Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Marco RABELLINO,Alfonso
PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ART. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE
IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E AI CIECHI
ASSOLUTI. REVISIONE ED APPROVAZIONE.
Il Presidente Claudio Cerrato,
di concerto con il Coordinatore della II Commissione Roberto Antonelli,
riferisce:
con nota prot.n. 5699 del 30/03/2012, pervenuta in data
03/04/2012, la Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio
Esercizio, ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo ai sensi
degli artt. 43 lett. E) e 44 del Regolamento del Decentramento n. 224, in merito
alla revisione del Regolamento riguardante il “Servizio di trasporto
destinato a persone assolutamente impedite all’accesso e alla salita sui
mezzi pubblici di trasporto e ai ciechi assoluti”, di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 – 01582/119.
La Città eroga una serie di prestazioni e di servizi per la
mobilità dei disabili, alcuni dei quali previsti dalla Legge (riserve di
sosta "ad personam" e generiche; contrassegni invalidi), altri di propria
iniziativa quali la sosta gratuita sulle strisce blu (in presenza dei requisiti
previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 - mecc.
2003 03663/006) e, soprattutto, il servizio trasporto disabili con taxi e
minibus.
Quest'ultimo, nato nel 1979 per consentire il pieno svolgimento
della vita di relazione alle persone impedite all'accesso ai mezzi pubblici,
risulta attualmente disciplinato dal Regolamento n. 255, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 1998 (mecc. 9807066/19) e
costituisce, dal punto di vista finanziario, il servizio maggiormente oneroso
erogato dalla Città alle persone disabili, grazie ad ingenti investimenti
negli anni da parte della Città e dell'Azienda erogatrice del
servizio.
Tale Regolamento è il frutto di una scelta
dell'Amministrazione a favore dell'utenza disabile, in applicazione di quanto
disposto dalla Legge 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) che, in particolare all'articolo
26 comma 2, recita: "I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
La
riorganizzazione delle linee e la progressiva sostituzione dei mezzi
nonché la realizzazione della Linea 1 di Metropolitana (completamente
accessibile all'utenza disabile), hanno consentito la fruibilità di un
servizio di trasporto pubblico sempre più rispondente alle esigenze della
cittadinanza, soddisfacendo in modo più puntuale la domanda di
mobilità delle persone disabili alle quali viene garantita una
accessibilità maggiore ai mezzi pubblici (oltre l'80% del TPL) anche
grazie all'adeguamento apportato alle infrastrutture (eliminazione barriere
architettoniche, ecc.).
Con D.G.R. 2000 n. 1-1824 del 21 dicembre
2000 la Regione Piemonte ha confermato le categorie di utenti beneficiari delle
tessere di libera circolazione sull'intero territorio regionale ed inoltre il
Comune di Torino ha autorizzato la Società GTT S.p.A. a rilasciare, per
conto della Città, le tessere di libera circolazione per disabili
residenti a Torino con grado di invalidità non inferiore al
67%.
Negli ultimi 10 anni si sono inoltre verificati profondi cambiamenti
in relazione alla tipologia di utenza (attualmente in forte crescita anche per
effetto della senescenza della popolazione).
Alla luce pertanto delle
considerazioni suesposte è emersa la necessità di ridefinire
l'intera materia della mobilità delle persone disabili e, in particolare,
il servizio trasporto con minibus attrezzati e mezzi ordinari, anche al fine di
garantirne la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili che sono sempre
più esigue, stante i "tagli" operati dalle più recenti Leggi
Finanziarie.
In attesa di una disciplina regionale che regoli la materia
della mobilità e dei trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26
comma 1 della Legge 104/1992 ("le regioni disciplinano le modalità con le
quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi"), il
Comune di Torino ha inteso avviare una riforma generale del Regolamento
attualmente vigente, che pur nella consapevolezza della priorità dei
bisogni di mobilità della utenza disabile, consenta di erogare il
servizio in modo assolutamente compatibile con le ordinarie risorse di bilancio
della Città.
Le principali variazioni al Regolamento vigente sono
state oggetto di confronto con le Associazioni dei disabili più
rappresentative e sono finalizzate ad una razionalizzazione del sistema per
rendere possibile un maggior controllo della spesa da parte
dell'Amministrazione, andando incontro alle legittime aspettative dell'utenza
attualmente in lista di attesa.
In tale ottica e spirito, vanno lette le
maggiori novità introdotte dalla presente proposta di Regolamento
(allegato 1) che, di seguito, si illustrano, in estrema sintesi:
1.
Gratuità del mezzo attrezzato: al fine di assicurare il servizio
all'utenza, compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili, si
è prevista esclusivamente la gratuità del servizio reso con mezzo
attrezzato. In tale caso l'utente corrisponderà solo il costo ordinario
del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.
2.
Incompatibilità tra riserva personale di sosta e servizio di trasporto:
la finalità del servizio di trasporto disabili è quella di
garantire la mobilità a coloro che non possono accedere ai mezzi di
trasporto pubblico né disporre di un veicolo privato e pertanto ne
consegue l'esclusione da tale servizio di coloro che già dispongono di
una riserva personalizzata di sosta (nei pressi dell'abitazione e/o luogo di
lavoro). I risparmi di spesa così realizzati andranno a beneficio dei
soggetti che non dispongono di una effettiva alternativa al servizio taxi e
mezzi attrezzati e sarà possibile inserire nel servizio ulteriori utenti
dalla lista di attesa.
3. Comitato Consultivo: per tutelare le esigenze
dei fruitori del servizio di trasporto, si è ritenuto opportuno istituire
un organismo consultivo, rappresentativo dell'utenza disabile, costituito dalle
Associazioni che compongono il Coordinamento Interassociativo disabilità
- Torino, con il compito di assicurare il monitoraggio sull'andamento del
servizio nonché di proporre eventuali soluzioni migliorative.
4.
Competenze Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale-
C.I.M.S.: il Regolamento vigente prevede la valutazione della limitazione
funzionale, motoria o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo pubblico (da
parte di apposita Commissione medica preposta a verificare l'impedimento motorio
e/o sensoriale e non la patologia di cui è affetta la persona), di tutti
i soggetti interessati ad utilizzare il servizio in oggetto. Al fine di evitare
di sottoporre ad accertamenti sanitari superflui, la Commissione esamina la
documentazione prodotta e procede a visita solo quando la limitazione
funzionale, motoria o sensoriale, non possa essere desunta in maniera
inequivocabile dai suddetti documenti.
5. Commissione Tecnica: la
designazione dei componenti della Commissione Tecnica è regolata con
apposito provvedimento.
La valutazione delle esigenze di mobilità
comprovate dei soggetti ai quali attribuire il servizio verrà effettuata
dalla Commissione Tecnica sulla base di criteri relativi a:
- vita di
relazione o impegno volontaristico presso Istituzioni, Enti,
Associazioni;
- cure mediche, visite o terapie, formazione e frequenza a
corsi, cure mediche a causa di gravi patologie (malati terminali,
ecc.);
- per lavoro o formazione (comprese borse di lavoro e
tirocini).
La graduatoria per l'ammissione al servizio verrà stabilita
sulla base dell'ordine cronologico della presentazione della domanda e con le
priorità previste dall'articolo 3 del Regolamento.
Si rinvia a
specifico provvedimento la definizione della dotazione minima e massima
mensile/valore economico attribuibile secondo i criteri definiti ed ai quali la
Commissione Tecnica dovrà attenersi.
6. Indicazione periodo
di validità della dotazione assegnata/valore economico equivalente:
l'Amministrazione al fine di consentire un puntuale monitoraggio della spesa del
servizio ritiene necessario introdurre un periodo di validità della
dotazione assegnata/valore economico che si stabilisce nel mese di
pertinenza.
Vista l'urgenza di apportare le necessarie modifiche al
Regolamento, nelle more dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed
innovative di pagamento che permetteranno di gestire la scadenza mensile dei
buoni, il servizio continuerà ad essere gestito mediante buoni cartacei
con modalità da concordare con il gestore.
7. Obbligo di
corresponsione della somma eccedente il valore della corsa direttamente al
vettore: nelle more dell'adozione di soluzioni tecnologiche innovative (ad
esempio smart-card, POS, ecc.) utili ad una razionale gestione del servizio e
dei relativi controlli, la differenza tra il valore della corsa ed il valore
nominale del buono verrà corrisposta direttamente al vettore.
In caso
di corsa inferiore al valore nominale, nulla sarà dovuto all'utente.
8.Percorsi extraurbani (articolo 9): considerato che il servizio reso con
mezzo attrezzato, di regola, viene garantito nell'ambito del territorio
cittadino, qualora l'utente abbia necessità di effettuare un percorso
extraurbano, preventivamente autorizzato, corrisponderà un costo diverso
in base a due fasce individuate a seconda della distanza della località
da raggiungere rispetto al confine territoriale cittadino.
9. Introduzione
fasce ISE per mezzo ordinario: al fine di assicurare il servizio all'utenza,
compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili, per l'utilizzo
del taxi (mezzo ordinario non attrezzato), è stata introdotta una
compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario, calcolata sulla base
dell'indicatore di situazione economica individuale (ISE).
Il valore del
reddito e patrimonio individuale ricavato con le modalità previste dalla
legislazione vigente è ricondotto alle fasce indicate nell'allegato 2 che
fa parte integrante del presente provvedimento. Nel caso di minori non
verrà calcolata nessuna compartecipazione riferita alle fasce ISE.
Il
valore nominale della corsa viene stabilito a 9 Euro.
Al fine di assicurare
la sostenibilità finanziaria del servizio, che come previsto dalla Legge
n. 104/1992 è reso compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente,
e per raccordare le disposizioni del Regolamento vigente (n. 255) con quelle
introdotte con la nuova disciplina regolamentare, gli attuali beneficiari del
servizio e possessori dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a
mezzo di delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione dei
buoni, i quali saranno adeguati al valore della corsa.
Nei tre mesi
successivi alla data di approvazione della deliberazione potranno essere
utilizzati i buoni già in possesso dei beneficiari con le regole
previgenti.
Decorso tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni
convertiti o titoli rilasciati in base al presente
Regolamento.
L'adeguamento al valore della corsa e le modalità di
rilascio dei nuovi buoni valgono anche per i soggetti attualmente in lista di
attesa.
Le norme del nuovo Regolamento si applicano a far data
dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale che modifica e
sostituisce il Regolamento vigente sino alla emanazione della disciplina
regionale in materia di mobilità e trasporti collettivi, ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 104/1992.
L'attuazione del
nuovo Regolamento sarà subordinata alla previsione che siano comunque
garantiti i servizi essenziali rivolti alla disabilità che costituiscono
LEA ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003 di attuazione del DPCM
29 novembre 2001, allegato 1 punto 1c "Applicazione livelli essenziali di
assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria".
Il parere in
questione è stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione,
congiunta con la Circoscrizione 3, tenutosi in data 11/04/2012.
Tutto
ciò premesso