I seggi
spettanti a ciascuna delle regioni per l'elezione del Senato, e
a ciascuna delle circoscrizioni, per l'elezione della Camera, sono
assegnati, per tre quarti (cioè per il 75%), con il sistema
maggioritario in un unico turno di votazione, e, per un quarto (cioè
per il 25%), con il sistema proporzionale.
Fanno
eccezione alcune regioni piccole. In Valle d'Aosta, in presenza
di un unico senatore e di un solo deputato da eleggere, non vi è
alcuna forma di ripartizione proporzionale. I due senatori spettanti
al Molise sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi
uninominali. Un caso particolare, infine, è rappresentato
dall'elezione dei sette senatori del Trentino-Alto Adige: i collegi
uninominali non sono cinque, come risulterebbe dall'applicazione
del criterio generale, ma sei, tre nella provincia di Trento e tre
in quella di Bolzano; tale suddivisione è resa necessaria
dall'esigenza di tutelare le minoranze linguistiche.
Per
l'assegnazione dei seggi, l'elezione del 75% dei senatori avviene,
come si è detto, con il sistema maggioritario: è eletto
il candidato che risulta più votato in ciascun collegio,
qualunque sia il numero dei voti ottenuti.
Tra
i candidati non eletti nei collegi è ripartito, nell'ambito
di ciascuna regione, il restante 25% dei seggi. A tale scopo si
tiene conto, per ciascun gruppo politico, del totale dei voti validi
ottenuti nella regione dai candidati non eletti contraddistinti
dallo stesso simbolo. I seggi sono assegnati proporzionalmente ai
voti ottenuti da ciascun gruppo. All'interno di ciascun gruppo sono
proclamati eletti nell'ordine i candidati che abbiano riportato
le più alte percentuali di voti nei rispettivi collegi.
All'assegnazione
della quota proporzionale possono partecipare solo i "gruppi"
di candidati. Per costituire un gruppo sono necessari almeno tre
candidati presenti in altrettanti collegi della regione con lo stesso
simbolo. I voti di candidati isolati (non collegati, cioè,
ad almeno due candidati di altri collegi) non partecipano al recupero
su base proporzionale regionale.
Nessun
candidato può presentarsi in più di un collegio, né
candidarsi contemporaneamente anche per la Camera dei Deputati.
Ciascun
candidato che concorre, invece, per l'elezione della Camera dei
Deputati, nel collegio uninominale dovrà obbligatoriamente
collegarsi con una o più liste che partecipano al riparto
dei seggi proporzionali della circoscrizione. Non sono ammesse perciò
candidature non collegate ad alcuna lista. Né è possibile
alla stessa persona candidarsi in più di un collegio uninominale,
mentre è possibile candidarsi, oltre che nel collegio, anche
nella parte proporzionale.
I
collegamenti tra candidati nei collegi e liste della circoscrizione
saranno segnalati nei manifesti ufficiali delle elezioni. Il collegamento
del candidato alla lista (o a più liste) serve, appunto,
a chiarire quali partiti si schierano a suo sostegno: serve, cioè,
a fornire un profilo politico dell'orientamento del candidato nel
collegio uninominale.
Se
ogni candidato, come abbiamo detto, deve collegarsi ad una lista,
non è, invece, obbligatorio l'inverso: possono esservi, cioè
liste che partecipano soltanto alla ripartizione dei seggi della
parte proporzionale, e che non presentano propri candidati (o non
sono collegate a candidati comuni a più liste) nei collegi
uninominali.
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