Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Direzione Patrimonio

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare  

n. ord. 221

2011 08052/131

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2011

 

(proposta dalla G.C. 16 dicembre 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

 

Risultano assenti i Consiglieri: - COPPOLA Michele - FURNARI Raffaella - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: OSPEDALINO KOELLIKER PRESA D'ATTO ACQUISTO PROPRIETÀ FABBRICATO IN CAPO ALLA CITTÀ EX ART. 953 CODICE CIVILE E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA IN FAVORE DELLA PRO INFANTIA S.P.A. PER ANNI 50. CORRISPETTIVO EURO 7.000.000,00. APPROVAZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Passoni.

 

          L'Ospedale Koelliker è una struttura medico-sanitaria privata accreditata inserita nel circuito degli ospedali convenzionati, nell'ambito del quale - con i suoi 150 posti letto (di cui 60 a pagamento), i suoi ambulatori e laboratori, le sale operatorie ed i reparti di terapia anche intensiva - costituisce indubbiamente un'eccellenza nel panorama sanitario regionale. Per integrare i servizi resi ai cittadini, da tempo stipula accordi con l'ASL To1 per collaborazioni sinergiche tra il servizio sanitario pubblico e quello privato. L'accordo siglato nel 2009 ha previsto che l'ospedale mettesse a disposizione del Servizio sanitario pubblico 69 posti letto per il ricovero ordinario e 21 posti letto per il day hospital e che fossero garantite oltre 640.000 analisi di laboratorio e 90.000 prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale. Attualmente la struttura fa capo alla Pro Infantia S.p.A, società interamente partecipata dall'Istituto di Maria SS.ma Consolata (ente religioso sorto per iniziativa del Beato Giuseppe Allamano nel 1901) e dall'Istituto della Consolata per le Missioni Estere.

          L'Ospedale sorge su area di proprietà della Città, che venne acquisita dalla Città stessa nel 1903 nell'ambito di un più vasto appezzamento di terreno (oltre 135.000 mq.) facente parte del podere denominato Richelmy, cascinale ubicato in prossimità dell'attuale intersezione tra il corso Unione Sovietica (in allora denominato Stupinigi) ed il corso Sebastopoli.

          Al fine della realizzazione di un ospedale per l'infanzia, infatti, il commendator Enrico Koelliker, chiese all'Amministrazione la disponibilità di un'area, che, con deliberazione del Commissario Prefettizio del 3 febbraio 1926, venne individuata nel terreno della superficie di mq. 1.350 circa sito tra il protendimento della via Baltimora (ora via Contratti) ed il corso Galileo Ferraris; con tale provvedimento detto terreno venne concesso in uso al commendatore, il cui progetto - da realizzarsi a sua cura e spese - prevedeva la realizzazione di una struttura dotata di una trentina di posti letto da destinarsi a "... figli di madri tubercolotiche, ed altri neonati bisognosi di cure, perché gracili o deboli o affetti da malattie non contagiose ...". I lavori, immediatamente avviati, si protrassero per circa due anni, e l'11 gennaio 1928 la nuova struttura venne formalmente inaugurata.

          Con deliberazione del podestà della Città Thaon di Revel in data 29 aprile 1930, in relazione alle esigenze di ampliamento della struttura ospedaliera evidenziate dal commendator. Koelliker e dal prof. Mensi (noto accademico e studioso di pediatria che sin dal 1928 aveva assunto la direzione dell'ospedale infantile), venne approvata la stipulazione di una nuova concessione avente ad oggetto, oltre all'area originariamente assegnata, anche la porzione di terreno di mq. 1.040 circa, posta all'intersezione tra la via Baltimora ed il corso Stupinigi. La nuova concessione venne stipulata dalla Città con il commendator Koelliker ed il prof. Mensi con atto del 27 settembre 1930, rep. n. 996, per la durata di anni 20, a far tempo dal 10 giugno 1930, verso il corrispettivo annuale di Lire 100.

          L'esiguità del canone di concessione trovava la propria ratio nell'alta valenza sociale dell'opera svolta dalla struttura sanitaria che, come emerge nel disposto deliberativo, prestava "... servizio gratuito come dispensario dell'Istituto Madri e Lattanti, dove sono ricevuti, esaminati e pesati i bambini di famiglie povere e assistiti nell'allattamento".

          L'articolo 3 della citata convenzione prevedeva la facoltà per la Civica Amministrazione di revocare la concessione in qualunque momento, con il preavviso di un anno, nell'ipotesi in cui il funzionamento dell'Ospedalino non fosse più corrisposto ai fini di utilità pubblica e di beneficenza coi quali era sorto. Nel qual caso sarebbe stato obbligo dei concessionari procedere alla demolizione delle costruzioni e restituire il terreno libero, salva la facoltà per la Civica Amministrazione "... di far proprie le costruzioni mediante il pagamento di un'indennità concordata amichevolmente o a mezzo di perizia da farsi da tre periti, da nominarsi, uno dal Comune, uno dai signori Koelliker e Mensi o loro successori ed il terzo dalle due parti, o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Torino".

          Nel 1935 il Mensi realizzò il policlinico infantile Enrico Mensi, ambulatorio polispecialistico e dispensario per piccoli interventi chirurgici, che fece collegare tramite una lunga galleria all'ospedale Koelliker, creando così un unico complesso che diresse fino al 1940.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 settembre 1949 venne approvato il rinnovo della concessione in questione per un ulteriore ventennio a favore del commendator Koelliker, a fronte della corresponsione di un canone annuo ammontante a Lire 1.000. La finalità sottesa al rinnovo, come riportato in delibera, stava nel "... permettere il completamento degli impianti che, per il lungo periodo bellico non ha potuto essere effettuato come in programma, con un più largo sviluppo del settore riguardante la chirurgia infantile e l'ampliamento delle costruzioni già erette". L'articolo 3 del provvedimento deliberativo manteneva invariata la clausola che consentiva all'Amministrazione di "... far proprie le costruzioni mediante il pagamento di un'indennità".

          Fu nel 1952 che il commendator Koelliker decise di vendere la struttura ospedaliera eretta sul terreno di proprietà comunale verso il prezzo simbolico di Lire 3.000.000 alla Pro Infantia S.p.A., società della quale il commendatore venne nominato componente del Consiglio di Amministrazione e che solo successivamente venne acquisita dall'Istituto Missioni della Consolata. Pertanto, con atto a rogito notaio Ghione rep. n. 28253/13105 del 26 giugno 1952, venne trasferita la proprietà del fabbricato a favore di detta società.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 luglio 1954, la Civica Amministrazione prese atto di tale cessione approvando al contempo la revoca della concessione sottoscritta con il commendator Koelliker e la stipulazione di una nuova concessione in favore della suddetta società Pro Infantia. Tale ultima convenzione, avente ad oggetto le stesse aree della convenzione revocata, sarebbe rimasta in vigore sino al 9 giugno 1970, a fronte del pagamento dell'identico canone annuale di Lire 1.000. La motivazione addotta venne rinvenuta nella "... volontà della società di dar completa esecuzione al programma tracciato dal commendator Enrico Koelliker (...) tenuta presente l'opera altamente benefica di pubblica assistenza svolta dall'Istituzione a favore dell'infanzia ammalata e bisognosa ...". Il subentro della società Pro Infantia al commendator Koelliker avvenne alle stesse condizioni, inclusa quella concernente la facoltà, per la Città, di far proprie le costruzioni mediante il pagamento di un'indennità. L'accordo venne sottoscritto con atto del Vice Segretario Generale Augusto Vozza il 15 settembre 1954. A tale area si aggiunse, nel corso degli anni '60, attraverso la stipulazione di una seconda concessione, l'utilizzo di una ulteriore porzione di terreno di titolarità comunale attigua al complesso ospedaliero, dell'estensione di mq. 2.500 circa, da adibirsi a verde privato.

          Nella prima metà degli anni '70 la società Pro Infantia manifestò alla Città l'intendimento di procedere alla realizzazione di un nuovo edificio a tre piani fuori terra (oltre seminterrato) sulla porzione non ancora edificata delle aree in concessione, fabbricato atto ad ospitare locali ad uso lavanderia, cucina, mensa e deposito, nuove sale operatorie, di degenza e d'aspetto, oltre ad una cappella.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 febbraio 1975, venne pertanto approvato il rinnovo della concessione dell'area in questione in favore della Pro Infantia S.p.A. per la durata di anni 19, a far tempo dal 10 giugno 1974, verso il corrispettivo di Lire 10.000 annue. In particolare, tenuto conto del notevole impegno finanziario, il Consiglio Comunale ritenne di aderire alla richiesta di rinnovo della concessione per il tempo necessario a consentire alla Società l'ammortamento del mutuo da stipularsi per il finanziamento delle opere. L'accordo, che venne sottoscritto con atto del Segretario Generale della Città, dottor Guido Ferreri, l'11 giugno 1975 rep. n. 9996, analogamente alle pregresse pattuizioni contrattuali prevedeva anch'esso la facoltà per la Civica Amministrazione di far proprie le costruzioni mediante il pagamento di un'indennità da quantificarsi.

