Si
viene chiamati alle urne per confermare o meno la legge approvata
dal Parlamento nella seduta dell'8 marzo 2001 che prevede il trasferimento
di alcune competenze dallo Stato alle Autonomie Locali varata dal
precedente Governo di centro sinistra.
In
particolare le Regioni avranno la possibilità di legiferare
in tutte le materie che non siano espressamente riservate allo Stato.
La riforma riconosce anche agli Enti Locali autonomia finanziaria.
Le principali novità contenute nella riforma costituzionale
sono:
- Sussidiarietà
(Più poteri alle autonomie locali e maggiore responsabilizzazione
della società civile nella gestione dei servizi pubblici)
- Poteri
(Crescono quelli delle Regioni su istruzione e ambiente)
- Autonomie
locali (Cambia l'equilibrio del coordinamento istituzionale: spazio
al coordinamento tra comuni e province della stessa regione)
- Roma
capitale della Repubblica (Viene conferito alla città di
Roma lo status di "Capitale della Repubblica")
- Pari
opportunità (Alle leggi regionali viene attribuito il compito
di "promuovere la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive")
- Il
bilinguismo (La nuova stesura dell' articolo 116 ha introdotto
il nome bilingue per il Trentino Alto Adige/Sud Tirol e per la
Valle d'Aosta)
- Enti
locali (In attesa dell'eventuale istituzione della Camera delle
Regioni, una disposizione transitoria, prevede la partecipazione
di rappresentanti degli enti locali alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali).
- Regioni
(la nuova norma conferisce maggiore potere legislativo alle Regioni;
allo Stato viene riservata la competenza esclusiva su una serie
di materie (politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni
religiose, difesa, moneta, leggi elettorali statali, ordine pubblico
e sicurezza, cittadinanza, giustizia, determinazione dei livelli
minimi dei servizi, norme generali sull'istruzione, previdenza,
leggi elettorali di Comuni e Province, tutela dell'ambiente. Tutto
il resto sarà di competenza delle Regioni. Alle Regioni
poi è stata riconosciuta l'autorità di intervenire
nel processo legislativo dell'Unione europea, quando le leggi
comunitarie trattano materie di competenza territoriale)
- Federalismo
fiscale (I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
gli enti locali possono stabilire e applicare tributi propri).
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Il
testo di legge costituzionale è stato approvato a maggioranza
assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda
votazione nella seduta dell' 8 marzo 2001 (AS 4809-B) e dalla Camera
dei Deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda
votazione, nella seduta del 28 febbraio 2001 (AC 4462-B).
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (non
si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti).
Il
testo della legge sulla riforma è stato approvato in seconda
votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, pertanto, secondo il disposto dell'articolo
138 della Costituzione, non essendo stata raggiunta la maggioranza
dei due terzi, (il testo e il relativo comunicato, redatto ai sensi
dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono stati pubblicati
nella GU n.59 del 12 Marzo 2001) con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 6 agosto 2001 viene fissata per domenica 7 ottobre
2001 la data per lo svolgimento del referendum popolare confermativo
della legge sul federalismo. Per questo tipo di referendum, detto
anche costituzionale o sospensivo, a differenza da quanto avviene
nel referendum abrogativo previsto per le leggi ordinarie, si prescinde
dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi
indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione
la maggioranza degli aventi diritto: è sufficiente un solo
"sì" o un solo "no" in più per
confermare o respingere la riforma.
Qualora
la legge ottenga un maggior numero di voti positivi validi, questa
viene promulgata con una formula nella quale si specifica che "il
referendum indetto (
.) ha dato risultato favorevole"
ed entrerà definitivamente in vigore.
Qualora
la legge ottenga un maggior numero di voti negativi validi, sarà
semplicemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il risultato del
referendum.
Come
si vota
con un SI o con un NO.
Il voto si esprime tracciando sulla scheda di votazione, con la
matita fornita dal personale del seggio, un segno sulla risposta
prescelta e, comunque nel rettangolo che la contiene.
Il testo del quesito referendario è
riportato nel centro della scheda stessa.
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