L’elettore
che si presenta a votare deve essere identificato.
L’identificazione
può avvenire
- mediante
presentazione della carta d’identità o di altro documento
di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione,
purché munito di fotografia.
A
tal fine, sono considerati validi anche:
- carte
di identità e gli altri documenti di identificazione
rilasciati da una Pubblica Amministrazione, scaduti, purché
risultino, sotto ogni aspetto, regolari e possano assicurare
la precisa identificazione del votante;
- le
tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale
Ufficiali in congedo d’Italia, purché muniti di fotografia
e convalidate da un Comando militare;
- le
tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali,
purché munite di fotografia.
- in
mancanza di idoneo documento di identificazione, per attestazione
di uno dei Membri dell’Ufficio di sezione (seggio), che conosca
personalmente l’elettore;
- in
mancanza di idoneo documento di identificazione, e se nessuno
dei Membri dell’Ufficio di sezione è in grado di accertare,
l’identificazione può avvenire per attestazione di altro
elettore del Comune, noto all’Ufficio, che ne attesti l’identità.
(è
da considerarsi "noto all'Ufficio" l'elettore che sia conosciuto
personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso, o
che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento
di identificazione personale, rilasciato da una Pubblica Amministrazione)
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