Atto n. 47
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
26 MARZO 2012
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio
NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano
PONTARI, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere: Lorenzo PULIE’
REPETTO,
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria
GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI
CONSUMATORI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ
DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2
COMMA 461 DELLA LEGGE N. 244/2007. APPROVAZIONE.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ART. 43 E 44 REG DEC) AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI
RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 461 DELLA LEGGE 244/2007.
APPROVAZIONE.
Il Presidente
Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco
Zaccuri riferisce.
La Città di Torino ha da sempre favorito forme
di partecipazione della cittadinanza nella programmazione, definizione e
controllo dei servizi resi, anche nel caso di servizi di complessa gestione ed
erogati da soggetti terzi.
La normativa introdotta dall’articolo 2,
comma 461, della Legge Finanziaria 2008, prevede il coinvolgimento delle
associazioni dei consumatori e delle associazioni imprenditoriali interessate
tramite lo strumento della “Carta della Qualità dei Servizi”.
Nell’ambito dei servizi pubblici locali, la Città, sin dal
2008, intraprendeva un percorso di coinvolgimento delle associazioni dei
consumatori in ottemperanza alla normativa citata, dapprima in fase di
stipulazione dei contratti di servizio posteriori all’entrata in vigore
della norma e, successivamente, garantendo l’assistenza al gestore ed alle
associazioni di consumatori in sede di redazione della Carta dei Servizi al fine
di favorire la massima collaborazione. Ai fini della individuazione dei soggetti
titolati a partecipare al tavolo dei lavori si procedeva prediligendo il
carattere della rappresentatività locale delle associazioni, fermo
restando altresì il coinvolgimento di associazioni iscritte, secondo la
normativa vigente, agli albi nazionali e regionali, cercando di coinvolgere il
maggior numero possibile di associazioni comunque iscritte nei diversi
albi.
Pertanto, tenuto conto che la Città di Torino:
- ispira e conforma la propria azione anche ai principi di tutela e di
valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti;
- individua le associazioni dei consumatori quali principali soggetti
rappresentativi degli interessi dei cittadini/consumatori;
- prende atto che la legge riconosce alle associazioni dei consumatori compiti
e prerogative finalizzati all’interesse generale della collettività
ed al bene comune;
con l’approvazione del Regolamento in
allegato, la Civica Amministrazione intende addivenire alla costituzione di un
elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale, sul
territorio della Città di Torino, per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007,
relativamente ai contratti di servizio stipulati dall’Amministrazione
medesima.
Più analiticamente, l’articolo 2 comma 461 della
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, prevede che “Al fine di
tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e
di garantire la qualità, l’universalità e
l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei
contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti
disposizioni:
“a) previsione dell’obbligo per il soggetto
gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi”,
da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali
interessate, recante gli standard di qualità e di quantità
relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di
servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e
giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo
versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle
associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente
verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori,
l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio
erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il
servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni
singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d)
previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della
qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità
dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di
osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può
rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale sia ai gestori dei servizi sia
alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di
verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed
associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché
delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da
parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere
b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del
servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del
contratto stesso.”.
Tuttavia, nel frattempo la materia è stata
oggetto anche di rivisitazione a livello normativo regionale con la Legge n. 24
della Regione Piemonte del 26 ottobre 2009, (“Provvedimenti per la tutela
dei consumatori e degli utenti”), emanata in attuazione dei principi di
cui al D. Lgs. n. 206 2012 00604/064 3 del 6 settembre 2005 (cosiddetto
“Codice del consumo”), che espressamente, all’articolo 1,
comma 2, “riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei
consumatori una sede istituzionale dove poter esprimere attraverso le loro
rappresentanze il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti
delle politiche di tutela”, istituendo la Consulta Regionale per la tutela
dei consumatori e degli utenti, composta dall’Assessore regionale
competente per materia e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale (di cui
all’articolo 6 della Legge medesima).
A detta Consulta viene
attribuito, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 24della Regione
Piemonte del 26 ottobre 2009, il compito di “indicare ai soggetti gestori
dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti
incaricate degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 461, della Legge
n. 244 del 24 dicembre 2007, da individuarsi in base al loro maggior radicamento
nell’ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le
modalità previste dal regolamento interno di cui all’articolo 5,
comma 3”.
Le associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello regionale sono individuate in un apposito elenco,
predisposto ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regione Piemonte n. 24
del 26 ottobre 2009 ed aggiornato periodicamente, la cui iscrizione è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- presenza di una sede e di un’autonoma struttura associativa sul
territorio regionale, nonché di un’articolazione organizzativa di
diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;
- avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la
tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per
gli scopi statutari;
- numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di
esse;
- tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione
ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con
indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme
vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da
redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta Regionale
individua nella deliberazione di cui all’articolo 11, comma 1, al fine di
rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e
patrimoniali della gestione;
- svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti
la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla
Giunta Regionale nella deliberazione di cui all’articolo 11, comma 1;
- non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in
giudicato, in relazione all’attività dell’associazione
medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l’associazione.
Attualmente, le
associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale, da ultimo
aggiornato il 4 agosto 2011, ai sensi della suddetta Legge Regionale, sono sette
ed hanno tutte una sede sul territorio cittadino. Conseguentemente, tali
associazioni hanno titolo per essere iscritte nell’elenco che la
Città intende predisporre con l’allegato Regolamento.
Tuttavia,
la Città non può limitare la rappresentatività delle
associazioni dei consumatori alle sole associazioni iscritte nell’elenco
regionale, ben potendo un’associazione essere operativa solo sul
territorio cittadino, pur essendo altamente rappresentativa per il numero di
iscritti. Pertanto, in base al principio di sussidiarietà verticale, al
fine di garantire il pluralismo associativo, la Civica Amministrazione intende
offrire la possibilità anche alle associazioni locali non iscritte
all’albo regionale di poter essere iscritte nell’elenco di
competenza comunale, a determinate condizioni sintomatiche della effettiva
rappresentatività a livello cittadino/locale. Al fine di garantire la
maggior partecipazione, ai tavoli di lavoro, delle associazioni di consumatori
che abbiano, al contempo, sia un reale ed adeguato grado di
rappresentatività, sia adeguate competenze tecniche, con il Regolamento
in approvazione, in applicazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza (articolo 118 della Costituzione della
Repubblica), si definiscono i criteri che le associazioni di tutela dei
consumatori devono possedere per essere iscritte nell’apposito elenco che
la Città di Torino istituisce per l’espletamento delle incombenze
istituzionali ex articolo 2, comma 461 citato.
Pertanto, ai fini del
riconoscimento a livello cittadino, le associazioni devono dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti:
- presenza di una sede e di un’autonoma struttura associativa sul
territorio della provincia di Torino;
- articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai
consumatori (sportello aperto al pubblico);
- avvenuta costituzione, da almeno 2 (due) anni (a far data il 01 gennaio
2009), con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata;
- possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel
quale sia previsto come scopo prevalente la tutela dei consumatori e degli
utenti, senza fine di lucro;
- svolgimento di un’attività continuativa nei due anni precedenti
la richiesta di iscrizione svolta sul territorio cittadino o provinciale;
- numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
provinciale;
- tenuta di un rendiconto che evidenzi entrate e uscite
dell’associazione;
- non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in
giudicato, in relazione all’attività dell’associazione
medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l’associazione.
Dal combinato
disposto degli articoli 1 e 4 del Regolamento in approvazione, si evince che la
Città di Torino, nell’individuare i requisiti legittimanti la
partecipazione ai tavoli di lavoro nonché l’iscrizione
nell’apposito elenco delle associazioni di consumatori per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della Legge n.
244/2007, intende privilegiare il criterio della rappresentatività a
livello locale/cittadino, in applicazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza sanciti a livello costituzionale ex articolo 118
della Costituzione. Occorre, inoltre, incentrare l’attenzione sul comma 4
del citato articolo 118 della Costituzione, il quale impone a tutti gli enti
territoriali (ivi compresi i Comuni) di favorire l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, in ossequio e sulla scorta del principio di
sussidiarietà, da intendersi in senso orizzontale.
Il citato principio
deve intendersi in tale comma non già in senso verticale (come accade nel
comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione), ossia a vantaggio degli
enti locali più vicini ai cittadini, bensì in senso orizzontale
(da intendersi ex multis quale interpretazione adeguata ed estrinsecazione
dell’articolo 2 della Costituzione), vale a dire a vantaggio dei soggetti
e delle associazioni operanti nell’ambito della società civile. Per
quanto concerne il principio di sussidiarietà, da intendersi nella sua
accezione orizzontale, si rileva che trattasi di un criterio organizzativo e
ripartitivo, volto a favorire l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli
ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Il
principio di sussidiarietà, inteso in senso orizzontale, nei rapporti tra
poteri pubblici ed organizzazioni della società, si manifesta come un
intervento promozionale volto a rendere effettiva la possibilità, per i
singoli o per gli associati (ed in generale i “gruppi” di
cittadini), di esercitare i compiti di interesse generale che, spontaneamente,
essi decidano di svolgere in parallelo alle strutture pubbliche, anche creando,
per autonoma iniziativa, strutture di interazione con gli organi pubblici.
Il
concetto di sussidiarietà non solo “favorisce” la
sussidiarietà sociale, ma prima ancora la “riconosce”, ivi
per cui, ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, tutti i
livelli territoriali di governo (in primis, il Comune) sono chiamati a
promuovere le iniziative della società civile.
In sintesi, ciò
che comunque conta è che la pluralità di rapporti fra
amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati, caratterizzati da
punti di partenza diversi e da motivazioni e strumenti differenti, convergano
nella stessa direzione, ossia quell’interesse generale che alla fine si
identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la
tutela della sua dignità e dei suoi diritti (in applicazione
dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione) ed è proprio questa la
ratio che sottende il Regolamento in oggetto, ossia la tutela e la
valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, di cui
si fanno carico le associazioni dei consumatori iscritte nell’apposito
elenco, quali principali soggetti rappresentativi degli interessi e delle
esigenze dei cittadini/consumatori.
A seguito dell’iscrizione nel
citato elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale
sul territorio della Città di Torino, le associazioni parteciperanno alle
attività previste ex articolo 2 comma 461 della Legge n. 244 del 24
dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), quali a mero titolo esemplificativo
(e non già esaustivo):
- elaborazione e redazione delle Carte della qualità dei servizi;
- verifica dell’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi dei
servizi;
- attuazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri definiti
nelle Carte;
- realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei
servizi.
Per tali attività sarà riconosciuto un
rimborso spese forfettario di Euro 20,00 a seduta, oltre IVA se dovuta, in
relazione alla loro effettiva partecipazione, per singola seduta e per un solo
partecipante munito dei necessari poteri e/o appositamente delegato, il quale
sarà erogato, con modalità da stabilire, al legale rappresentante
di ciascuna associazione o suo delegato intervenuto.
La partecipazione di
più rappresentanti di una singola associazione non dà diritto a
più di un rimborso. In ogni caso, non è ammessa la delega ai
rappresentanti di altre associazioni, né la relativa partecipazione
è soggetta ad erogazione del contributo.
Si precisa, infine, che nella
determinazione forfettaria al lordo di eventuali ritenute di legge di tale
importo si è tenuto conto, per analogia, di quanto disposto
dall’articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 78/2010, convertito con
modificazioni in Legge 122/2010, in materia di riduzione dei costi degli
apparati amministrativi, che si applica anche agli enti privati che percepiscono
contributi a carico della Pubblica Amministrazione.
Alla luce di quanto
sopra, il Dirigente del Settore Gestione Societaria, con lettera in data 4
febbraio 2012, n. prot. 242, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione
con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento per la
costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative a
livello locale sul territorio della città di torino per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della legge n.
244/2007.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla
proposta di deliberazione in argomento.
La I^ Commissione, competenti per
materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nuova
stesura del Regolamento comunale per la costituzione di un elenco di
associazioni di consumatori rappresentative a livello locale sul territorio
della città di torino per lo svolgimento delle attività di cui
all’articolo 2 comma 461 della legge n. 244/2007 nella seduta del 7 marzo
2012.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.
175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art.
42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in
oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento
sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano:
- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del Regolamento comunale
per la costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative
a livello locale sul territorio della città di torino per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della legge n.
244/2007.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti
dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Lazzarini, Rabellino,
Maffei, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono
21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI:
14
VOTI CONTRARI: 5
ASTENUTI: 2 (Bartozzi, Santoro)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del Regolamento comunale
per la costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative
a livello locale sul territorio della città di torino per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della legge n.
244/2007.