Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
13 FEBBRAIO 2012
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Elvio
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA,
Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Sara GRIMALDI, Massimiliano
LAZZARINI, Luca PIDELLO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -
APPROVAZIONE.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -
APPROVAZIONE.
Il Presidente
Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco
Zaccuri, e con il Coordinatore della III^ Commissione Sara Cariola
riferisce.
Con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante:
"Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è
stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di
istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al
prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte.
Il medesimo articolo
4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei
beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici
locali.
Considerato che la città di Torino è ormai entrata a
far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte museali ed
espositive di alto livello, come mostrano i dati sulle presenze nei musei, alle
mostre ed alle iniziative a Torino nel mese di dicembre 2011, e che si tratta di
un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare
attraverso un programma di iniziative culturali volte ad aumentare la propria
attrattività turistica.
Ritenuto che per il 2012 è prevista la
riproposizione di "Fare gli Italiani" oltre ad una serie di offerte culturali
mensili a tema che andranno dall'arte contemporanea, alla musica, dalle
tematiche giovanili alla sostenibilità; inoltre, il calendario di eventi
prevede a fine aprile un appuntamento internazionale di jazz ed a seguire il
progetto "Le città visibili" in collaborazione con l'Assessorato
all'Ambiente, ed ancora il Salone del Libro, la Biennale Legalità,
Traffic, gli MTV Days, il nuovo Festival "Europa cantat" con cori da tutto il
mondo, Mito Settembre Musica, "Torino Spiritualità", il Salone del Gusto
ed altro ancora.
Verificato che i pernottamenti nelle strutture ricettive si
sono attestati negli ultimi tre anni oltre i 2,5 milioni, e valutato che una
così consistente presenza turistica richieda la predisposizione di
adeguati servizi pubblici nonché l'attivazione di interventi per la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e
l'organizzazione di eventi culturali per la cui realizzazione il Comune
necessita di ingenti risorse finanziarie.
Considerato che:
- il comma 3 dell'articolo 4 prevede che, con regolamento nazionale da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23
del 14 marzo 2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione
dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni
con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446
del 15 dicembre 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre di
ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di
tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato
termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo
2011, e cioè decorrenti dal 7 aprile 2011, i comuni possono comunque
adottare gli atti previsti dal citato articolo 4.
Preso atto che
il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è
stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto
è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che
disciplini nel Comune di Torino l'imposta di soggiorno, il cui testo è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Vista poi la necessità di sostenere l'attrattività turistica
della Città si ritiene di istituire l'imposta di soggiorno prevista
dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza del pagamento
dal 1 marzo 2012.
Tenuto conto che, come disposto dal citato articolo 4,
l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio.
Considerato, inoltre, che è
opportuno favorire il soggiorno dei nuclei familiari, concedendo esenzioni per i
figli minori di anni 12, nonché tenere conto di coloro che accedono a
strutture sanitarie di particolare rilievo nella nostra Città sia per la
cura delle malattie acute sia per la terapia riabilitativa e dei familiari che
prestano a loro assistenza nel corso del ricovero in tali
strutture.
Sentite, infine, le associazioni maggiormente rappresentative dei
titolari delle strutture ricettive, appositamente convocate in data 8 novembre
2011 nota prot. n. 26683 del 28 ottobre 2011, di cui al verbale in atti,
nonché tenuto conto delle osservazioni pervenute in data 14 novembre 2011
da parte delle medesime associazioni con nota prot. n. 27831 e del successivo
incontro del 14 dicembre 2011 cui è seguita controproposta del 19
dicembre 2011 a firma del Presidente Federalberghi di Torino e Provincia e del
Presidente Confesercenti di Torino e Provincia e della successiva risposta
dell'Amministrazione, a mezzo posta elettronica, del 10 gennaio 2012.
Atteso
che si è tenuto conto della necessità di modulare la tariffa in
base alla tipologia delle strutture ricettive sia alberghiere sia extra
alberghiere e del ricavo medio per camera occupata e che la misura dell'imposta
è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità per
i quali si assumono - quali parametri di riferimento - le tipologie e le
classificazioni delle strutture ricettive così come definite dalle Leggi
Regionali n. 14/1995, n. 31/1985, n. 38/1995, n. 20/2000, n. 22/2002 e n.
4/2003, le quali declinano le caratteristiche e i servizi propri delle singole
strutture nonché del conseguente valore economico/prezzo del
soggiorno.
Preso atto che il tempo medio di permanenza dei turisti nelle
strutture della città è pari a 2,8 giorni, si ritiene di applicare
l'imposta ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi. Vista la
richiesta di istituzione di un tavolo tecnico composto da delegati
dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina
regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure
semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
Alla luce di quanto
sopra, il Direttore della Divisione Servizi Tributari e Catasto, con lettera in
data 18 gennaio 2012, n. prot. 470, ha trasmesso copia della proposta di
deliberazione con la quale si intende approvare la stesura del Regolamento per
l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
Nell’ambito delle competenze
riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44,
è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di
competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^ e la
III^ Commissione, competenti per materia, hanno esaminato la proposta di
deliberazione avente ad oggetto la stesura del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno nella seduta congiunta dell’8 febbraio 2012
ritenendo di esprimere parere favorevole condizionato alle seguenti
osservazioni:
Nella parte dell’art. 3, comma 3, dove si
subordina l'esenzione "alla presentazione al gestore della struttura ricettiva
di apposita certificazione..." si suggerisce di sostituire il testo con il
seguente: "la presentazione di autocertificazione."
La richiesta trova
ragione nella semplificazione degli oneri in capo agli accompagnatori del
paziente, ai quali si richiederebbe una semplice autocertificazione, la
veridicità della quale verrebbe verificata dall'Amministrazione presso la
struttura che ospita il malato, a miglior tutela quindi anche del
trattamento di dati sensibili e di aumentare a due esonerati per paziente.
Si
ravvisa inoltre, nella previsione di cui all'art. 5, una duplicazione
degli oneri di comunicazione in capo ai gestori delle strutture ricettive.
L'amministrazione potrebbe fare riferimento ai registri presenze in cui i
gestori devono obbligatoriamente, a fini fiscali e di pubblica
sicurezza, annotare arrivo, partenze e documento di identificazione di
tutte le persone alloggiate.
Prevedere che il gettito non sia destinato a
finanziare strutture ricettive private
Prevedere una semplificazione
tariffaria dividendo le classificazioni per tipologia di struttura ricettiva in
soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso, alberghi residenziali,
affittacamere.
B: case per ferie, b & b, cav e residence.
Con una
tariffazione maggiore per il gruppo “A” rispetto al gruppo
“B”.
Prevedere l’esenzione per strutture quali ostelli e
campeggi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano:
- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo
"Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ”, condizionato
alle seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art.
3, comma 3, dove si subordina l'esenzione "alla presentazione al
gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione..." si suggerisce
di sostituire il testo con il seguente: "la presentazione di
autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione degli
oneri in capo agli accompagnatori del paziente, ai quali si richiederebbe una
semplice autocertificazione, la veridicità della quale verrebbe
verificata dall'Amministrazione presso la struttura che ospita il malato, a
miglior tutela quindi anche del trattamento di dati sensibili e di aumentare a
due esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione di cui
all'art. 5, una duplicazione degli oneri di comunicazione in capo ai
gestori delle strutture ricettive. L'amministrazione potrebbe fare riferimento
ai registri presenze in cui i gestori devono obbligatoriamente, a fini fiscali e
di pubblica sicurezza, annotare arrivo, partenze e documento di
identificazione di tutte le persone alloggiate.
Prevedere che il gettito non
sia destinato a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una
semplificazione tariffaria dividendo le classificazioni per tipologia di
struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso,
alberghi residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, cav e
residence.
Con una tariffazione maggiore per il gruppo “A”
rispetto al gruppo “B”.
Prevedere l’esenzione per strutture
quali ostelli e campeggi.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere
Rabellino, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono
21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI:
14
VOTI CONTRARI: 4
ASTENUTI: 3 (Novo, Aldami, Bartozzi)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo
"Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ”, condizionato
alle seguenti osservazioni:
Nella parte dell’art.
3, comma 3, dove si subordina l'esenzione "alla presentazione al
gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione..." si suggerisce
di sostituire il testo con il seguente: "la presentazione di
autocertificazione."
La richiesta trova ragione nella semplificazione degli
oneri in capo agli accompagnatori del paziente, ai quali si richiederebbe una
semplice autocertificazione, la veridicità della quale verrebbe
verificata dall'Amministrazione presso la struttura che ospita il malato, a
miglior tutela quindi anche del trattamento di dati sensibili e di aumentare a
due esonerati per paziente.
Si ravvisa inoltre, nella previsione di cui
all'art. 5, una duplicazione degli oneri di comunicazione in capo ai
gestori delle strutture ricettive. L'amministrazione potrebbe fare riferimento
ai registri presenze in cui i gestori devono obbligatoriamente, a fini fiscali e
di pubblica sicurezza, annotare arrivo, partenze e documento di
identificazione di tutte le persone alloggiate.
Prevedere che il gettito non
sia destinato a finanziare strutture ricettive private
Prevedere una
semplificazione tariffaria dividendo le classificazioni per tipologia di
struttura ricettiva in soli 2 gruppi:
A: Alberghi da 1 e 5 stelle lusso,
alberghi residenziali, affittacamere.
B: case per ferie, b & b, case
residence.
Con una tariffazione maggiore per il gruppo “A”
rispetto al gruppo “B”.
Prevedere l’esenzione per strutture
quali ostelli e campeggi.