Vice Direzione
Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Contenzioso, Ufficio Studi e Formazione
n. ord. 117
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 OTTOBRE 2012
(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele |
D'AMICO Angelo DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio |
MORETTI Gabriele MUZZARELLI Marco ONOFRI Laura PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti,
nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI
Tommaso - LAVOLTA Enzo - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina -
TEDESCO Giuliana - TISI Elide.
Risultano assenti i
Consiglieri: COPPOLA Michele -
LEVI-MONTALCINI Piera - MUSY Alberto - NOMIS Fosca - VIALE Silvio.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tedesco, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
Decorsi circa sette anni dall'entrata in vigore del
suddetto regolamento, la sua concreta applicazione, le innovazioni legislative
nel frattempo intervenute nonché la giurisprudenza formatasi riguardo a
numerosi istituti di cui si occupa ne hanno suggerito una revisione. Le
finalità di ordine generale con essa perseguite possono sintetizzarsi, in primo
luogo nell'opportunità di aggiornare le norme regolamentari promuovendo la
cultura del rispetto delle regole, intesa nell'accezione sostanziale che le è connaturata;
a tale scopo, si è privilegiato, confortati in tal senso dal diritto vivente,
un approccio al procedimento sanzionatorio amministrativo che si concentrasse
maggiormente sulla sussistenza della condotta addebitata al cittadino piuttosto
che sugli aspetti meramente formali, fermi restando i vizi che, sotto tale
profilo, comportando l'invalidità degli atti del procedimento, ne determinano
l'archiviazione. Altro, non meno
rilevante, scopo che si è inteso perseguire consiste nell'esigenza di dotare il
Comune, entro i limiti di una materia, qual è quella di cui trattasi, soggetta
a riserva di legge, di strumenti giuridici idonei a contemperare gli interessi
degli imprenditori che operano in una Città che vuole essere, così come già da
tempo è, sede di numerosi locali di svago e divertimento - soprattutto volti ad
una clientela giovanile - nonché polo di attrazione di eventi e manifestazioni
a carattere turistico, culturale, ricreativo, sportivo che richiamano un forte
interesse del pubblico, con l'esigenza di assicurare alla popolazione
l'ordinata convivenza civile, che si estrinseca nei diritti fondamentali alla
quiete ed al riposo notturni, alla fruibilità degli spazi e della viabilità
pubblici, al decoro del patrimonio pubblico e privato ed alla tolleranza tra le
generazioni.
Ciò premesso relativamente agli indirizzi generali che
hanno presieduto alla revisione del vigente articolato normativo, è opportuno
in primo luogo richiamare, sia pure sinteticamente, le fonti primarie il cui
recepimento si è reso gerarchicamente necessario, alla luce della loro entrata
in vigore successiva al testo regolamentare originario. Si allude, in
particolare, all'articolo 6-bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92,
inserito dalla Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi del
quale "per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale
minimo e massimo della sanzione prevista (stabiliti in Euro 25 e 500
rispettivamente dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, e
successive modificazioni) può stabilire un diverso importo del pagamento in
misura ridotta, in deroga alle disposizioni" di cui all'articolo 16 della
Legge n. 689 del 1981, che prevedono il pagamento estintivo della somma più
favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittali.
L'articolo 3, comma 63, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha, poi,
apportato tenui modificazioni agli importi dei limiti minimo e massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria previsti, in linea generale, dall'articolo
10, comma 1, della citata Legge n. 689 del 1981. Non può, infine, non farsi
menzione della riforma del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative
di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore il 6
ottobre scorso. Il suo articolo 36, infatti, nell'abrogare gli articoli 22,
commi 2 e seguenti, 23 e 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, ha altresì riformulato il comma 1 del citato articolo 22, che
ora così recita: "salvo quanto previsto dall'articolo 133 del Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola
confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del Decreto
Legislativo 1 settembre 2011, n. 150". Conseguentemente, fatte salve le
materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai
sensi del citato articolo 133 del relativo codice di rito, le opposizioni de
quibus sono, oggi, regolate dal menzionato articolo 6, che rinvia, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo articolo, al rito del lavoro,
rendendo applicabile parte delle norme contenute nel Libro II, Titolo IV del
relativo Codice. Inoltre, il suddetto Decreto Legislativo incide anche sul
sistema delle impugnazioni attinenti la successiva fase della riscossione
forzata ex articolo 27, Legge n. 689/1981 cit., per cui l'articolo 32
rinvia al rito ordinario di cognizione. Infine, l'articolo 36 del Decreto
Legislativo n. 150 del 2011 limita l'applicazione del nuovo rito alle
opposizioni presentate dopo il 6 ottobre 2011.
Passando, quindi, in rassegna il progetto di regolamento,
l'articolo 1 stabilisce che l'applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie in senso stretto, diversamente dalle misure ripristinatorie
dell'interesse pubblico leso di cui nel prosieguo - tipico esempio: la confisca
- non segue il procedimento di cui alla Legge n. 241/1990, bensì quello ex lege
n. 689 del 1981 (nell'esempio, per l'espresso disposto dell'articolo 20). La
successiva norma è rimasta sostanzialmente invariata, salvo alcuni modesti
interventi di mero adeguamento all'articolo 7 bis del testo unico approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Introdotta ex novo è, invece, la disposizione di cui all'articolo 3, che
disciplina la fase dell'accertamento dell'illecito distinguendola dal momento
della sua commissione ed, anche, da quello della percezione del fatto materiale
da parte degli organi di controllo, e recepisce, alla luce della
giurisprudenza, le nozioni di invalidità e di mera irregolarità del processo verbale
di accertamento ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio, allo
scopo di privilegiare l'aspetto sostanziale, investente la sussistenza
dell'illecito, rispetto a quello riguardante mere irregolarità formali
dell'atto di accertamento. L'articolo 4 per lo più ricalca quanto già stabilito
per la contestazione dell'illecito amministrativo dall'articolo 3 del vigente
regolamento, con alcune precisazioni, tra cui spicca la norma secondo cui la
responsabilità a carico dei sorveglianti (genitori, per gli illeciti commessi
dai minorenni; tutori, curatori, et similia, per i fatti compiuti dagli
incapaci) non ha natura solidale bensì diretta, per fatto proprio. Strettamente
correlato alla disposizione appena menzionata è il successivo articolo 5, che è
stato soprattutto integrato con l'individuazione del momento da cui decorre
l'importante termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della
violazione nel caso di contestazione non immediata ex articolo 14 della Legge
n. 689 del 1981, soprattutto con riferimento ad ipotesi particolari (si
pensi agli illeciti amministrativi permanenti). I successivi articoli 6 e 7
trattano, rispettivamente, del concorso di persone nell'illecito amministrativo
e della responsabilità del sorvegliante per le condotte compiute da persone non
imputabili quali i minori e gli incapaci di intendere e di volere. Dacché i
relativi istituti sono già esaustivamente disciplinati dagli articoli 5 e 2
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 rispettivamente, le norme regolamentari
attengono precipuamente a profili organizzativi; la prima, volendo assicurare,
mediante nota di raccordo tra più processi verbali redatti a carico di
concorrenti nell'illecito o con l'indicazione delle circostanze che comprovano
il concorso nel caso di formulazione di un unico processo verbale, la
correlazione tra le condotte dell'autore, o dei coautori della condotta tipica
e coloro che abbiano contribuito causalmente alla sua perpetrazione, necessaria
ai fini della concreta applicazione del cumulo materiale delle sanzioni
connaturato all'istituto. La seconda chiarisce che la contestazione degli
estremi dell'illecito materialmente commesso dal minore o dall'incapace deve
essere effettuata al loro sorvegliante (nel primo caso, a colui che esercita la
potestà genitoriale) giacché, come s'è esposto, è costui che risponde
direttamente dell'illecito.
Relativamente alla successiva fase del procedimento
sanzionatorio di cui al Titolo II, l'articolo 8, che si occupa del cosiddetto
pagamento solutorio, è stato oggetto di interventi di dettaglio; il comma 1
recepisce la facoltà di rimodulare l'entità della sanzione ridotta prevista,
per la violazione dei regolamenti comunali, dal citato articolo 6 bis, Decreto
Legge n. 92/2008 e relativa Legge di conversione, e chiarisce che, nel caso di
disposizioni sanzionatorie amministrative prive di minimo edittale, il
pagamento ridotto previsto dall'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689
è possibile solo nella misura di un terzo del massimo. La natura perentoria del
termine per la presentazione degli scritti difensivi e l'equipollenza
all'accettazione della sanzione del pagamento in misura ridotta posteriore al
loro deposito costituiscono, poi, le novità contenute nell'articolo 9,
assistite da giurisprudenza costante. Le norme recate dall'articolo 10 hanno
apportato variazioni tendenti a garantire certezza all'assolvimento
dell'obbligo di disporre l'audizione dell'interessato, nel caso di sua
richiesta in tal senso, stante la natura invalidante dell'eventuale omissione;
ad assicurare una più accurata, celere e puntuale istruttoria, con la facoltà
di richiedere agli agenti accertatori non solo deduzioni, ma anche chiarimenti
ed elementi integrativi di giudizio sugli atti del procedimento sanzionatorio,
indipendentemente dalla presentazione di scritti difensivi; a chiarire
definitivamente che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere fatta
entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito
dal successivo articolo 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni (per tutti, Corte di Cassazione, Sezione Unite, Sentenza n. 9591
del 27 aprile 2006). L'articolo che segue, contrassegnato dal numero 11,
delinea il contenuto essenziale dell'ordinanza-ingiunzione, in coerenza con
l'ispirazione della revisione regolamentare, che vuole, in ciò confortata dalla
giurisprudenza, promuovere un approccio sostanziale alla materia degli illeciti
amministrativi. Tralasciando l'esame analitico delle modificazioni apportate al
testo vigente, le più rilevanti possono essere compendiate nell'adeguatezza di
una motivazione succinta del provvedimento con cui si ingiunge il pagamento
della sanzione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 3128 del 11 febbraio 2010) e
nella natura non invalidante, ma solo giustificativa di eventuali opposizioni
tardive, dell'eventuale omissione o errore in merito all'indicazione
dell'autorità competente e del termine entro cui è possibile ricorrere. Per il
resto, si rinvia all'articolo in esame, reputandolo sufficientemente chiaro.
Sui criteri per la determinazione dell'entità della sanzione - fatti constare
dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nella gravità della
violazione; nell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione; nella personalità dello stesso e nelle sue
condizioni economiche - l'articolo 12 interviene dettagliandone la portata e le
modalità con cui farli valere. La norma più rilevante è, al riguardo,
costituita dal recepimento della giurisprudenza costante che ragguaglia
all'importo del pagamento in misura ridotta l'entità ordinaria della sanzione
oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Degno di menzione è, infine, il comma 5,
che applica secondo un meccanismo oggettivo il principio della proporzione tra
precedenti del responsabile ed entità della sanzione. Al criterio delle
condizioni economiche del responsabile ai fini della determinazione dell'entità
della sanzione contemplato, come s'è esposto, dal già citato articolo 12 si
allaccia la disposizione immediatamente successiva, che disciplina le modalità
della rateizzazione della sanzione partendo da un presupposto analogo. In
particolare, è prevista, ai fini della valutazione delle condizioni economiche
disagiate dell'interessato costituenti il presupposto della rateizzazione,
l'applicazione del cosiddetto ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 1998, e successive
modificazioni; introduzione vincolata, stanti la natura generale dell'istituto
e l'esistenza di ragioni di coerenza ed uniformità con il medesimo strumento
utilizzato, agli stessi fini, dal Corpo di Polizia Municipale. Effettiva
portata innovativa riveste l'articolo 14, che fa applicazione del principio
dell'autotutela nel campo sanzionatorio amministrativo, riguardo sia ai
processi verbali di accertamento che alle ordinanze d'ingiunzione o applicative
di sanzioni accessorie illegittime, con le cautele dovute nei casi di lite
pendente ed in ragione dell'indisponibilità della pretesa sanzionatoria
amministrativa. La successiva disposizione non merita alcuna particolare
spiegazione, recependo quanto già stabilito dal richiamato Decreto Legislativo
n. 150 del 2011, che riconduce sostanzialmente il giudizio di opposizione alle
sanzioni amministrative al rito del lavoro, salvo l'ultimo comma, che prende
atto del consolidato orientamento che ammette la liquidabilità a favore
dell'amministrazione vittoriosa delle sole spese concretamente affrontate per
la specifica lite. Egualmente può dirsi con riferimento al successivo articolo
16, che ricalca le norme di legge vigenti in materia di riscossione coattiva
delle sanzioni pecuniarie amministrative. A quest'ultima norma è connesso
l'articolo 17, che, a parte il suo comma 1, che costituisce traduzione in sede
secondaria dell'applicazione del rito ordinario di cognizione alle impugnazioni
degli atti emanati nell'ambito della fase della riscossione coattiva sancita
dall'articolo 32 del summenzionato Decreto Legislativo n. 150 del 2011, enumera
le principali ipotesi in cui l'obbligato può presentare istanza di riesame
dell'atto esecutivo (costituito dalla cartella esattoriale o dall'ingiunzione
cosiddetta fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, e successive
modificazioni) emanato dal concessionario della riscossione, ai fini
dell'ottenimento dello sgravio. Tale potere di riesame costituisce applicazione
alla fase della riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie amministrative
del principio di autotutela già esaminato.
