Atto n. 123
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
16 LUGLIO 2012
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Gualtiero Remo BARTOZZI,
Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI,
Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI,
Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO,
Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola
SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI,
Alfonso PAPA, Armando FANTINO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria
GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: FILIERA AMBIENTALE. MODIFICAZIONI STATUTO AMIAT. INDIRIZZI
DI
GARA COSIDDETTA A DOPPIO OGGETTO E RELATIVI ATTI.
APPROVAZIONE.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO: FILIERA
AMBIENTALE. MODIFICAZIONI STATUTO AMIAT. INDIRIZZI DI GARA COSIDETTA A DOPPIO
OGGETTO E RELATIVI ATTI. APPROVAZIONE.
Il Presidente Claudio
Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri e
con il Coordinatore della VI^ Commissione Alfonso Papa , riferisce.
I servizi
pubblici locali sono stati, nell'ultimo trentennio e sono tutt'oggi, oggetto di
un processo di evoluzione e riforma, che è stato caratterizzato da
continui interventi del legislatore e da numerose pronunce ed indicazioni
giurisprudenziali sia statali che comunitarie, non sempre, almeno nei primi
tempi, di semplice ed univoca interpretazione.
A livello nazionale, la
riforma delle autonomie locali e la relativa normativa susseguitasi, passata
dalla fase della "municipalizzazione", alla fase della "aziendalizzazione"
(Legge n. 142/1990), alla fase della "societarizzazione" (Legge Bassanini 15
maggio 1997 n. 127), ha inteso connotare i Comuni di un aspetto imprenditoriale,
teso non solo ad ottimizzare le prestazioni di servizi tradizionalmente svolti
dalle Amministrazioni Comunali, ma anche ad imprimere un'accelerazione al
processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, accentuando la
capacità di diritto privato degli enti locali e riservando agli stessi le
funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione, controllo e regolazione
dell'attività dei soggetti gestori ridefinendo così il loro ruolo,
in funzione del recupero della qualità dell'offerta dei servizi
pubblici.
La legislazione intervenuta in materia di pubblici servizi è
stata indirizzata verso la creazione di aziende efficienti, organizzate secondo
modelli privatistici di società di capitali, per l'erogazione di servizi
gestiti con economicità ed efficacia. La trasformazione delle aziende
speciali in Società per Azioni è stata motivata con l'esigenza di
ricercare nuove sinergie per lo svolgimento efficace del servizio e da
ciò sono emersi, quali obiettivi fondamentali di sviluppo delle aziende
cittadine, la necessità di dare maggiori impulsi al loro avviamento,
stimolare tecnologie ed innovazioni, convogliare capitali verso le
attività produttive. La normativa attualmente vigente, in materia di
servizi pubblici locali a rilevanza economica, è rappresentata
dall'articolo 4 rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici
locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea" del Decreto
Legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", vigente dal 13 agosto 2011, convertito con
modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i.. Tale articolo prevede
la scadenza delle gestioni in house (in cui rientrano i servizi relativi alla
filiera ambientale attualmente affidati rispettivamente ad AMIAT S.p.A. ed a TRM
S.p.A.) al 31 dicembre 2012, ferma restando la prosecuzione degli affidamenti in
essere nelle more del subentro del nuovo gestore. In ogni caso, prima di
procedere ai nuovi affidamenti, la norma citata pone a carico dell'ente titolare
del servizio pubblico locale la redazione di una deliberazione quadro
finalizzata allo svolgimento di un'istruttoria finalizzata ad individuare i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, a
verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzare tutte le attività
economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed
accessibilità dei servizi, limitare, negli altri casi, l'attribuzione di
diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la
libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio
rispondente ai bisogni della comunità.Detta deliberazione quadro è
oggetto di invio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per
il parere obbligatorio previsto dal comma 3 dell'articolo 4. In applicazione
della disposizione sopra citata, la Città di Torino proponeva al
Consiglio Comunale l'approvazione della deliberazione (mecc. 2012 01917/064)
"Deliberazione quadro sull'istruttoria relativa alla realizzabilità di
una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
concernenti la filiera ambientale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 13
agosto 2011 n. 138 e s.m.i.", con cui, analizzato il servizio pubblico locale
relativo alla gestione dei rifiuti, nonché la rilevanza economica dello
stesso, illustrava limitatamente alla materia della gestione dei rifiuti,
l'istruttoria di cui al citato articolo 4 ed esaminava la normativa vigente in
materia: regionale, statale - sia generale che di settore - e comunitaria. In
data 18 aprile 2012, con lettera prot. 836/1.110.1, detta deliberazione veniva
trasmessa formalmente all'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato al fine di acquisire il parere obbligatorio ai sensi e per gli effetti
dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 sopra citato.
L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato rendeva parere favorevole comunicando - con nota prot.
n. 0037005 del 16 maggio 2012, pervenuta alla Città in data 17 maggio
2012 - che "l'Amministrazione comunale ha fornito elementi sufficienti a
consentire una valutazione circa la “sussistenza di ragioni idonee e
sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva”, essendo stati
evidenziati ragionevoli motivi per poter ritenere che, nel caso di specie, la
libera iniziativa economica privata non può ritenersi idonea a soddisfare
i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni
economiche per l'utenza in relazione ai servizi di: i) igiene ambientale,
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati,
nonché in tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali; ii)
gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati a servizio della zona sud della Provincia di Torino e relativo
servizio di smaltimento nonché gestione degli impianti connessi e
strumentali.".
In data 11 giugno 2012 il Consiglio Comunale approvava tale
deliberazione quadro; tale approvazione è necessaria al fine di procedere
al conferimento ed al rinnovo della gestione dei servizi, dal momento che, in
assenza della deliberazione stessa, l'ente locale non può procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva.
Come già espresso nella
deliberazione quadro, la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte
quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) e
dalle Leggi Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002 e n. 7 del 24 maggio
2012. Il Codice dell'ambiente definisce le diverse attività di cui si
compone la gestione integrata dei rifiuti come le attività di "raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento",
prevedendone la gestione integrata definita come il complesso delle
attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad
ottimizzare la gestione dei rifiuti.
La legge regionale articola il sistema
integrato di gestione dei rifiuti urbani su due livelli separati: a livello di
ambiti territoriali ottimali i cui confini inizialmente coincidenti con le
delimitazioni territoriali provinciali sono stati recentemente ridefiniti ed
accorpati dall'articolo 3 della Legge Regionale 7/2012, ed a livello di bacino.
Come indicato dettagliatamente nella citata deliberazione quadro (mecc. 2012
01917/064), le attività inerenti alla gestione integrata dei rifiuti
vengono ricondotte in modo distinto e separato ai due livelli: la competenza in
materia di igiene del suolo, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
è attribuita ai consorzi di bacino, mentre la competenza per le
attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di
recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, è
attribuita alle Autorità d'Ambito.
Tale competenza non viene messa in
discussione dalla recente Legge Regionale 7/2012 che al Capo VI "Disposizioni
transitorie e finali" prevede che l'attuale assetto permanga fino a quando non
venga istituita la Conferenza d'ambito, il cui termine per la stipulazione della
relativa convenzione è prevista per il 28 maggio 2013.
Pertanto,
compiuti gli adempimenti previsti dalla Legge ed ottenuto il parere favorevole
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si rende opportuno
e necessario con il presente atto, fornire gli indirizzi per lo svolgimento
della procedura competitiva ad evidenza pubblica, volta a selezionare
l'affidatario del servizio relativo alla cosiddetta filiera ambientale.
In
conformità al doppio livello di governo sopra accennato, per la
Città di Torino - il cui territorio costituisce il bacino n. 18 - il
servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati coinvolge gli affidamenti attualmente in essere in
capo ad AMIAT S.p.A. e precisamente:
- Contratto di servizio, sottoscritto in data 15
ottobre 2001, per la durata fino al 31 dicembre 2014 relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme
delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di
rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000
11677/21);
- affidamento con durata fino al 31 marzo 2015
relativo al servizio concernente la viabilità invernale in virtù
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 9 ottobre 2006;
- l'appalto di servizi e lavori relativo alla
chiusura ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interramento
controllato di Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale
del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064).