          Alla fine degli anni '80, ancor prima che la concessione sottoscritta con il precitato atto del Segretario Generale Ferreri giungesse a scadenza, la società Pro Infantia manifestò alla Città l'esigenza di poter prorogare la convenzione per un congruo numero di anni, al fine di poter eseguire inderogabili opere di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale (tra le quali quelle dell'ampliamento del gruppo operatorio), lavori comportanti un notevole impegno finanziario ed una nuova programmazione che non avrebbero potuto essere messi in atto nel breve periodo di tempo rimasto sino alla scadenza della concessione prevista per il 9 giugno 1993. La Città, ritenendo l'istanza della suddetta società meritevole d'accoglimento, con deliberazione assunta in via d'urgenza dalla Giunta Comunale il 4 luglio 1989, ratificata dal Consiglio Comunale l'11 ottobre successivo, approvò pertanto la stipulazione di una nuova concessione per l'utilizzo dell'area di mq. 4.890 posta tra i corsi Unione Sovietica e Galileo Ferraris in favore della Pro Infantia S.p.A. per la durata di anni 19, a far tempo dal 1 settembre 1989. Tale nuova concessione venne stipulata con atto notaio Olivero del 27 aprile 1990, rep. 58098/20798; il corrispettivo annuo venne elevato a Lire 1.000.000, mentre nessuna modifica venne apportata alla disciplina concernente la corresponsione dell'indennità da parte della Città. L'articolo 4 della suddetta convenzione, analogamente alla precedente, sanciva infatti la facoltà per la Città di "... revocare la concessione in qualsiasi momento, con il preavviso di anni uno, qualora la Civica Amministrazione, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari che fanno capo all'unità sanitaria locale competente per territorio, ravvisasse l'opportunità dell'inserimento dell'Ospedale Koelliker nel complesso delle strutture articolari dei predetti servizi sanitari". In tal caso, così come alla scadenza della concessione, sarebbe stata definita un'indennità "a mezzo di perizia da effettuarsi da tre periti, nominati uno dal Comune, uno dalla Società Pro Infantia ed il terzo dai predetti o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Torino".

          In prossimità della scadenza di detta concessione prevista per il 31 agosto 2008, le Parti hanno avviato trattative volte ad una migliore definizione giuridica dei rapporti contrattuali - che, come si è visto, ormai si protraevano dagli anni '20 del secolo scorso - ed alla risoluzione della problematica concernente la quantificazione ed il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 4 del summenzionato atto notaio Olivero del 27 aprile 1990, presupposto per addivenire all'acquisto da parte della Civica Amministrazione della titolarità formale dei fabbricati realizzati sull'area oggetto di concessione.

          Infatti, muovendo dal presupposto che il fabbricato è da tempo accatastato in capo alla Pro Infantia (è infatti censito al Catasto Fabbricati al foglio 1399, particella 289, subalterno 106, intestato alla Civica Amministrazione per la proprietà dell'area ed alla Pro Infantia S.p.A. per la proprietà dei fabbricati) e che la Città non ha mai sostenuto alcuna spesa per la manutenzione straordinaria del medesimo o dei relativi impianti, né si è pronunciata mediante assenso alcuno sulle opere eseguite nel corso del tempo, la società ha preteso di essere divenuta, medio tempore, proprietaria del compendio. Ciò anche in virtù del fatto che risulta regolarmente pagata l'ICI relativa.

          Per tale ragione, alla scadenza della concessione sopra menzionata, la società ha vantato il diritto di vedersi corrisposti i rimborsi non solo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ma anche delle spese di manutenzione straordinaria sostenuti dopo la scadenza medesima ed ha altresì preteso il pagamento dell'indennità di cui si è detto, da quantificarsi, a suo dire, in misura non inferiore al costo di costruzione degli stessi edifici.

          Dal canto suo, la Città, confutando quanto sostenuto dalla società, ha asserito che gli edifici costruiti a suo tempo da quest'ultima siano ora entrati, esaurita la vigenza della concessione più volte rinnovata, a far parte del proprio patrimonio disponibile ed, altresì, di essere creditrice di una indennità di occupazione per l'uso dell'immobile nel periodo successivo alla data di cessazione naturale della previgente concessione (1 settembre 2008). Infatti, la Città ha ritenuto che lo schema contrattuale impiegato sin dall'origine, al di là della formulazione letterale utilizzata - "concessione" - fosse, in definitiva, riconducibile alla fattispecie della costituzione del diritto di superficie a tempo determinato di cui all'articolo 952 e seguenti Codice Civile, sia pure di natura obbligatoria.

          Ciò significa che la concessione a beneficio dell'Ospedale, protrattasi per anni, non si identifica in una semplice concessione amministrativa tout court bensì in una concessione ad aedificandum avente la sua fonte in un contratto atipico con effetti meramente obbligatori.

          Si tratta di una questione che la dottrina ritiene dover essere risolta caso per caso, in virtù di un'attenta analisi del testo contrattuale alla luce dei principi di ermeneutica contrattuale, che impongono di prescindere dal nomen iuris con il quale le parti hanno qualificato il contratto, e di ricostruire, al di là del significato letterale delle parole, l'effettiva volontà dei contraenti. In sostanza, si ritiene pacificamente che occorra verificare se le parti hanno avuto in mente essenzialmente il godimento del fondo, a prescindere dall'eventuale concessione del diritto di realizzare costruzioni di carattere temporaneo, o viceversa la concessione del diritto di edificare costruzioni di carattere permanente, con conseguente costituzione di un diritto di superficie.

