Speciale Elezioni 2001
PER SAPERNE DI PIÚ
CAMERA E SENATO - I SISTEMI ELETTORALI

I seggi spettanti a ciascuna delle regioni per l'elezione del Senato, e a ciascuna delle circoscrizioni, per l'elezione della Camera, sono assegnati, per tre quarti (cioè per il 75%), con il sistema maggioritario in un unico turno di votazione, e, per un quarto (cioè per il 25%), con il sistema proporzionale.

Fanno eccezione alcune regioni piccole. In Valle d'Aosta, in presenza di un unico senatore e di un solo deputato da eleggere, non vi è alcuna forma di ripartizione proporzionale. I due senatori spettanti al Molise sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali. Un caso particolare, infine, è rappresentato dall'elezione dei sette senatori del Trentino-Alto Adige: i collegi uninominali non sono cinque, come risulterebbe dall'applicazione del criterio generale, ma sei, tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano; tale suddivisione è resa necessaria dall'esigenza di tutelare le minoranze linguistiche.

Per l'assegnazione dei seggi, l'elezione del 75% dei senatori avviene, come si è detto, con il sistema maggioritario: è eletto il candidato che risulta più votato in ciascun collegio, qualunque sia il numero dei voti ottenuti.

Tra i candidati non eletti nei collegi è ripartito, nell'ambito di ciascuna regione, il restante 25% dei seggi. A tale scopo si tiene conto, per ciascun gruppo politico, del totale dei voti validi ottenuti nella regione dai candidati non eletti contraddistinti dallo stesso simbolo. I seggi sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascun gruppo. All'interno di ciascun gruppo sono proclamati eletti nell'ordine i candidati che abbiano riportato le più alte percentuali di voti nei rispettivi collegi.

All'assegnazione della quota proporzionale possono partecipare solo i "gruppi" di candidati. Per costituire un gruppo sono necessari almeno tre candidati presenti in altrettanti collegi della regione con lo stesso simbolo. I voti di candidati isolati (non collegati, cioè, ad almeno due candidati di altri collegi) non partecipano al recupero su base proporzionale regionale.

Nessun candidato può presentarsi in più di un collegio, né candidarsi contemporaneamente anche per la Camera dei Deputati.

Ciascun candidato che concorre, invece, per l'elezione della Camera dei Deputati, nel collegio uninominale dovrà obbligatoriamente collegarsi con una o più liste che partecipano al riparto dei seggi proporzionali della circoscrizione. Non sono ammesse perciò candidature non collegate ad alcuna lista. Né è possibile alla stessa persona candidarsi in più di un collegio uninominale, mentre è possibile candidarsi, oltre che nel collegio, anche nella parte proporzionale.

I collegamenti tra candidati nei collegi e liste della circoscrizione saranno segnalati nei manifesti ufficiali delle elezioni. Il collegamento del candidato alla lista (o a più liste) serve, appunto, a chiarire quali partiti si schierano a suo sostegno: serve, cioè, a fornire un profilo politico dell'orientamento del candidato nel collegio uninominale.

Se ogni candidato, come abbiamo detto, deve collegarsi ad una lista, non è, invece, obbligatorio l'inverso: possono esservi, cioè liste che partecipano soltanto alla ripartizione dei seggi della parte proporzionale, e che non presentano propri candidati (o non sono collegate a candidati comuni a più liste) nei collegi uninominali.

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Informazioni a cura del Servizio Elettorale Città di Torino

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