DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 10 novembre 1998)
OGGETTO: LINEA 1 DI METROPOLITANA AD AUTOMAZIONE INTEGRATA DA
TORINO PORTA NUOVA A COLLEGNO - AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A.
Proposta dell'Assessore Corsico,
in concerto con l'Assessore Peveraro e l'Assessore Alberione
1. Nelle more dell'emanazione della legge 26 febbraio 1992 n. 211 ed allo scopo di poter
tempestivamente disporre della documentazione tecnica presumibilmente necessaria per accedere
ai finanziamenti dell'istituendo Fondo per gli interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa non
appena la relativa normativa fosse diventata operante, il Comune di Torino con deliberazione n.
505 del Consiglio Comunale del 23 luglio 1991, dopo aver ribadito la scelta già precisata nel
“Documento di Accordo” per la costituzione della Giunta approvato dal Consiglio Comunale il
30 luglio 1990, di un sistema innovativo a totale automazione per la realizzazione della Linea 1
di Metropolitana da Campo Volo a Porta Nuova sul tracciato già definito, con successiva
estensione della linea al Comune di Rivoli e con eventuale prosecuzione oltre Porta Nuova,
decideva di avvalersi dell'Azienda Tramvie Municipali (ATM), quale proprio ente strumentale nel
settore dei trasporti pubblici, per la predisposizione ed il coordinamento della progettazione fino
a livello definitivo della Linea 1 predetta, individuando come sistema innovativo a totale
automazione di riferimento la tecnologia VAL adottata nella realizzazione della metropolitana di
Lille. Allo scopo poi di garantire un corretto inserimento delle attività demandate all'ATM nei
programmi e nel contesto progettuale del Comune, veniva altresì stabilito che l'ATM dovesse
operare d'intesa ed in concorso con gli Uffici Comunali ed in particolare con un Gruppo di lavoro
appositamente individuato.
Entrata in vigore la legge 26 febbraio 1992 n. 211 "Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa" e precisati dall'art. 3 della stessa gli elementi e gli elaborati che
dovevano corredare i Piani di Intervento per accedere ai benefici di cui agli artt. 1 e 9 della legge
stessa, veniva richiesto all'ATM di enucleare dalla progettazione definitiva della Linea 1, in corso
98 09756/59
di definizione, gli elaborati costituenti il progetto di massima della linea e di predisporre tutti i
documenti richiesti dal predetto art. 3 a corredo del Piano di Intervento.
Tale Piano di Intervento, approvato con deliberazione n. 4932 della Giunta Comunale del
13 maggio 1992, comprendente anche l'Accordo di Programma sottoscritto in data 18 maggio
1992 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Collegno
e l'Ente FS ed approvato ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 27 della legge 142/90 del
Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 2804 del 25 giugno 1992, veniva trasmesso in
data 19 maggio 1992 al Ministero per i Problemi delle Aree Urbane ai fini dell'ammissione ai
benefici previsti dagli artt. 1 e 9 della citata legge n. 211/92.
Dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992 n. 498 che prevedeva che nel secondo
semestre 1993 potesse essere autorizzata la contrazione dei mutui previsti dalle leggi n. 122/89
e 211/92 solo nel limite complessivo di 1.000 miliardi e l'emanazione della deliberazione CIPET
7 giugno 1993, attuativa della legge predetta, con la quale venivano impartite, tra l'altro, direttive
per l'utilizzazione dei fondi assegnati agli interventi di cui alla legge n. 211/92, il Comune di
Torino, sia in relazione ai limitatissimi finanziamenti pubblici che risultavano attivabili, sia in
relazione alla imminente prevista emanazione di provvedimenti ministeriali volti a fornire direttive
operative per l'attivazione di tali finanziamenti con prevedibili termini ristrettissimi per ottemperare
agli adempimenti richiesti, con deliberazione n. 5636 della Giunta Comunale 3 agosto 1993 stabilì
nuovamente, per ovvi motivi di coerenza e di continuità, di avvalersi dell'ATM, sempre d'intesa
ed in concorso con il Gruppo di lavoro specificamente individuato nell'ambito degli Uffici
Comunali, per procedere ad un aggiornamento e ad una parziale revisione del Piano di Intervento
a suo tempo trasmesso ai competenti Ministeri, allo scopo di rendere maggiormente compatibile
l'intervento con il nuovo quadro di ridotte risorse economiche venutosi a delineare a livello
nazionale.
Tale revisione, senza mutare le caratteristiche sostanziali dell'opera, era volta a promuovere
una più sicura realizzabilità dell'intervento attraverso il contenimento dei costi e l'acquisizione di
un quadro di reali disponibilità di risorse finanziarie capaci di affiancarsi al finanziamento statale;
essa inoltre introduceva già a livello progettuale le condizioni poste dal Comune di Collegno
nell'Accordo di Programma in ordine alla localizzazione del Deposito Officina nell'area di Campo
Volo.
Concretatisi gli attesi provvedimenti ministeriali nel Decreto Interministeriale 7 agosto 1993
ed in ottemperanza a quanto da esso richiesto, il Comune di Torino con deliberazione n. 7001 della
Giunta Comunale 27 settembre 1993 approvava l'aggiornamento e l'integrazione del Piano di
Intervento per la realizzazione della Linea 1 di Metropolitana Automatica già precedentemente
trasmesso ed il 28 settembre 1993 consegnava ai competenti Ministeri la documentazione
integrativa richiesta, rinnovando la richiesta di ammissione ai finanziamenti previsti.
Da ultimo con Decreto Interministeriale 22 dicembre 1993 era stata nuovamente richiesta
la presentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale,
di ulteriore documentazione integrativa ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge n.
211/92. La predetta documentazione, predisposta, come già quella precedente, dall'ATM d'intesa
ed in collaborazione con il Gruppo di lavoro specificatamente individuato nell'ambito degli Uffici
Comunali, veniva approvata con deliberazione n. 529 della Giunta Comunale del 3 febbraio 1994
e veniva consegnata ai competenti Ministeri in data 7 febbraio 1994.
Con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale del 4 aprile 1995 (mecc.
9501792/06), esecutivo ai sensi di legge, é stato approvato lo schema di appendice all'accordo di
programma per la linea 1 di Metropolitana da Campo Volo a Porta Nuova che ha comportato la
modifica del percorso della Metropolitana in Collegno con nuova ubicazione del Deposito-Officina
ad Ovest del Campo Volo in prossimità del corso Pastrengo.
Per quanto concerne la procedura per la finanziabilità delle opere da parte dello Stato
occorre evidenziare che con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica del 20 novembre 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/01/1996 al n. 8 della
Serie Generale, è stato approvato, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 211/1992, il programma di
intervento per la Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 che prevede un contributo dello
Stato di 350 miliardi e che ai sensi del succitato art. 5, entro 90 giorni dalla data di approvazione
dei programmi d'intervento, impone che i soggetti interessati trasmettano al Ministero dei
Trasporti la progettazione esecutiva distinta per lotti funzionali delle opere e degli interventi
ammessi a finanziamento.
In esito alle determinazioni del CIPE, con successiva deliberazione n. 199 della Giunta
Comunale del 19 gennaio 1996 (mecc. 9600521/59) esecutiva dal 9 febbraio 1996, era stato
disposto di avvalersi dell'ATM, quale ente strumentale del Comune, per la redazione del progetto
esecutivo della Linea 1 di Metropolitana da Collegno a Torino Porta Nuova, da predisporsi anche
ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'art. 5 della Legge 211/92; all'Azienda medesima era
altresì demandato il compito di sviluppare tutti gli elaborati necessari utilizzando il progetto
definitivo, in tutte le sue componenti civili e tecnologiche, già dalla medesima predisposto, con le
modifiche e le integrazioni al Piano d'Intervento per la Linea 1 di Metropolitana disposte con i
sottoelencati atti deliberativi:
Giunta Comunale 27 settembre 1993, (mecc. 9307939/06);
Giunta Comunale 3 febbraio 1994, (mecc. 9401073/06);
Giunta Comunale 4 aprile 1995, (mecc. 9501792/06).
Nel medesimo atto deliberativo n. 199 della Giunta Comunale del 19 gennaio 1996 veniva
disposto di demandare a successivi provvedimenti deliberativi ogni determinazione in ordine alle
modalità di realizzazione delle opere comprese nel Piano di Intervento ed ai connessi oneri.