          La corretta qualificazione giuridica del negozio che, nel caso concreto, si è di volta in volta inteso stipulare, è questione rilevante in quanto l'inquadramento della fattispecie quale diritto di superficie di natura obbligatoria importa che, con l'estinzione di questo, riprenda ad operare il principio dell'accessione e la Città diventi proprietaria delle costruzioni ospedaliere.

          Così stando le cose, le trattative avviate al fine della risoluzione delle problematiche emerse - ed, prima di tutto, quella concernente la quantificazione ed il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 4 del summenzionato atto notaio Olivero del 27 aprile 1990 - hanno rischiato di sfociare in un contenzioso giudiziario.

          Tuttavia, le contrapposte necessità, per la Pro Infantia di ottenere un idoneo titolo giuridico per l'utilizzo delle aree - al fine di evitare una soluzione di continuità che si risolverebbe, in definitiva, in un disservizio per i cittadini - e per la Città di ricavare dai propri beni degli introiti commisurati al valore degli stessi, senza tuttavia esporsi ad un'azione di indebito arricchimento, hanno peraltro indotto le Parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, che si intende approvare con il presente provvedimento.

          La Pro Infantia si è, infatti, dichiarata disponibile a riconoscere l'immediata operatività dell'acquisto dei fabbricati realizzati sul terreno di titolarità della Città in capo all'Amministrazione, a prescindere dal pagamento immediato della suddetta indennità, la cui determinazione e corresponsione è stata concordemente convenuta nei termini che verranno infra precisati.

          Dal canto suo la Città, al fine dell'attribuzione di un idoneo titolo giuridico alla società Pro Infantia per l'utilizzo del compendio immobiliare ed altresì per ricondurre i rapporti negoziali ad una delle fattispecie contrattuali tipizzate, ha proposto alla suddetta società di addivenire alla costituzione della proprietà superficiaria del fabbricato ospedaliero, ai sensi dell'articolo 952, comma 2 Codice Civile per una durata concordata di 50 anni.

          Detta soluzione ha, peraltro, il pregio di garantire la continuità dei servizi erogati presso la struttura ospedaliera in discorso, che costituisce indubbiamente una delle realtà più importanti del sistema sanitario piemontese (sebbene convenzionato). La continuità di tali servizi rappresenta, peraltro, solo uno degli aspetti del problema, attesa la necessità di salvaguardare anche l'unitarietà funzionale dei medesimi, che ormai da diversi anni vengono svolti oltre che presso la struttura edificata sull'area di titolarità comunale anche da quella realizzata sul terreno limitrofo, di proprietà della Pro Infantia, individuato a Catasto Terreni al foglio 1399, particella 299 (rappresentata con perimetro blu nell'allegato estratto di mappa - allegato 2) (all. 2 - n.             ). Su detta area la società in discorso ha, infatti, edificato un fabbricato destinato ad ospitare le sale operatorie del complesso ospedaliero. Ciò ha fatto sì che le distinte porzioni, quella realizzata sull'area di proprietà della Città e quella edificata su terreno della Pro Infantia diventassero, nella sostanza, un "tutt'uno" inscindibile, attesa l'interdipendenza funzionale dei servizi ivi allocati, che non si prestano ad essere facilmente separati se non al prezzo di una sensibile diminuzione dell'efficienza stessa dei servizi prestati. Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che nel caso di specie sussistano le condizioni richieste dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 41, comma 1 n. 6 (speciali ed eccezionali circostanze) per poter procedere alla costituzione della proprietà superficiaria a trattativa diretta.

          Non è peraltro possibile giungere all'immediata formalizzazione contrattuale di tale costituzione della proprietà superficiaria della porzione del complesso ospedaliero realizzato sull'area di titolarità della Città (individuato al Catasto Fabbricati della Città al foglio 1399, particella 289, subalterno 106 e rappresentato nelle unite planimetrie - allegato 3) (all. 3 - n.           ), in quanto i primi nuclei del medesimo, realizzati da oltre 70 anni, sono soggetti alla verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004, s.m.i..

          Per tale motivo le Parti si sono accordate di sottoscrivere un atto (schema costituente allegato "A" al presente provvedimento) (all. A - n.             ) che in sintesi prevede i seguenti tre negozi giuridici:

-        ricognizione della proprietà in capo alla Città (costituente "Primo Luogo" dello schema costituente allegato A);

-        contratto preliminare di costituzione della proprietà superficiaria ( "Secondo Luogo" dello schema costituente allegato A) sospensivamente condizionato all'ottenimento, entro il 30 dicembre 2012, dell'autorizzazione alla costituzione del diritto reale stesso, rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell'ipotesi in cui le verifiche condotte ai sensi della normativa precitata dessero esito positivo e venisse pertanto emesso il provvedimento di vincolo;

-        atto transattivo ("Terzo Luogo" dello schema costituente allegato A) che obbliga la Pro Infantia a chiedere la cessione del sedime di insistenza del fabbricato ospedaliero come meglio infra specificato.

