Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Elvio
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA,
Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: "VARIANTE PARZIALE N. 270 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7,
DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 8 DELLE N.U.E.A.
DI P.R.G.. ADOZIONE".
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della II Commissione
Roberto Antonelli, riferisce:
con nota prot.n. 4333, pervenuta in data
28/12/2011, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la
Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito all’adozione della
Variante Parziale n. 270 al P.R.G., concernente l’integrazione normativa
all’articolo 8 delle N.U.E.A. di P.R.G., di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. mecc. 2011 08089/009.
Il Piano Regolatore di Torino,
fin dalla sua approvazione, ha favorito, soprattutto in alcune aree normative,
l’integrazione di destinazioni d’uso diversificate, che ammettono,
nei medesimi involucri edilizi, attività residenziali, commerciali,
artigianali, terziarie ecc...
Ad esempio l’area normativa M1 individua
isolati misti prevalentemente residenziali per i quali si prevede la
possibilità di insediare studi professionali a tutti i piani. Tale
principio della mixitè degli ambiti si è poi sviluppato negli anni
quale elemento qualitativo della vita urbana e caratterizza oggi gli strumenti
urbanistici di nuova generazione.
In relazione a quanto sopra , già
negli anni passati si era provveduto con la variante n. 117 al
P.R.G., a dare risposta all’esigenza di ammettere all’interno di
contenitori esclusivamente terziari (area normativa TE), funzioni come la
residenza e l’A.S.P.I. mantenendo, in questo caso, la destinazione
terziaria come prevalente all’esterno della Zona Urbana Centrale Storica,
a dimostrazione della necessità di offrire contenitori con destinazioni
d’uso più flessibili.
Assunto pertanto che il mix funzionale
più efficiente ai fini della creazione di un ambiente favorevole alla
qualità della Città ed all’insediamento ed allo sviluppo di
attività economiche trova riscontro nei principi generali del P.R.G. , si
tratta ora di aggiornare seppur parzialmente, alcuni mix funzionali,
orientandoli secondo le esigenze emerse.
In particolare, si è
riscontrato che la limitazione prevista dal P.R.G. che ammette per le aree
residenziali del tessuto consolidato la possibilità di insediare le
attività di carattere terziario esclusivamente ai piani interrato,
terreno e primo (e/o ammezzato), risulta oggi non più congruente con gli
obiettivi descritti e produce, inoltre, un grave pregiudizio circa
l’attrattività della Città per nuovi possibili insediamenti
terziari che tenderebbero, logicamente , a distribuirsi sul territorio non in
base al livello verticale, ma secondo logiche insediative legate alla presenza
di attrattori (il Tribunale, il Politecnico, le stazioni, etc.).
A conferma
del fenomeno descritto, sono pervenute più segnalazioni in tal senso
oltre ad una formale istanza di variante al Piano Regolatore finalizzata a
richiedere la modifica puntuale della destinazione d’uso da usi
residenziali a usi terziari di un immobile sito in Piazza Statuto, classificato
con destinazione prevalentemente residenziale. La richiesta scaturisce dagli
importanti processi di trasformazione legati alle nuove infrastrutturazioni
dell’area di Piazza Statuto e della “Spina Centrale” che hanno
innescato processi di rivitalizzazione , coinvolgendo particolarmente sia il
settore delle attività commerciali che quello del settore terziario e
risulta pertanto pienamente riconducibile ai principi delineati. Tuttavia vista
la tipologia della questione trattata non si è ritenuto di procedere
mediante un provvedimento puntuale, ma con la presente variante normativa,
riconducendo il caso specifico alla generalità dei processi in corso di
cui si è detto.
Si tratta dunque di intervenire sulle aree normative
destinate alla residenza, al fine di offrire ulteriori adeguate
opportunità localizzative alle attività economiche che si
intendono insediare, con la precisazione che le attività per le quali si
propone l’estensione, devono risultare comunque compatibili con la
residenza stessa, al fine di garantire che non si producano distorsioni od
incongruenze rispetto alle attività in atto. Il presente provvedimento,
del quale si riconosce pertanto l’interesse pubblico, modifica quindi
parzialmente la disciplina normativa prevista dall’articolo 8 delle Norme
di Attuazione del Piano Regolatore Generale, prevedendo nelle aree normative di
tipo residenziale l’estensione di usi tipicamente terziari ( non a
carattere direzionale), anche ai piani superiori al primo.
La variante
prevede pertanto di introdurre, all’articolo 8 delle N.U.E.A. “Aree
normative: classificazione e destinazioni d’uso “, nelle seguenti
aree normative: R1, R2, R3, R4, R5 ed R9, la possibilità di estendere a
tutti i piani la destinazione terziaria, nello specifico limitatamente agli
“Studi professionali”, individuati alla lettera A1
dell’articolo 3 punto 5; nel contempo, per omogeneità di lettura,
si provvede ad uniformare la norma anche nelle aree normative M1 ed MP, il tutto
come meglio illustrato nell’allegato “Estratto alle N.U.E.A. –
Variante”.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n.
12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008),
inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norma in materia ambientale”.
Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di
Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che, ai
sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione
ambientale le varianti parziali “non riguardanti interventi soggetti a
procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non
ricadenti in contesti già edificativi, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo
strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi
degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da
specifici disposti normativi”.
Le modifiche apportate con la
presente variante riguardano esclusivamente un limitato aggiornamento
dell’apparato normativo del Piano Regolatore , introducendo una maggiore
flessibilità rispetto alle destinazioni d’uso attualmente ammesse,
consentendo l’insediamento di studi professionali nelle aree normative ove
gli stessi sono oggi ammessi limitatamente ai piani interrato, terreno e
primo.
Alle predette modifiche non consegue,
pertanto, la realizzazione di nuovi interventi edificatori, ovvero di nuovi
volumi, rispetto a quelli già previsti dal P.R.G. vigente.
In
merito a quanto sopra, anche in coerenza che le previsioni degli articoli 1 e 2
della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si
ritiene pertanto che la variante non richieda l’attivazione del processo
valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno
2008, n. 12-8931.
Il competente Settore Ambiente e Territorio si
esprimerà a riguardo della coerenza con il “Piano di
Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino” approvato
dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 20 dicembre 2010 (ecc. 2010
06483/126) e gli esiti verranno puntualmente resi prima dell’approvazione
del presente provvedimento.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani
sovracomunali vigenti costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai
sensi dell’articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/19
e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di
approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono
gli effetti di cui al comma 4 dell’articolo 17 della Legge Urbanistica
Regionale n. 56/1977 e s.m.i.
Successivamente all’approvazione del
presente provvedimento si procederà all’aggiornamento del Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale in
conformità alla presente variante.
Il parere in questione è
stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione, congiunta con la
Circoscrizione 3, tenutosi in data 31/01/2012.
Tutto ciò
premesso