Divisione Servizi Socio-assistenziali
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
26 novembre 2002
OGGETTO: PROGETTO "AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI DA 0
A 18 MESI" - EX LEGE 285/97 - CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. CITTADINE 1/ 4 -
SPESA DI EURO 80.050,80.
Proposta dell'Assessore
Lepri.
La recente Legge 149/2001 di modifica alla
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" dispone
all'art.2, comma 1 che " il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai
sensi dell'art.1, è affidato ad una famiglia" ed al comma 2 precisa che
"ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare".
Coerentemente con le successive disposizioni di legge di cui sopra, la
deliberazione della Giunta Comunale relativa all'accreditamento delle strutture
residenziali per minori prevede che l'affidamento debba essere l’unica
risposta per la collocazione eterofamiliare di bambini in età 0-5 anni,
fatta salva l’eventuale permanenza in strutture residenziali per esigenze
di urgenza e pronto intervento e comunque per un periodo non superiore ai sei
mesi.
In ottemperanza a tale indirizzo, con Deliberazione della Giunta
Comunale del 9 marzo 2001 (mecc. 200102270/07), esecutiva dal 29 marzo 2001,
è stato attivato, anche attraverso la riorganizzazione della
comunità alloggio Il Piccolo Principe di C.so Casale 85, un progetto
finalizzato sia ad accogliere neonati per un breve periodo, sia a supportare le
famiglie disponibili all'affidamento a brevissimo termine, come peraltro
già previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre
1995 (mecc. 9508697/19), avente per oggetto il "progetto neonati".
Inoltre
sono stati assunti accordi con le Autorità Giudiziarie minorili, in data
24 ottobre 2001, per coordinare gli interventi di competenza.
Nell’ambito della Campagna affidamenti avviata nel dicembre 2000, con
determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2001, esecutiva dal 5 marzo 2001
(mecc. 200101524/19) è stato approvato un protocollo d’intesa fra
la Città di Torino e le AA.SS.LL. cittadine che disciplinava la
collaborazione con particolare riferimento all’informazione rivolta alle
famiglie, alla selezione delle stesse ed alla gestione della casistica dei
minori in affidamento. Allo scopo, veniva messa a disposizione di ciascuna ASL
un budget di Euro 12.911,42 attingendo ai fondi statali ex lege 285/97.
Con
deliberazione della Giunta Comunale del 5 gennaio 2002 (mecc. 200200178/19),
esecutiva dal 3 febbraio 2002, relativa al Piano Territoriale afferente alla
Divisione Servizi Socio-Assistenziali è stato confermato il progetto di
sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare e la collaborazione
con le ASL, destinando allo scopo la spesa di Euro 80.050,80.
Con il
presente provvedimento occorre autorizzare l’approvazione di una
convenzione, che consenta la realizzazione del progetto “Affidamento a
brevissimo termine di bimbi da 0 a 18 mesi” che rappresenta una
continuità del precedente progetto avviato con la campagna affidamenti.
L’obiettivo del progetto è quello di privilegiare
l’inserimento in famiglia affidataria dei neonati mediante la costituzione
di un pool di famiglie affidatarie selezionate e preparate alla specifica
accoglienza. Esso prevede, a supporto delle famiglie, l’operatività
di un gruppo di educatori che svolge attività di accompagnamento e
osservazione dei singoli casi allo scopo di far emergere gli elementi necessari,
valutabili dalla Autorità Giudiziaria, al fine di definire l’ambito
familiare definitivo del minore.
In particolare si è addivenuti alla
formulazione del testo di convenzione allegato facente parte integrante del
presente provvedimento che:
- all’art. 3 specifica le modalità operative del progetto
dettagliando le funzioni da ricondurre ad un livello cittadino e quelle da
attribuirsi a livello locale. Sia le funzioni cittadine che le funzioni locali
sono state attribuite, a seconda delle competenze professionali, fra gli
operatori sociali e quelli sanitari chiarendone i compiti ed il relativo
impegno di lavoro.
- all’art. 4 regola gli aspetti finanziari, prevedendo la somma di Euro
20.012,70 da riconoscersi a ciascuna ASL per le attività da queste
realizzate.