          La proprietà superficiaria verrà costituita per la durata di anni 50, verso il pagamento di un corrispettivo che il Civico Ufficio Tecnico ha stimato in Euro 7.000.000,00, importo accettato dalla società Pro Infantia, la quale, attesa l'entità del medesimo, ha richiesto di essere ammessa al beneficio della rateizzazione del pagamento, secondo le modalità meglio descritte all'articolo 7 del precitato schema di preliminare. Detto diritto sarà rinnovabile per eguale periodo, alle condizioni, anche economiche, che verranno in allora definite.

          Alla luce di quanto sopra appare pertanto possibile procedere alla presa d'atto dell'acquisto della proprietà del complesso immobiliare realizzato sull'area di titolarità della Città ubicata all'intersezione tra il corso Unione Sovietica, la via Contratti ed il corso Galileo Ferraris ed alla costituzione della proprietà superficiaria su detto immobile in favore della società Pro Infantia S.p.A. per anni 50, verso il corrispettivo di Euro 7.000.000,00, previa stipulazione di apposito contratto preliminare, come meglio precisato nel dispositivo del presente provvedimento e dell'allegato schema di contratto (all. "A", "Secondo Luogo"). La stipulazione del contratto definitivo, per le ragioni elencate in premessa, rimarrà subordinata alle risultanze del procedimento di verifica dell'interesse culturale che dovrà essere attivato dalla Città ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004, s.m.i., fermo restando che la Pro Infantia S.p.A. nulla avrà a che pretendere dalla Civica Amministrazione (ad eccezione della restituzione della somma versata a titolo di acconto in sede di preliminare) nell'ipotesi in cui i suddetti accertamenti dessero esito positivo e la relativa autorizzazione alla costituzione del diritto non venisse rilasciata, ovvero nel caso in cui il Ministero, o taluno degli Enti legittimati ex articolo 62 D.Lgs. 42/2004, dovesse esercitare il diritto di prelazione all'acquisto di detta proprietà superficiaria.

          Per quanto attiene all'indennità a carico della Città - di cui all'articolo 4 del summenzionato atto a rogito notaio Olivero del 27 aprile 1990 - occorre far presente che, sebbene l'articolo 953 Codice Civile non preveda un corrispettivo a carico del dominus soli al momento dell'estinzione del diritto di superficie, è orientamento consolidato della giurisprudenza che un'indennità sia dovuta, anche nel silenzio della legge, se pattuita espressamente, come nel caso di specie (Cassazione S.U. 27 febbraio 1980 n. 1369). Per tale ragione, e per il fatto che detta pattuizione sia stata riportata in tutti i contratti che si sono succeduti nel tempo a partire dal 1928 in poi, la società non intende rinunciarvi.

          In questo quadro si inserisce la richiesta, dalla stessa formulata, di vedersi riconosciuta la possibilità di acquistare l'area di insistenza del fabbricato ospedaliero al quinto anno dalla stipula del contratto definitivo.

          Si precisa che tale area è descritta al Catasto Terreni al foglio 1399, particella 289, dell'estensione di mq. 5.210 (rappresentata con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa - all. 1 - n.              ) e ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. ad "Area normativa Servizi Privati SP - Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali".

          Peraltro, il riconoscimento della possibilità di "riscatto" a favore della Pro Infantia, che comporterebbe un ulteriore incasso a favore della Città, deve essere subordinato alla quantificazione dell'indennità sopra richiamata, da corrispondersi alla Società. A tutela dell'interesse pubblico di cui l'Amministrazione è portatrice, infatti, non si ritengono sussistenti i presupposti a che l'indennità dovuta dalla Città sia maggiore del corrispettivo di vendita del sedime. E' stata quindi formulata una clausola contrattuale (si veda il "Terzo Luogo" dello schema allegato), secondo la quale la Città dichiara di riconoscere alla società il diritto di acquistare, decorsi 4 anni dalla costituzione della proprietà superficiaria, il sedime di insistenza del fabbricato ospedaliero, (descritto al Catasto Terreni al foglio 1399 particella 289), così riscattando la piena proprietà del compendio immobiliare ivi insistente.

          La Città, anche alla luce delle risultanze dei valori che saranno concordati tra le parti secondo i parametri infra indicati, si riserva di accettare la richiesta della "Pro Infantia" S.p.A..

