Elettori
portatori di handicap grave.
Sono da
considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità
ovvero gli elettori portatori di handicap semprechè gli stessi
siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con lassistenza di un
elettore della propria famiglia o, in mancanza, con lassistenza
di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore,
purché luno o laltro sia iscritto nelle liste elettorali
del Comune. Limpedimento, quando non sia evidente, potrà
essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato,
immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o
applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti
organi ellAzienda per i servizi sanitari. Detto certificato medico
deve attestare che linfermità fisica impedisce allelettore
di esprimere il voto senza laiuto di altro elettore.Sono altresì
ammessi al voto assistito gli elettori che esibiscono il libretto nominativo
rilasciato dal Ministero dellInterno Direzione Generale
dei Servizi Civili, quando, allinterno del libretto stesso, è
indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato
uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Per quanto
concerne lesatta interpretazione della generica espressione «o
da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui
non venga prodotta, da parte dellelettore, lapposita certificazione
medica, il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che
spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, leffettività
dellimpedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità,
amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono lammissione
al voto assistito. Limpedimento o handicap, in ogni caso, deve
essere riconducibile alla capacità visiva dellelettore
oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che lammissione
al voto assistito non è consentita per le infermità che
non influiscono su tali capacità, ma che riguardano la sfera
psichica dellelettore.Nessun elettore può esercitare la
funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera
elettorale dellaccompagnatore, allinterno dello spazio destinato
alla certificazione dellesercizio del voto, è fatta apposita
annotazione da parte del presidente del seggio nel quale lelettore
ha assolto la funzione di accompagnatore.
Devono intendersi "elettori portatori di handicap", anche
le persone con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva
condizione comporti pure una menomazione fisica che incida sulla capacità
di esercitare materialmente il diritto di voto.
Con la recente modifica di legge è caduto il vincolo che imponeva
di scegliere tra parenti o cittadini risiedenti nello stesso comune
il proprio accompagnatore ampliandone la facoltà di scelta: il
cittadino disabile potrà
scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale
al momento del voto; potranno farsi accompagnare anche da persone residenti
in altri comuni dItalia.
La citata legge n. 17/2003, prevede, altresì, che l'annotazione
del diritto di voto assistito possa essere inserita - su richiesta dell'interessato
e corredata da apposita documentazione - a cura del Comune di iscrizione
elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice
sulla propria tessera elettorale nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di riservatezza personale e in particolare della legge n.
675/1996 (norme sulla tutela della privacy). Questa facoltà consentirà
agli interessati di essere ammessi al voto evitando di presentare il
certificato medico ad ogni tornata elettorale, qualora, invece, la tessera
elettorale non presenti il suddetto simbolo o codice, oppure quando
l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato
con un certificato medico - rilasciato dalle Aziende Sanitarie Locali,
che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore/ice
di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore