stesso provvedimento non esclude però altre forme di sperimentazione.
Con determinazione dirigenziale del Direttore Regionale Politiche Sociali n. 401, adottata il 26 Novembre 2003, il Comune di Torino è stato individuato tra le sei zone di sperimentazione del servizio Famiglie Professionali. Con lo stesso provvedimento è stato attribuito alla Città un contributo economico una tantum pari ad Euro 83.000,00.
Per quanto riguarda le forme di sperimentazione, l’esperienza della Città rileva come spesso la difficoltà a reperire famiglie affidatarie per situazioni particolarmente difficili sia dovuta dalla carenza di supporti professionali sicuri, continuativi, intensi e significativi (per es. un educatore alcune ore la settimana, assistenza familiare per minori con handicap, sostegno psicologico alla famiglia, servizi di tregua, gruppi di auto-mutuo aiuto ecc.). Non solo, ma poiché il sostegno e l’appartenenza ad una organizzazione che aiuta può permettere di reggere situazioni molto difficili, risulta molto importante valorizzare al massimo le risorse e potenzialità del privato sociale stimolandolo a promuovere la disponibilità di persone e nuclei allo stesso appartenenti (reti di famiglie).
Per i motivi di cui sopra si ritiene che la sperimentazione debba prevedere due modalità di affidamento residenziale a terzi:
  1. La prima consiste in un affidamento a famiglie volontarie in rete appartenenti o collegate all’organizzazione con supporti professionali da parte della stessa. L’organizzazione che gestisce servizi residenziali e/o semiresidenziali per minori accreditati, ai sensi delle deliberazioni citate, segnala al Comune di Torino le famiglie appartenenti o conosciute dalla stessa disponibili all’accoglienza. Le famiglie valutate idonee all’affidamento familiare dai servizi, possono accogliere minori segnalati secondo modalità, procedure e rimborso spese previste dalle deliberazioni sull’affidamento familiare.
Sulla base di un progetto individualizzato, concordato tra Servizi competenti, famiglia e organizzazione accreditata, l’organizzazione mette a disposizione un “pacchetto” di supporti professionali a sostegno dell’affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.
b) La seconda consiste in un affidamento a famiglie volontarie proposte e valutate idonee dai servizi con supporti professionali da parte di organizzazioni accreditate presso il Comune di Torino. In questo caso la Città sceglie l’organizzazione accreditata sulla base di criteri successivamente specificati. Le famiglie affidatarie accolgono i minori secondo le modalità, procedure e rimborso spese previsti dalle deliberazioni in materia di affidamento familiare.
L’organizzazione mette a disposizione un “pacchetto” di supporti professionali a sostegno dell’affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.
I sostegni professionali gestiti dalle organizzazioni accreditate saranno autorizzati e attivati secondo modalità e procedure previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 1999 (mecc. 9911841/19) esecutiva dal 30 dicembre 1999 e s.m.i..
Con riferimento e nell’ambito dell’impegno di spesa previsto per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate per minori di cui ai provvedimenti sopra citati, con specifico e distinto atto dirigenziale viene individuato il beneficiario di ciascun intervento di sostegno professionale all’affidamento e l’organizzazione accreditata che gestisce l’intervento. Con lo stesso provvedimento dirigenziale viene autorizzata la spesa sulla base del preventivo allegato al progetto individualizzato.
Contenuti, strumenti, modalità, procedure tecniche, amministrative e di valutazione della sperimentazione sono dettagliate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. I rapporti tra il Comune di Torino e i fornitori accreditati per la sperimentazione sono regolamentati da specifico accordo integrativo di cui allo schema nel modello A dell’Allegato 1. Lo schema di accordo tra gli attori della sperimentazione relativo al progetto individuale per ciascun minore è contenuto nel modello B dell’allegato 1.
Nel corso e in relazione alle risultanze emerse dalla sperimentazione, con apposita deliberazione, è possibile sia attivare affidamenti professionali con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sia definire altre modalità di attivazione di affidamenti familiari difficili.
Nell’ambito di quanto disposto dal presente atto, eventuali modifiche migliorative delle modalità di gestione della sperimentazione, possono essere definite con apposito provvedimento dirigenziale.
La sperimentazione ha durata biennale dalla data di avvio del primo progetto al termine della quale, a seguito di valutazione dei risultati, dovranno essere confermate o meno sia la prosecuzione del progetto, che le modalità operative e di gestione.




Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’avvio del progetto sperimentale: affidamenti familiari difficili con sostegni professionali;
  2. di approvare contenuti, strumenti, modalità, procedure tecniche, amministrative e di valutazione della sperimentazione di cui in narrativa e all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. );
  3. di attivare l’accoglienza presso famiglie secondo modalità procedure e con il rimborso spese previste dalle deliberazioni in materia di affidamento familiare;
  4. di autorizzare i sostegni professionali, nell’ambito dell’impegno di spesa previsto per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate per minori, con specifico e distinto atto dirigenziale nel quale vengono individuati il beneficiario dei sostegni professionali all’affidamento e l’organizzazione accreditata che gestisce l’intervento nonché autorizzata la spesa;
  5. di prendere atto del contributo una tantum di Euro 83.000,00 assegnato dalla Regione Piemonte per l’avvio della sperimentazione da utilizzare secondo le procedure e modalità sopra definite;
  6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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