          All'esito di complesse trattative, si è convenuto, pertanto, che l'indennità dovuta dalla Città sia pari al costo di realizzazione degli edifici (materiali e mano d'opera), quali risultante dal bilancio depositato al 31 dicembre 2008 dalla "Pro Infantia" S.p.A. (pari ad Euro 7.327.688,61), aggiornato sulla base del 100% dell'indice Istat per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi alla data di richiesta dell'esercizio del diritto da parte della Pro Infantia e successivamente diminuito del 25% in ragione della vetustà di talune parti degli edifici medesimi.

          Da tale importo dovrà ulteriormente essere dedotta una somma corrispondente all'indennità di occupazione per il periodo intercorrente tra la cessazione della previgente concessione (31 agosto 2008) e la data di stipula dell'atto preliminare di costituzione della proprietà superficiaria, in ragione di Euro 500.000 annui (valuta al 1° settembre 2008), oltre aggiornamenti ISTAT in misura pari al 100% relativi al periodo di godimento, rapportati all'effettivo periodo di utilizzo dell'immobile da parte della "Pro Infantia" S.p.A. come sopra determinati. Deve, infatti, rilevarsi che tale indennità annua, peraltro più volte richiesta alla Società, non è stata sinora pagata dalla stessa, che si è limitata a versare un'indennità di occupazione minima, così come pattuita per le precedenti concessioni.

          Inoltre, dall'importo complessivo come sopra determinato dovrà essere dedotta una somma pari agli interessi legali maturati sulle rate di corrispettivo della proprietà superficiaria a far data dalla stipula del relativo contratto definitivo e sino all'integrale pagamento dell'ultima rata di prezzo.

          Operandosi tale deduzione, verranno recuperati gli interessi legali che la Pro Infantia non corrisponderà sulla rateizzazione del prezzo di Euro 7.000.000,00.

          Invece, si è convenuto che il prezzo di vendita del sedime e riscatto della piena proprietà dovuto dalla Pro Infantia (qualora la Città decida di procedere alla sua alienazione) sarà pari al 40% del costo di realizzazione degli edifici (materiali e mano d'opera), quale risultante dal bilancio depositato al 31 dicembre 2008 dalla "Pro Infantia" S.p.A. (pari, come detto, ad Euro 7.327.688,61), aggiornato sulla base del 100% dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi alla data di richiesta dell'esercizio del diritto da parte della Pro Infantia.

          La società ha inoltre accettato, a titolo transattivo, di porre un tetto all'ammontare dell'indennità, qualora la Città decida di procedere alla vendita del sedime al quinto anno, accogliendo la sua richiesta: in tal caso, il valore dell'indennità non potrà essere superiore al corrispettivo dovuto alla Città stessa per la cessione del sedime ed il riscatto della piena proprietà, indipendentemente dall'applicazione dei parametri di stima sopra indicati.

          Viceversa, nel caso in cui la Città ritenga di non accettare la richiesta della "Pro Infantia" S.p.A. e di non consentirle il consolidamento della proprietà piena, sarà tenuta a corrispondere al quinto anno l'indennità, da quantificarsi secondo i parametri sopra indicati e senza apposizione di alcun tetto.

          Si demanda, dunque, a successivo provvedimento deliberativo la determinazione in ordine alla possibilità di alienazione del sedime, con conseguente compensazione di cassa rispetto al pagamento dell'indennità.

          Si dà atto che l'operazione negoziale è stata inserita nel c.d. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese:  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di prendere atto dell'acquisto della proprietà in capo alla Città, degli immobili, delle opere, dei fabbricati e dei manufatti edificati dalla Pro Infantia S.p.A. e/o dai suoi danti causa sul suolo di titolarità comunale ubicato all'intersezione tra il corso Unione Sovietica, la via Contratti ed il corso Galileo Ferraris e descritto al catasto terreni della Città al foglio 1399, particella 289. Detto complesso immobiliare, individuato all'attualità al catasto fabbricati al foglio 1399, mappale 289, subalterno 106 - corso Ferraris Galileo n. 255, piano: S1-T-2-4, Z.C. 2, Cat. D/4, rendita Euro 238.380,00, ricade in zona destinata dal vigente P.R.G. ad "Area normativa Servizi Privati SP - Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali" ed è rappresentato nelle planimetrie costituenti allegato n. 3 al presente provvedimento;

2)      di dare atto che gli effetti di cui sopra si produrranno a far tempo dalla data di stipulazione del relativo atto ricognitivo da sottoscriversi tra le Parti, con contestuale rinuncia da parte della Pro Infantia S.p.A. a pretendere l'immediato pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 4 dell'atto a rogito notaio Olivero del 27 aprile 1990 rep. n. 58098/20798;

3)      di approvare la sottoscrizione di un atto (schema costituente allegato "A" al presente provvedimento) che in sintesi prevede i seguenti tre negozi giuridici:

-        ricognizione della proprietà in capo alla Città (costituente "Primo Luogo" dello schema costituente allegato A);

-        contratto preliminare di costituzione della proprietà superficiaria ("Secondo Luogo" dello schema costituente allegato A) sospensivamente condizionato all'ottenimento, entro il 30 dicembre 2012, dell'autorizzazione alla costituzione del diritto reale stesso, rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell'ipotesi in cui le verifiche condotte ai sensi della normativa precitata dessero esito positivo e venisse pertanto emesso il provvedimento di vincolo;

-        atto transattivo ("Terzo Luogo" dello schema costituente allegato A) che prevede l'obbligo della Pro Infantia di richiedere l'acquisto del sedime di insistenza del fabbricato ospedaliero come meglio specificato in narrativa;

4)      di approvare, conseguentemente, la costituzione della proprietà superficiaria del fabbricato costituente sede dell'Ospedale Koelliker, elevato a 5 piani fuori terra, oltre seminterrato ed interrato, della superficie di mq. 13.400 circa, individuato al catasto fabbricati della Città al foglio 1399, n. 289 subalterno 106 (quale raffigurato nelle planimetrie unite al presente provvedimento - allegato 3), previa stipulazione di apposito contratto preliminare, in favore della Pro Infantia S.p.A., corrente in corso Galileo Ferraris n. 255 - Torino - codice fiscale n. 01090120013, secondo le modalità infra descritte ed alle ulteriori condizioni indicate nell'allegato schema di contratto (allegato "A") che espressamente si approva:

a)      la costituzione della proprietà superficiaria avverrà ai sensi dell'articolo 952, comma 2 Codice Civile, per la durata di anni 50, verso il corrispettivo di Euro 7.000.000,00;

b)      il contratto preliminare rimarrà subordinato al verificarsi della condizione sospensiva di cui all'articolo 3 dell'allegato schema di disciplinare (allegato "A") entro il 30 dicembre 2012, avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione, eventualmente da richiedersi alla conclusione con esito positivo del procedimento di verifica dell'interesse culturale (che dovrà essere attivato dalla Città sul fabbricato in questione a norma degli articoli 10-12 del D.Lgs. n. 42/2004, s.m.i.). L'atto definitivo dovrà essere formalizzato una volta intervenuta l'autorizzazione predetta o dichiarata l'assenza di interesse e, qualora il compendio venga vincolato, lo stesso sarà sottoposto alla condizione costituita dal mancato esercizio del diritto di prelazione all'acquisto della proprietà superficiaria, da parte del Ministero dei Beni Culturali e degli altri Enti legittimati ai sensi dell'articolo 62 D.Lgs. 42/2004. Nell'ipotesi in cui la condizione sospensiva apposta al contratto preliminare non si verifichi, il contratto preliminare si intenderà definitivamente decaduto da ogni effetto, con la restituzione da parte della Città di Torino della sola somma versata dalla Società a titolo di acconto come meglio precisato all'articolo 7 dell'allegato schema contrattuale (allegato "A"), con espressa rinuncia da parte della Pro Infantia S.p.A. alla pretesa di indennità o risarcimenti di sorta, ma fatto comunque salvo separato accordo afferente l'indennità e il titolo in forza del quale la Società prosegue nella detenzione del compendio;

c)      il compendio verrà trasferito a corpo, con esclusione delle previsioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1538 Codice Civile, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla Società Pro Infantia, con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte, nonché con tutti i sottoservizi esistenti, senza obbligo per la Città di Torino di eseguire interventi di miglioria, manutenzione o bonifica. Il fabbricato verrà trasferito, altresì, con tutti i vincoli di natura pubblica e privata, anche derivanti dalla situazione urbanistica del bene ed, in generale, nella consistenza, anche ambientale e nello stato manutentivo in cui si trova, con tutti gli inerenti oneri e con garanzia per evizione e molestie nel possesso, senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria o manutenzione;

d)      il corrispettivo, convenuto in Euro 7.000.000,00, fuori campo IVA, dovrà essere versato con le modalità indicate all'articolo 7 dell'unito schema di disciplinare (allegato "A") e, in particolare la somma di:

-        Euro 3.000.000,00, a titolo di acconto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di cui sopra;

-        Euro 1.000.000,00, previo avveramento della condizione sospensiva, contestualmente alla stipulazione del relativo atto definitivo di costituzione della proprietà superficiaria;

-        Euro 3.000.000,00 in n. 3 rate annuali dell'ammontare di Euro 1.000.000,00, ciascuna, la prima delle quali da corrispondere entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto definitivo e le successive rispettivamente entro 24 e 36 mesi da detta stipulazione.

