Con
riferimento alle agevolazioni di viaggio si comunica che le Ferrovie
dello Stato Trenitalia S.p.A. hanno emanato le direttive di competenza
per la concessione delle agevolazioni tariffarie.
Elettori residenti nel territorio nazionale.
I biglietti ferroviari sono rilasciati esclusivamente per i viaggi
di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria
sia per la prima che per la seconda classe dietro presentazione
della tessera elettorale ed hanno un periodo di utilizzazione
di venti giorni.
Vengono rilasciati dalle stazioni ed agenzie di viaggio delle
Ferrovie dello Stato ed hanno validità: per il viaggio
di andata tale periodo decorre dal decimo giorno antecedente il
secondo giorno di votazione (compreso, quindi
dal 7 giugno); per il viaggio di ritorno, fino alle
ore 24 del decimo giorno a decorrere dal secondo giorno di votazione
(quest'ultimo escluso, quindi non oltre il
26 giugno).
I biglietti per gli elettori residenti in Italia devono essere
convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello
di ritorno ed il periodo di utilizzabilità degli stessi
è di 24ore dalla convalida.
Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in
favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio
e dei possessori di carta blu hanno comunque diritto alla gratuità
del viaggio per l'accompagnatore.
Si rammenta comunque che, per usufruire delle agevolazioni nel
viaggio di ritorno, gli elettori dovranno esibire, oltre al biglietto,
anche la tessera elettorale recante la data dell'elezione e il
bollo della sezione presso la quale hanno esercitato il diritto
di voto.
All'elettore che dichiari di essere sprovvisto di tessera elettorale
sarà richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 445/2000 e dell'art. 10 della
Legge n. 675/1996, al fine del rilascio del biglietto per i viaggi
di andata e ritorno a tariffa ridotta per elettori, secondo le
disposizioni precedentemente riportate. Tale dichiarazione può
essere sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore; all'elettore verrà
rilasciata copia della suddetta autocertificazione, con timbro
e data, per gli adempimenti del personale di viaggio.
L'autocertificazione non può riguardare il viaggio di ritorno,
durante il quale l'elettore dovrà esibire, oltre ai biglietti
di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata ovvero,
in mancanza di essa, apposita dichiarazione rilasciata dal presidente
di seggio che attesti l'avvenuta votazione.
Elettori
residenti all'estero.
Per quanto riguarda gli elettori residenti all'estero, ai quali
sono equiparati quelli provenienti dalla R. di S. Marino e dallo
Stato della Città del Vaticano, vengono emessi (previa
esibizione della prescritta documentazione: cartolina-avviso,
o tessera elettorale, ovvero attestazione consolare) esclusivamente
biglietti di andata e ritorno, con la riduzione del 60% rispetto
ai prezzi della tariffa ordinaria sia per la prima classe sia
per la seconda classe; i biglietti valgono due mesi dalla data
di emissione e non devono essere convalidati.
In merito alla condizione di cittadino italiano residente all'estero,
si pèrecisa che in occasione dei referendum popolari di
domenica 15 e lunedì 16 giugno, potranno usufruire delle
agevolazioni ferroviarie accordate dalla Società Trenitalia
S.p.A. esclusivamente colore che hanno espresso opzione di voto
in Italia ai sensi dell'art. 4 della Legge 27 dicembre 2001, n.
459 e in possesso della cartolina avviso con caratteri a stampa
di colore verde.
Per ottenere il rilascio del biglieto a tariffa ridotta afferente
al percorso italiano, gli elettori residenti all'estero devono
esibire alle Stazioni delle reti estere od Agenzie estere abilitate
alla vendita dei biglietti per il servizio interno italiano o
alle Stazioni italiane di confine, la cartolina avviso, oltre
alla tessera elettorale se in possesso ovvero di dichiarazione
delle Autorità Consolari [attestante che il connazionale
si reca in Italia per esercitare il diritto di voto] se sprovvisti,
e il passaporto o altro documento in corso di validità.
Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la
possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della
tessera elettorale.
Le Stazioni e le Agenzie italiane sono anche autorizzate ad emettere
biglietti nominativi di corsa semplice per il solo percorso di
ritorno a favore di elettori provenienti dall'estero che abbiano
raggiunto la località sede di seggio elettorale con mezzi
propri, purchè gli elettori stessi comprovino la residenza
all'estero ed esibiscano la tessera elettorale debitamente vidimata.
Si rammenta inoltre, sempre per i cittadini italiani residenti
all'estero che nei paesi nei quali non è stato possibile
applicare le disposizioni riguardanti il voto per corrispondenza,
in possesso della cartolina avviso con caratteri a stampa di colore
rosso, avranno diritto ad ottenere a norma dell'art. 20, secondo
comma della citata Legge n. 459/2001 il rimborso del 75% del costo
del biglietto di viaggio da parte dell'Ufficio Consolare competente.
Agli stessi pertanto, non verranno applicate le agevolazioni di
cui alla presente informativa.
Per
quanto riguarda i viaggi da e per la Sardegna, il servizio passeggeri
tra il Continente e la Sardegna non risulta effettuato dalle navi
traghetto delle Ferrovie dello Stato.
informazioni
più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli
Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e, per i cittadini italiani
residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti