MECC. N. 2012 01821/087


Atto n. 66



Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


23 APRILE 2012



Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.

In totale n. 22 Consiglieri


Risultano assenti i Consiglieri: Armando FANTINO, Valerio NOVO, Luca PIDELLO


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA



il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C.4 PARERE (ART. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL’ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E AI CIECHI ASSOLUTI. REVISIONE ED APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.4 PARERE (ART. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E AI CIECHI ASSOLUTI. REVISIONE ED APPROVAZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Roberto Antonelli, riferisce:

con nota prot.n. 5699 del 30/03/2012, pervenuta in data 03/04/2012, la Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Esercizio, ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo ai sensi degli artt. 43 lett. E) e 44 del Regolamento del Decentramento n. 224, in merito alla revisione del Regolamento riguardante il “Servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all’accesso e alla salita sui mezzi pubblici di trasporto e ai ciechi assoluti”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 – 01582/119.
La Città eroga una serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, alcuni dei quali previsti dalla Legge (riserve di sosta "ad personam" e generiche; contrassegni invalidi), altri di propria iniziativa quali la sosta gratuita sulle strisce blu (in presenza dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 - mecc. 2003 03663/006) e, soprattutto, il servizio trasporto disabili con taxi e minibus.
Quest'ultimo, nato nel 1979 per consentire il pieno svolgimento della vita di relazione alle persone impedite all'accesso ai mezzi pubblici, risulta attualmente disciplinato dal Regolamento n. 255, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 1998 (mecc. 9807066/19) e costituisce, dal punto di vista finanziario, il servizio maggiormente oneroso erogato dalla Città alle persone disabili, grazie ad ingenti investimenti negli anni da parte della Città e dell'Azienda erogatrice del servizio.
Tale Regolamento è il frutto di una scelta dell'Amministrazione a favore dell'utenza disabile, in applicazione di quanto disposto dalla Legge 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, in particolare all'articolo 26 comma 2, recita: "I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
La riorganizzazione delle linee e la progressiva sostituzione dei mezzi nonché la realizzazione della Linea 1 di Metropolitana (completamente accessibile all'utenza disabile), hanno consentito la fruibilità di un servizio di trasporto pubblico sempre più rispondente alle esigenze della cittadinanza, soddisfacendo in modo più puntuale la domanda di mobilità delle persone disabili alle quali viene garantita una accessibilità maggiore ai mezzi pubblici (oltre l'80% del TPL) anche grazie all'adeguamento apportato alle infrastrutture (eliminazione barriere architettoniche, ecc.).
Con D.G.R. 2000 n. 1-1824 del 21 dicembre 2000 la Regione Piemonte ha confermato le categorie di utenti beneficiari delle tessere di libera circolazione sull'intero territorio regionale ed inoltre il Comune di Torino ha autorizzato la Società GTT S.p.A. a rilasciare, per conto della Città, le tessere di libera circolazione per disabili residenti a Torino con grado di invalidità non inferiore al 67%.
Negli ultimi 10 anni si sono inoltre verificati profondi cambiamenti in relazione alla tipologia di utenza (attualmente in forte crescita anche per effetto della senescenza della popolazione).
Alla luce pertanto delle considerazioni suesposte è emersa la necessità di ridefinire l'intera materia della mobilità delle persone disabili e, in particolare, il servizio trasporto con minibus attrezzati e mezzi ordinari, anche al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili che sono sempre più esigue, stante i "tagli" operati dalle più recenti Leggi Finanziarie.
In attesa di una disciplina regionale che regoli la materia della mobilità e dei trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 104/1992 ("le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi"), il Comune di Torino ha inteso avviare una riforma generale del Regolamento attualmente vigente, che pur nella consapevolezza della priorità dei bisogni di mobilità della utenza disabile, consenta di erogare il servizio in modo assolutamente compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città.
Le principali variazioni al Regolamento vigente sono state oggetto di confronto con le Associazioni dei disabili più rappresentative e sono finalizzate ad una razionalizzazione del sistema per rendere possibile un maggior controllo della spesa da parte dell'Amministrazione, andando incontro alle legittime aspettative dell'utenza attualmente in lista di attesa.
In tale ottica e spirito, vanno lette le maggiori novità introdotte dalla presente proposta di Regolamento (allegato 1) che, di seguito, si illustrano, in estrema sintesi:
1. Gratuità del mezzo attrezzato: al fine di assicurare il servizio all'utenza, compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili, si è prevista esclusivamente la gratuità del servizio reso con mezzo attrezzato. In tale caso l'utente corrisponderà solo il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.
2. Incompatibilità tra riserva personale di sosta e servizio di trasporto: la finalità del servizio di trasporto disabili è quella di garantire la mobilità a coloro che non possono accedere ai mezzi di trasporto pubblico né disporre di un veicolo privato e pertanto ne consegue l'esclusione da tale servizio di coloro che già dispongono di una riserva personalizzata di sosta (nei pressi dell'abitazione e/o luogo di lavoro). I risparmi di spesa così realizzati andranno a beneficio dei soggetti che non dispongono di una effettiva alternativa al servizio taxi e mezzi attrezzati e sarà possibile inserire nel servizio ulteriori utenti dalla lista di attesa.
3. Comitato Consultivo: per tutelare le esigenze dei fruitori del servizio di trasporto, si è ritenuto opportuno istituire un organismo consultivo, rappresentativo dell'utenza disabile, costituito dalle Associazioni che compongono il Coordinamento Interassociativo disabilità - Torino, con il compito di assicurare il monitoraggio sull'andamento del servizio nonché di proporre eventuali soluzioni migliorative.