In caso di pagamento delle rate oltre i termini stabiliti, la Città avrà diritto al pagamento dell'interesse di mora da calcolarsi secondo quanto indicato all'articolo 7 dello schema contrattuale allegato;

e)       la Città rinuncia all'ipoteca legale ad essa spettante ai sensi dell'articolo 2817 Codice Civile, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Il pagamento della somma di Euro 3.000.000,00 precitata, da corrispondere ratealmente, dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che la società Pro Infantia dovrà consegnare all'atto della stipulazione del contratto definitivo. Detta fideiussione o polizza assicurativa dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'articolo 1945 Codice Civile, con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all'articolo 1944 Codice Civile. Nell'ipotesi di inadempimento nel pagamento, anche solo di una delle rate residue di prezzo - tale considerandosi il ritardo protrattosi oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla relativa scadenza - l'Amministrazione potrà procedere, previa diffida ad adempiere entro i successivi 15 giorni, all'escussione della fideiussione/polizza fideiussoria prestata, in misura pari alla rata di prezzo non versata, comprensiva dell'interesse legale maturato. In tal caso l'importo garantito dovrà essere reintegrato entro i successivi 15 giorni, salvo lo svincolo proporzionale eventualmente spettante per le rate di prezzo già corrisposte;

f)       le spese e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti - compresi gli interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche - competeranno alla superficiaria, come meglio indicato all'articolo 8 dell'allegato schema di disciplinare (allegato "A");

g)       alla scadenza, ovvero al verificarsi dell'estinzione anticipata, il fabbricato e le nuove opere, anche costituenti addizioni e migliorie, passeranno in piena ed esclusiva proprietà alla Città di Torino, ai sensi dell'articolo 953 Codice Civile, senza indennizzi o compensi di sorta, fatto salvo il consolidamento della proprietà piena. L'immobile dovrà essere riconsegnato alla Città libero e sgombro da persone e cose, beni, attrezzature e simili, senza che quest'ultima sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o compenso di sorta;

h)       la Pro Infantia S.p.A. (o suoi aventi causa), avrà l'obbligo di chiedere - trascorsi 4 anni dalla stipula del contratto definitivo e comunque non oltre il termine di 5 anni dalla stessa - l'acquisto del sedime di insistenza del fabbricato oggetto del presente provvedimento, così consolidando la piena proprietà. A tale scopo le Parti hanno convenuto i criteri a cui attenersi nella quantificazione dell'indennità dovuta dalla Città e correlativamente nella quantificazione del valore del sedime, come meglio precisato al "Terzo Luogo" dello schema allegato, che si intende qui integralmente richiamato;

5)      di demandare a successivo provvedimento, l'esecuzione della parte del contratto costituente "Terzo Luogo" che disciplina, a scopo transattivo, l'obbligo della Pro Infantia a chiedere la cessione del sedime, l'applicazione dei criteri ivi indicati per la quantificazione dell'indennità e del valore del sedime, nonché tempi e modalità di pagamento dell'indennità prevista nei contratti di concessione che si sono susseguiti negli anni a partire dal 1926;

6)      di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari;

7)      di dare atto che le spese degli atti, ricognitivo, preliminare e definitivo di costituzione della proprietà superficiaria e quelle conseguenti, saranno a carico della società Pro Infantia S.p.A., come anche l'esecuzione delle operazioni catastali ed edilizie occorrenti al fine della corretta trascrizione degli atti presso i pubblici registri immobiliari. Al riguardo la Pro Infantia S.p.A. si impegna ad effettuare le operazioni catastali necessarie per conformare la situazione catastale allo stato di fatto e di diritto del bene in tempo utile per la stipula dell'atto definitivo e farla asseverare per consentire alla Città di rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 19 comma 14 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 112 ed alle Circolari dell'Agenzia del Territorio n. 2/2010 del 9 luglio 2010 e 3/2010 del 10 agosto 2010;

8)      di approvare che il legale rappresentante della Pro Infantia S.p.A., renda nell'atto definitivo le dichiarazioni attestanti la regolarità edilizia che, ove mancante, dovrà essere conseguita a sua cura e spese;

9)      di demandare ai dirigenti competenti la presa d'atto dei nuovi dati catastali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine della formalizzazione dell'atto;

10)    di autorizzare l'ufficiale rogante ed il rappresentante della Città ad apportare allo schema di contratto le modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;

11)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE

AL BILANCIO, AI TRIBUTI,

AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIVISIONE PATRIMONIO, INNOVAZIONE E SVILUPPO, LAVORO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE, SERVIZI AL CITTADINO

F.to Golzio

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Villari

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Cei

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALUTAZIONI

F.to Beltramino

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

F.to Pizzala

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Musy Alberto

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 23

VOTANTI 23

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Centillo Maria Lucia, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Musy Alberto, Ventura Giovanni

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 22

VOTANTI 22

 

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Viale Silvio

 

Si dà atto che il Consigliere Ventura ha inteso esprimere voto favorevole.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

E' stato approvato il seguente emendamento all'allegato A (schema di atto):

All'articolo 12, nella riga 22, le parole: "nell'ipotesi in cui abbia luogo la cessione, il valore dell'indennità di cui al punto precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ipotesi in cui abbia luogo la cessione, la somma finale da versare a titolo di indennità di cui al punto precedente".

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris