OGGETTO: CIMITERI - PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI ESUMAZIONI E
DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2001, N.26.
Proposta dell'Assessore
Lodi.
Le sepolture dei campi di inumazione
presso i cimiteri torinesi hanno attualmente durata decennale. Ciò in
ossequio all'articolo 82 del D.P.R. n. 285 del 1990 recante regolamento di
polizia mortuaria che dispone: "
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un
decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si
utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione
decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere
prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso
il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei
cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della
struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. Quando si
accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di
struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo
più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio
Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di
rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le
esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco."Precedentemente, per
gli effetti del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri
approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 aprile e del 9
settembre 1980, si stabiliva l'assegnazione in regime di gratuità delle
sepolture individuali ad inumazione nei campi di inumazione a rotazione
quinquennale per i nati morti, a rotazione decennale per i minori di anni dieci,
a rotazione quindicennale per adulti.
Il successivo regolamento, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 ottobre 1999, (mecc. 9906143/40)
esecutiva dal 15 novembre 1999 faceva riferimento al turno ordinario di
rotazione di cui al DPR n. 285 del 10 settembre 1990 (dieci anni) prevedendo la
messa in disponibilità di concessioni di sepolture ad inumazione
quindicennale.
Il regime di cui al regolamento del 1999 prevedeva la
possibilità di chiedere assegnazioni di fosse in campi decennali gratuiti
con sistemazione a carico del Comune e concessioni di fosse in campi
quindicennali a pagamento con sistemazione esterna a cura e spese del
richiedente; il citato regolamento stabiliva inoltre che il turno di esumazione
ordinaria fosse quello risultante dal regolamento di polizia mortuaria (dieci
anni).
Il regime delle sepolture ad inumazione mutava ulteriormente per gli
effetti della legge n. 26 del 28 febbraio 2001 recante "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392, recante
disposizioni urgenti in materia di enti locali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2001 ed in vigore dal 2 marzo 2001, che
forniva l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 12 del D.L.
359/87, convertito, con modificazioni, dalla legge n.. 440 del 29 ottobre 1987:
"7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si
interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri
umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché
del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di
cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona
indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia
disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli
altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del
servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del
cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del
citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285
del 1990".Vi è dunque stata, per gli effetti della legge citata,
una mutazione radicale del regime della gratuità dei servizi prestati in
ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale: la cremazione, l'inumazione e
l'esumazione ordinaria da servizi pubblici gratuiti sono diventati servizi
pubblici a domanda individuale e a titolo oneroso.
Veniva a cessare quindi
il presupposto su cui si basava la distinzione tra campi a rotazione decennale
(fosse in semplice assegnazione) e campi a rotazione quindicennale (fosse in
concessione), dovendosi riservare i campi gratuiti solo per gli indigenti e gli
appartenenti a famiglia bisognosa.
Il Consiglio Comunale recepiva la novella
legislativa con Deliberazione (mecc. 200102496/040) del 22 marzo 2001 esecutiva
dal 6 aprile 2001 con la quale si stabiliva che non venissero più
assegnate fosse a rotazione quindicennale trasformandosi tutti i campi di
inumazione in decennali a pagamento.
Si evidenzia dunque che, finché
il regime delle sepolture ad inumazione è stato quello del servizio
pubblico gratuito, le fosse sono state "assegnate" al richiedente il servizio
funebre per cui non si può fare riferimento al rilascio di "concessioni"
di fossa, regime intervenuto ordinariamente solo dopo la legge n. 26/2001.
Il regime puramente pubblicistico delle fosse assegnate per inumazione, fino
al mutamento di cui alla legge n. 26/2001, consente di sostenere che su di esse
nessun diritto quesito può essere vantato ed è dunque possibile,
qualora ricorrano motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati, fare
retrocedere il turno di rotazione da quindici anni a dieci ponendo in scadenza
le fosse ai fini delle effettuazioni di esumazioni ordinarie.
Le
esigenze di ridurre il turno di rotazione delle sepolture in fosse da quindici a
dieci anni effettivamente sono presenti.
Negli scorsi anni si è
registrato un generale deperimento delle essenze vegetali poste ad arredo delle
sepolture del cimitero Monumentale con particolare riferimento alle tombe
ubicate nei campi B e C della Settima ampliazione. Questo fenomeno è
stato contrastato da assidue cure colturali e ripetuti interventi di spargimento
di antiparassitari posti in essere dai servizi cimiteriali. Tuttavia, come
risulta dal referto redatto in data 17 aprile 2002 dal Settore fitosanitario
della Regione Piemonte, in atti presso la Divisione Servizi cimiteriali,
è stata confermata una situazione di generale precarietà dei
cotoneaster dei tumuli sepolcrali dovuti alle particolari condizioni
climatiche - siccità autunnale e prolungato gelo invernale - su piante
già debilitate da intensi attacchi di
Stephanitis Pyri
verificatisi nel corso del 2001.
Lo stesso servizio suggeriva come misure di
intervento, accanto ad interventi di antiparassitari - di procedere ad
"appropriate energiche potature" nella speranza di consentire alle piante di
ricostituire nel tempo la vegetazione compromessa. Secondo quanto risulta
dall'accertamento tecnico degli uffici cimiteriali nonostante gli interventi
messi in atto dal Servizio Cimiteri - cioè potature nelle sepolture
coperte da abbonamento di garanzia stipulato con la Città ed anticipo
delle cure colturali nelle altre - non sono tuttavia stati rilevati segni di
miglioramento tali da indurre a ritenere di aver conseguita una efficace
risoluzione del problema. Anzi si è appalesato da una parte il rischio
del propagarsi ad altre aree della parassitosi e dall'altra di un generale
rinsecchimento di tutte le essenze vegetali. Più in generale,
l'esperienza gestionale dei cimiteri dimostra che, oltre i dieci anni di
sistemazione, il rischio di attacchi di parassiti alle essenze vegetali poste
sulle sepolture ad inumazione è molto alto comportando a carico delle
famiglie dei defunti forti costi di manutenzione che, parametrati sui cinque
anni di differenza tra la scadenza decennale e quella quindicennale, sono circa
pari al corrispettivo di concessione da subito di una celletta quarantennale.
Dal punto di vista della demografia, poi, si rileva da qualche anno il
fenomeno della crescita della popolazione anziana, oggi giunta ad oltre il 22%
dell'intera popolazione residente e, contestualmente, sono più frequenti
i casi di richieste presso gli uffici cimiteriali tendenti ad una sistemazione
di più lunga durata dei resti mortali, anche anticipando sul decennio la
scadenza dell'inumazione, scelta ovviamente più di breve durata.
Come
prova,
a contrario, può essere chiamata a supporto di queste
considerazioni l'esperienza maturata in questi anni, dove si manifesta un
decrescere in conseguenza, probabilmente, dell'intervenuto decesso di parenti
diretti, dell'interesse ad una successiva sistemazione delle spoglie mortali in
misura direttamente proporzionale alla durata della sepoltura. Infatti alla
scadenza delle inumazioni 10/15.li la percentuale di richiesta è
poco
superiore al 50%, mentre per quanto riguarda le
tumulazioni (dopo 50 anni) detta percentuale scende sotto il 5%. Ciò
significa che il prolungarsi del turno di inumazione alla originaria scadenza
quindicennale, impedendo la possibilità di una
sistemazione
definitiva dei resti mortali, graverebbe
in maniera intollerabile su moltissimi anziani che desiderano "mettere a posto"
i propri cari già defunti.
D'altra parte, stante la condizione di
abbandono di molte sepolture, gli interventi complessivi di manutenzione dei
vecchi campi di inumazione che sono a carico della Amministrazione, sempre
più difficilmente (e sempre più onerosamente) sono in grado di
assicurare - considerato lo sviluppo vegetativo nelle stagioni primaverile ed
estiva - una accettabile agibilità delle aree ai visitatori, cosa questa
che negli anni scorsi è stata uno dei principali motivi di
reclamo.
Considerato che, nei cimiteri, moltissime sepolture ad inumazione
risalgono ad oltre 10 anni fa e per le quali quindi, secondo la normativa
nazionale, è possibile procedere alla dichiarazione di scadenza del campo
ed alla programmazione delle esumazioni ordinarie, si ritengono sussistere
motivi di interesse pubblico per la loro messa in scadenza anticipata rispetto
all'originario termine quindicennale previsto nell'allora vigente regolamento
comunale, al fine di poter programmare a partire dall'anno in corso l'esecuzione
delle relative operazioni di esumazione ordinaria.
D'altronde anche la
ragione storica di derogare al principio di rotazione decennale di cui alla
normativa nazionale (D.P.R. n. 285/90) per favorire la mineralizzazione dei
resti diminuendo i rischi di un rinvenimento, all'atto dell'esumazione, di resti
non mineralizzati può considerarsi superata: le statistiche delle
esumazioni effettuate nel 2002 hanno evidenziato che la percentuale di
rinvenimento di resti mortali è molto bassa non raggiungendo neanche il
5% del totale.
Atteso tuttavia il carattere di generalità
dell'intervento di messa in scadenza di cui sopra, si ritiene opportuno
prospettare un complesso di misure per assicurare una maggiore informazione e,
nel contempo, una ulteriore riduzione degli oneri a carico delle famiglie oltre
a quelli di manutenzione delle sepolture che non sarebbero più dovuti.
Pertanto gli uffici comunali provvederanno:
Con separato provvedimento, da assumersi anche per
altre cause, si procederà inoltre alla equiparazione della tariffa, a
carico dei richiedenti, dell'operazione di cremazione dei resti mortali non
scheletrizzati rinvenuti alla scadenza ordinaria delle sepolture ad inumazione
con il più favorevole importo dell'operazione effettuata per conto del
Comune e prevista nella convenzione di servizio in atto con la Società di
Cremazione di Torino A.P. 462 del 26 luglio 1994, rimanendo applicata a carico
dei richiedenti la tariffa ministeriale per le cremazioni di resti mortali
provenienti da operazioni straordinarie o da comuni foranei.
In ultimo, ai
fini dell'adeguamento alla più volte menzionata legge n. 26/2001, occorre
inoltre ricordare che sono oggi assoggettati a tariffa tanto l'ingresso in
sepoltura (inumazione) che la sua dismissione (esumazione ordinaria), mentre
erano già a pagamento le estumulazioni di salme e di resti.
Ciò comporta che le spese sostenute dalla Città per la
dismissione delle sepolture scadute in gran parte non richieste da alcuno, non
sono quindi finanziate da alcuna entrata e gravano così, ingiustamente
sulla fiscalità generale del Comune. Occorre pertanto, per evidenti
ragioni di buona amministrazione ed economicità, risolvere il problema
non con un indiscriminato ricorso ad aumenti tariffari ma provvedendo a
percepire all'atto dell'ingresso in sepoltura le tariffe della sua dismissione.
La presente risoluzione non comporta incrementi tariffari ma intende
costituire una norma di buona amministrazione prevedendo l'applicazione all'atto
dell'ingresso in sepoltura - nel caso di operazioni che la normativa prevede a
carico dei richiedenti - a seconda che si tratti di inumazione o tumulazioni
delle tariffe comunali relative rispettivamente alle esumazioni ed
estumulazioni.
Con separato provvedimento di
procederà all'individuazione di misure per la pubblicizzazione di offerte
comunali a "formula completa" già previste nel tariffario vigente a
favore di richiedenti che - già all'atto del funerale - avranno
facoltà di stipulare contratti che prevedano la sistemazione dei resti
mortali successivamente alla scadenza del primo periodo
di sepoltura delle salme.
Tutto ciò premesso,