DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
12 dicembre 2000
Proposta dell'Assessore Bonino.
Nel documento dell'Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace di Assisi del 21
maggio 1994, veniva affermato che le Città devono trasformarsi in laboratori di cultura di pace.
La Città di Torino ha da tempo dimostrato una particolare sensibilità verso la tematica
della convivenza pacifica tra i popoli, della conoscenza e del rispetto delle altre culture, della
cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e del sostegno ai processi di pace.
Nella Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia
con i Paesi in Via di Sviluppo sono state indicate alcune linee di azione del nostro paese che, per
essere concretamente attuate, abbisognano dell'apporto del mondo del volontariato e
dell'associazionismo, che devono trovare a livello locale interlocutori , informazioni e sostegno
economico.
Il Consiglio Comunale di Torino con la mozione n. 3 approvata il 20 gennaio 1997
decideva di destinare lo 0,025% dei primi tre titoli delle entrate correnti a sostegno di programmi
ed interventi di solidarietà internazionale, così come previsto dal D.L. n.8 del 18/1/1993
convertito in legge n.68 del 19/3/1993.
La Città di Torino ha considerato prioritarie per il suo intervento tre aree (Guatemala, Ex-
Jugoslavia e Palestina e Israele) accomunate tra di loro perché teatro per lunghi anni di un
conflitto interno e ora protagoniste di un difficile percorso di pace. All'interno di queste aree sono
state individuate le Città di Quetzaltenango (Guatemala), Gaza (Palestina) e Haifa (Israele) che
si sono gemellate con Torino, e Breza (Bosnia Erzegovina) che fa parte del Cantone di Zenica,
gemellato con la Regione Piemonte.
Inoltre, riconoscendo nelle attività promosse dalle Associazioni ed Enti nel campo della
solidarietà e cooperazione internazionale un fattore di significativa rilevanza per lo sviluppo di
altre aree disagiate del mondo, favorisce le iniziative di tutti quei soggetti attivi presenti nella
nostra Città e sostiene finanziariamente i loro progetti.
A questo fine a partire dall'anno 1997 ha adottato la modalità' amministrativa del bando
di concorso di idee per la presentazione di progetti di iniziative di solidarietà e cooperazione
internazionale in paesi in via di sviluppo.
Ritenendo oltremodo valida tale modalità di individuazione e selezione dei progetti, che
garantisce criteri di trasparenza e di omogeneità' di valutazione, si ritiene di riproporla anche per
l'anno 2001.
Poiché la Città di Torino nell' anno 2001 intende rafforzare od avviare iniziative
specifiche rivolte ad aree geografiche significative e cioè:
- le Città gemellate ( Gaza in Palestina e Quetzaltenango in Guatemala);
- i Balcani ( individuando le Città di Breza, in Bosnia-Herzegovina, di Kragujevac nella
Federazione Jugoslava e di Scutari in Albania);
- il Mediterraneo ( individuando la Città di Khouribga in Marocco);
si ritiene opportuno prevedere due distinte sezioni, e precisamente:
A) Iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo;
B) Iniziative di cooperazione decentrata in aree di intervento prioritarie per la Città di
Torino;.
Pertanto viene approvato un nuovo bando di idee per la presentazione di progetti e le
modalità operative di selezione dei progetti che si riportano nell'allegato 1) che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.
Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza dell'iniziativa da parte degli interessati si
assicurerà la divulgazione dell'allegato 1) tramite avviso all'albo pretorio e pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e dandone notizia attraverso i giornali e la pagina
WEB della Città di Torino.
Per la selezione dei progetti l'Amministrazione Comunale si avvarrà di una Commissione
di esperti che verrà nominata con successivo provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il bando di concorso di idee per la presentazione di progetti e le modalità
operative di selezione dei progetti riportate nell'Allegato (all. 1 - n. ) che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, per le motivazioni espresse in
narrativa;
2) di rimandare a successivi provvedimenti la nomina della Commissione per la valutazione
dei progetti proposti e l'impegno della spesa;
3) di richiedere al Servizio Centrale competente la pubblicazione del testo allegato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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