Referendum 2001

PER COSA SI VOTA

Si viene chiamati alle urne per confermare o meno la legge approvata dal Parlamento nella seduta dell'8 marzo 2001 che prevede il trasferimento di alcune competenze dallo Stato alle Autonomie Locali varata dal precedente Governo di centro sinistra.

In particolare le Regioni avranno la possibilità di legiferare in tutte le materie che non siano espressamente riservate allo Stato. La riforma riconosce anche agli Enti Locali autonomia finanziaria.
Le principali novità contenute nella riforma costituzionale sono:

  • Sussidiarietà (Più poteri alle autonomie locali e maggiore responsabilizzazione della società civile nella gestione dei servizi pubblici)
  • Poteri (Crescono quelli delle Regioni su istruzione e ambiente)
  • Autonomie locali (Cambia l'equilibrio del coordinamento istituzionale: spazio al coordinamento tra comuni e province della stessa regione)
  • Roma capitale della Repubblica (Viene conferito alla città di Roma lo status di "Capitale della Repubblica")
  • Pari opportunità (Alle leggi regionali viene attribuito il compito di "promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive")
  • Il bilinguismo (La nuova stesura dell' articolo 116 ha introdotto il nome bilingue per il Trentino Alto Adige/Sud Tirol e per la Valle d'Aosta)
  • Enti locali (In attesa dell'eventuale istituzione della Camera delle Regioni, una disposizione transitoria, prevede la partecipazione di rappresentanti degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).
  • Regioni (la nuova norma conferisce maggiore potere legislativo alle Regioni; allo Stato viene riservata la competenza esclusiva su una serie di materie (politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa, moneta, leggi elettorali statali, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, giustizia, determinazione dei livelli minimi dei servizi, norme generali sull'istruzione, previdenza, leggi elettorali di Comuni e Province, tutela dell'ambiente. Tutto il resto sarà di competenza delle Regioni. Alle Regioni poi è stata riconosciuta l'autorità di intervenire nel processo legislativo dell'Unione europea, quando le leggi comunitarie trattano materie di competenza territoriale)
  • Federalismo fiscale (I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; gli enti locali possono stabilire e applicare tributi propri).

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Il testo di legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta dell' 8 marzo 2001 (AS 4809-B) e dalla Camera dei Deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 28 febbraio 2001 (AC 4462-B).
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti).

Il testo della legge sulla riforma è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pertanto, secondo il disposto dell'articolo 138 della Costituzione, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, (il testo e il relativo comunicato, redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono stati pubblicati nella GU n.59 del 12 Marzo 2001) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001 viene fissata per domenica 7 ottobre 2001 la data per lo svolgimento del referendum popolare confermativo della legge sul federalismo. Per questo tipo di referendum, detto anche costituzionale o sospensivo, a differenza da quanto avviene nel referendum abrogativo previsto per le leggi ordinarie, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto: è sufficiente un solo "sì" o un solo "no" in più per confermare o respingere la riforma.

Qualora la legge ottenga un maggior numero di voti positivi validi, questa viene promulgata con una formula nella quale si specifica che "il referendum indetto (….) ha dato risultato favorevole" ed entrerà definitivamente in vigore.

Qualora la legge ottenga un maggior numero di voti negativi validi, sarà semplicemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il risultato del referendum.

Come si vota
con un SI o con un NO.
Il voto si esprime tracciando sulla scheda di votazione, con la matita fornita dal personale del seggio, un segno sulla risposta prescelta e, comunque nel rettangolo che la contiene.
Il testo del quesito referendario è riportato nel centro della scheda stessa.


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