DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
18 aprile 2001
OGGETTO: PROGETTO AUTONOMIA PER GIOVANI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE.
Proposta dell'Assessore Lepri.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976 (doc. n. 1398) veniva
istituito il servizio di affidamento familiare con il duplice obiettivo di favorire la
deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi in strutture residenziali.
Negli anni tale intervento si e' progressivamente articolato grazie alla preziosa esperienza
maturata nella Città attraverso il concreto e prezioso apporto delle famiglie affidatarie e delle loro
associazioni.
Ciò ha favorito l'assunzione di ulteriori provvedimenti a specificazione e arricchimento
ma sempre in coerenza con le linee e gli indirizzi della Deliberazione di cui sopra. Basti citare
l'affidamento diurno, quello a parenti, le comunità familiari, il progetto neonati, la prosecuzione
degli interventi assistenziali (compresi gli affidamenti) oltre i 18 anni, in situazioni particolari.
Attualmente gli affidamenti familiari sono più di mille di cui oltre seicento residenziali presso
terzi. L'esperienza ha evidenziato come un significativo numero di affidamenti si prolunghi per
molti anni e fino alla maggiore età non essendoci la possibilità di rientro in famiglia ma neppure
le condizioni ed opportunità per decidere, da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, l'adozione.
Si tratta di ragazzi per i quali il progetto, alla maggiore età, non può essere quello del rientro
presso il nucleo di origine ma dell'autonomia personale, magari anche a seguito di una ulteriore
permanenza dopo i 18 anni presso la famiglia affidataria.
Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene pertanto necessario favorire, con il
determinante aiuto della famiglia affidataria e, naturalmente, con il consenso del giovane a loro
affidato, l'attivazione di progetti individualizzati per permettere percorsi di autonomia di ragazzi
già in affidamento familiare.
In specifico:
- Destinatari del progetto possono essere quei giovani che, in affidamento familiare, al
compimento del diciottesimo anno di età, non possono rientrare presso la loro famiglia, e
per i quali e' possibile avviare un percorso per l'autonomia personale, lavorativa ed
abitativa;
Per i giovani, già in affidamento nella minore età, che a causa delle condizioni psicofisiche
certificate (invalidità civile con patologie afferenti alla disabilità ) non sono in grado di
intraprendere percorsi di completa autonomia e che possono continuare a vivere nella
stessa famiglia affidataria anche oltre il ventunesimo anno, e' possibile l'ulteriore
prosecuzione dell' intervento in atto secondo le modalità e le procedure previste per
l'affidamento di persone disabili e la richiesta di accesso ad altri interventi diurni.
Qualora non sia possibile la permanenza nella stessa famiglia affidataria l'interessato può
richiedere l'accesso agli interventi residenziali e diurni per persone disabili.
In ogni caso gli interventi di cui sopra, presentati dai servizi socio assistenziali e sanitari
territoriali competenti su proposta della famiglia affidataria e dell'interessato, come tutti
quelli a favore delle persone disabili, devono essere approvati dall'Unita' Valutativa
Handicap.
E' fatta salva la possibilità di presentazione contestuale di progetti per l'autonomia di cui
al presente atto e con le modalità e procedure dallo stesso definite, qualora ne ricorrano le
condizioni.
- Il progetto individualizzato deve essere formulato, su proposta della famiglia affidataria e
con il consenso del giovane interessato, dai Servizi socio-assistenziali competenti entro il
compimento del diciottesimo anno di età.
- Il progetto di cui sopra deve essere avviato al massimo entro il 21° anno e deve concludersi
non oltre il compimento del 25° anno.
- Per ciascun progetto viene riconosciuta alla famiglia affidataria, che assume le funzioni di
garante dello stesso nei confronti del giovane e del Comune di Torino, una quota
straordinaria di affidamento per il rimborso delle spese vive fissata sperimentalmente in
lire 10.000.000 massimo di cui il 70% all'avvio del progetto e il restante 30% a
conclusione dello stesso previa presentazione della relativa dichiarazione e
documentazione delle spese sostenute. Tale quota viene erogata in aggiunta alla quota base
e liquidata con le modalità previste dall'art. 4 commi 2/3/4 del Regolamento per le modalità
di erogazione dei contributi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data
19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995.
- Sono individuate quali spese riconoscibili quelle relative alla sistemazione abitativa, alla
vita di relazione, alla frequenza a scuole e corsi compresi quelli universitari, nonché altre
spese per il mantenimento personale qualora non previste e/o non erogabili attraverso il
contributo di assistenza economica.
- Ciascun progetto sarà autorizzato, nei limiti del budget assegnato per gli affidamenti
familiari, con specifica determinazione dirigenziale che dovrà fissare le scadenze di
erogazione sia della quota base ( da corrispondersi sino alla permanenza del giovane presso
la famiglia affidataria e comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età) sia
della quota straordinaria. Saranno considerati prioritariamente i progetti che prevedono una
tipologia di spesa relativa alla sistemazione abitativa.
Il progetto individuale può prevedere anche, la richiesta di altre provvidenze ed interventi
della Città qualora ne sussistano le condizioni e la compatibilità, quali l'assegnazione di
alloggio attraverso la C.E.A. (Commissione Emergenza Abitativa) come Casi sociali,
l'inserimento nelle iniziative connesse alle politiche attive del lavoro, l'Assistenza
Economica ecc.).
Con determinazioni dirigenziali, all'interno dei criteri ed indirizzi indicati nel presente atto,
verrà approvato lo schema tipo della proposta di progetto individuale e potranno essere definite,
dopo un anno di sperimentazione, eventuali altre ulteriori specificazioni (comprese le tipologie
di spesa per i progetti) necessarie per la gestione dell'iniziativa.
In via transitoria, entro il 31 dicembre 2001, possono essere presentate proposte di progetti
di autonomia per giovani già affidati o ancora in affidamento che abbiano compiuto al massimo
24 anni di età nel corso dell'anno 2001: ciò al fine di garantire pari opportunità ai giovani
attualmente nella fascia di età prevista per i progetti in oggetto e nel contempo permetterne
l'attuazione entro il compimento del venticinquesimo anno; ipotizzando una durata di almeno un
anno per ciascun progetto
Con il presente provvedimento occorre pertanto autorizzare la realizzazione dei progetti
di autonomia per giovani in affidamento familiare, che saranno finanziati per un importo massimo
di L. 10.000.000= per progetto, attingendo ai fondi ex legge n. 328/2000 , relativamente alla
quota destinata agli affidamenti ed approvare l'erogazione delle quote per singolo progetto
secondo criteri, procedure e modalità sopra indicate, demandando a successive determinazioni
dirigenziali l'autorizzazione e l'impegno della spesa, l'individuazione dei beneficiari e
l'individuazione dei tempi di avvio dei singoli progetti, tenendo conto delle caratteristiche degli
stessi e della disponibilità di bilancio.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;