MECC. N. 2012 01247/087


Atto n. 47





Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del



26 MARZO 2012


Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.


In totale n. 24 Consiglieri

Risulta assente il Consigliere: Lorenzo PULIE’ REPETTO,


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO


Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 461 DELLA LEGGE N. 244/2007. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C4 PARERE (ART. 43 E 44 REG DEC) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 461 DELLA LEGGE 244/2007. APPROVAZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri riferisce.

La Città di Torino ha da sempre favorito forme di partecipazione della cittadinanza nella programmazione, definizione e controllo dei servizi resi, anche nel caso di servizi di complessa gestione ed erogati da soggetti terzi.
La normativa introdotta dall’articolo 2, comma 461, della Legge Finanziaria 2008, prevede il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle associazioni imprenditoriali interessate tramite lo strumento della “Carta della Qualità dei Servizi”.
Nell’ambito dei servizi pubblici locali, la Città, sin dal 2008, intraprendeva un percorso di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori in ottemperanza alla normativa citata, dapprima in fase di stipulazione dei contratti di servizio posteriori all’entrata in vigore della norma e, successivamente, garantendo l’assistenza al gestore ed alle associazioni di consumatori in sede di redazione della Carta dei Servizi al fine di favorire la massima collaborazione. Ai fini della individuazione dei soggetti titolati a partecipare al tavolo dei lavori si procedeva prediligendo il carattere della rappresentatività locale delle associazioni, fermo restando altresì il coinvolgimento di associazioni iscritte, secondo la normativa vigente, agli albi nazionali e regionali, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni comunque iscritte nei diversi albi.
Pertanto, tenuto conto che la Città di Torino:


con l’approvazione del Regolamento in allegato, la Civica Amministrazione intende addivenire alla costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale, sul territorio della Città di Torino, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, relativamente ai contratti di servizio stipulati dall’Amministrazione medesima.

Più analiticamente, l’articolo 2 comma 461 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, prevede che “Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
“a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi”,
da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale sia ai gestori dei servizi sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.”.
Tuttavia, nel frattempo la materia è stata oggetto anche di rivisitazione a livello normativo regionale con la Legge n. 24 della Regione Piemonte del 26 ottobre 2009, (“Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti”), emanata in attuazione dei principi di cui al D. Lgs. n. 206 2012 00604/064 3 del 6 settembre 2005 (cosiddetto “Codice del consumo”), che espressamente, all’articolo 1, comma 2, “riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori una sede istituzionale dove poter esprimere attraverso le loro rappresentanze il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti delle politiche di tutela”, istituendo la Consulta Regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, composta dall’Assessore regionale competente per materia e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale (di cui all’articolo 6 della Legge medesima).
A detta Consulta viene attribuito, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 24della Regione Piemonte del 26 ottobre 2009, il compito di “indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 461, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell’ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all’articolo 5, comma 3”.
Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale sono individuate in un apposito elenco, predisposto ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regione Piemonte n. 24 del 26 ottobre 2009 ed aggiornato periodicamente, la cui iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  1. presenza di una sede e di un’autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un’articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;
  2. avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
  3. tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
  4. numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;
  5. tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta Regionale individua nella deliberazione di cui all’articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;
  6. svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui all’articolo 11, comma 1;
  7. non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

Attualmente, le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco regionale, da ultimo aggiornato il 4 agosto 2011, ai sensi della suddetta Legge Regionale, sono sette ed hanno tutte una sede sul territorio cittadino. Conseguentemente, tali associazioni hanno titolo per essere iscritte nell’elenco che la Città intende predisporre con l’allegato Regolamento.
Tuttavia, la Città non può limitare la rappresentatività delle associazioni dei consumatori alle sole associazioni iscritte nell’elenco regionale, ben potendo un’associazione essere operativa solo sul territorio cittadino, pur essendo altamente rappresentativa per il numero di iscritti. Pertanto, in base al principio di sussidiarietà verticale, al fine di garantire il pluralismo associativo, la Civica Amministrazione intende offrire la possibilità anche alle associazioni locali non iscritte all’albo regionale di poter essere iscritte nell’elenco di competenza comunale, a determinate condizioni sintomatiche della effettiva rappresentatività a livello cittadino/locale. Al fine di garantire la maggior partecipazione, ai tavoli di lavoro, delle associazioni di consumatori che abbiano, al contempo, sia un reale ed adeguato grado di rappresentatività, sia adeguate competenze tecniche, con il Regolamento in approvazione, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 118 della Costituzione della Repubblica), si definiscono i criteri che le associazioni di tutela dei consumatori devono possedere per essere iscritte nell’apposito elenco che la Città di Torino istituisce per l’espletamento delle incombenze istituzionali ex articolo 2, comma 461 citato.
Pertanto, ai fini del riconoscimento a livello cittadino, le associazioni devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
  1. presenza di una sede e di un’autonoma struttura associativa sul territorio della provincia di Torino;
  2. articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori (sportello aperto al pubblico);
  3. avvenuta costituzione, da almeno 2 (due) anni (a far data il 01 gennaio 2009), con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata;
  4. possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo prevalente la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
  5. svolgimento di un’attività continuativa nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione svolta sul territorio cittadino o provinciale;
  6. numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione provinciale;
  7. tenuta di un rendiconto che evidenzi entrate e uscite dell’associazione;
  8. non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

Dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 del Regolamento in approvazione, si evince che la Città di Torino, nell’individuare i requisiti legittimanti la partecipazione ai tavoli di lavoro nonché l’iscrizione nell’apposito elenco delle associazioni di consumatori per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, intende privilegiare il criterio della rappresentatività a livello locale/cittadino, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti a livello costituzionale ex articolo 118 della Costituzione. Occorre, inoltre, incentrare l’attenzione sul comma 4 del citato articolo 118 della Costituzione, il quale impone a tutti gli enti territoriali (ivi compresi i Comuni) di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio e sulla scorta del principio di sussidiarietà, da intendersi in senso orizzontale.
Il citato principio deve intendersi in tale comma non già in senso verticale (come accade nel comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione), ossia a vantaggio degli enti locali più vicini ai cittadini, bensì in senso orizzontale (da intendersi ex multis quale interpretazione adeguata ed estrinsecazione dell’articolo 2 della Costituzione), vale a dire a vantaggio dei soggetti e delle associazioni operanti nell’ambito della società civile. Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, da intendersi nella sua accezione orizzontale, si rileva che trattasi di un criterio organizzativo e ripartitivo, volto a favorire l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Il principio di sussidiarietà, inteso in senso orizzontale, nei rapporti tra poteri pubblici ed organizzazioni della società, si manifesta come un intervento promozionale volto a rendere effettiva la possibilità, per i singoli o per gli associati (ed in generale i “gruppi” di cittadini), di esercitare i compiti di interesse generale che, spontaneamente, essi decidano di svolgere in parallelo alle strutture pubbliche, anche creando, per autonoma iniziativa, strutture di interazione con gli organi pubblici.
Il concetto di sussidiarietà non solo “favorisce” la sussidiarietà sociale, ma prima ancora la “riconosce”, ivi per cui, ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, tutti i livelli territoriali di governo (in primis, il Comune) sono chiamati a promuovere le iniziative della società civile.
In sintesi, ciò che comunque conta è che la pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati, caratterizzati da punti di partenza diversi e da motivazioni e strumenti differenti, convergano nella stessa direzione, ossia quell’interesse generale che alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti (in applicazione dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione) ed è proprio questa la ratio che sottende il Regolamento in oggetto, ossia la tutela e la valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, di cui si fanno carico le associazioni dei consumatori iscritte nell’apposito elenco, quali principali soggetti rappresentativi degli interessi e delle esigenze dei cittadini/consumatori.
A seguito dell’iscrizione nel citato elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale sul territorio della Città di Torino, le associazioni parteciperanno alle attività previste ex articolo 2 comma 461 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), quali a mero titolo esemplificativo (e non già esaustivo):

Per tali attività sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario di Euro 20,00 a seduta, oltre IVA se dovuta, in relazione alla loro effettiva partecipazione, per singola seduta e per un solo partecipante munito dei necessari poteri e/o appositamente delegato, il quale sarà erogato, con modalità da stabilire, al legale rappresentante di ciascuna associazione o suo delegato intervenuto.
La partecipazione di più rappresentanti di una singola associazione non dà diritto a più di un rimborso. In ogni caso, non è ammessa la delega ai rappresentanti di altre associazioni, né la relativa partecipazione è soggetta ad erogazione del contributo.
Si precisa, infine, che nella determinazione forfettaria al lordo di eventuali ritenute di legge di tale importo si è tenuto conto, per analogia, di quanto disposto dall’articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, che si applica anche agli enti privati che percepiscono contributi a carico della Pubblica Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Settore Gestione Societaria, con lettera in data 4 febbraio 2012, n. prot. 242, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento per la costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale sul territorio della città di torino per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della legge n. 244/2007.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

La I^ Commissione, competenti per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nuova stesura del Regolamento comunale per la costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale sul territorio della città di torino per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 comma 461 della legge n. 244/2007 nella seduta del 7 marzo 2012.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:


per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Lazzarini, Rabellino, Maffei, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 5
ASTENUTI: 2 (Bartozzi, Santoro)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA