Referendum 2001

DIRITTO DI VOTO

Sono elettori tutti i cittadini italiani, compresi nell’Anagrafe della popolazione residente nel comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni che comportano la perdita del diritto elettorale.

Il voto è dato dall’elettore/ice presentandosi di persona presso la sede ove è ubicato l’Ufficio della sezione (seggio), previa esibizione della tessera elettorale.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi al voto anche elettori non compresi nella lista della sezione di votazione e precisamente:

  1. i membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché muniti della tessera elettorale.
  2. militari delle Forze armate e appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, Forze di polizia, Corpo dei Vigili del Fuoco, infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, purché muniti della tessera elettorale. Queste persone possono essere ammesse al voto anche se siano iscritte nelle liste di altra sezione o di altro Comune. Per gli Agenti di custodia si applicano le stesse modalità.
  3. naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco, che abbiano fatto richiesta di votare nel Comune in cui si trovano, purché muniti della tessera elettorale e della prescritta documentazione:
      1. il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto, attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto stesso per motivi di imbarco, e che è nella impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
      2. il certificato del Sindaco del comune di imbarco, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al Sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal marittimo o dall'aviatore, di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco;

  4. elettori non deambulanti purché muniti della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall’Azienda/Unità Sanitaria Locale per l’ammissione al voto o della fotocopia della patente speciale di guida. Questi elettori possono esprimere il voto nel Comune di residenza presso una qualsiasi sezione individuata con l’apposito simbolo ( ) qualora la sezione di iscrizione elettorale non sia accessibile mediante sedia a ruote per la presenza di barriere architettoniche e purché siano in possesso della documentazione precedentemente indicata;
  5. coloro che si presentino muniti di una sentenza della Autorità Giudiziaria che li dichiari elettori del Comune ovvero dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto;
  6. ammalati o degenti che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché i detenuti aventi diritto al voto purché muniti della tessera elettorale e della prescritta documentazione rilasciata dal Sindaco del comune di residenza, sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano degenti o ristretti. In conformità al parere espresso dal Ministero della Sanità, vengono applicate le stesse modalità anche per i tossicodipendenti degenti presso le comunità o le strutture riabilitative di Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche o private.

Questi elettori verranno aggiunti a cura del Presidente di seggio agli elettori della sezione, prendendo nota delle generalità, negli appositi spazi a loro riservati.

 

 


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