Articolo pubblicato il 2 febbraio 2021 su Camera dei deputati, documentazione parlamentare.
Gli interventi proposti nel settore della giustizia dalla legge n. 178 del 2020 mirano nel complesso al miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione giudiziaria.
Con specifico riguardo al personale, l’articolo 1 della legge autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia ed in particolare:
- i magistrati ordinari (330) che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l’assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell’ambito della dotazione organica vigente (comma 855);
- 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria (commi 858-860);
- 200 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (commi 861-863);
- 80 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 867).
Inoltre con riguardo al personale la legge:
- interviene sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. In particolare si riconosce ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale un incentivo economico per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50% dell’indennità mensile prevista per il magistrato trasferito d’ufficio a sedi disagiate (commi 856-857);
- aumenta di 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all’Area III con qualifica di funzionario giuridico pedagogico, la dotazione organica dell’amministrazione penitenziaria (commi 864-866);
- autorizza l’assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi 925-926);
- incrementa le risorse del FUA (Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia),di 6 milioni per il 2021, 8, 4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, nella fase connessa al superamento dell’emergenza epidemiologica (comma 868).
Con riferimento alla situazione carceraria, la legge di bilancio 2021 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (comma 155) e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario (comma 634). Inoltre è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette dove consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari (commi 322-323).
Con riguardo alla prevenzione del fenomeno dell’usura prevede nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell’usura, istituito dall’art. 15 della legge 108/1996 (commi 256-259) e incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, le risorse del fondo per la prevenzione dell’usura (comma 401).
Con riguardo al sostegno alle vittime di reato, la legge n. 178 del 2020 incrementa di 2 milioni di euro per il 2021 e il 2022 il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di vulnerabilità (comma 28) e di un ulteriore milione di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa per rafforzare la rete di assistenza alle vittime di reato (comma 635). Inoltre, autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 27). Infine, il disegno di legge di bilancio istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità; destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore (commi 1134-1136).
Ulteriori misure sono volte:
- a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: in particolare, si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l’autorizzazione di spesa relativa al supporto alle predette aziende (articolo 20) ed è prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (comma 284).
- ad istituire nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione riconosce all’imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto (ex art. 530 c.p.p.) un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro (commi 1015-1022);
- ad istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani (comma 573);
- a prevedere la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche nel caso di mancata previa formale comunicazione tramite PEC da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente; nonché la prevedere a sospensione del procedimento esecutivo e la sospensione delle procedure concorsuali pendenti relative ai predetti immobili (commi 376-379).