Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Pari Opportunità, Politiche di Genere e dei Tempi della Città
n. ord. 56
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 MAGGIO 2012
(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele D'AMICO Angelo |
DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUZZARELLI Marco |
NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il
Vicepresidente Vicario, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda -
DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido -
PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide.
Risultano assenti, oltre
al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i
Consiglieri: BERTOLA Vittorio - COPPOLA Michele - MUSY Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Il funzionamento del Comitato Pari Opportunità (CPO) è stato
normato da apposito regolamento nel 1998 (Regolamento n. 252 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale in data 13 agosto 1998).
Al fine di affrontare con strumenti idonei il fenomeno del
mobbing, con la tornata contrattuale del 2002 nascono, nelle Pubbliche
Amministrazioni, i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
Nei primi mesi del 2010 il Comune di Torino istituisce un
unico Comitato che assume in sé le funzioni attribuite ai Comitati Pari
Opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e modifica il
regolamento del CPO alle nuove funzioni attribuite ai due comitati.
Il nuovo organismo si chiama Comitato per le Pari Opportunità
e la tutela dal mobbing (Co.Po.Mo.), il regolamento che ne stabilisce il
funzionamento è il n. 336 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 21 giugno 2010.
Nel novembre 2010 la Legge 183 all'articolo 21 istituisce i
Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G).
Il C.U.G. sostituisce, unificandole, le funzioni
precedentemente attribuite ai Comitati per le Pari Opportunità ed ai Comitati
paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing, modifica peraltro già
effettuata dall'Amministrazione nel 2010, come sopra descritto, e ne assume
tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi, dagli
statuti, dalle disposizioni e dagli indirizzi applicativi UE.
L'articolo 21 della Legge 183/2010 ha previsto l'ampliamento
delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni
altra forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da
tutti quei fattori di rischio enunciati dalla legislazione comunitaria: genere,
età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, convinzioni
religiose e personali estendendo la tutela anche all'accesso, al trattamento ed
alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni di carriera ed
alla sicurezza in ambito lavorativo.
Si rende ora necessario, in ottemperanza alla Legge n. 183
articolo 21 ed alle "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei
Comitati Unici di Garanzia" emanate di concerto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011, adottare un nuovo regolamento per
la disciplina di funzionamento del C.U.G., in sostituzione del precedente.
Il Regolamento oggetto della deliberazione, oltre a
disciplinare l'attività del C.U.G. nel suo complesso, assicura condizioni e
strumenti idonei all'adeguato funzionamento dello stesso.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza in data 12 gennaio 2012. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino al 19 marzo 2012.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-11 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto l'articolo 69 dello
Statuto;
Visto
l'articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010;
Viste le
"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di
Garanzia";
Dato atto
che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che il "Regolamento di disciplina dell'attività del Comitato per le Pari Opportunità e la tutela dal Mobbing (Co.Po.Mo.)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01080/130), esecutiva dal 6 luglio 2010, è abrogato a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, di approvazione del Regolamento di cui in oggetto.
3) Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
DELLE PARI OPPORTUNITÀ
F.to Spinosa
L'ASSESSORE AL PERSONALE,
ALL'ORDINAMENTO ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
F.to Passoni
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRIGENTE SETTORE
PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE DI GENERE E DEI TEMPI DELLA
CITTÀ
F.to De Piano
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Berthier Ferdinando, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Carbonero Roberto, Cervetti
Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone
Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 22
ASTENUTI 1:
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio
FAVOREVOLI 22:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, Genisio
Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano,
Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino
Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura
Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente
dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Allegato 1
REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)
Articolo 1 -
Definizione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)
1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (di seguito denominato C.U.G.) è un organo paritetico con
compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle materie demandate
dalle leggi e dai contratti.
2. Il C.U.G. sostituisce i Comitati per le
Pari Opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
unificandone le competenze ed opera in un'ottica di continuità con l'attività e
le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti (Co.Po.Mo).
Articolo
2 - Composizione
1. Tutte/i le/i componenti del C.U.G. devono
essere dotate/i di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche
maturati in organismi analoghi ed in particolare:
2. Il Comitato, organismo paritetico, ai sensi
dell'articolo 21 Legge n. 183/2010, è così composto:
A) Presidente:
scelta/o tra le/i dipendenti in possesso dei requisiti di cui sopra e di
elevate capacità organizzative, esperienza di funzioni di organizzazione e
gestione del personale;
B) Rappresentanti
delle OO.SS: due componenti designate/i da ogni Organizzazione Sindacale
maggiormente rappresentativa, in base alla normativa vigente;
C) Rappresentanti
dell'Amministrazione, appartenenti alle Divisioni e Servizi significativi per
numero di dipendenti e funzioni.
3. Fra le/i rappresentanti
dell'Amministrazione componente necessaria è il/la dirigente del Settore
competente sulle Pari Opportunità.
4. Le/i rappresentanti delle OO.SS e le/i
rappresentanti dell'Amministrazione sono nominate/i in pari numero.
5. La/il Consulente di Fiducia partecipa alle
riunioni del Comitato in qualità di esperta/o, senza diritto di voto.
6. L'Assessore
con delega alle Pari Opportunità partecipa alle riunioni del Comitato, senza
diritto di voto.
6bis. Due componenti della Commissione Consiliare
Diritti e Pari Opportunità, uno di maggioranza, uno di minoranza, partecipano
alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.
7. Il Comitato ha la facoltà di strutturarsi
in gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti che potranno avvalersi della
collaborazione di soggetti competenti interni o esterni all'Amministrazione.
Articolo 3 -
Compiti e funzioni
1. Il C.U.G. esercita compiti propositivi,
consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze ad esso demandate dalla
normativa vigente ed assume i compiti precedentemente demandati ai Comitati per
le Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
In
particolare ha compiti propositivi su:
A) predisposizione
di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro
tra uomini e donne ed il benessere organizzativo;
B) promozione
e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di
conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la
diffusione della cultura delle pari opportunità;
C) proposte
rispetto alle eventuali discriminazioni di genere in riferimento ad inquadramento
e retribuzione del personale riscontrate nei dati trasmessi annualmente dal
Direttore del Personale (articolo 13 comma 4);
D) individuazione
delle possibili cause delle discriminazioni ed in ordine alla prevenzione ed
alla eliminazione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare
misure di tutela delle/dei dipendenti interessate/i, sulla base dei dati
trasmessi annualmente dal Direttore del Personale (articolo 13 comma 5) e sulla
base della relazione della/del Consulente di Fiducia (articolo13 comma 6);
E) iniziative
volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone nonché azioni positive a riguardo;
F) analisi e programmazione di genere (es.
Bilancio di Genere);
G) diffusione
delle conoscenze ed esperienze sulle tematiche delle pari opportunità e sulle
buone prassi adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione
con le Consigliere di parità dei territori di riferimento;
H) azioni atte a favorire condizioni di
benessere lavorativo;
I) azioni
positive, interventi e progetti (indagini di clima, codici etici e di
comportamento), idonei a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazione
o molestie sessuali, morali e psicologiche (mobbing);
L) argomenti di propria competenza da proporre
alla delegazione trattante.
Ha
compiti consultivi, formulando pareri su:
A) i progetti di riorganizzazione dell'Ente;
B) i piani di formazione del personale;
C) gli orari di lavoro, le forme di
flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione;
D) i criteri di valutazione del personale;
E) la contrattazione integrativa sui temi che
rientrano nelle proprie competenze.
Ha compiti di verifica su:
A) risultati delle azioni positive, dei
progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
B) esiti delle azioni di promozione del
benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
C) esiti delle azioni di contrasto alle
violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing);
D) assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla
disabilità, alla religione ed alle convinzioni personali, nell'accesso, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
progressioni di carriera e nella sicurezza sul lavoro.
2. Il C.U.G. esprime, al fine dell'equilibrio
di genere, parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, su procedure di
progressione e di sviluppo di carriera.
3. Il
C.U.G. promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto
della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta,
agli organismi competenti, di piani formativi per tutte le lavoratrici e tutti
i lavoratori, anche mediante un continuo aggiornamento rivolto a tutte le
figure dirigenziali.
4. Il C.U.G. opera in stretto raccordo con il
vertice amministrativo ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse
umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che
l'Amministrazione mette a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto
previsto dai contratti collettivi vigenti.
5. L'Amministrazione fornisce al C.U.G. tutti
i dati e le informazioni necessarie a garantire l'effettiva operatività. I
componenti del Comitato sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al
Codice di protezione dei dati personali, al segreto industriale nonché al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza.
6. Il C.U.G. collabora con l'Amministrazione
ed in particolare con le/i responsabili della sicurezza sul lavoro e la/il
coordinatrice/coordinatore dei medici competenti, per lo scambio di
informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere ed
all'individualizzazione di tutti quei fattori che possono incidere
negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di
discriminazione e/o da molestie sessuali, morali o psicologiche.
7. Il C.U.G. redige e trasmette, ai vertici
politici ed amministrativi, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
dettagliata sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente,
riguardante l'attuazione dei principi di parità, di pari opportunità, di
benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni ed alle molestie
sessuali, morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
Articolo 4 -
Durata in carica
1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni dura in carica quattro anni dal suo insediamento.
2. Le/i componenti possono essere
riconfermate/i per non più di due mandati.
Articolo 5 -
Nomina componenti
1. Il Direttore preposto al vertice
dell'Amministrazione, tra le cui funzioni vi è la gestione delle risorse umane,
nomina in pari numero, le/i componenti del C.U.G. dei servizi/divisioni
individuati e delle OO.SS. rappresentative (ai sensi degli articoli 40 e 43 del
D.Lgs n. 165/2001), sulla base di specifiche competenze professionali ed
attitudini accertate mediante presentazione di curricula, come da indicazione
della direttiva recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei
Comitati Unici di Garanzia".
Articolo 6 -
Decadenza componenti
1. La/il componente del Comitato assente
ingiustificata/o per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla
carica.
2. Entro trenta giorni il Direttore competente
dovrà provvedere alla surroga su designazione della parte di riferimento.
Articolo 7 -
Dimissioni componenti
1. Le dimissioni di una/un componente sono
presentate in forma scritta alla/al Presidente del Comitato.
2. Entro trenta giorni il Direttore competente
dovrà provvedere alla surroga su designazione della parte di riferimento.
Articolo 8 -
Sede, dotazione e supporti strumentali
1. L'Amministrazione Comunale mette a
disposizione del Comitato locali opportunamente arredati ed idonei per lo
svolgimento delle sedute, per le riunioni dei gruppi di lavoro, nonché per
l'espletamento delle mansioni dell'ufficio di segreteria.
2. L'Amministrazione Comunale assicura le
risorse necessarie all'espletamento delle funzioni del Comitato ed in
particolare:
A) personale per l'ufficio di segreteria in
numero, profilo professionale e strumentazione adeguati;
B) per
quanto attiene le risorse finanziarie è istituito apposito capitolo di bilancio
presso il Settore competente sulle pari opportunità.
In
fase di predisposizione del Bilancio di previsione, il C.U.G. proporrà motivato
stanziamento sulla scorta del proprio programma di attività.
Articolo 9 -
Funzioni della/del Presidente
1. Definisce l'ordine del giorno delle sedute
del Comitato.
2. Convoca il Comitato.
3. Presiede le sedute del Comitato.
4. Relaziona annualmente sull'attività del
Comitato alla Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità.
