Atto n. 10
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
30 GENNAIO 2012
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA,
Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea
RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Armando FANTINO, Massimiliano
LAZZARINI, Luca PIDELLO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA ABITATIVA
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA ABITATIVA.
Il
Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione
Rocco Zaccuri e della IV^ Commissione Valentina Caputo,
riferisce.
L'assegnazione degli alloggi sociali a favore di cittadini
in situazione di emergenza abitativa connessa alla perdita dell'abitazione a
seguito di procedure di estromissione coatta od a situazioni personali segnalate
dai Servizi Sociali territoriali è disciplinata dal Regolamento Comunale
n. 296 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre
2004 - n. mecc. 2004 01729/012 - esecutiva dal 1 novembre 2004, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009 - n. mecc. 2008
06725/012 - esecutiva dal 23 novembre 2009).
Il Regolamento ha
sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento,
tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente
consolidati, nonché le competenze della Commissione C.E.A. nell'occasione
confermata come organo permanente.
Il Regolamento ha altresì
contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione
in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita
dall'articolo 13 comma 1 della Legge Regionale n. 45/1996 e s.m.i., di destinare
per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di edilizia
sociale disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle
graduatorie dei bandi generali.
Il quadro di riferimento normativo
dell'edilizia sociale è ora mutato per effetto della Legge Regionale n.
3/2010 e dei regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della
Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R che
entreranno in vigore il prossimo 4 gennaio 2012.
Tra le novità
introdotte vi è in particolare il nuovo regime delle assegnazioni "su
riserva" (articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010) che autorizza i Comuni ad
assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono
disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie da bando generale, per
far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dal legislatore
regionale (con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 della stessa legge
approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n.
12/R), e non più individuate in autonomia dai singoli Comuni.
A
far tempo dal 4 gennaio 2012 con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo
dell'edilizia sociale sono considerati in situazione di emergenza abitativa
esclusivamente i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti
condizioni:
- assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento
conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione
coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- che devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di
ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano
inutilizzabile;
- che abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria
locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno
o più degli occupanti;
- che si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- che risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra
struttura alloggiativa.
L'attuale regime giuridico, dettato
dalla Legge Regionale 46/1995 e s.m.i. (articolo 13), in vigore sino al 3
gennaio 2012, autorizza invece i Comuni ad assegnare al di fuori delle
graduatorie del bando generale a fronte di "... specifiche e documentate
situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti,
sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o
altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi ...".
In ragione di tale previsione la Città con il Regolamento
Comunale n. 296 ha individuato le fattispecie di emergenza abitativa attribuendo
alla Commissione C.E.A. (istituita originariamente con deliberazione del
Consiglio Comunale del 30 settembre 1985) la competenza di esprimere un parere
obbligatorio di merito circa il possesso sia dei requisiti generali (articolo 5
del Regolamento n. 296 che richiama l'articolo 2 della Legge Regionale 46/1995 e
s.m.i.) che dei requisiti specifici previsti per ogni tipologia di emergenza
abitativa.
In caso di parere positivo espresso dalla Commissione C.E.A.
viene richiesto alla Commissione regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9
della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i, il parere di legittimità circa il
solo possesso dei requisiti generali. La Commissione regionale non entra nel
merito della situazione di emergenza abitativa accertata dal Comune.
Il
Regolamento Comunale n. 296, nell'attuale testo, per effetto delle sopracitate
modifiche normative, non sarà più compatibile con il nuovo quadro
giuridico dell'edilizia sociale; occorre al riguardo prendere atto della sua
inapplicabilità a partire dal 4 gennaio 2012 e nel contempo proporne al
Consiglio Comunale un nuovo testo che costituirà la disciplina
transitoria dell'attività di assegnazione a titolo di emergenza abitativa
fino al perfezionamento dell'iter di formazione del nuovo regolamento.
In base alla nuova disciplina dell'edilizia sociale la Commissione
regionale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3/2010
accerterà, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale a titolo di riserva
e previa verifica del Comune, sia il possesso dei requisiti generali di
legittimità (articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010) che la
condizione di emergenza abitativa (articolo 6 del Regolamento approvato con il
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R).
La
genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale a fronte
del contingente stabilito con legge consistente nell'obbligo di non superare
l'aliquota (pari al 25% degli alloggi che si renderanno annualmente disponibili)
indicata nelle assegnazioni su riserva rende però necessario individuare
requisiti specifici, oltre a quelli generali di legittimità che i
richiedenti l'alloggio sociale, a titolo di emergenza abitativa, debbono
possedere.
In assenza di requisiti specifici avrebbero infatti titolo
all'assegnazione su riserva tutti i cittadini che si trovassero genericamente in
una delle situazioni di emergenza abitativa a prescindere dal possesso di altri
requisiti negli anni elaborati dalla Città e codificati nel Regolamento
Comunale n. 296.
A titolo esemplificativo, in caso di procedura di
sfratto, la Città ha codificato i seguenti requisiti specifici; la
residenza nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio; il rapporto
contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero di
natura locativa per l'abitazione stabile (sono esclusi l'uso transitorio o altre
tipologie quali comodato, diritto di abitazione, eccetera); il titolo esecutivo
di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto
eccetera.
In caso di sfratto motivato da morosità, inoltre, la
Città ha individuato, negli anni, ulteriori requisiti di incolpevolezza
della morosità stessa e di debolezza socio-economica del nucleo familiare
richiedente, valutati sulla base di parametri oggettivi.
La previsione da
parte della Città di requisiti specifici, oltre a quelli generali di
legittimità, per ogni singola fattispecie di emergenza abitativa è
pertanto necessaria per rendere efficace la stessa normativa regionale che
individua come straordinaria, l'assegnazione su riserva rispetto a quella
generale da bando.
Le fattispecie previste dal legislatore regionale
hanno, infatti, carattere generico e sono prive di elementi tali di per
sé da far emergere la straordinarietà della condizione di
emergenza abitativa dei richiedenti.
La previsione di requisiti specifici,
da accertarsi a cura della Commissione C.E.A., consentirà invece alla
Città di "selezionare" gli aventi diritto all'assegnazione su riserva,
entro la quota del 25%, in base a criteri oggettivi, che sono il risultato
dell'esperienza trentennale di governo dell'emergenza abitativa; un patrimonio
di conoscenze e sensibilità implementato in tutti questi anni e
codificato in un regolamento.
La proposta di Regolamento definisce (Titolo I
- articoli 1- 4) composizione e competenze della Commissione Emergenza Abitativa
(C.E.A.) cui la Città assegna il compito di verifica in capo al
richiedente l'alloggio sociale della situazione di emergenza abitativa, la
verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti
specifici.
Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa
che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica
la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti
specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione
necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla
Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge
Regionale n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e
la condizione di emergenza abitativa.
Nel Titolo II (articolo 5) sono
richiamati i requisiti generali di legittimità individuati dall'articolo
3 della Legge Regionale n. 3/2010.
Nel Titolo III (articoli 6-16) sono
individuati i requisiti specifici per ogni singola fattispecie di emergenza
abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.
Le domande di
assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari in situazione di
emergenza abitativa, ove ottengano pronunciamento favorevole della Commissione
Emergenza Abitativa e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina
regionale, istituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte.
3/2010, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con
l'attribuzione di un punteggio. L'assegnazione degli alloggi sociali è
disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della
graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge Regionale n.
3/2010.
Nel Titolo IV (articoli 17-18) sono individuati i requisiti per
l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari con reddito medio/basso
sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di
emergenza abitativa in caso di stipulazione di un regolare contratto di
locazione in alloggi di edilizia privata.
Nel Titolo V (articoli 19-23) sono
indicate le modalità con le quali presentare istanza di riesame ed
è disposta l'abrogazione formale del Regolamento Comunale
296.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Settore Bandi e
Assegnazioni, con lettera acquisita a protocollo in data 3 gennaio 2012, n.
prot. 8, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si
intende approvare la nuova stesura del Regolamento comunale per l’esame
delle situazioni di emergenza abitativa.
Nell’ambito delle
competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43
e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere
di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La
I^ e la IV^ Commissione in, competenti per materia, hanno esaminato la proposta
di deliberazione avente ad oggetto la nuova stesura del regolamento comunale
per l'esame delle situazioni di emergenza abitativa nella seduta congiunta del
26 gennaio 2012.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.
175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art.
42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in
oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento
sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano:
- di esprimere in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'esame
delle situazioni di emergenza abitativa parere favorevole a condizione
che:
- al titolo II art. 5 venga previsto l’abbassamento della soglia Isee
per l’attribuzione dell’alloggio all’interno della fascia tra
i 15.000,00 e i 18.000,00 Euro.
- Al titolo II art. 5 venga previsto un metodo efficace con cadenza annuale
per verificare il mantenimento del reddito che ha permesso l’attribuzione
dell’alloggio, come ad esempio la verifica tramite PRA delle
autovetture.
- Al titolo II art. 5 venga inserita una soglia di mantenimento
dell’assegnazione con un calcolo dell’Isee che vada dai 28.000,00 ai
30.000,00 Euro.
- Al titolo III art 15 venga specificato che la condizione di ospiti
all’interno di dormitori pubblici sia da considerarsi 3 mesi cumulativi e
non consecutivi.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
22
VOTANTI:22
VOTI FAVOREVOLI: 22
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
- di esprimere in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'esame
delle situazioni di emergenza abitativa parere favorevole a condizione
che:
- al titolo II art. 5 venga previsto l’abbassamento della soglia Isee
per l’attribuzione dell’alloggio all’interno della fascia tra
i 15.000,00 e i 18.000,00 Euro.
- Al titolo II art. 5 venga previsto un metodo efficace con cadenza annuale
per verificare il mantenimento del reddito che ha permesso l’attribuzione
dell’alloggio, come ad esempio la verifica tramite PRA delle
autovetture.
- Al titolo II art. 5 venga inserita una soglia di mantenimento
dell’assegnazione con un calcolo dell’Isee che vada dai 28.000,00 ai
30.000,00 Euro.
- Al titolo III art 15 venga specificato che la condizione di ospiti
all’interno di dormitori pubblici sia da considerarsi 3 mesi cumulativi e
non consecutivi.