Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
22 FEBBRAIO 2012
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, , Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Armando FANTINO, Luca PIDELLO,
Emiliano PONTARI.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria
GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno
PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:
ARTICOLI 32, 33 COMMA 4 ED 81 COMMI 3 E 4 DELLO STATUTO DELLA CITTA'.
MODIFICAZIONI.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO:
ARTICOLI 32, 33 COMMA 4 ED 81 COMMI 3 E 4 DELLO STATUTO DELLA CITTA'.
MODIFICAZIONI.
Il Presidente
Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco
Zaccuri riferisce.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 in data 7
febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) approvava le proposte di revisione dello
Statuto della Città, elaborate dalla Commissione appositamente costituita
dallo stesso Consiglio in data 9 novembre 2009.
Tale revisione statutaria ha
quale punto fondamentale e qualificante la valorizzazione del ruolo
dell’Assemblea elettiva, così come previsto
- nel Titolo III che contiene norme puntuali e di dettaglio inerenti
l’autonomia, le modalità di funzionamento ed articolazione del
Consiglio Comunale (capo I), i diritti, i doveri e lo status dei Consiglieri
(Capo II), le competenze consiliari (Capo III);
- nel Titolo VII, dedicato ai servizi pubblici locali, con un notevole
rafforzamento delle competenze dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali,
definita “strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo” sui servizi
suddetti.
Dopo una fase di sperimentazione, la Conferenza dei
Capigruppo ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale alcune modifiche
all'attuale testo statutario. Innanzitutto, allo scopo di prevenire eventuali
fenomeni di cumulo di cariche elettive, garantendo al contempo la massima
funzionalità delle Commissioni consiliari, la Conferenza ha valutato di
inserire nell’articolo 32 del medesimo Statuto, dedicato appunto alle
Commissioni consiliari, un comma nel quale si prescriva che ogni Consigliere non
può ricoprire più di un incarico di Presidente o Vicepresidente di
Commissione consiliare permanente e che la carica di Presidente di Commissione
consiliare permanente è incompatibile con la carica di Capogruppo
consiliare, con l’eccezione dei Capigruppo dei Gruppi composti da un unico
Consigliere. Inoltre, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di proporre la
modifica dell'articolo 33 (“Tutela delle minoranze”), il quale dopo
aver stabilito, al comma 1, il principio secondo il quale le minoranze
consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione della Città
ed al successivo comma 4, che spetti di diritto a Consiglieri facenti parte
delle minoranze ricoprire alcuni incarichi consiliari e, tra questi, la carica
di “Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali
nelle Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già
non ricopre la carica di residente”. La concreta attuazione di tale
norma, infatti, in vigore dall'inizio del presente mandato amministrativo, ha
creato difficoltà al momento della elezione, tenuto conto che gran parte
dei Gruppi Consiliari di opposizione ha formalmente comunicato di non volere,
per valutazioni di opportunità politica, assumere la carica di
Vicepresidente delle Commissioni consiliari.
La Conferenza dei Capigruppo,
pertanto, ha deciso che la norma statutaria contenuta nell'articolo 33 debba
essere modificata nel senso che, pur confermando il diritto da parte di
Consiglieri facenti parte delle minoranze di ricoprire gli incarichi consiliari
elencati, resti nella loro disponibilità la facoltà di rinunciare
alla carica. La Conferenza ha ritenuto quindi che il comma 4 dell'articolo 33
dello Statuto della Città debba essere così
modificato:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti parte delle
minoranze consiliari gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica
di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle
Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non
ricopre la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri di
minoranza facenti parte di una Commissione dichiarino formalmente di voler
rinunciare a tale facoltà. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto
di divieto di cumulo di cariche previsto nel precedente articolo 32 comma 1
bis;
- Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;
- Presidente delle Commissioni di inchiesta e di
indagine.”.
Infine, per quanto riguarda l'Agenzia per i
Servizi Pubblici Locali, allo scopo di semplificare ed uniformare in un'unica
disciplina normativa tutte le disposizioni inerenti modalità di
votazione, status dei componenti e regole per il funzionamento della Commissione
amministratrice, si è valutato di abrogare i commi 3 e 4 dell'articolo 81
dello Statuto della Città, di modo che, ferma restando la competenza del
Consiglio Comunale nella elezione della suddetta Commissione, (così come
prevede il comma 2 del medesimo articolo 81), gli aspetti di dettaglio della
disciplina dell'elezione della Commissione siano contenuti nello Statuto
dell'Agenzia, anch'esso di competenza consiliare.
La Conferenza ha
altresì deciso che, anche alla procedura per la raccolta delle
dichiarazioni di disponibilità e per la successiva designazione dei
commissari dell’Agenzia si applichi quanto previsto dai criteri generali
in materia di nomine, approvati di recente dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. mecc. 2011 05182/002.
Alla luce di quanto sopra, il
Presidente del Consiglio Comunale, con lettera in data 6 febbraio 2012, n. prot.
171, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende
approvare la modifica agli articoli 32, 33 comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello
Statuto della Città.
Nell’ambito delle competenze riservate
dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è
pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza,
in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.
175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art.
42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in
oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto
2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche agli articoli 32, 33
comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello Statuto della Città come
segue:
- articolo 32. Dopo il comma 1 inserire un comma 1 bis avente la seguente
formulazione: “1 bis. Ogni Consigliere Comunale non può ricoprire
più di un incarico di Presidente o Vicepresidente di Commissione
consiliare permanente, e la carica di Presidente di Commissione consiliare
permanente è incompatibile con la carica di Capogruppo consiliare, con
l'eccezione dei Capigruppo dei Gruppi composti da un unico
Consigliere.”;
- articolo 33, comma 4. Prevedere la seguente nuova
formulazione:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti
parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica
di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle
Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non
ricopre la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri di
minoranza facenti parte di ogni Commissione non dichiarino formalmente di voler
rinunciare a tale facoltà. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal
precedente articolo 32 comma 1 bis;
- Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;
- Presidente delle Commissioni di inchiesta e di
indagine.”;
- articolo 81. Abrogare i commi 3 e 4.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Novo per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:21
VOTANTI:21
VOTI FAVOREVOLI: 21
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche agli articoli
32, 33 comma 4 ed 81 commi 3 e 4 dello Statuto della Città come
segue:
- articolo 32. Dopo il comma 1 inserire un comma 1 bis avente la seguente
formulazione: “1 bis. Ogni Consigliere Comunale non può ricoprire
più di un incarico di Presidente o Vicepresidente di Commissione
consiliare permanente, e la carica di Presidente di Commissione consiliare
permanente è incompatibile con la carica di Capogruppo consiliare, con
l'eccezione dei Capigruppo dei Gruppi composti da un unico
Consigliere.”;
- articolo 33, comma 4. Prevedere la seguente nuova
formulazione:
“4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti
parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
- Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica
di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
- Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle
Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non
ricopre la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri di
minoranza facenti parte di ogni Commissione non dichiarino formalmente di voler
rinunciare a tale facoltà. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal
precedente articolo 32 comma 1 bis;
- Presidente della Commissione per il Controllo della Gestione;
- Presidente delle Commissioni di inchiesta e di
indagine.”;
- articolo 81. Abrogare i commi 3 e 4.