4. Competenze Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale- C.I.M.S.: il Regolamento vigente prevede la valutazione della limitazione funzionale, motoria o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo pubblico (da parte di apposita Commissione medica preposta a verificare l'impedimento motorio e/o sensoriale e non la patologia di cui è affetta la persona), di tutti i soggetti interessati ad utilizzare il servizio in oggetto. Al fine di evitare di sottoporre ad accertamenti sanitari superflui, la Commissione esamina la documentazione prodotta e procede a visita solo quando la limitazione funzionale, motoria o sensoriale, non possa essere desunta in maniera inequivocabile dai suddetti documenti.
5. Commissione Tecnica: la designazione dei componenti della Commissione Tecnica è regolata con apposito provvedimento.
La valutazione delle esigenze di mobilità comprovate dei soggetti ai quali attribuire il servizio verrà effettuata dalla Commissione Tecnica sulla base di criteri relativi a:
- vita di relazione o impegno volontaristico presso Istituzioni, Enti, Associazioni;
- cure mediche, visite o terapie, formazione e frequenza a corsi, cure mediche a causa di gravi patologie (malati terminali, ecc.);
- per lavoro o formazione (comprese borse di lavoro e tirocini).
La graduatoria per l'ammissione al servizio verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico della presentazione della domanda e con le priorità previste dall'articolo 3 del Regolamento.
Si rinvia a specifico provvedimento la definizione della dotazione minima e massima mensile/valore economico attribuibile secondo i criteri definiti ed ai quali la Commissione Tecnica dovrà attenersi.
6. Indicazione periodo di validità della dotazione assegnata/valore economico equivalente: l'Amministrazione al fine di consentire un puntuale monitoraggio della spesa del servizio ritiene necessario introdurre un periodo di validità della dotazione assegnata/valore economico che si stabilisce nel mese di pertinenza.
Vista l'urgenza di apportare le necessarie modifiche al Regolamento, nelle more dell'attivazione delle soluzioni tecnologiche ed innovative di pagamento che permetteranno di gestire la scadenza mensile dei buoni, il servizio continuerà ad essere gestito mediante buoni cartacei con modalità da concordare con il gestore.
7. Obbligo di corresponsione della somma eccedente il valore della corsa direttamente al vettore: nelle more dell'adozione di soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio smart-card, POS, ecc.) utili ad una razionale gestione del servizio e dei relativi controlli, la differenza tra il valore della corsa ed il valore nominale del buono verrà corrisposta direttamente al vettore.
In caso di corsa inferiore al valore nominale, nulla sarà dovuto all'utente.
8.Percorsi extraurbani (articolo 9): considerato che il servizio reso con mezzo attrezzato, di regola, viene garantito nell'ambito del territorio cittadino, qualora l'utente abbia necessità di effettuare un percorso extraurbano, preventivamente autorizzato, corrisponderà un costo diverso in base a due fasce individuate a seconda della distanza della località da raggiungere rispetto al confine territoriale cittadino.
9. Introduzione fasce ISE per mezzo ordinario: al fine di assicurare il servizio all'utenza, compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili, per l'utilizzo del taxi (mezzo ordinario non attrezzato), è stata introdotta una compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario, calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica individuale (ISE).
Il valore del reddito e patrimonio individuale ricavato con le modalità previste dalla legislazione vigente è ricondotto alle fasce indicate nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente provvedimento. Nel caso di minori non verrà calcolata nessuna compartecipazione riferita alle fasce ISE.
Il valore nominale della corsa viene stabilito a 9 Euro.
Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del servizio, che come previsto dalla Legge n. 104/1992 è reso compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, e per raccordare le disposizioni del Regolamento vigente (n. 255) con quelle introdotte con la nuova disciplina regolamentare, gli attuali beneficiari del servizio e possessori dei buoni taxi dovranno presentarsi, personalmente o a mezzo di delegati, presso gli Uffici di competenza, per la conversione dei buoni, i quali saranno adeguati al valore della corsa.
Nei tre mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione potranno essere utilizzati i buoni già in possesso dei beneficiari con le regole previgenti.
Decorso tale termine potranno essere utilizzati unicamente buoni convertiti o titoli rilasciati in base al presente Regolamento.
L'adeguamento al valore della corsa e le modalità di rilascio dei nuovi buoni valgono anche per i soggetti attualmente in lista di attesa.
Le norme del nuovo Regolamento si applicano a far data dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale che modifica e sostituisce il Regolamento vigente sino alla emanazione della disciplina regionale in materia di mobilità e trasporti collettivi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 104/1992.


L'attuazione del nuovo Regolamento sarà subordinata alla previsione che siano comunque garantiti i servizi essenziali rivolti alla disabilità che costituiscono LEA ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003 di attuazione del DPCM 29 novembre 2001, allegato 1 punto 1c "Applicazione livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria".

Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione, congiunta con la Circoscrizione 3, tenutosi in data 11/04/2012.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE


PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OMISSIS DELAA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Segre, Lazzarini, Guglielmet, Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula sono 18

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 18
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI:1
ASTENUTI:2 (Boffa Fasset-Aldami)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA