Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Elvio
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA,
Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE.
APPROVAZIONE.
Il Presidente
Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco
Zaccuri, e con il Coordinatore della III^ Commissione Sara Cariola
riferisce.
Con deliberazione in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004
04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004, il Consiglio Comunale, nel
riformulare e modificare il previgente regolamento delle procedure
sanzionatorie amministrative, ne approvava il nuovo testo, cui - dopo poco
più di un anno - era apportata, giusta deliberazione in data 30 gennaio
2006 (mecc. 2005 11274/048) esecutiva dal 13 febbraio 2006, modificazione
relativa alla disciplina dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva
delle relative entrate.
Decorsi circa sette anni dall'entrata in vigore del
suddetto regolamento, la sua concreta applicazione, le innovazioni legislative
nel frattempo intervenute nonché la giurisprudenza formatasi riguardo a
numerosi istituti di cui si occupa ne hanno suggerito una revisione. Le
finalità di ordine generale con essa perseguite possono sintetizzarsi, in
primo luogo nell'opportunità di aggiornare le norme regolamentari
promuovendo la cultura del rispetto delle regole, intesa nell'accezione
sostanziale che le è connaturata; a tale scopo, si è privilegiato,
confortati in tal senso dal diritto vivente, un approccio al procedimento
sanzionatorio amministrativo che si concentrasse maggiormente sulla sussistenza
della condotta addebitata al cittadino piuttosto che sugli aspetti meramente
formali, fermi restando i vizi che, sotto tale profilo, comportando
l'invalidità degli atti del procedimento, ne determinano
l'archiviazione.
Altro, non meno rilevante, scopo che si è inteso
perseguire consiste nell'esigenza di dotare il Comune, entro i limiti di una
materia, qual è quella di cui trattasi, soggetta a riserva di legge, di
strumenti giuridici idonei a contemperare gli interessi degli imprenditori che
operano in una Città che vuole essere, così come già da
tempo è, sede di numerosi locali di svago e divertimento - soprattutto
volti ad una clientela giovanile - nonché polo di attrazione di eventi e
manifestazioni a carattere turistico, culturale, ricreativo, sportivo che
richiamano un forte interesse del pubblico, con l'esigenza di assicurare alla
popolazione l'ordinata convivenza civile, che si estrinseca nei diritti
fondamentali alla quiete ed al riposo notturni, alla fruibilità degli
spazi e della viabilità pubblici, al decoro del patrimonio pubblico e
privato ed alla tolleranza tra le generazioni.
Ciò premesso
relativamente agli indirizzi generali che hanno presieduto alla revisione del
vigente articolato normativo, è opportuno in primo luogo richiamare, sia
pure sinteticamente, le fonti primarie il cui recepimento si è reso
gerarchicamente necessario, alla luce della loro entrata in vigore successiva al
testo regolamentare originario. Si allude, in particolare, all'articolo 6-bis
del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, inserito dalla Legge di conversione 24
luglio 2008, n. 125, ai sensi del quale "per le violazioni ai regolamenti ed
alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista
(stabiliti in Euro 50 e 500 rispettivamente dall'articolo 7-bis del Decreto
Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni) può stabilire un
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni" di
cui all'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981, che prevedono il pagamento
estintivo della somma più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo
del massimo edittali. L'articolo 3, comma 63, della Legge 15 luglio 2009, n. 94,
ha, poi, apportato tenui modificazioni agli importi dei limiti minimo e massimo
della sanzione amministrativa pecuniaria previsti, in linea generale,
dall'articolo 10, comma 1, della citata Legge n. 689 del 1981. Non può,
infine, non farsi menzione della riforma del giudizio di opposizione alle
sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150,
entrato in vigore il 6 ottobre scorso. Il suo articolo 36, infatti,
nell'abrogare gli articoli 22, commi 2 e seguenti, 23 e 24 della Legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ha altresì riformulato
il comma 1 del citato articolo 22, che ora così recita: "salvo quanto
previsto dall'articolo 133 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da
altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre
opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione
è regolata dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.
150". Conseguentemente, fatte salve le materie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del citato articolo 133 del
relativo codice di rito, le opposizioni de quibus sono, oggi, regolate dal
menzionato articolo 6, che rinvia, ove non diversamente stabilito dalle
disposizioni del medesimo articolo, al rito del lavoro, rendendo applicabile
parte delle norme contenute nel Libro II, Titolo IV del relativo Codice.
