La
prima scheda per l'elezione dei deputati della parte maggioritaria,
è simile a quella utilizzata per l'elezione del Senato, con
una differenza: accanto al nome di ciascun candidato potranno comparire,
posti sulla stessa riga, anche più simboli, fino ad un massimo
di cinque.
Qualora
un candidato sia collegato a più di cinque liste dovrà
scegliere con quali dei simboli corrispondenti sarà contraddistinto
sulla scheda. Il candidato collegato a più di una lista potrà,
invece se lo ritiene, avvalersi di un simbolo differente da quelli
delle liste a lui collegate, per sottolineare il valore unitario
della candidatura.
Allo
stesso modo, sarà possibile che un candidato utilizzi un
simbolo particolare nel proprio collegio, diverso anche da quello
utilizzato dai candidati aventi gli stessi collegamenti negli altri
collegi della circoscrizione, e ciò per sottolineare una
specificità politica locale.
L'elettore
potrà esprimere il voto tracciando un solo segno, apponendolo
o sul nome del candidato prescelto o su uno soltanto dei simboli
corrispondenti o, comunque, all'interno del rettangolo che li contiene.
Il
voto è valido solo quando è espresso con un unico
segno e la scheda non contiene altre scritte o elementi di riconoscimento.
La
seconda scheda per l'attribuzione dei seggi con il sistema proporzionale
riporta accanto a ciascun simbolo i nomi dei candidati della lista
circoscrizionale. Ciascuna lista non potrà presentare candidati
in misura superiore a un terzo dei seggi spettanti alla circoscrizione
(a seconda dei casi, dunque, le liste saranno formate da un minimo
di uno ad un massimo di quattro candidati).
Nella
lista potranno essere compresi anche nomi di candidati nei collegi
uninominali della stessa circoscrizione, purché tra la candidatura
del collegio e la lista stessa sia stato effettuato il collegamento.
È possibile candidarsi, per la parte proporzionale, con il
medesimo simbolo di lista in tre circoscrizioni.
L'elettore
potrà esprimere il voto tracciando un solo segno sul simbolo
della lista, senza esprimere un voto di preferenza per qualcuno
dei candidati compresi nella lista. La lista, infatti, è
"bloccata": se ad essa spettano degli eletti, questi sono
proclamati secondo l'ordine in cui i nomi compaiono sulla scheda.
Possono
partecipare alla ripartizione proporzionale solo quelle liste che
hanno riportato almeno il 4% del totale nazionale dei voti espressi
con la seconda scheda. Restano inutilizzati i voti riportati dalle
liste con meno del 4% sul piano nazionale.
Una
volta stabilito quali liste sono ammesse alla ripartizione proporzionale,
si tratta di vedere come distribuire, tra di esse, i 155 seggi.
È a questo punto che viene introdotto il cosiddetto "scorporo",
un meccanismo finalizzato ad accrescere le possibilità di
conquista dei seggi proporzionali per le liste che abbiano riportato
poche vittorie (o nessuna) nei collegi uninominali. Per far ciò
si "scorpora", cioè si sottrae, a ciascuna delle
liste una parte dei voti ottenuti nei collegi uninominali dagli
eletti collegati alle liste stesse: la sottrazione non riguarda,
infatti, tutti i voti ottenuti dai candidati vincitori nei collegi
uninominali, ma soltanto il numero minimo necessario per la vittoria,
che corrisponde al numero dei voti ottenuto dal candidato arrivato
secondo, aumentato di un voto. In nessun caso la sottrazione può
però essere inferiore al 25% del totale dei voti validi espressi
nel collegio (a meno che il candidato vincente abbia ottenuto egli
stesso meno del 25%: in questo caso vengono sottratti tutti i suoi
voti).
Se
il candidato eletto nel collegio uninominale è collegato
a più di una lista nella parte proporzionale, la sottrazione
(sempre ai soli fini dell'attribuzione dei seggi proporzionali)
viene suddivisa tra le diverse liste collegate in rapporto ai voti
ottenuti da ciascuna di esse (con la seconda scheda).
Determinato
nei modi descritti il totale nazionale dei voti che ciascuna lista
può utilizzare, si procede alla ripartizione complessiva
dei 155 seggi, stabilendo quanti di questi spettano a ciascuna lista.
I
seggi assegnati a ciascuna lista sul piano nazionale vanno poi ripartiti
fra le circoscrizioni, tenendo conto dei risultati relativi conseguiti
in ciascuna di esse (scorporo pro quota).
Infine,
una volta determinato il numero di eletti che in ogni circoscrizione
spetta a ciascuna lista, vengono proclamati deputati i candidati
presenti sulla scheda secondo i loro ordine nella lista stessa.
Nel caso in cui il numero dei seggi cui una lista ha diritto sia
superiore nella circoscrizione, al numero dei candidati inseriti
(che può andare da 1 a 4), vengono proclamati deputati candidati
non eletti nei collegi uninominali, fra quelli collegati alla lista
considerata, che hanno riportato la più alta percentuale.
|