Articolo 10 -
Funzioni della/del Vice Presidente
1. Viene
nominata/o una/un Vice Presidente con funzioni di supplenza nei confronti
della/del Presidente.
Articolo 11 -
Funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative sono attribuite
alla/al Dirigente del Settore competente sulle pari opportunità la/il quale:
1) gestisce e coordina le risorse ed il
personale di cui all'articolo 8;
2) predispone
gli atti necessari per l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato
relativamente alla parte finanziaria, tecnica e amministrativa;
3) mantiene
i rapporti all'interno dell'Ente con le/i dirigenti per quanto riguarda
l'attuazione delle disposizioni del Comitato;
4) mantiene
i collegamenti con gli altri organismi, operanti in materia di pari
opportunità, sia nazionali che transnazionali.
Articolo
12 - Convocazione del C.U.G.
1. Il Comitato viene convocato dalla/dal
Presidente o dalla/dal suo Vice, che formula ordine del giorno, almeno quattro
volte l'anno da cadenzarsi in funzione dei compiti di cui all'articolo 3.
Il
Comitato deve comunque essere convocato quando ne facciano motivata richiesta
un terzo delle/dei componenti.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire
almeno cinque giorni prima della data dell'incontro tramite e-mail.
3. Per la validità delle sedute occorre la
presenza della metà più uno delle/dei componenti. Per l'approvazione delle
proposte occorre la maggioranza delle/dei presenti.
4. Dei lavori del Comitato viene redatto
apposito verbale, da approvarsi nella seduta successiva.
Articolo 13 -
Strumenti per l'attività
1. La/il Presidente, ai fini dei lavori del
Comitato, può convocare il personale dell'Ente.
2. Il Comitato promuove l'utilizzo di risorse
aggiuntive provenienti dalla UE, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche o
private.
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire tutta
la documentazione che il Comitato ritenga utile acquisire ai fini del
perseguimento delle funzioni, nel rispetto della normativa in materia di
privacy.
4. Il Direttore del Personale, entro il mese
di febbraio di ogni anno, trasmette al Comitato i dati relativi al personale
suddivisi per genere, accorpati per divisione, con particolare riferimento ad
inquadramento e retribuzione.
5. Il Direttore del Personale, entro il 31
gennaio di ogni anno, trasmette al Comitato una relazione sulle vertenze aventi
ad oggetto comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice di
comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
del Comune di Torino.
6. La/il Consulente di Fiducia, entro il 31
gennaio di ogni anno, relaziona sulla propria attività al Sindaco ed al
Comitato proponendo, altresì, azioni opportune, specifiche e generali, volte a
promuovere un clima idoneo ad assicurare l'applicazione ed il rispetto dei
principi del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle
lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino.
Articolo 14 -
Collaborazione con altri organismi
1. Il C.U.G., nell'espletamento delle proprie
funzioni, collabora con le seguenti figure istituzionali:
1) Consigliera di parità nazionale e
Consigliere di parità territoriali (regionali e provinciali);
2) Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);
3) Consulente di Fiducia dell'Ente;
4) La Commissione Consiliare Diritti e Pari
Opportunità della Città di Torino.
Articolo
15 - Pubblicità dei lavori del C.U.G.
1. Le sedute del Comitato sono aperte. In
alcuni casi particolari, quando lo si ritenga opportuno, le sedute avvengono a
porte chiuse.
2. Il Comitato dispone la pubblicazione di
documenti relativi ai lavori effettuati e delle determinazioni assunte, in
appositi spazi e/o bacheche dei diversi Servizi.
Articolo 16 -
Norma Finale
1. Il presente regolamento abroga il
regolamento di disciplina dell'attività del Comitato per le Pari Opportunità e
la tutela dal Mobbing (Co.Po.Mo) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 21 giugno 2010, (mecc. 2010 01080/130) esecutiva dal 6 luglio
2010.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Magliano