Inoltre, il suddetto Decreto Legislativo incide anche sul sistema delle
impugnazioni attinenti la successiva fase della riscossione forzata ex articolo
27, Legge n. 689/1981 cit., per cui l'articolo 32 rinvia al rito ordinario di
cognizione. Infine, l'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 limita
l'applicazione del nuovo rito alle opposizioni presentate dopo il 6 ottobre
2011.
Passando, quindi, in rassegna il progetto di regolamento, l'articolo 1
stabilisce che l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in senso
stretto, diversamente dalle misure ripristinatorie dell'interesse pubblico leso
di cui nel prosieguo - tipico esempio: la confisca - non segue il procedimento
di cui alla Legge n. 241/1990, bensì quello ex lege n. 689 del 1981
(nell'esempio, per l'espresso disposto dell'articolo 20). La successiva norma
è rimasta sostanzialmente invariata, salvo alcuni modesti interventi di
mero adeguamento all'articolo 7 bis del testo unico approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Introdotta ex
novo è, invece, la disposizione di cui all'articolo 3, che disciplina la
fase dell'accertamento dell'illecito distinguendola dal momento della sua
commissione ed, anche, da quello della percezione del fatto materiale da parte
degli organi di controllo, e recepisce, alla luce della giurisprudenza, le
nozioni di invalidità e di mera irregolarità del processo verbale
di accertamento ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio, allo
scopo di privilegiare l'aspetto sostanziale, investente la sussistenza
dell'illecito, rispetto a quello riguardante mere irregolarità formali
dell'atto di accertamento. L'articolo 4 per lo più ricalca quanto
già stabilito per la contestazione dell'illecito amministrativo
dall'articolo 3 del vigente regolamento, con alcune precisazioni, tra cui spicca
la norma secondo cui la responsabilità a carico dei sorveglianti
(genitori, per gli illeciti commessi dai minorenni; tutori, curatori, et
similia, per i fatti compiuti dagli incapaci) non ha natura solidale
bensì diretta, per fatto proprio. Strettamente correlato alla
disposizione appena menzionata è il successivo articolo 5, che è
stato soprattutto integrato con l'individuazione del momento da cui decorre
l'importante termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della
violazione nel caso di contestazione immediata ex articolo 14 della Legge n. 689
del 1981, soprattutto con riferimento ad ipotesi particolari (si pensi agli
illeciti amministrativi permanenti).
I successivi articoli 6 e 7 trattano,
rispettivamente, del concorso di persone nell'illecito amministrativo e della
responsabilità del sorvegliante per le condotte compiute da persone non
imputabili quali i minori e gli incapaci di intendere e di volere. Dacché
i relativi istituti sono già esaustivamente disciplinati dagli articoli 5
e 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 rispettivamente, le norme regolamentari
attengono precipuamente a profili organizzativi; la prima, volendo assicurare,
mediante nota di raccordo tra più processi verbali redatti a carico di
concorrenti nell'illecito o con l'indicazione delle circostanze che comprovano
il concorso nel caso di formulazione di un unico processo verbale, la
correlazione tra le condotte dell'autore, o dei coautori della condotta tipica e
coloro che abbiano contribuito causalmente alla sua perpetrazione, necessaria ai
fini della concreta applicazione del cumulo materiale delle sanzioni connaturato
all'istituto. La seconda chiarisce che la contestazione degli estremi
dell'illecito materialmente commesso dal minore o dall'incapace deve essere
effettuata al loro sorvegliante (nel primo caso, a colui che esercita la
potestà genitoriale) giacché, come s'è esposto, è
costui che risponde direttamente dell'illecito. Relativamente alla successiva
fase del procedimento sanzionatorio di cui al Titolo II, l'articolo 8, che si
occupa del cosiddetto pagamento solutorio, è stato oggetto di interventi
di dettaglio; il comma 1 recepisce la facoltà di rimodulare
l'entità della sanzione ridotta prevista, per la violazione dei
regolamenti comunali, dal citato articolo 6 bis, Decreto Legge n. 92/2008 e
relativa Legge di conversione, e chiarisce che, nel caso di disposizioni
sanzionatorie amministrative prive di minimo edittale, il pagamento ridotto
previsto dall'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è possibile
solo nella misura di un terzo del massimo. La natura perentoria del termine per
la presentazione degli scritti difensivi e l'equipollenza all'accettazione della
sanzione del pagamento in misura ridotta posteriore al loro deposito
costituiscono, poi, le novità contenute nell'articolo 9, assistite da
giurisprudenza costante.
Le norme recate dall'articolo 10 hanno apportato
variazioni tendenti a garantire certezza all'assolvimento dell'obbligo di
disporre l'audizione dell'interessato, nel caso di sua richiesta in tal senso,
stante la natura invalidante dell'eventuale omissione; ad assicurare una
più accurata, celere e puntuale istruttoria, con la facoltà di
richiedere agli agenti accertatori non solo deduzioni, ma anche chiarimenti ed
elementi integrativi di giudizio sugli atti del procedimento sanzionatorio,
indipendentemente dalla presentazione di scritti difensivi; a chiarire
definitivamente che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione può essere
fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione,
stabilito dal successivo articolo 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni (per tutti, Corte di Cassazione, Sezione Unite,
Sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006). L'articolo che segue, contrassegnato dal
numero 11, delinea il contenuto essenziale dell'ordinanza-ingiunzione, in
coerenza con l'ispirazione della revisione regolamentare, che vuole, in
ciò confortata dalla giurisprudenza, promuovere un approccio sostanziale
alla materia degli illeciti amministrativi.
Tralasciando l'esame analitico
delle modificazioni apportate al testo vigente, le più rilevanti possono
essere compendiate nell'adeguatezza di una motivazione succinta del
provvedimento con cui si ingiunge il pagamento della sanzione (Corte di
Cassazione, Sentenza n. 3128 del 11 febbraio 2010) e nella natura non
invalidante, ma solo giustificativa di eventuali opposizioni tardive,
dell'eventuale omissione o errore in merito all'indicazione dell'autorità
competente e del termine entro cui è possibile ricorrere. Per il resto,
si rinvia all'articolo in esame, reputandolo sufficientemente
chiaro.
Sui criteri per la determinazione dell'entità della
sanzione - fatti constare dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
nella gravità della violazione; nell'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; nella
personalità dello stesso e nelle sue condizioni economiche - l'articolo
12 interviene dettagliandone la portata e le modalità con cui farli
valere. La norma più rilevante è, al riguardo, costituita dal
recepimento della giurisprudenza costante che ragguaglia all'importo del
pagamento in misura ridotta l'entità ordinaria della sanzione oggetto
dell'ordinanza ingiunzione. Degno di menzione è, infine, il comma 5, che
applica secondo un meccanismo oggettivo il principio della proporzione tra
precedenti del responsabile ed entità della sanzione. Al criterio delle
condizioni economiche del responsabile ai fini della determinazione
dell'entità della sanzione contemplato, come s'è esposto, dal
già citato articolo 12 si allaccia la disposizione immediatamente
successiva, che disciplina le modalità della rateizzazione della sanzione
partendo da un presupposto analogo. In particolare, è prevista, ai fini
della valutazione delle condizioni economiche disagiate dell'interessato
costituenti il presupposto della rateizzazione, l'applicazione del cosiddetto
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al Decreto
Legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni; introduzione vincolata,
stanti la natura generale dell'istituto e l'esistenza di ragioni di coerenza ed
uniformità con il medesimo strumento utilizzato, agli stessi fini, dal
Corpo di Polizia Municipale.
Effettiva portata innovativa riveste l'articolo
14, che fa applicazione del principio dell'autotutela nel campo sanzionatorio
amministrativo, riguardo sia ai processi verbali di accertamento che alle
ordinanze d'ingiunzione o applicative di sanzioni accessorie illegittime, con le
cautele dovute nei casi di lite pendente ed in ragione
dell'indisponibilità della pretesa sanzionatoria amministrativa. La
successiva disposizione non merita alcuna particolare spiegazione, recependo
quanto già stabilito dal richiamato Decreto Legislativo n. 150 del 2011,
che riconduce sostanzialmente il giudizio di opposizione alle sanzioni
amministrative al rito del lavoro, salvo l'ultimo comma, che prende atto del
consolidato orientamento che ammette la liquidabilità a favore
dell'amministrazione vittoriosa delle sole spese concretamente affrontate per la
specifica lite. Egualmente può dirsi con riferimento al successivo
articolo 16, che ricalca le norme di legge vigenti in materia di riscossione
coattiva delle sanzioni pecuniarie amministrative. A quest'ultima norma è
connesso l'articolo 17, che, a parte il suo comma 1, che costituisce traduzione
in sede secondaria dell'applicazione del rito ordinario di cognizione alle
impugnazioni degli atti emanati nell'ambito della fase della riscossione
coattiva sancita dall'articolo 32 del summenzionato Decreto Legislativo n. 150
del 2011, enumera le principali ipotesi in cui l'obbligato può presentare
istanza di riesame dell'atto esecutivo (costituito dalla cartella esattoriale o
dall'ingiunzione cosiddetta fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, e
successive modificazioni) emanato dal concessionario della riscossione, ai fini
dell'ottenimento dello sgravio. Tale potere di riesame costituisce applicazione
alla fase della riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie amministrative
del principio di autotutela già esaminato.
La trattazione del
successivo Titolo III è d'uopo sia preceduta da un richiamo alla
distinzione, di cui infra, tra sanzioni amministrative accessorie (in senso
stretto) e misure ripristinatorie, dette anche repressive non sanzionatorie.
Queste ultime, pur potendo conseguire alla commissione di una violazione, non
mirano all'attuazione del precetto violato assolvendo, di contro, ad una
funzione riparatoria o ripristinatoria dello stato di fatto o di diritto
preesistente all'illecito e, perciò, prescindono dall'eventuale
secondario detrimento che possa conseguire alla sfera giuridica del soggetto che
ne sia colpito, incentrandosi sulla res, che è come dire l'interesse
pubblico leso. Ciò si traduce nell'applicabilità solo alle prime
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, laddove le
seconde ne sono escluse, essendo procedimentalmente attratte nell'alveo della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nell'ambito della
giurisdizione amministrativa. Scendendo nel dettaglio delle singole
disposizioni, l'articolo 18, nel dedicare apposita disciplina al sequestro
cautelare amministrativo, ne vuole sottolineare la profonda diversità ed
autonomia dalla confisca e dalla stessa sanzione pecuniaria, che determina
l'indifferenza delle relative vicende giuridiche - a cominciare dalla sua
inefficacia - rispetto alle altre. Da ciò consegue, in primo luogo, che,
nel caso di opposizione al sequestro l'inutile decorso di dieci giorni, senza
alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina
soltanto il venir meno dell'efficacia della detta misura cautelare, senza
incidere sulla confisca (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 10143 del 2
maggio 2006); che, inoltre, in tal caso non sussiste l'obbligo di audizione
personale. Mutuandola dai commi 1 e 2 dell'articolo 19 della Legge 24 novembre
1981, n. 689, si opera, poi, una distinzione tra istanza di restituzione delle
cose sequestrate ed opposizione al sequestro, che implica
l'inapplicabilità alla prima del suddetto termine decadenziale di dieci
giorni per il rigetto o l'accoglimento della domanda dell'interessato, prevista
solo per la seconda dall'ultimo comma 2011 della stessa disposizione
legislativa. Infine, è espressamente esclusa l'impugnabilità della
decisione sull'opposizione al sequestro come già, d'altronde, previsto
dalla legge e dalla giurisprudenza.
Della confisca amministrativa si occupa
l'articolo 19, inquadrandola nelle tre categorie (facoltativa, obbligatoria o
necessaria) elaborate in dottrina ed in giurisprudenza a seconda che abbia ad
oggetto, rispettivamente, le cose che servirono o furono destinate a commettere
la violazione; le cose che ne rappresentano il profitto; o, infine, le cose la
cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione
amministrativa, fatte salve le ipotesi previste dalle leggi speciali. Da
ciò discendono le regole generali, insite nella natura accessoria della
confisca, per cui tale atto ablativo è subordinato all'adozione
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione (principale) pecuniaria
ed è impedito dal pagamento in misura ridotta, da cui si prescinde nel
solo caso di confisca necessaria. La disposizione regolamentare immediatamente
successiva costituisce il naturale sviluppo procedimentale dell'acquisizione
della proprietà delle cose confiscate in capo al Comune, regolando le
varie ipotesi, tra cui la loro donazione, vendita ed eventuale distruzione, che
possano conseguire all'intervenuta titolarità del diritto
dominicale.
Nessun radicale mutamento è stato apportato al testo
originario del regolamento se non per aspetti secondari, quali,
esemplificativamente, l'aumento da 100 a 200 Euro della facoltà di
devoluzione in beneficienza delle cose confiscate e la redazione di processo
verbale comprovante l'avvenuta loro distruzione, nelle ipotesi ammesse dalle
norme vigenti. L'articolo 21, nel ribadire quanto già esposto in merito
all'assogettamento delle sanzioni amministrative accessorie alla Legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, riserva particolare
attenzione alla fase propulsiva del procedimento, specificando il contenuto
essenziale della segnalazione che deve essere trasmessa, ai fini
dell'applicazione delle dette sanzioni, dagli organi di controllo. Il comma 3,
poi, recepisce la regola della necessaria corrispondenza tra proprietario della
cosa confiscata e responsabile dell'illecito, ivi compreso il soggetto
solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Seguono,
infine, disposizioni a carattere eminentemente organizzativo, e, perciò,
ascrivibili alla categoria delle mere norme d'azione, che stabiliscono un
termine ordinatorio-sollecitatorio per l'emanazione delle ordinanze ingiunzione
per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie da cui possano o debbano
derivare sanzioni accessorie, volendosi evitare il depotenziamento dell'effetto
deterrente di queste ultime derivante da una loro irrogazione dilatata nel
tempo; ciò che, diversamente, potrebbe accadere, trovando applicazione il
già menzionato termine quinquennale per l'emanazione del provvedimento
sanzionatorio.
Quantunque non strettamente pertinente alla materia oggetto
del regolamento novellato, si è ritenuto di dedicare apposito articolo
alle misure ripristinatorie, la cui natura giuridica è già stata
esaminata. L'esclusione di tali misure dall'ambito di applicazione della Legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni comporta che non
costituisce loro presupposto giuridico la previa emanazione dell'ordinanza
ingiunzione. Al medesimo fine perseguito dall'articolo precedente, la norma in
commento prescrive inoltre gli elementi essenziali che deve contenere la
segnalazione propedeutica all'emanazione delle misure in parola nonché la
documentazione da allegarvi (idonei ad individuare la disposizione legislativa o
regolamentare di riferimento; a dar contezza dei fatti constatati ed, infine, a
verificare l'eventuale regolarizzazione delle violazioni da parte
dell'interessato, nei casi in cui tale circostanza sia rilevante, alludendosi
all'articolo 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato
con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni). La
distinzione tra sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie si
ripercuote sull'articolo 23, che differenzia la reiterazione, o la recidiva,
tipica delle prime e regolata, in linea generale, dall'articolo 8 bis della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dal fenomeno analogo
che può interessare le seconde. Poiché infatti la reiterazione
dell'illecito amministrativo costituisce istituto ben definito - che abbraccia
un periodo di cinque anni antecedenti alla commissione di una violazione
amministrativa; postula che il responsabile abbia commesso un'altra violazione
della stessa indole; richiede che l'infrazione debba essere definitivamente
accertata con ordinanza ingiunzione ed esclude che si possa tener conto degli
illeciti estinti mediante pagamento della sanzione in misura ridotta - si
è voluto evitare che l'uso promiscuo di una medesima terminologia potesse
ingenerare fraintendimenti sulla diversa portata dei due concetti. All'uopo, si
è scelto di definire il fenomeno della replica di eventi rilevanti ai
fini dell'applicazione di una misura ripristinatoria in termini di ripetizione
di una violazione - anche solo accertata o comportante sanzione estinta mediante
il suo pagamento in misura ridotta - nell'arco temporale di un anno. L'ultimo
comma, infine, recependo quanto è già stato deliberato al riguardo
nel passato, demanda a provvedimento dell'organo di governo la definizione di
criteri e modalità per la determinazione della durata delle sanzioni
amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie o repressive non
sanzionatorie consistenti nella sospensione di autorizzazioni o di
attività, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità
dell'azione amministrativa.
Le disposizioni transitorie e finali recate
dall'articolo 24 dispongono, principalmente, che la revisione del regolamento
delle procedure sanzionatorie di cui alla presente deliberazione, traducendosi
nella sua riformulazione pressoché integrale, ne comporta l'abrogazione.
I commi centrali dell'articolo in commento recano la disciplina intertemporale
per l'applicazione dello jus novorum, mentre l'ultimo comma colma, mediante
rinvio alle deliberazioni approvate nella materia su proposta del Corpo di
Polizia Municipale, il vuoto che si determinerebbe nelle more dell'emanazione
dei provvedimenti attuativi delle disposizioni regolamentari che disciplinano la
rateizzazione delle sanzioni amministrative ed i criteri per la loro
commisurazione alle condizioni economiche del responsabile.
Alla luce di
quanto sopra, il Dirigente del Settore Contenzioso Ufficio Studi e Formazione,
con lettera in data 18 gennaio 2012, n. prot. 1828, ha trasmesso copia della
proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del
Regolamento delle procedure sanzionatorie.
Nell’ambito delle
competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43
e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere
di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La
I^ e la III^ Commissione, competenti per materia, hanno esaminato la proposta di
deliberazione avente ad oggetto la nuova stesura del regolamento comunale
“Regolamento delle procedure sanzionatorie” nella seduta congiunta
dell’8 febbraio 2012.
Tutto ciò premesso,
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri
Zaccuri,Novo,Rabellino, Boffa Fasset per cui i Consiglieri presenti in aula sono
18.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 18
VOTANTI:12
VOTI
FAVOREVOLI:12
ASTENUTI: 6
(Aldami-Segre-Maffei-Guglielmet-Bartozzi-Santoro)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA