Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA,
Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO,
Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In
totale n. 23 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Armando
FANTINO, Massimiliano LAZZARINI.
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
APPROVAZIONE.
Il Presidente
Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco
Zaccuri e con la Coordinatrice della III^ Commissione Sara Cariola,
riferisce.
Il vigente regolamento di polizia urbana è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996
(mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996. Il suo testo originario
è stato - a più riprese - modificato ed integrato; da ultimo con
deliberazione consiliare in data 5 luglio 2010 (mecc. 2010 01476/048), esecutiva
dal 19 luglio 2010.
Le esigenze scaturite dall'applicazione del suddetto
regolamento - nonché la necessità di dotare di copertura normativa
l'adozione di misure di tutela della collettività dai fenomeni di degrado
urbano - hanno suggerito di modificare alcune sue disposizioni e di introdurvi
nuove norme. Si fà, in particolare, riferimento ai divieti di vendita e
di detenzione di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi per
l'incolumità e la salute pubbliche, nonché all’imposizione
ai cittadini ed agli operatori commerciali - in senso lato - di obblighi a
tutela della tranquillità; e ciò, nell'intendimento di
contemperare gli interessi degli imprenditori che operano in una Città
che ospita numerosi locali di svago e divertimento con l'esigenza di assicurare
alla popolazione l'ordinata convivenza civile.
Trattasi, dunque, di
interventi concernenti la materia della polizia urbana, che rientra nella
potestà regolamentare dei Comuni già a mente delle disposizioni
combinate degli articoli 17 del decreto del presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nella materia
della
"polizia locale urbana e rurale", poi, la sussistenza della
potestà regolamentare locale è stata confermata, a seguito della
riforma del Titolo V della Costituzione, dalla giurisprudenza del giudice delle
leggi, che ha - ripetutamente - affermato come essa faccia capo alle funzioni
concernenti la
"polizia amministrativa locale", comprendenti,
trasversalmente, la disciplina di qualsiasi attività che si svolga
nell'ambito territoriale del Comune, in ogni materia ad esso attribuita o
trasferita.
Le integrazioni e le modificazioni al suddetto
regolamento, infatti, attengono, in aderenza alla definizione legislativa, ad
attività di polizia - non riconducibili a funzioni e compiti
esclusivamente statuali - che si svolgono esclusivamente nell'ambito del
territorio comunale e che pertengono a settori di attività di sua
competenza.
Ciò premesso, l’assessorato ha commesso ad apposito
gruppo di lavoro, costituito da dirigenti e funzionari appartenenti al Corpo di
Polizia Municipale ed alla Direzione Commercio ed Attività Produttive,
l'elaborazione di un articolato normativo rispondente alle linee di indirizzo
politico-amministrativo dianzi sinteticamente rammentate. Tale gruppo di lavoro
ha rassegnato un testo coordinato delle norme oggetto di integrazioni e di
modificazioni del citato regolamento, che sono state illustrate alle
associazioni di categoria in specifici incontri.
Tali norme constano, in
primo luogo, nell'articolo 8 bis
, che introduce divieti di vendita
e di detenzione di contenitori di bevande in vetro o in metallo; divieti che
trovano applicazione in predeterminate fasce orarie (in specie, dalle ore 23,00
alle ore 7,00 del giorno successivo) ed in particolari zone della città
che saranno individuate con deliberazione della giunta. Tale integrazione vuole
rispondere al fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e
piazze, di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande
ivi contenute, all'esterno degli esercizi commerciali, senza riguardo alla
pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato. I citati comportamenti, infatti,
sono fonte di pericolo per l'incolumità fisica della collettività
che frequenta gli spazi cittadini ed arrecano lesione al suo diritto a fruirne
in condizioni di tranquillità e sicurezza.
La seconda direttrice che
ha ispirato l'intervento riformatore muove dall'esigenza di riformulare
l'articolo 44 del regolamento di cui trattasi nonché di introdurre,
nell'originario
corpus normativo, il successivo articolo 44
bis,
onde prevedere misure giuridicamente sostenibili ed il più possibile
efficaci per contrastare i fenomeni di disordine urbano riconducibili alle
cosiddette
iiincivilities,\Sul piano
sistematico, le due disposizioni si approcciano alla problematica summenzionata
secondo un criterio di graduazione della gravità dei fenomeni che ne
discendono. L'articolo 44, infatti, riformula precetti - già presenti nel
testo originario del regolamento - tendenti ad evitare i disagi, per dir
così, minori, provocati alla collettività dai rumori provenienti
dall'interno dei locali nonché dalle condotte moleste che possono
verificarsi, all'uscita dell'esercizio, ad opera di un -relativamente esiguo -
numero di avventori. L'esigenza di evitare, o, quantomeno, di ridurre, le
più gravi situazioni urbane di degrado derivanti dai comportamenti - che
si verificano solitamente in presenza di assembramenti di avventori all'esterno
dei locali di ritrovo e di svago (legati anche all'abuso di sostanze alcoliche)
- pregiudizievoli della fruibilità degli spazi e della viabilità
pubblici e dell'igiene e del decoro urbani costituisce, invece, la
ratio
del successivo articolo 44 bis
.Sotto un
profilo squisitamente giuridico, la riformulazione dell'articolo 44 e
l'introduzione dell'articolo 44 bis
rispondono, entrambe, alla
necessità di garantire una maggiore efficacia, tassatività e
determinatezza dei precetti regolamentari, la cui violazione comporta
l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Particolare
attenzione è stata, poi, dedicata alla disciplina della sospensione e
della revoca delle autorizzazioni di polizia prevista dalle norme in esame,
ricondotta al novero delle cosiddette misure ripristinatone - o repressive non
Sanzionatorie -
ex articolo 10 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni. L'istituto giuridico
di cui trattasi, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa,
è, infatti, da ricondursi all'uso del titolo di polizia difforme dalla
disciplina tipica dell'attività autorizzata, e può essere
utilizzato solo sulla scorta di una discrezionale valutazione
dell'autorità in ordine alla gravità della violazione accertata ed
alla sua eventuale ripetitività.
Le suesposte considerazioni si sono
estrinsecate, sul piano della formulazione normativa, in un maggior livello di
dettaglio degli obblighi imposti agli operatori commerciali dal terzo e dal
quarto comma del più volte citato articolo 44 del regolamento di polizia
urbana rispetto al testo vigente, nonché dai commi secondo e terzo del
successivo articolo 44
bis. Quest'ultimo comma, in particolare, contempla
prescrizioni a carico degli esercenti l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande del tutto coerenti con la definizione che ne dà il
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (tra
cui: la vendita dei prodotti
"con apposito servizio assistito" ed in
locali
"a tal fine attrezzati").Infine, il quarto comma del medesimo
articolo 44
bis impegna gli esercenti, avvalendosi di propri addetti, ad
invitare gli avventori a tenere comportamenti confacenti alla civile convivenza,
e, comunque, a concorrere fattivamente, nei limiti delle proprie prerogative,
affinché non si verifichino situazioni incompatibili con le normali
condizioni della vivibilità urbana. Lo stesso comma, peraltro,
circoscrive tale obbligo alle sole aree della Città particolarmente
soggette a tali fenomeni, e prevede la sua entrata in vigore solo con
l'esecutività della deliberazione della giunta comunale che
provvederà, in attuazione alla norma regolamentare, all'individuazione
delle aree medesime.
Alla luce di quanto sopra, l’Assessore al
Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale. Politiche della
Sicurezza e Protezione Civile, con lettera acquisita a protocollo in data 22
maggio 2013, al numero 6267, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Regolamento di Polizia urbana. Modificazioni ed
integrazioni. Approvazione”.
Nell’ambito delle competenze
riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44,
è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di
competenza, in merito alla proposta di deliberazione in
argomento.
La I e la III Commissione consiliare, competenti per
materia, hanno esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Regolamento di Polizia urbana. Modificazioni ed integrazioni.
Approvazione” nella seduta del 6 giugno 2013.
Tutto ciò
premesso,