Nel merito della progettazione esecutiva della Linea 1 di Metropolitana automatica si deve
osservare che il livello di definizione del progetto esecutivo, da redigersi ai sensi dell'art. 5 della
Legge 211/92 entro 90 giorni prorogati di ulteriori 60 giorni ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge
12 aprile 1996 n. 199 pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16 aprile 1996, non poteva che essere
sviluppato altro che ai fini degli adempimenti approvativi di cui al succitato art. 5 della Legge
211/92, non certo ai sensi della successiva Legge 109/94 come modificata dalla Legge 216/95,
poiché, visti i ristretti margini di tempo assegnati dalla Legge per la redazione del progetto
esecutivo, questo non avrebbe potuto conseguire nel dettaglio l'imponente messa a punto di tutti
i documenti richiesti dalla nuova Legge quadro sugli Appalti Pubblici, che vanno dalla
identificazione di ogni elemento in forma, tipologia e qualità, alla definizione ed elaborazione
grafica, nelle scale adeguate, dei particolari costruttivi, alla rilevazione delle reti dei servizi di
sottosuolo ed infine alla redazione del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti.
E' stato quindi ritenuto che la progettazione esecutiva de qua doveva necessariamente
limitarsi al grado di approfondimento richiesto dall'art. 5 della Legge n. 211/96 che rinvia agli
adempimenti approvativi di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1969 n. 1042 e all'art. 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, anche in considerazione, tra l'altro,
dell'ingente costo che avrebbe comportato la redazione di un progetto esecutivo per la Linea 1 di
Metropolitana automatica ai sensi della Legge 216/95 e che non avrebbe potuto essere ultimato
nei tempi complessivi di 150 giorni assegnati dall'art. 5 comma 2 della L.211/96 come modificato
dal Decreto Legge 12 aprile 1996 n. 199.
In sintonia con quanto sopra esposto, l'ATM, nell'aprile 1996, aveva provveduto a
consegnare al Comune di Torino il Progetto esecutivo della Linea 1 di metropolitana automatica,
predisposto in coerenza con il mandato ricevuto, avendo sviluppato come sistema innovativo a
totale automazione di riferimento, per la redazione del progetto esecutivo medesimo, la tecnologia
VAL adottata nella realizzazione della Metropolitana di Lille.
Il riferimento al sistema VAL aveva determinato e definito quindi le tecnologie e le
componenti impiantistiche in base alle quali sono effettuati il controllo, il comando, la regolazione
e le gestioni della marcia dei veicoli, dell'accesso e del licenziamento dei viaggiatori nelle stazioni
e del controllo centralizzato di tutti gli ulteriori impianti dislocati in linea facenti parte del sistema
di trasporto con l'esplicita scelta, per quanto concerne il materiale rotabile, del veicolo VAL 208
di ultima generazione.
In conseguenza a quanto sopra esposto, con deliberazione della Giunta Comunale del 21
maggio 1996, (mecc. 9603428/59), era stato approvato il progetto esecutivo della linea 1 di
Metropolitana Automatica da Torino Porta Nuova a Collegno predisposto ai fini degli
adempimenti approvativi di cui all'art. 5 della legge 211/92 e costituito da 288 elaborati, ivi incluso
il piano economico finanziario aggiornato.
Il progetto esecutivo della linea 1 evidenziava una spesa di L. 706.352.000.000 per opere
civili e di L. 567.576.000.000 per opere di tecnologia e fornitura di materiale rotabile e così per
un totale di L. 1.273.928.000.000 oltre IVA.
Nel giugno 1996 il progetto esecutivo di cui sopra era stato inviato al Ministero dei
Trasporti per la conferma del finanziamento ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 211/92.
Infine, in esito al voto n. 115/211 TO del 25/03/97 con il quale la Commissione
Interministeriale di cui alla L. 1042/69, come integrata dall'art. 5 della L. 211/92, ha espresso
parere favorevole all'approvazione tecnico-economica della Linea 1 di metropolitana automatica
di Torino sia per la parte tradizionale che per quella innovativa, con Decreto Dirigenziale n.
365/211TO del 13/05/97 sono stati assegnati al Comune di Torino per la realizzazione della
Metropolitana automatica i contributi di cui alla legge 211/92, determinati in L. 33,918 miliardi
per 30 anni corrispondenti a L. 350 miliardi attualizzati al tasso di interesse del 1 semestre 1997
applicato dalla Cassa DD.PP.
La straordinarietà dell'investimento, la cui rilevanza si estende non solo all'interesse
metropolitano ma a quello nazionale, porta a meglio comprendere le ragioni per le quali viene
riconosciuto un contributo da parte dello Stato. E' comunque da rilevare che non si è addivenuti
ad una soddisfacente definizione degli oneri complessivi di realizzazione dell'opera, in quanto
questi sono collegati al progetto definitivo, alle ipotesi relative ai volumi del traffico passeggeri
che interesserà la metropolitana e, infine, alla possibilità di ottenere una significativa revisione in
aumento dei contributi statali, ad oggi probabilmente inadeguati a promuovere i lavori della
metropolitana: tale giudizio è confermato, indirettamente, dal fatto che, in altre realtà cittadine,
i contributi hanno avuto incidenza percentuale ampiamente superiore a quella riconosciuta a
Torino.
E' comunque ragionevole ritenere che, in assenza di un avvio operativo dell'opera, sarà
impossibile pervenire ad alcuna forma di concessione da parte dei competenti organi statali di un
contributo integrativo. Allo stesso modo non si potrà procedere al coinvolgimento di altri organi
pubblici e privati sulla attuazione del progetto.
2. Si pone dunque ora la necessità, per il Comune di Torino, di individuare la struttura
organizzativa idonea a costruire e gestire la metropolitana.
Al proposito, la L. 26 febbraio 1992, n. 211, all'art. 2, autorizza gli enti locali ad avvalersi
delle società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione
e la gestione, anche disgiunte dei programmi di costruzione o ampliamento di linee di
metropolitana. La legge 29 dicembre 1969, n. 1042, all'art. 1, prevedeva a sua volta la possibilità
per l'ente pubblico di ricorrere allo strumento della gestione diretta del servizio mediante azienda
speciale, ovvero a quello della concessione ma, in questo caso, solo a favore di enti pubblici, o
consorzi di enti pubblici, ovvero a società a prevalente capitale pubblico.
Non si ritiene che il servizio possa essere gestito in economia. Infatti, come già sopra
evidenziato, il servizio di gestione della metropolitana ha particolare rilevanza e complessità sotto
il profilo finanziario ed imprenditoriale che rendono necessario ricorrere ad una struttura esterna
a quella comunale. Tale scelta è peraltro coerente alle più generali indicazioni
dell'Amministrazione Comunale di assegnazione a strutture esterne di attività aventi rilevante
carattere imprenditoriale, nonché conforme al dettato della legge, che riserva la gestione in
economia ai servizi di modeste dimensioni.
L'ipotesi della concessione a terzi sembra vietata dalla legge, se intesa nel comune significato
di concessione a società terze aventi natura privatistica. In ogni caso, tale scelta non sembrerebbe
comunque opportuna, perché porterebbe l'ente pubblico, nell'erogare un servizio di tale rilevanza
non solo economica ma anche sociale, ad estraniarsi completamente dalla gestione, mentre con la
società a prevalente capitale pubblico locale esso può partecipare attraverso il possesso della
maggioranza del capitale ed attraverso la nomina di amministratori e sindaci (Cassaz., SS.UU.,
sent. 6.5.1995, n. 4989).
Rispetto all'ipotesi dell'azienda speciale, infine, rimane sempre preferibile la scelta della
società per azioni in quanto consente di promuovere la collaborazione tra enti locali ed altri
soggetti apportatori di capitali, di tecnologie, di organizzazione e di competenze imprenditoriali
specifiche, nella prospettiva di una più efficiente prestazione del servizio mediante una più agile
struttura di tipo privatistico, nonché dell'autofinanziamento (Cassaz., SS.UU., sent. 4989/95).
Si ritiene dunque opportuno affidare la costruzione e la gestione del servizio di
metropolitana ad una società per azioni ex art. 22, comma 3, lettera E) L. 142/90.
Al proposito si rileva come, all'interno del gruppo di società facenti capo alla Città di
Torino, ve ne sia una, la SATTI S.p.A., che ha specifiche e rilevanti esperienze nel settore del
trasporto ferroviario, assimilabile, per molti aspetti, a quello del trasporto con treni metropolitani.
Egualmente la SATTI opera all'interno del sistema dei trasporti facenti capo all'area torinese
e, quindi, contribuisce a garantire la progressiva armonizzazione degli interventi attuativi con il
complesso di riferimento.
La SATTI S.p.A., pur essendo stata costituita prima dell'entrata in vigore della L. 142/90,
soddisfa tutti i criteri richiesti per l'affidamento diretto del servizio ex art. 22 della medesima
legge. Essa è, infatti, posseduta dal Comune di Torino ed è finalizzata all'erogazione del servizio
di trasporto pubblico di persone. In ogni caso sono state apportate alcune modifiche al suo statuto
che permettono di assimilare, anche sotto il profilo formale, la SATTI ad una società di cui all'art.
22 comma 3 lettera E) della L. 142/90 che prevede la possibilità di partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati. In coerenza a tale norma, verrà formalizzata la cessione di una quota del capitale
sociale della SATTI S.p.A. a favore della Azienda Torinese Mobilità.
3. Il presente affidamento avrà durata pari a trentasei anni, in quanto comprende l'attività di
ultimazione di progettazione e costruzione, stimata in sei anni, e gestione della metropolitana, per
i successivi trent'anni. Il progetto esecutivo, cui la SATTI dovrà attenersi, è quello approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 1996, (mecc. 9603428/59).
Dal punto di vista finanziario, la SATTI dovrà seguire, in linea di massima, il piano
economico finanziario presentato dal Comune di Torino nel maggio 1996 e approvato con la citata
deliberazione n. mecc. 9603428/59, ai fini dell'ottenimento dei contributi della L. 211/92. La
Giunta Comunale e la SATTI sono autorizzate a verificare l'attualità di tale piano finanziario e
definire il suo aggiornamento.
Il presente affidamento è regolato dall'allegata Convenzione Quadro. Data l'estrema
complessità dell'operazione, nonché l'impossibilità di determinare nella attuale fase alcuni fattori
fondamentali, soprattutto di aspetto finanziario, si è ritenuto opportuno procedere secondo una
progressiva specificazione degli aspetti della Convenzione. La Giunta pertanto dovrà stipulare
Convenzioni specifiche per regolare nel dettaglio le singole fasi della progettazione e della
realizzazione dell'opera e della gestione del servizio.
Proprio al fine di definire al più presto possibile gli elementi finanziari ancora non determinati
nella loro interezza, la Giunta Comunale è incaricata di identificare i mezzi finanziari integrativi
a quanto già riconosciuto dallo Stato. Inoltre, la Giunta Comunale, in collaborazione con la SATTI
S.p.A., è incaricata di verificare le modalità di coinvolgimento di soggetti interessati a partecipare
alla realizzazione del progetto, anche attraverso la cessione di partecipazioni azionarie di
minoranza o altre modificazioni statutarie. Si dà atto in particolare che eventuali processi di
adeguamento della struttura societaria potranno rendersi necessari in conseguenza dei modi di
finanziamento prescelti e, in particolare, qualora si perfezionino operazioni finanziarie secondo le
tecniche note come “project financing”, le quali permettano di ridurre l'esposizione finanziaria
diretta del Comune, garantendo a terzi finanziatori la realizzazione e l'esercizio dell'opera in
coerenza ai programmi.
4. Sempre sotto il profilo delle migliori condizioni da assegnare al progetto della metropolitana
appare indispensabile ridurre al minimo i rischi di progettazione esecutiva cantierabile e di
costruzione.
La complessa situazione che si è venuta a creare a seguito sia della scelta,
dell'Amministrazione del Comune di Torino effettuata nel 1991, di ricorrere, per la costruzione
della metropolitana, ad una tecnologia ad integrale automazione e sia, per effetto delle normative
europee in materia di opere pubbliche recepite dalla normativa italiana nel comparto dei settori
esclusi con il D.Lg.vo 158 del 15/03/95, crea tuttavia notevoli difficoltà nell'affidamento delle
opere secondo il progetto esecutivo della linea 1 approvato dalla Giunta Comunale il 21/05/1996.
Ciò in quanto le opere civili, che rappresentano la parte economica più rilevante del
progetto, non potrebbero essere assorbite all'interno di una gara d'appalto delle opere di tecnologia
per le quali, intervenendo il D.Lg.vo 158, l'Amministrazione poteva ritenere di procedere ad un
affidamento diretto con il detentore della tecnologia, attraverso una procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 13 lettera c del succitato decreto, ossia quando per
ragioni attinenti la tutela dei diritti di esclusiva l'appalto non può essere affidato che ad un
imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato.
Quindi quanto potenzialmente possibile ai fini dell'affidamento delle opere comportava già
prima della stesura del progetto esecutivo e comporta una netta separazione tra opere civili e
tecnologia. Considerate le notevoli implicazioni e difficoltà di interfacciamento tra le due diverse
tipologie di opere (di tecnologia e civili) da affidare necessariamente a due esecutori distinti, con
fasi e tempi di costruzione non garantibili a priori in perfetta sintonia, ne consegue una condizione
complessa per la realizzazione dell'opera e quindi anche sotto questo aspetto meramente tecnico,
oltre che per le considerazioni di carattere giuridico sopra evidenziate, si impone un adeguamento
del progetto.
Pertanto, per le motivazioni riportate nei punti precedenti viene demandato alla Società Satti
S.p.A. il compito di:
- adeguare il progetto;
affidare, ai sensi dell'art.13 lett.c del d.lg.vo 158/95 al detentore del sistema VAL la
fornitura in opera delle componenti della tecnologia automatica strettamente connesse alle
performance del sistema e che costituiscono particolarità tecniche attinenti la tutela di diritti
di esclusiva quali la fornitura di automatismi fissi, la tecnologia del posto di controllo e
comando, gli automatismi di bordo, nonché il compito dell'ingegnerizzazione di tutto il
sistema automatico, ivi comprese le attività di servizio per il progetto di interfacciamento
tecnologie-opere civili, la supervisione ed il controllo di tutta la parte sistemistica della
tecnologia, pre-esercizio addestramento del personale e collaudo. Nell'affidamento delle
sopra individuate opere di tecnologia e prestazione di servizi sarà cura della Società di
cercare le migliori garanzie di funzionalità e sicurezza che devono essere assicurate e
prestate dal detentore della tecnologia; tale affidamento è subordinato altresì alla verifica del
raggiungimento delle migliori condizioni economiche possibili da effettuarsi anche mediante
il confronto con analoghe situazioni realizzative avvenute nell'ambito del contesto europeo;
- provvedere attraverso gare ad evidenza pubblica all'effettuazione delle forniture
elettromeccaniche per l'alimentazione elettrica con correnti forti e deboli, le vie di corsa e
le attrezzature di banchina, nonché per l'individuazione delle migliori condizioni per la messa
a disposizione della Società del materiale rotabile VAL208;
- affidare attraverso apposite gare ad evidenza pubblica, ai sensi della L. 109/94 e succ.
integrazioni e modificazioni l'appalto delle opere civili, da ripartire eventualmente in più lotti.
5. Il presente affidamento prevede lo svolgimento, da parte della SATTI, di alcune funzioni.
esercitate dal Comune di Torino attraverso il Settore Grandi Opere. Pertanto ai dipendenti che
saranno trasferiti alla Satti S.p.A. sarà consentito il mantenimento della Cassa previdenziale di
provenienza ai sensi dell'art. 5, punto 5, L. 08/08/91, n. 274.
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) | di affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 22, lett. e), L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 2 L. 26 febbraio 1992, n. 211, la costruzione e gestione della linea 1 della metropolitana automatica di Torino alla SATTI S.p.A., secondo lo schema di Convenzione per l'affidamento dei servizi allegato alla presente delibera, come parte integrante della stessa (all. 1 - n. ), dando atto che in sede di stipulazione potranno essere apportate le necessarie e marginali modifiche tecniche; |
2) | di demandare alla Giunta Comunale la stipulazione con la Società affidataria delle Convenzioni di dettaglio relative alle singole fasi di realizzazione dell'opera e di gestione del servizio. Tali Convenzioni di dettaglio dovranno anche individuare le coperture finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività da esse disciplinata; qualora le suddette coperture finanziarie comportino modifiche statutarie o di assetto societario della Società affidataria, dette convenzioni di dettaglio dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale; |
3) | di demandare alla Giunta Comunale, d'intesa con la Società affidataria, di compiere una verifica circa l'attualità del Piano economico finanziario presentato dal Comune di Torino nel maggio 1996 ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 21 maggio 1996, (mecc. 9603428/59) e circa l'adeguamento organizzativo della SATTI S.p.A. alle previsioni della Convenzione Quadro; |
4) |
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della
Legge 8 giugno 1990, n. 142. _______________________________________________________________________ |