MECC. N. 2013 04744/087


Atto n. 118 n. mecc. 2013 04614/87





Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del



14 OTTOBRE 2013



Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE



In totale n. 22 Consiglieri


Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano LAZZARINI, Emiliano PONTARI, Rocco ZACCURI


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO


Ha adottato in


SEDUTA PUBBLICA



il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, con il Coordinatore della II Commissione Roberto Antonelli, con la Coordinatrice della III Commissione Sara Cariola, con la Coordinatrice della IV Commissione Valentina Caputo, con il Coordinatore della V Commissione Stefano Dominese e con il Coordinatore della VI Commissione Alfonso Papa, riferisce.

Il vigente regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013), del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013), del 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/103) e dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02259/103) con precisazioni e specificazioni delle relative norme e revisione dei parametri di riferimento, resi necessari da un lato per adeguarsi alla nuova legislazione e chiarirne l’applicazione, dall’altro per correggere discrasie attuative.
In linea con il processo di progressivo adeguamento del regolamento alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del territorio occorre ora procedere all’aggiornamento della disciplina, nonché alla modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori previsti all’allegato “A” lettera C, del vigente regolamento C.O.S.A.P., in relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del regolamento stesso.

All’ART. 4 - TIPI DI OCCUPAZIONE

Il comma 3 dispone che le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal Regolamento. Si ritiene opportuno abrogare il successivo periodo nello stesso comma “le stesse possono non essere correlate all’occupazione di un’area specifica” in quanto trattasi di formulazione superflua ed ambigua che si può prestare ad interpretazioni tali da causare equivoci con l’utenza.




All’ART. 7 - TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE
Il comma 3, lettera b), punto 2) disciplina i casi di mancato o parziale utilizzo dell’area oggetto di occupazione temporanea che derivano da rinuncia unilaterale da parte del concessionario; la comunicazione di mancato utilizzo della concessione dovrebbe pervenire entro la data di inizio dell’occupazione indicata sull’istanza per consentire all’ufficio le opportune verifiche che costituiscono il presupposto per l’annullamento della pretesa impositiva.
Spesso, invece, gli utenti omettono di inviare la comunicazione in argomento ritenendo erroneamente che il mancato ritiro della concessione equivalga ad una tacita rinuncia dell’occupazione e conseguentemente di non dover corrispondere il relativo canone.
Per porre fine alle numerose contestazioni (soprattutto in riferimento alle istanze per ponteggi e steccati che prevedono il pagamento di importi elevati), si ritiene opportuno meglio precisare le modalità di applicazione del canone in caso di comunicazione tardiva, ad ulteriore conferma del disposto del comma 1 del medesimo articolo il quale prevede che: “Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa ...”.

All’ART. 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI
Nel comma 1, ultimo capoverso deve essere aggiornata la denominazione del Servizio di Occupazione Suolo Pubblico, in conformità alla riorganizzazione delle Direzioni comunali deliberata nell’anno 2012.
Inoltre, la maggiorazione del 30% del canone prevista dal comma 5, lettera a) per l’occupazione della corsia di marcia o del controviale, viene estesa alle aree di parcheggio; si tratta, infatti, di un’occupazione di notevole impatto sul territorio che sottrae con frequenza ai cittadini l’utilizzo degli stalli per la sosta e comporta nella cosiddetta “zona blu” dei parcheggi a pagamento un mancato introito per il gestore.

All’ART. 18 - SANZIONI E INDENNITA’ PER OCCUPAZIONI ABUSIVE
Il comma 2, lettera a) dispone che le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale; si tratta di una previsione iuris tantum del D.Lgs. n. 446/1997 che fissa una durata presunta dell’occupazione in assenza di elementi per determinarla in modo certo.
Trattandosi di una previsione legale relativa, la stessa può essere superata dalla prova contraria (ad esempio una precedente concessione riferita all’occupazione divenuta abusiva per mancata presentazione della proroga).
Si ritiene opportuno specificare l’effettiva valenza della presunzione de quo con un’integrazione alla norma, per meglio chiarire la materia ed evitare le controversie con gli utenti in occasione del recupero coattivo del canone.

All’ALLEGATO A: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Il punto c) dell’allegato attribuisce un coefficiente moltiplicatore a ciascuna delle cinque categorie viarie nelle quali sono classificate le strade, le aree e gli spazi pubblici.
L’ultimo aggiornamento dei coefficienti risale all’anno 2007. Come è noto negli ultimi anni il mercato immobiliare è stato oggetto di profonde variazioni che non possono non trovare ripercussioni nella materia in argomento.
Dalle rilevazioni effettuate sull’andamento del mercato immobiliare residenziale dall’Osservatorio Immobiliare, nato dalla collaborazione tra la Città ed il Politecnico di Torino, emerge infatti una variazione del costo degli immobili crescente per quanto riguarda le zone centrali e semi centrali (che registra nei soli ultimi due anni una variazione del 3,76% per il segmento residenziale usato) ed un costante decremento per quanto riguarda il prezzo pagato nella compravendita di immobili collocati in aree periferiche o semi periferiche (negli ultimi due anni pari a circa il 12,50%).
Tali variazioni dei valori del mercato immobiliare sono certamente anche legate agli ingenti investimenti che la Città ha effettuato sia nel periodo pre-olimpico, che successivamente. Gli interventi nelle principali piazze della Città, la pedonalizzazione di alcune vie del centro (Carlo Alberto, Lagrange) ha permesso di costituire un contesto ambientale unico di notevole pregio con l’incremento della fruizione pedonale e turistica di questi ambiti.
Evidentemente questo miglioramento della qualità urbana, nelle aree più centrali, determina un indubbio vantaggio per chi usufruisce del suolo pubblico, in particolare per manifestazioni ed attività a carattere commerciale. Questo fenomeno risulta evidente anche dall’incremento delle richieste di occupazione per le aree più centrali, rispetto alla zone classificate nelle categorie viarie di minore pregio.
Per tali ragioni, i coefficienti C.O.S.A.P. devono quindi essere rideterminati in modo tale da tenere conto di tale andamento.
Pertanto, per le suesposte motivazioni, si ritiene opportuno modificare il punto C) dell’allegato A come segue:

Categoria I coefficiente 1,25
Categoria II “ 0,95
Categoria III “ 0,75
Categoria IV “ 0,60
Categoria V “ 0,45

I nuovi coefficienti così determinati verranno applicati alle occupazioni di suolo pubblico a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2014.
Si dà atto che l’articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento” ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Visto che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Ai sensi dell’articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento il presente Regolamento è stato inviato, per l’acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il presente Regolamento è stato inviato per il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Alla luce di quanto sopra, l’Assessore al Bilancio e Tributi, con lettera acquisita a protocollo in data 27 settembre 2013, al numero 11216, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione”.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I, II, III, IV, V e VI Commissione consiliari hanno esaminato, in seduta congiunta, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione” nella seduta dell’8 ottobre 2013.


Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE


PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE



OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Novo per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI:4
ASTENUTI:3 (Bartozzi-Aldami-Santoro)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa il nuovo testo del “Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.