La trattazione del successivo Titolo III è d'uopo sia
preceduta da un richiamo alla distinzione, di cui infra, tra sanzioni
amministrative accessorie (in senso stretto) e misure ripristinatorie, dette
anche repressive non sanzionatorie. Queste ultime, pur potendo conseguire alla
commissione di una violazione, non mirano all'attuazione del precetto violato
assolvendo, di contro, ad una funzione riparatoria o ripristinatoria dello
stato di fatto o di diritto preesistente all'illecito e, perciò, prescindono
dall'eventuale secondario detrimento che possa conseguire alla sfera giuridica
del soggetto che ne sia colpito, incentrandosi sulla res, che è come dire
l'interesse pubblico leso. Ciò si traduce nell'applicabilità solo alle prime
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, laddove
le seconde ne sono escluse, essendo procedimentalmente attratte nell'alveo
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e nell'ambito
della giurisdizione amministrativa. Scendendo nel dettaglio delle singole disposizioni,
l'articolo 18, nel dedicare apposita disciplina al sequestro cautelare
amministrativo, ne vuole sottolineare la profonda diversità ed autonomia dalla
confisca e dalla stessa sanzione pecuniaria, che determina l'indifferenza delle
relative vicende giuridiche - a cominciare dalla sua inefficacia - rispetto
alle altre. Da ciò consegue, in primo luogo, che, nel caso di opposizione al
sequestro l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte
dell'autorità amministrativa, determina soltanto il venir meno dell'efficacia
della detta misura cautelare, senza incidere sulla confisca (Corte di
Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 10143 del 2 maggio 2006); che, inoltre, in
tal caso non sussiste l'obbligo di audizione personale. Mutuandola dai commi 1
e 2 dell'articolo 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si opera, poi, una
distinzione tra istanza di restituzione delle cose sequestrate ed opposizione
al sequestro, che implica l'inapplicabilità alla prima del suddetto termine
decadenziale di dieci giorni per il rigetto o l'accoglimento della domanda
dell'interessato, prevista solo per la seconda dall'ultimo comma della stessa
disposizione legislativa. Infine, è espressamente esclusa l'impugnabilità della
decisione sull'opposizione al sequestro come già, d'altronde, previsto dalla
legge e dalla giurisprudenza. Della confisca amministrativa si occupa
l'articolo 19, inquadrandola nelle tre categorie (facoltativa, obbligatoria o
necessaria) elaborate in dottrina ed in giurisprudenza a seconda che abbia ad
oggetto, rispettivamente, le cose che servirono o furono destinate a commettere
la violazione; le cose che ne rappresentano il profitto; o, infine, le cose la
cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione
amministrativa, fatte salve le ipotesi previste dalle leggi speciali. Da ciò
discendono le regole generali, insite nella natura accessoria della confisca,
per cui tale atto ablativo è subordinato all'adozione dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento della sanzione (principale) pecuniaria ed è impedito
dal pagamento in misura ridotta, da cui si prescinde nel solo caso di confisca
necessaria. La disposizione regolamentare immediatamente successiva costituisce
il naturale sviluppo procedimentale dell'acquisizione della proprietà delle
cose confiscate in capo al Comune, regolando le varie ipotesi, tra cui la loro
donazione, vendita ed eventuale distruzione, che possano conseguire
all'intervenuta titolarità del diritto dominicale. Nessun radicale mutamento è
stato apportato al testo originario del regolamento se non per aspetti
secondari, quali, esemplificativamente, l'aumento da 100 a 200 Euro della
facoltà di devoluzione in beneficienza delle cose confiscate e la redazione di
processo verbale comprovante l'avvenuta loro distruzione, nelle ipotesi ammesse
dalle norme vigenti. L'articolo 21, nel ribadire quanto già esposto in merito
all'assogettamento delle sanzioni amministrative accessorie alla Legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, riserva particolare attenzione
alla fase propulsiva del procedimento, specificando il contenuto essenziale
della segnalazione che deve essere trasmessa, ai fini dell' applicazione delle
dette sanzioni, dagli organi di controllo. Il comma 3, poi, recepisce la regola
della necessaria corrispondenza tra proprietario della cosa confiscata e
responsabile dell'illecito, ivi compreso il soggetto solidalmente obbligato al
pagamento della sanzione pecuniaria. Seguono, infine, disposizioni a carattere
eminentemente organizzativo, e, perciò, ascrivibili alla categoria delle mere
norme d'azione, che stabiliscono un termine ordinatorio-sollecitatorio per
l'emanazione delle ordinanze ingiunzione per il pagamento di sanzioni
amministrative pecuniarie da cui possano o debbano derivare sanzioni accessorie,
volendosi evitare il depotenziamento dell'effetto deterrente di queste ultime
derivante da una loro irrogazione dilatata nel tempo; ciò che, diversamente,
potrebbe accadere, trovando applicazione il già menzionato termine quinquennale
per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio. Quantunque non strettamente
pertinente alla materia oggetto del regolamento novellato, si è ritenuto di
dedicare apposito articolo alle misure ripristinatorie, la cui natura giuridica
è già stata esaminata. L'esclusione di tali misure dall'ambito di applicazione
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni comporta che
non costituisce loro presupposto giuridico la previa emanazione dell'ordinanza
ingiunzione. Al medesimo fine perseguito dall'articolo precedente, la norma in
commento prescrive inoltre gli elementi essenziali che deve contenere la
segnalazione propedeutica all'emanazione delle misure in parola nonché la
documentazione da allegarvi (idonei ad individuare la disposizione legislativa o
regolamentare di riferimento; a dar contezza dei fatti constatati ed, infine, a
verificare l'eventuale regolarizzazione delle violazioni da parte
dell'interessato, nei casi in cui tale circostanza sia rilevante, alludendosi
all'articolo 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato
con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni). La
distinzione tra sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie si
ripercuote sull'articolo 23, che differenzia la reiterazione, o la recidiva,
tipica delle prime e regolata, in linea generale, dall'articolo 8 bis della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dal fenomeno
analogo che può interessare le seconde. Poiché infatti la reiterazione
dell'illecito amministrativo costituisce istituto ben definito - che abbraccia
un periodo di cinque anni antecedenti alla commissione di una violazione
amministrativa; postula che il responsabile abbia commesso un'altra violazione
della stessa indole; richiede che l'infrazione debba essere definitivamente
accertata con ordinanza ingiunzione ed esclude che si possa tener conto degli
illeciti estinti mediante pagamento della sanzione in misura ridotta - si è
voluto evitare che l'uso promiscuo di una medesima terminologia potesse
ingenerare fraintendimenti sulla diversa portata dei due concetti. All'uopo, si
è scelto di definire il fenomeno della replica di eventi rilevanti ai fini
dell'applicazione di una misura ripristinatoria in termini di ripetizione di
una violazione - anche solo accertata o comportante sanzione estinta mediante
il suo pagamento in misura ridotta - nell'arco temporale di un anno. L'ultimo
comma, infine, recependo quanto è già stato deliberato al riguardo nel passato,
demanda a provvedimento dell'organo di governo la definizione di criteri e
modalità per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative
accessorie e delle misure ripristinatorie o repressive non sanzionatorie
consistenti nella sospensione di autorizzazioni o di attività, in ossequio ai
principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
Le disposizioni transitorie e finali recate dall'articolo
24 dispongono, principalmente, che la revisione del regolamento delle procedure
sanzionatorie di cui alla presente deliberazione, traducendosi nella sua
riformulazione pressoché integrale, ne comporta l'abrogazione. I commi centrali
dell'articolo in commento recano la disciplina intertemporale per
l'applicazione dello jus novorum, mentre l'ultimo comma colma, mediante rinvio
alle deliberazioni approvate nella materia su proposta del Corpo di Polizia
Municipale, il vuoto che si determinerebbe nelle more dell'emanazione dei
provvedimenti attuativi delle disposizioni regolamentari che disciplinano la
rateizzazione delle sanzioni amministrative ed i criteri per la loro
commisurazione alle condizioni economiche del responsabile.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata inviata alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza. Sono intervenuti entro il termine originario, o comunque entro il termine prorogato, i pareri favorevoli di tutte le Circoscrizioni, i cui originali sono conservati agli atti dal servizio competente ( all. 2 - 11 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto
che, a mente dell'articolo 24, comma 1, del suddetto regolamento, deve
ritenersi abrogato il "Regolamento delle procedure sanzionatorie"
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004
(mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004, e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2006 (mecc. 2005
11274/048) esecutiva dal 13 febbraio 2006.
Viene dato atto che non
è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, POLITICHE DELLA SICUREZZA,
VIGILI
URBANI E PROTEZIONE CIVILE
F.to
Tedesco
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE DEL SETTORE CONTENZIOSO
UFFICIO
STUDI E FORMAZIONE
F.to
Cassi
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
D'Amico Angelo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola
Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo,
Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 22
ASTENUTI 1:
Scanderebech Federica
FAVOREVOLI 22:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il
Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica,
Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone
Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele,
Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla
votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
D'Amico Angelo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio,
Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo,
Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 22
ASTENUTI 1:
Scanderebech
Federica
FAVOREVOLI 22:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il
Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica,
Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone
Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele,
Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 bis - allegato 2 - allegato 3 -
allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 -
allegato 10 - allegato 11.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris