Atto n. 196
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4
"SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^
convocazione, per la seduta ordinaria del
17 DICEMBRE 2012
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais
5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano LAZZARINI, Luca
PIDELLO, Andrea RONCAROLO, Rocco ZACCURI.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: SOPPRESSIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 28 DEL
NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43,44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO:
SOPPRESSIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 28 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri, riferisce.
Con deliberazione del 10 settembre 2012
(mecc. 2011 08018/003) il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo del
Regolamento per la disciplina dei contratti, modificando quello precedente
approvato con deliberazione del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003).
Nel
nuovo testo l'articolo 28 è denominato "Rifiuto delle sponsorizzazioni"
ed entrambi i commi sono stati modificati.
Nella nuova formulazione il primo
comma dell'articolo 28 sancisce che “è sempre facoltà dell'
Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora essa ravvisi
motivi di inopportunità”, lasciando all’Amministrazione la
assoluta responsabilità politica ed etica di rifiutare una specifica
sponsorizzazione, mentre nel precedente regolamento questa facoltà era
subordinata alla possibilità di “un conflitto di interesse tra
l'attività pubblica e quella privata”, ad un “possibile
pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative” o a
“motivi di inopportunità generale”.
Avendo il Consiglio
Comunale affidato all'Amministrazione il potere assoluto di rifiutare una
proposta di sponsorizzazione per "motivi di inopportunità” non ha
più ragione di esistere il comma due che configura un elenco di materie
per cui erano "in ogni caso escluse le sponsorizzazioni”.
Tale elenco
comprendeva la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,
la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di
tabacco, gli alcolici, il materiale pornografico o a sfondo sessuale, i messaggi
offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Il
Consiglio Comunale ha modificato questo elenco sostituendo
“alcolici” con “superalcolici”, limitando la
proscrizione alle bevande con un contenuto alcolico superiore a 21 gradi, ed
aggiungendo il “gioco d’azzardo che genera patologie e
dipendenza”.
Il testo del secondo comma vigente è: “2.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di
tabacco, superalcolici,
- materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera
patologie o dipendenza;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia”.
A proposito è opportuno evidenziare
come l'Amministrazione abbia più volte violato le previsioni del
regolamento, non solo partecipando a manifestazioni contenenti propaganda di
natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, spesso promuovendole o
concedendo contributi, ma accettando sponsor produttori o commerciali di
alcolici. E' poi da sottolineare come l'ipotesi di un “messaggio a sfondo
sessuale” presenti elementi di criticità e di complessità,
che riguardano, tra l'altro, questioni come la contraccezione o i profilattici,
essendo un concetto ben più vago e indefinibile da quello già
controverso di “pornografia”. Inoltre, con riferimento al gioco
d'azzardo non ha alcun significato la precisazione “che genera dipendenza
e patologia”, essendo i concetti di dipendenza e di patologia non legati
ad un tipo di gioco d'azzardo in sé, ma implicito in tutte le
attività di gioco, che possono comportare una dipendenza psicologica. Se
si voleva fare riferimento alla rovina economica e sociale che può essere
conseguenza di scommesse continuative e superiori alle proprie
possibilità sono certamente usate definizioni sbagliate.
Il comma 2
dell'articolo 28 non aggiunge nulla alla perentoria arbitrarietà che il
comma 1 riconosce all’Amministrazione, ma ne aumenta solo la confusione
entrando in questioni delicate che riguardano i comportamenti, le libertà
individuali e gli interventi necessari per limitare i danni e le patologie
sociali.
Peraltro il concetto di inopportunità non può che
essere storicamente connesso a vicende attuali ed alla discrezionale
responsabilità politica dell’Amministrazione, mentre un elenco
rigido obbliga alla coerenza di una politica di rifiuto a tutto campo nei
confronti di tutte le iniziative e nei rapporti con gli altri Enti e lo Stato.
E' possibile che in certe occasioni si possano accettare sponsor che in altre
occasioni verrebbero rifiutati e viceversa, come le valutazioni di
inopportunità possano essere diverse in differenti periodi temporali. Se
non si vuole che il logo dello sponsor figuri nelle iniziative della
Città, se non si vuole la sponsorizzazione, la Città non
può accettare che il proprio logo figuri accanto a quello sponsor in
altri eventi. La Città non può aderire, partecipare, patrocinare o
dare contributi a qualsiasi iniziativa in cui siano presenti a qualsiasi titolo
sponsor che non è disposta ad accettare. Lo stesso deve valere per la
pubblicità in tutte le strutture di proprietà comunale, come ad
esempio gli impianti sportivi.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente del
Consiglio Comunale, con lettera acquisita a protocollo in data 15 novembre 2012,
n. prot. 13744, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale
si intende approvare la nuova stesura dell’art. 28 del “Regolamento
per la disciplina dei contratti”.
Nell’ambito delle competenze
riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44,
è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di
competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^
competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad
oggetto la nuova stesura dell’art. 28 del “Regolamento per la
disciplina dei contratti” nella seduta del 12 dicembre 2012.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.
175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art.
42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in
oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento
sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano:
- di esprimere parere favorevole in merito alla nuova stesura
dell’art. 28 del “Regolamento per la disciplina dei
contratti”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Papa, Novo,
Aldami, Rabellino, Boffa Fasset, Puliè Repetto, per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto sono 15
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 15
VOTANTI: 13
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI:
2
ASTENUTI: 2 (Bartozzi, Santoro)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla nuova stesura
dell’art. 28 del “Regolamento per la disciplina dei
contratti”.