Sono
elettori tutti i cittadini italiani, compresi nell’Anagrafe della
popolazione residente nel comune o nell’anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), iscritti nelle liste elettorali, che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovano
in alcuna delle condizioni che comportano la perdita del diritto
elettorale.
Il
voto è dato dall’elettore/ice presentandosi di persona presso
la sede ove è ubicato l’Ufficio della sezione (seggio),
previa esibizione della tessera elettorale.
Oltre
agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere
ammessi al voto anche elettori non compresi nella lista della sezione
di votazione e precisamente:
- i
membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum presso
la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza
pubblica in servizio di ordine pubblico, purché muniti
della tessera elettorale.
- militari
delle Forze armate e appartenenti a Corpi militarmente organizzati
per il servizio dello Stato, Forze di polizia, Corpo dei Vigili
del Fuoco, infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, purché
muniti della tessera elettorale. Queste persone possono essere
ammesse al voto anche se siano iscritte nelle liste di altra sezione
o di altro Comune. Per gli Agenti di custodia si applicano le
stesse modalità.
- naviganti
(marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco,
che abbiano fatto richiesta di votare nel Comune in cui si trovano,
purché muniti della tessera elettorale e della prescritta
documentazione:
- il
certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto,
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto
stesso per motivi di imbarco, e che è nella impossibilità
di recarsi a votare nel Comune di residenza;
- il
certificato del Sindaco del comune di imbarco, attestante
l'avvenuta notifica telegrafica, al Sindaco del comune che
ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà
espressa dal marittimo o dall'aviatore, di votare nel Comune
in cui si trova per motivi di imbarco;
- elettori
non deambulanti purché muniti della tessera elettorale
e della prescritta certificazione medica rilasciata dall’Azienda/Unità
Sanitaria Locale per l’ammissione al voto o della fotocopia della
patente speciale di guida. Questi elettori possono esprimere il
voto nel Comune di residenza presso una qualsiasi sezione individuata
con l’apposito simbolo ( ) qualora la sezione di iscrizione elettorale
non sia accessibile mediante sedia a ruote per la presenza di
barriere architettoniche e purché siano in possesso della
documentazione precedentemente indicata;
- coloro
che si presentino muniti di una sentenza della Autorità
Giudiziaria che li dichiari elettori del Comune ovvero dell’attestazione
del Sindaco di ammissione al voto;
- ammalati
o degenti che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui
sono ricoverati, nonché i detenuti aventi diritto al voto
purché muniti della tessera elettorale e della prescritta
documentazione rilasciata dal Sindaco del comune di residenza,
sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano degenti o ristretti.
In conformità al parere espresso dal Ministero della Sanità,
vengono applicate le stesse modalità anche per i tossicodipendenti
degenti presso le comunità o le strutture riabilitative
di Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche o private.
Questi
elettori verranno aggiunti a cura del Presidente di seggio agli
elettori della sezione, prendendo nota delle generalità,
negli appositi spazi a loro riservati.
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