Gazzetta
Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18
dello Statuto dei lavoratori.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio
1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 41 emessa in data
30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003, comunicata
il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie
speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e'
stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare
per l'abrogazione dell'art. 18, comma primo, limitatamente ad alcune
parti, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, contenente
disciplina dei licenziamenti individuali; degli articoli 2, comma
1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, nonche'
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui
licenziamenti individuali, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
3, della legge n. 108 del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E
m a n a il
seguente decreto:
E'
indetto il referendum popolare per l'abrogazione: dell'art. 18,
comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole "che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze
piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi
di imprenditore agricolo" e all'intero periodo successivo che
recita: "Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello
stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore
e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta
prestatori di lavoro"; dell'art. 18, comma secondo, della legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita:
"Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di
cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in
linea collaterale"; dell'art. 18, comma terzo, della legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita:
"Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma
non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie
o creditizie"; dell'art. 2, comma 1, della legge 11 maggio
1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali",
che recita: "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli
e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze
fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli
che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati
con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio
1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono altresi'
soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro
che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile
il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'art. 1 della presente legge"; dell'art. 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti
individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge
11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Quando risulti accertato
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere
il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza,
a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,
alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore
di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura
massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a
10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro
con anzianita' superiore ai venti anni; se dipendenti da datore
di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata
"Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente
al periodo che cosi' recita: "La disciplina di cui all'art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei
datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro
attivita' di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione
o di culto".
I relativi comizi sono convocati per il giorno di
domenica 15 giugno 2003.
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