Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’
REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE
In totale n. 22 Consiglieri
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG.DEC.) AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA
SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.
Il Presidente Claudio
Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, con
il Coordinatore della II Commissione Roberto Antonelli, con la Coordinatrice
della III Commissione Sara Cariola, con la Coordinatrice della IV Commissione
Valentina Caputo, con il Coordinatore della V Commissione Stefano Dominese e con
il Coordinatore della VI Commissione Alfonso Papa,
riferisce.
L’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dall’1 gennaio 1999,
dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che
stabiliva, tra l’altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di
variare l’aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero
delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5 per cento.
Con Legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 142, veniva disposta la modifica del comma 3
dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora
dispone:
“I comuni, con Regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le
Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma
2”.
Lo stesso comma 142 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre
1998 n. 360 che recita: “Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3
può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali”.
Nell’esercizio 2007,
l’esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei
servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto
del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti
erariali, indusse l’Amministrazione ad attivare la facoltà prevista
dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l’aliquota
dell’addizionale, ma temperando allo stesso tempo l’effetto
dell’aumento del prelievo con l’introduzione della soglia di
esenzione. A tal fine venne stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti
percentuali, dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto
all’aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall’anno
2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta
necessaria per garantire gli equilibri di bilancio. Nel contempo venne
introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc.
2006 09746/013), la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, nella misura
di 10.300,00 Euro al fine della tutela delle fasce reddituali più
deboli.
Per gli anni successivi, l’aliquota in argomento venne
mantenuta allo 0,5 per cento fino al 2011 mentre per il 2012 l’aliquota
venne stabilita nella misura dello 0,8 per cento, con un incremento dello 0,3
per cento, nel rispetto dell’articolo 1, comma 3, numero 11 del Decreto
Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre
2011 n. 148 che ha previsto la possibilità di elevare l’aliquota
fino al tetto massimo dello 0,8 per cento. La soglia di esenzione venne
innalzata di anno in anno allo scopo di rendere esenti dal prelievo i possessori
di pensione minima ed i cassintegrati, i cui redditi vengono adeguati
all’indice di inflazione ai sensi dell’articolo 2, comma 150 della
Legge 29 dicembre 2009 n. 191.
Con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013
l’INPS ha determinato per l’anno 2013 la misura massima mensile dei
trattamenti di integrazione salariale in Euro 959,22 ai sensi del succitato
articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191. In continuità
con gli anni precedenti si ritiene di mantenere detta misura quale parametro di
riferimento per la determinazione della soglia di esenzione
dell’addizionale IRPEF e si propone di modificare la vigente soglia
determinata in Euro 11.200,00 nell’articolo 4 bis del succitato
Regolamento elevandola ad Euro 11.520,00 con decorrenza 1 gennaio 2013 come
segue:
“ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE
L’addizionale di cui al
precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non
supera l’importo di Euro 11.520,00.
Se il reddito imponibile supera la
soglia di esenzione di Euro 11.520,00 l’addizionale è dovuta ed
è determinata applicando l’aliquota al reddito imponibile
complessivo.”.
Dato atto che l’articolo 27, comma 8, della Legge
Finanziaria per l’anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito
il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il
seguente nuovo testo: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre
1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento”.
Dato atto che con Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del Decreto Legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013,
n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013.
Ai sensi
dell’articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento, il presente
regolamento sarà inviato, per l’acquisizione dei pareri a tutte le
Circoscrizioni.
Ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del
D.Lgs 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del Decreto
Legge n. 174/2012, il presente regolamento è stato inviato per il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 174/2012, il
presente Regolamento è stato inviato per il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria.
Alla luce di quanto sopra, l’Assessore
al Bilancio e Tributi, con lettera acquisita a protocollo in data 27 settembre
2013, al numero 11216, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente
ad oggetto: “Regolamento per la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche. Modifica della soglia di esenzione.
Approvazione”.
Nell’ambito delle competenze riservate dal
Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto
richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito
alla proposta di deliberazione in argomento.
La I, II, III, IV, V e VI
Commissione consiliari hanno esaminato, in seduta congiunta, la proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento canone occupazione spazi ed
aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione” nella seduta
dell’8 ottobre 2013.
Tutto ciò premesso,