DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
4 dicembre 2001
Proposta dell'Assessore Lepri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976 (doc. n. 1398) veniva
istituito il servizio di affidamento familiare con il duplice obiettivo di favorire la
deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi in strutture residenziali.
Per tale intervento veniva previsto un contributo a titolo assistenziale alle famiglie
affidatarie per la copertura delle spese vive di cura e mantenimento del minore. L'entità di tale
contributo, il cui ultimo aggiornamento é del 1997, per gli affidamenti residenziali a terzi
ammonta a lire 736.000 mensili con la possibilità di aumento del 30, 60, 100% per i casi fissati
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1680 del 25 marzo 1985, esecutiva dal 9 maggio
1985 (mecc. 8503614/19).
La legge 23 dicembre 1998 n. 448 modifica e limita la concessione a titolo gratuito dei
libri di testo nelle scuole medie inferiori e superiori.
Infatti stabilisce all'art 27 c. 1 che i comuni debbano provvedere a garantire la gratuità
totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico o
frequentano scuole medie superiori se in possesso dei requisiti richiesti. Prevede inoltre che le
Regioni disciplinino le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti. Tali
disposizioni sono confermate dalle successive leggi finanziarie.
Il D.P.C.M. 320/99, così come modificato dal D.P.C.M. 226/2000, stabilisce quali
requisiti, per ottenere la gratuità totale o parziale dei libri di testo, la presenza di un reddito annuo
del nucleo familiare inferiore o equivalente a trenta milioni di lire.
Qualora i minori non vivano presso la propria famiglia, spesso a seguito di provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria minorile e in attuazione della legge 184/83 e successive modificazioni,
risulta particolarmente difficile acquisire la documentazione da parte del nucleo di origine e
quindi la presentazione di un'istanza per l'esigibilità di un diritto, quale quello all'istruzione,
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sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dei minori ratificata dallo Stato italiano con
legge 176/91. Peraltro la norma nazionale non ha considerato, all'interno delle disposizioni
relative al diritto allo studio e alle conseguenti provvidenze dello Stato, queste situazioni.
Parimenti neanche la Regione Piemonte, competente sia nell'ambito del diritto allo studio che dei
Servizi Sociali, ha provveduto a emanare disposizioni nel merito. Di fatto, quindi, ogni decisione,
di cui all'oggetto del presente provvedimento, per le situazioni dei minori che non vivono nella
propria famiglia ai sensi della legge 184/83 citata é stata demandata ai Comuni istituzionalmente
competenti nella cura e protezione degli stessi.
Con deliberazione del 7 agosto 2001 (mecc. 200106670/07) esecutiva dal 26 agosto 2001
la Giunta Comunale ha approvato i criteri di assegnazione della fornitura di libri di testo ai sensi
della normativa sopra richiamata. In specifico si prevede che: per gli alunni del primo anno delle
scuole medie inferiori e superiori venga erogato un beneficio di L. 410.000; per gli alunni del
secondo e terzo anno della scuola media inferiore un beneficio di lire 160.000; per gli alunni del
secondo, terzo, quarto, quinto anno delle scuole medie superiori un beneficio di lire 330.000.
L'erogazione di tali benefici é subordinata alla presentazione dell'autocertificazione dei redditi
da parte della famiglia e successiva conseguente verifica dei requisiti.
La citata legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2000 prevede che gli Enti
Locali attraverso il Servizio Sociale dispongano l'affidamento familiare a tutela del minore e
debbano intervenire con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria (art. 4 c. 1 e art. 5 c. 4). Inoltre all'art. 5 c. 1 stabilisce che l'affidatario eserciti i poteri
connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica.
Tenuto conto di quanto sopra espresso e in considerazione dei compiti istituzionali di cura
già richiamati, qualora non sia possibile richiedere o ottenere dalla famiglia di origine la
necessaria documentazione per l'istanza di fornitura gratuita dei libri di testo, si ritiene
necessario, nel caso di affidamenti familiari residenziali, riconoscere un'ulteriore quota di
contributo alla famiglia affidataria.
Tale ulteriore quota potrà essere riconosciuta nel caso di frequenza della scuola media
inferiore e superiore nella misura indicata dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del
7 agosto 2001 ed erogata alle condizioni e con l'importo sopra specificato anche in un'unica
soluzione. E' limitata all'anno scolastico 2001-2002, nelle more delle determinazioni di
competenza della Regione e in considerazione della incertezza circa le future disposizioni a
livello nazionale finora definite in sede di legge annuale di bilancio.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare, per le motivazioni e nel rispetto dei criteri, procedure e modalità indicate
in narrativa, spese scolastiche per l'acquisto dei libri di testo per minori in affidamento
familiare residenziale;
2) di approvare la quota ulteriore nella misura definita dalla deliberazione della Giunta
Comunale del 7 agosto 2001 (mecc. 200106670/07) esecutiva dal 26 agosto 2001. Tale
quota é erogata, anche in unica soluzione, in aggiunta alla quota base e liquidata secondo
le procedure previste per l'erogazione del contributo a titolo assistenziale per
l'affidamento attingendo ai fondi di bilancio 2001 destinati agli affidamenti familiari.
La spesa verrà fronteggiata con i fondi impegnati da parte del Settore competente e con
apposito provvedimento dirigenziale verranno individuati i beneficiari del contributo e
le relative quote di contribuzione;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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