OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DIFFICILI
CON SOSTEGNI PROFESSIONALI.
Proposta dell'Assessore
Lepri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 14 settembre 1976, (doc.n.1398) veniva istituito il servizio di affidamento
familiare con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei
minori ed evitare l’inserimento degli stessi in strutture residenziali.
Negli anni tale intervento si è progressivamente articolato grazie
alla preziosa esperienza maturata nella Città attraverso il concreto e
importante apporto delle famiglie affidatarie e delle loro
associazioni.
Ciò ha favorito l’assunzione di ulteriori
provvedimenti a specificazione e arricchimento ma sempre in coerenza con le
linee e gli indirizzi della Deliberazione di cui sopra. Basti citare
l’affidamento diurno, quello a parenti, le comunità familiari, il
progetto neonati, la prosecuzione degli interventi assistenziali (compresi gli
affidamenti) oltre i 18 anni, in situazioni particolari.
Attualmente gli
affidamenti diurni e residenziali sono più di 1300 nell’anno, di
cui oltre 450 residenziali presso terzi.
L’esperienza ha evidenziato
la difficoltà a promuovere e attivare affidamenti familiari di minori in
condizioni personali particolari e difficili. In specifico: situazioni di
disabilità grave; problematiche o disturbi del comportamento e devianze
gravi (ad es. la commistione di reati che comportano misure penali) in
adolescenti; problemi sanitari; abusi sessuali intrafamiliari; precedenti
affidamenti “interrotti”.
Attualmente circa trenta minori in
carico alla Città con le problematiche di cui sopra, che non possono
rientrare nella loro famiglia e per i quali risulta difficile reperirne una
affidataria, continuano ad essere ospiti presso strutture residenziali. La gran
parte di tali strutture risultano accreditate ai sensi della Deliberazione del
Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc. 9805122/19) istitutiva del sistema
di accreditamento nei servizi sociali e della deliberazione della Giunta
Comunale del 1 luglio 1999 (mecc. 9905525/19) relativa all’accreditamento
di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, e successive
integrazioni e modificazioni.
In attuazione della Legge 328/2000, art. 19,
la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale adottata il
17 novembre 2003 (mecc. 200306026/19) ed esecutiva dal 9 dicembre 2003, ha
approvato il Piano dei Servizi Sociali per gli anni 2003/2006, nel quale in
specifico è prevista la sperimentazione di “accoglienze familiari
professionali”. Quanto sopra è contenuto nella Relazione
Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Comunale in data 8 aprile
2004 (mecc. 2004 -01221/24, nel PEG 2004 approvato dalla Giunta Comunale in data
4 maggio 2004 (mecc. 200403237./19), politica minori.
Con deliberazione della
Giunta del 17 novembre 2003 n. 78 - 11034 la Regione Piemonte ha previsto un
servizio sperimentale di “famiglie professionali”. Tale
provvedimento prevede l’inserimento di minori nelle condizioni di cui
sopra presso famiglie e la regolamentazione del “servizio” tramite
la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra
l’Ente promotore dell’affidamento e uno dei componenti della
famiglia affidataria. Lo stesso provvedimento non esclude però altre
forme di sperimentazione.
Con determinazione dirigenziale del Direttore
Regionale Politiche Sociali n. 401, adottata il 26 Novembre 2003, il Comune di
Torino è stato individuato tra le sei zone di sperimentazione del
servizio Famiglie Professionali. Con lo stesso provvedimento è stato
attribuito alla Città un contributo economico una tantum pari ad Euro
83.000,00.
Per quanto riguarda le forme di sperimentazione,
l’esperienza della Città rileva come spesso la difficoltà a
reperire famiglie affidatarie per situazioni particolarmente difficili sia
dovuta dalla carenza di supporti professionali sicuri, continuativi, intensi e
significativi (per es. un educatore alcune ore la settimana, assistenza
familiare per minori con handicap, sostegno psicologico alla famiglia, servizi
di tregua, gruppi di auto-mutuo aiuto ecc.). Non solo, ma poiché il
sostegno e l’appartenenza ad una organizzazione che aiuta può
permettere di reggere situazioni molto difficili, risulta molto importante
valorizzare al massimo le risorse e potenzialità del privato sociale
stimolandolo a promuovere la disponibilità di persone e nuclei allo
stesso appartenenti (reti di famiglie).
Per i motivi di cui sopra si ritiene
che la sperimentazione debba prevedere
due modalità di affidamento
residenziale a terzi:
Sulla base di un progetto
individualizzato, concordato tra Servizi competenti, famiglia e organizzazione
accreditata, l’organizzazione mette a disposizione un
“pacchetto” di supporti professionali a sostegno
dell’affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla
Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.
b) La
seconda consiste in un affidamento a famiglie volontarie proposte e valutate
idonee dai servizi con supporti professionali da parte di organizzazioni
accreditate presso il Comune di Torino. In questo caso la Città sceglie
l’organizzazione accreditata sulla base di criteri successivamente
specificati. Le famiglie affidatarie accolgono i minori secondo le
modalità, procedure e rimborso spese previsti dalle deliberazioni in
materia di affidamento familiare.
L’organizzazione mette a disposizione
un “pacchetto” di supporti professionali a sostegno
dell’affidamento, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dalla
Città, rapportato alle condizioni e problematiche del minore.
I
sostegni professionali gestiti dalle organizzazioni accreditate saranno
autorizzati e attivati secondo modalità e procedure previste dalla
deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 1999 (mecc. 9911841/19)
esecutiva dal 30 dicembre 1999 e s.m.i..
Con riferimento e nell’ambito
dell’impegno di spesa previsto per gli inserimenti in strutture
residenziali e semiresidenziali accreditate per minori di cui ai provvedimenti
sopra citati, con specifico e distinto atto dirigenziale viene individuato il
beneficiario di ciascun intervento di sostegno professionale
all’affidamento e l’organizzazione accreditata che gestisce
l’intervento. Con lo stesso provvedimento dirigenziale viene autorizzata
la spesa sulla base del preventivo allegato al progetto
individualizzato.
Contenuti, strumenti, modalità, procedure tecniche,
amministrative e di valutazione della sperimentazione sono dettagliate
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. I rapporti tra il Comune di Torino e i fornitori
accreditati per la sperimentazione sono regolamentati da specifico accordo
integrativo di cui allo schema nel modello A dell’Allegato 1. Lo schema di
accordo tra gli attori della sperimentazione relativo al progetto individuale
per ciascun minore è contenuto nel modello B dell’allegato
1.
Nel corso e in relazione alle risultanze emerse dalla sperimentazione, con
apposita deliberazione, è possibile sia attivare affidamenti
professionali con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sia
definire altre modalità di attivazione di affidamenti familiari
difficili.
Nell’ambito di quanto disposto dal presente atto, eventuali
modifiche migliorative delle modalità di gestione della sperimentazione,
possono essere definite con apposito provvedimento dirigenziale.
La
sperimentazione ha durata biennale dalla data di avvio del primo progetto al
termine della quale, a seguito di valutazione dei risultati, dovranno essere
confermate o meno sia la prosecuzione del progetto, che le modalità
operative e di gestione.
Tutto ciò
premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi
in forma palese;