Come sopra
accennato, in vista della scadenza, prevista per legge al 31 dicembre 2012 degli
affidamenti alle Società in house, e tenuto conto del parere favorevole
espresso dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, occorre
procedere all'attribuzione del diritto di esclusiva mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica individuando, tra le ipotesi previste dalla
normativa, quella che consente di migliorare la gestione del servizio relativo
alla filiera ambientale ed utilizzando e valorizzando, nel contempo, le
società partecipate dalla Città che hanno svolto fino ad oggi il
servizio. Tale ipotesi si concretizza in una procedura competitiva avente ad
oggetto al tempo stesso: la cessione di quote pari al 49% in FCT Holding S.r.l.
(partecipata interamente dalla Città di Torino), che detiene il 100%
delle quote di AMIAT S.p.A. e l'affidamento del servizio, anche mediante
l'attribuzione di specifici compiti operativi, connessi alla gestione del
servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, nonché in tutte le prestazioni accessorie
connesse e strumentali.
In tal modo, si ritiene perseguito l'interesse
pubblico relativo alla gestione del servizio e si contemperano, grazie al
modello organizzatorio che ne scaturisce, due diverse esigenze. Da un lato,
promuovere la collaborazione tra enti locali e soggetti diversi, apportatori di
capitali e tecnologie nella logica di una più efficiente prestazione del
servizio, mediante una più agile struttura di tipo privatistico;
dall'altro, consentire all'ente di non estraniarsi totalmente
dall'attività di gestione, bensì di essere presente nella
compagine societaria, tanto con il capitale sociale, che con la presenza nella
stessa di amministratori e sindaci, nominati nelle forme consentite dal Diritto
Civile.
La procedura di gara dovrà essere svolta, ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con
modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i., nonché ai sensi
dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei
principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di
economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità. Inoltre, dovrà essere indetta,
nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza, definiti dall'ente affidante, in
ottemperanza a quanto previsto dalla legge. Essa sarà finalizzata al
conferimento della gestione di servizi pubblici locali ad imprenditori o
società in qualunque forma costituite.
In particolare, ai sensi
dell'articolo 4, comma 12, del Decreto Legge n. 138/2011 convertito con
modificazioni in Legge n. 148/2011 e s.m.i., la procedura concernerà, al
tempo stesso, la scelta del socio privato della esistente società
concessionaria a totale partecipazione pubblica, al quale verrà conferita
una partecipazione pari al 49% di AMIAT S.p.A., la cui partecipazione al 100%
è detenuta da FCT Holding S.r.l. (società a capitale incedibile
100% Città di Torino), e l'affidamento in concessione, da parte del
Comune di Torino in qualità di Consorzio di bacino 18, dei servizi come
meglio di seguito indicati.
La gara, pertanto, sarà effettuata in
esercizio coordinato di funzioni tra la FCT Holding S.r.l. e la Città di
Torino.
L'affidamento del servizio, disciplinato attraverso apposito
Contratto di servizio, riguarderà i seguenti servizi.
Attività
principali da affidare in esclusiva:
- le seguenti attività di igiene ambientale:
- in esclusiva: operazioni di igiene del suolo e spazzamento, raccolta,
raccolta differenziata, trasporto, conferimento di rifiuti agli impianti
tecnologici ed alle discariche;
- non in esclusiva, ma accessorie e strettamente legate alle succitate
attività:
- selezione/trattamento RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi);
- trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti da aziende;
- noleggio attrezzatura di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti;
- bonifiche manufatti contenenti amianto;
- rimozione graffiti da superfici verticali e orizzontali;
- analisi di laboratorio limitatamente alla caratterizzazione del
rifiuto;
- studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di
produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di
produttori;
- raccolta e demolizione carcasse auto;
- pronto intervento;
- discariche abusive;
- derattizzazione e disinfestazione;
- asporto rifiuti in ottemperanza ad ordinanza di sgombero;
- rimozione autoveicoli (radiazione e rottamazione);
- posizionamento e pulizia servizi igienici;
- gestione del servizio di viabilità invernale (servizio non affidato
in esclusiva, ma rientrante nel Contratto in quanto svolto con personale che in
caso di precipitazioni nevose non può svolgere l'igiene del suolo);
- gestione dei sevizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post
operativa, nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero
ambientale dell'impianto ad interramento controllato di Basse di Stura (servizio
affidato dalla Città, in quanto titolare della piena proprietà
dell'area e della sola opera relativa all'impianto di interramento controllato,
improduttivo, in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2010
08898/064).
Il socio privato dovrà comunque impegnarsi
a svolgere, nell'ambito del Contratto di servizio, oggetto dell'affidamento, i
seguenti specifici compiti operativi:
- prestazioni relative alla pulizia dei
mercati.
In applicazione della normativa, il bando di gara o
la lettera di invito:
"a) esclude che la disponibilità a qualunque
titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non
duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione
del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti;
- assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara
siano proporzionati alle caratteristiche ed al valore del servizio e che la
definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia
partecipazione ed il conseguimento di eventuali economie di scala e di
gamma;
b–bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata
dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla
riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di
strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al
personale;
- indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento
commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali
previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la
durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di
ammortamento dei suddetti investimenti;
- può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed
economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione
oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre
effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del
mercato di riferimento;
- prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione
nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica
materia;
- indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui
al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore
al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi
del comma 30;
- prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza
informativa e qualità del servizio;
g-bis) indica i criteri
per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo,
tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
dell'occupazione.".
Inoltre, il bando di gara o la lettera di invito
assicura che:
"a) i criteri di valutazione delle offerte, basati su
qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli
riferiti al prezzo delle quote societarie;
- il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove
ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
- siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato
alla cessazione della gestione.".
Si individua, quale idoneo
criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi,
attinenti non solo al prezzo delle azioni, ma anche alle modalità di
gestione e sviluppo della società e delle sue attività. In questo
quadro si prevede l'attribuzione di 40 punti all'offerta economica relativa alla
cessione delle azioni e di 60 punti all'offerta, basati su qualità (36
punti) e corrispettivo (24 punti).
Nell'ipotesi in cui sia effettuata
un'unica gara per la Filiera Ambientale (AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A.) si
procederà ad una riparametrazione dei suddetti punteggi.
Per
l'affidamento dei servizi di cui al Contratto di servizio saranno riconosciuti i
seguenti corrispettivi:
Tabella A (Smaltimento e recupero) + Tabella B (Raccolta Rifiuti Urbani,
Raccolta Differenziata, Igiene del Suolo, Lavaggio cassonetti)
|
Euro 158.875.000 oltre IVA
|
Tabella C (Servizi a richiesta)
|
Euro 800.000 al lordo dell'IVA
|
Servizi e Studi per TARSU
|
Euro 120.000 al lordo dell'IVA
|
Servizio Post Mortem discarica
|
Euro 2.647.412 oltre IVA
|
Viabilità invernale
|
Come definito nella sez. III del Contratto di servizio
|
Il corrispettivo per la parte relativa alla Tabella A ed alla
Tabella B non potrà essere superiore per l'anno 2013 ad Euro
158.875.000,00 oltre IVA dovuta e sarà soggetto a ribasso.
In
particolare, con riferimento alla tabella B, l'offerente dovrà indicare i
prezzi unitari dei relativi servizi.
Si precisa che la società
concessionaria si impegna a confermare, anche per il futuro, le assimilazioni ai
rifiuti solidi urbani alla data di pubblicazione del bando di gara/lettera
d'invito.
L'offerta economica concernerà il prezzo di cessione della
quota pari al 49% di AMIAT S.p.A. nel valore risultante dalla valutazione che
terrà conto del business plan e che costituirà la base
d'asta.
In ogni caso, il valore posto a base d'asta sarà pubblicato in
sede di bando di gara e/o di lettera d'invito.
Per quanto concerne i
requisiti di partecipazione, i concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle
forme di legge, dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., i seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale,
che la società FCT srl e/o il Comune di Torino potranno accertare con
qualsiasi mezzo di prova:
- aver sempre fatto fronte agli impegni finanziari
con regolarità e puntualità;
- aver conseguito un risultato di esercizio in
pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi
(2009 - 2010 - 2011);
- dimostrare di avere avuto negli anni
2009/2010/2011 contratti di servizio e/o affidamenti per la gestione integrata
dei rifiuti che può comprendere le attività di gestione e
realizzazione degli impianti;
- avere "ricavi delle vendite e delle prestazioni"
(posizione A punto 1 del conto economico IV direttiva) pari al 70% dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni di AMIAT S.p.A., riferite all'ultimo bilancio
approvato.
In sede di presentazione dell'offerta, il
concorrente dovrà presentare il Piano Operativo ed il Piano Economico
Finanziario relativo all'attività svolta per la Città di Torino,
includente lo specifico piano finanziario previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n.