Lo strumento amministrativo più adeguato a
regolare tale tipo di collaborazione, che vede la messa in campo da parte di
ciascuna ASL anche di risorse proprie, è stato individuato
nell’erogazione di un contributo ai sensi di quanto previsto
dall’art. 77 comma 2 dello Statuto e dal Regolamento n. 206 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994.
I fondi a cui
si intende attingere per finanziare i progetti de quo sono relativi
all’anno di competenza 2001, per i quali si attende ancora
l’accredito presso la banca d’Italia. Tali fondi, ai sensi
dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 6 settembre 2002, n. 94,
contrariamente a quanto precedentemente previsto dall’art. 54, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono essere riaccreditati oltre
l’esercizio finanziario successivo a quello di competenza.
Il
combinato disposto del D.L e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento n. 206.
succitati consente, in via eccezionale, di procedere all’erogazione del
contributo anticipatamente nella misura del 100%, stante
l’opportunità di garantire la continuità del "Progetto
Neonati".
Pertanto le AA.SS.LL. hanno presentato le istanze allegate
(all.ti 2,3,4,5) facenti parte integrante del presente provvedimento, che sono
state ritenute congrue alla luce degli indirizzi summenzionati e dei criteri di
cui all’art. 77 comma 3 dello Statuto.
Pertanto, con il presente
provvedimento occorre:
- autorizzare la stipula dell’allegata convenzione per la realizzazione
del progetto “Affidamento a brevissimo termine di bimbi da 0 a 18
mesi” e prosecuzione della collaborazione avviata con il protocollo
d’intesa sopra citato;
- individuare l’ASL 1 con sede legale in Via San Secondo 29 -10128
Torino (P.IVA 05437630014), l’ASL 2 con sede legale in via Tofane 71
– 10141 Torino (P.IVA 06831910010), L’ASL 3 con sede legale in C.so
Svizzera 164 10149 Torino, (P. IVA 03127980013), e l’ASL 4 con sede legale
in Strada dell’Arrivore n. 25/A (P. IVA.05438230012) quali beneficiarie
del contributo di Euro 20.012,70 per complessivi Euro 80.050,80 al lordo delle
eventuali ritenute di legge e demandare a successive determinazioni dirigenziali
l’impegno della spesa e la devoluzione del contributo.
Le
relative spese non sono da imputarsi sul Bilancio Comunale ma sui fondi
accreditati ed inscritti in apposita contabilità presso la Tesoreria
provinciale dello Stato essendo, per il Comune di Torino, quale Ente locale
riservatario, gli adempimenti nei confronti dello Stato imputati al funzionario
delegato, nella persona del Sindaco pro tempore.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di autorizzare la stipula dell’allegata
convenzione con le AA.SS.LL. 1-4 (all. 1 -
n. ), facente parte
integrante del presente provvedimento, per la gestione integrata dei progetti
relativi al piano territoriale approvato dalla Città in attuazione e per
l’utilizzo dei fondi di cui alla legge 285/97;
2) di indicare,
a seguito di presentazione di regolari istanze (all. 2 - 3 - 4 e 5 -
nn. )
facenti parte integrante del presente provvedimento, quali beneficiarie di un
contributo di Euro 20.012,70 al lordo delle eventuali ritenute di legge l
’ASL 1 con sede legale in Via San Secondo 29- 10128 Torino (P.IVA
05437630014), l’ASL 2 con sede legale in via Tofane 71 –10141 Torino
(P.IVA06831910010), L’ASL 3 con sede legale in C.so Svizzera 164 10149
Torino, (P. IVA 03127980013), e l’ASL 4 con sede legale in Strada
dell’Arrivore n. 25/A (P. IVA.05438230012) per complessivi Euro
80.050,80.
La concessione del contributo di cui al presente provvedimento
è conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 77
del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità e ai
criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità di
erogazioni dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01);
3) di demandare a successive
determinazioni dirigenziali l’individuazione della spesa e la devoluzione
del contributo.
Le relative spese non sono da imputarsi sul Bilancio Comunale
ma sui fondi accreditati ed inscritti in apposita contabilità presso la
Tesoreria provinciale dello Stato essendo, per il Comune di Torino, quale Ente
locale riservatario, gli adempimenti nei confronti dello Stato imputati al
funzionario delegato, nella persona del Sindaco pro tempore e sono liquidate
secondo modalità, procedure e tempi previsti dalla Contabilità
dello Stato;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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