In
considerazione della recente evoluzione tecnologica delle apparecchiature
di registrazione video e, in particolare, in relazione alla rapida
diffusione dell'ultima generazione di telefoni cellulari, provvisti
di fotocamera, è emersa la necessità di approfondire
la problematica relativa alla possibilità, da parte dell'elettore
votante, di effettuare la registrazione filmata o fotografica
del proprio voto, al fine di acquisire una prova tangibile del
voto espresso con eventuale, conseguente turbamento della regolarità
dell'esercizio del voto stesso.
Al
riguardo, il Ministero dell'Interno ha disposto che "in
considerazione della necessità di assicurare, in ogni caso,
il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare,
la genuina espressione della manifestazione di voto, i presidenti
di seggio dovranno affiggere, all'interno di ogni sezione elettorale,
un apposito avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni
cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado
di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali.
Nel medesimo avviso dovrà inoltre essere precisato che,
qualora si verifichino fenomeni di condizionamento del voto,
questi potranno essere perseguiti dalla competente Autorità
Giudiziaria Penale, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 90
del D.P.R. 16".