158/1999 propedeutico alla determinazione della tariffa relativa al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché dall'articolo 14 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214.
Il gestore del servizio dovrà presentare con
cadenza annuale, entro il 30 settembre, il piano operativo ed il piano economico
finanziario previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 propedeutico alla
determinazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
Il Contratto, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera c), del
Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., non potrà avere durata
inferiore ai 15 anni.
Si precisa che è inserita, nel Contratto di
servizio, la clausola sociale del seguente tenore "Tutto il personale
interessato allo svolgimento delle attività del presente Contratto di
servizio e riportato nell'elenco allegato (Allegato 1.4), a cui oggi viene
applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere
mantenuto in servizio dalla società concessionaria. A tale personale
dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo
complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in
vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello, in
vigore.
Parimenti, dovrà, peraltro, essere mantenuto in servizio per
non meno di 3 anni, anche tutto il personale dirigente in forza, al momento
della pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito ed indicato nell'elenco
allegato (tabella riepilogativa). A tale personale dovrà essere
assicurato il trattamento economico e normativo, complessivamente previsto dal
CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in
vigore.".
L'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione sarà
oggetto di valutazione in sede di offerta.
Con il provvedimento si procede
quindi ad approvare i seguenti atti:
- schema del Contratto di servizio relativo ai
servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale
e gestione dei sevizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post
operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale
dell'impianto ad interramento controllato, di Basse di Stura, precisando che
l'affidamento del Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del
socio privato operativo industriale, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile
dal momento che la qualità di socio privato operativo industriale
è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal
relativo Contratto di servizio;
- schema di Statuto di AMIAT S.p.A., precisando che,
in tema di circolazione delle azioni, il Contratto di servizio costituisce
prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni, ai
sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, non possono essere cedute senza il
consenso di tutti i soci.
Per l'intera durata dell'affidamento,
deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo
l'esercizio del diritto di recesso e di riscatto, secondo i criteri e le
modalità di liquidazione del socio privato determinati nel bando di
gara/lettera d'invito.
Al termine della durata dell'affidamento, o, in ogni
caso, di perdita della qualità di socio privato operativo industriale
dovuta a decadenza dall'affidamento, quest'ultimo ha l'obbligo di cedere la
propria quota al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova
procedura di gara, indetta dal socio pubblico secondo la vigente normativa in
materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo
i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di
gara/lettera d'invito.
- Contratto di impegno socio operativo che
verrà individuato a seguito della gara a doppio oggetto, contenente la
disciplina degli specifici compiti operativi e l'obbligo di conferimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati all'impianto di smaltimento di TRM S.p.A.,
così come da Contratto di conferimento sottoscritto dalla Città di
Torino, che sarà reso disponibile nel bando di gara/lettera
d'invito.
All'atto dell'efficacia del Contratto di cessione delle
azioni e del Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi, oggetto di
gara nei confronti del soggetto che risulterà vincitore della procedura,
si renderà necessario procedere alla revoca dei seguenti affidamenti
attualmente in essere con la società AMIAT S.p.A.:
- Contratto di servizio, sottoscritto in data 15
ottobre 2001, per la durata fino al 31 dicembre 2014, relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme
delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di
rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000
11677/21);
- affidamento con durata fino al 31 marzo 2015,
relativo al servizio concernente la viabilità invernale, in virtù
della deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2006;
- appalto di servizi e lavori relativo alla chiusura
ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interramento controllato, di
Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre
2010 (mecc. 2010 08898/064).
Alla scadenza dell'affidamento
del servizio, od in caso di revoca anticipata dello stesso, il socio privato
operativo industriale avrà diritto alla liquidazione delle azioni della
società, ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo i criteri e le
modalità di liquidazione del socio privato, determinati nel bando di
gara/lettera d'invito.
In caso di risoluzione del Contratto di servizio e/o
decadenza dall'affidamento del servizio, il socio privato operativo industriale
avrà diritto alla liquidazione delle azioni della società, ai
sensi dell'articolo 2437 ter, fatta salva l'applicazione delle penali previste
nel Contratto di impegno del socio operativo industriale e fatto salvo il
maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione per il venir meno
dell'affidamento.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Servizio
Controllo Partecipate, con lettera in data 26 giugno 2012, n. prot. 1374, ha
trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Filiera ambientale. modificazioni statuto Amiat. indirizzi di gara
cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti – Approvazione” .
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del
Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla
Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta
di deliberazione in argomento.
A seguito dell’avvenuta disamina
degli atti la Circoscrizione IV ritiene di esprimersi favorevolmente
condizionando però il proprio parere all’assunzione di espliciti
impegni in materia di salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti di
Amiat.
Si ritiene altresì necessario che vengano preliminarmente
chiarite le competenze e le funzioni in capo al Presidente ed
all’Amministratore delegato della nuova struttura societaria attualmente
non definite nel testo statutario.
Si richiede anche che il testo del bando
venga meglio dettagliato in modo tale da poter determinare in anticipo sia i
livelli di qualità ed adeguatezza del servizio ritenuti inderogabili, sia
i criteri per l’assegnazione del punteggio indipendentemente dal numero e
dalle specifiche delle offerte che perverranno.
Si suggerisce infine la
predisposizione di un’unica gara che, attraverso il coinvolgimento di TRM,
permetta l’accorpamento dell’intera filiera dei rifiuti e consenta
in tal modo una più vantaggiosa interlocuzione con un unico soggetto
privato.
La Circoscrizione IV ha esaminato la proposta di deliberazione in
argomento nella seduta congiunta della I^ e VI^ Commissione in data 10 luglio
2012.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.
175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art.
42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in
oggetto;Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto
2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano,
- di esprimere parere favorevole a quanto contenuto nella proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “Filiera ambientale. modificazioni
statuto Amiat. indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti
– Approvazione”.
La Circoscrizione IV,
esprimendosi favorevolmente, condiziona però il proprio parere ai
seguenti punti:
- assunzione di espliciti impegni in materia di salvaguardia dei posti di
lavoro dei dipendenti di Amiat;
- necessità che vengano preliminarmente chiarite le competenze e le
funzioni in capo al Presidente ed all’Amministratore delegato della nuova
struttura societaria attualmente non definite nel testo statutario;
- richiesta che il testo del bando venga meglio dettagliato in modo tale da
poter determinare in anticipo sia i livelli di qualità ed adeguatezza del
servizio ritenuti inderogabili, sia i criteri per l’assegnazione del
punteggio indipendentemente dal numero e dalle specifiche delle offerte che
perverranno.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Capogruppo del
PDL Valerio Novo chiede la votazione per punti.
Risulta assente
dall’aula al momento della votazione del punto 1) il Consigliere Lazzarini
per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.
Punto
1)
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI:17
VOTI
FAVOREVOLI:16
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:3
((Novo-Segre-Guglielmet)
Punto 2)
Risulta assente dall’aula
al momento della votazione il Consigliere Rabellino per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto sono 19.
PRESENTI:
19
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI:15
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:3
((Novo-Segre-Guglielmet)
Punto 3)
Rientra in aula al momento della
votazione il Consigliere Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula al
momento del voto sono 20.
PRESENTI: 20
VOTANTI:20
VOTI
FAVOREVOLI:18
VOTI CONTRARI:2
Punto 4)
Risulta assente
dall’aula al momento della votazione il Consigliere Castrovilli per cui
i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19
PRESENTI:
19
VOTANTI:19
VOTI FAVOREVOLI:18
VOTI
CONTRARI:1
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
Per le
ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
- di esprimere parere favorevole a quanto contenuto nella proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “Filiera ambientale. modificazioni
statuto Amiat. indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti
– Approvazione”.
La Circoscrizione IV,
esprimendosi favorevolmente, condiziona però il proprio parere ai
seguenti punti:
- assunzione di espliciti impegni in materia di salvaguardia dei posti di
lavoro dei dipendenti di Amiat;
- necessità che vengano preliminarmente chiarite le competenze e le
funzioni in capo al Presidente ed all’Amministratore delegato della nuova
struttura societaria attualmente non definite nel testo statutario;
- richiesta che il testo del bando venga meglio dettagliato in modo tale da
poter determinare in anticipo sia i livelli di qualità ed adeguatezza del
servizio ritenuti inderogabili, sia i criteri per l’assegnazione del
punteggio indipendentemente dal numero e dalle specifiche delle offerte che
perverranno;