Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
Settore Affari Generali Normative - Forniture e Servizi
n. ord. 102
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 SETTEMBRE 2012
(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele D'AMICO Angelo |
DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUZZARELLI Marco |
NOMIS Fosca ONOFRI Laura PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori:
CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia -
SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.
Risultano assenti i
Consiglieri: AMBROGIO Paola - COPPOLA Michele - LIARDO Enzo - MUSY Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
Proposta dell'Assessore Spinosa, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
Successivamente all'approvazione del Regolamento cittadino,
nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 veniva pubblicato il D.P.R.
207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Tale
Regolamento è entrato in vigore in data 9 giugno 2011. Oltre alla sopravvenuta
necessità di integrazione con quest'ultima disciplina, la normativa nazionale
sugli appalti è stata nel frattempo oggetto di ulteriori importanti interventi
modificativi, fra i quali sono da segnalarsi in particolare il D.Lgs. 152/2008
(terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti), la Legge 102/2009
(provvedimenti anticrisi, misure di semplificazione sui contratti), il D.L.
135/2009 convertito con la Legge 166/2009 (disposizioni urgenti per
l'adempimento di obblighi comunitari), il D.Lgs53/2010 (Attuazione della
direttiva 2007/66/CE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle
procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), il
D.Lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), la Legge 136/2010
(Piano straordinario contro le mafie), il D.L. 70/2011 convertito con Legge
106/2011 (Disposizioni urgenti per l'economia), il D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia),
il D.P.C.M. 22 luglio 2011 (Comunicazioni informatiche fra imprese e
amministrazioni pubbliche), il D.P.C.M. 30 giugno 2011 (Stazione Unica
Appaltante), il D.Lgs. 186/2011 (Statuto delle Imprese), il Regolamento UE 842
/ 2011 (Aggiornamento bandi europei).
Buona parte delle disposizioni in questione ha comportato
ricadute importanti sui procedimenti amministrativi finalizzati ai contratti
pubblici; di esse si è tenuto conto nella prassi quotidiana modificando
significativi segmenti procedimentali, ora normati dal regolamento in via di
approvazione (ad esempio la stipulazione dei contratti a seguito di gara
pubblica). Il consolidarsi, poi, di alcuni orientamenti giurisprudenziali e
l'emanazione di specifici atti di indirizzo da parte dell'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici ha suggerito di "calibrare" adeguatamente
alcuni aspetti, anch'essi di rilievo (quali, ad esempio, la nomina e la
composizione delle commissioni).
Si è quindi proceduto ad una completa riformulazione del
Regolamento comunale vigente, al fine di consentirne un corretto coordinamento
con la normazione di fonte nazionale e comunitaria.
Rispetto al testo previgente, il nuovo Regolamento proposto
(allegato 1bis), in particolare, introduce integrazioni alla disciplina dei
rapporti con le altre forme regolamentari cittadine, apporta modifiche alle
competenze del Segretario Generale, alle attribuzioni delle articolazioni
organizzative della Città, disciplina più compiutamente composizione, nomina ed
attività delle commissioni di gara, ridefinisce l'iter procedimentale delle
determinazioni a contrarre nonché della stipulazione del contratto; interviene
infine sugli affidamenti in economia, i concorsi di idee, l'albo fornitori,
l'accordo bonario, la cessione dei crediti.
Si è ritenuto
inoltre di normare quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici in ordine
alla possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a
centrali di committenza, anche a fronte della necessità manifestata da società
partecipate dalla Città, per le quali è già stata avviata la sperimentazione.
Tale modalità di acquisizione risponde anche alla finalità di razionalizzazione
della spesa, anche essa perseguita nel nuovo Regolamento attraverso
l'introduzione di forme organizzative di monitoraggio che consentono di
accorpare i fabbisogni o di adottare nuove modalità di negoziazione.
Si è mantenuta la scelta, espressa nel vecchio Regolamento,
di integrare il medesimo con un allegato - anch'esso sottoposto ad adeguamento
ed aggiornamento - contenente norme di correttezza comportamentale, denominato
"Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti
comunali" (allegato 2 al Regolamento).
Tale
documento, originariamente elaborato nel gennaio 2003 nel quadro delle misure
di autotutela varate dall'Amministrazione in occasione dei fenomeni di
turbativa delle gare di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rappresenta oggi una norma regolamentare di carattere generale e
permanente, valido per tutti gli appalti.
Ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, le quali, a seguito di proposta presentata dall'Assessore al Decentramento, Politiche delle pari Opportunità, Piani dei Tempi ed Orari della Città, Contratti e Appalti, relativamente ad una diversa formulazione degli articoli 8 e 17 rispetto al testo originario, hanno espresso parere come segue sul testo così come modificato:
- la Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. );
- la Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 3 - n. );
- la Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole (all. 4 - n. );
- la Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 5 - n. );
- la Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 6 - n. );
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n. );
- la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n. );
- la Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n. );
- la Circoscrizione 9 nei termini non ha espresso alcun parere;
- la Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dei Contratti" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003), esecutiva dal 10 gennaio 2009, è abrogato a far data dall'esecutività della presente deliberazione.
PARI
OPPORTUNITA',
ECONOMATO,
CONTRATTI E APPALTI
F.to
Spinosa
Si esprime
parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
F.to Roux
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Carbonero Roberto, il Sindaco Fassino Piero, il Vicepresidente
Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico
PRESENTI 33
VOTANTI 29
ASTENUTI 4:
Altamura
Alessandro, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Scanderebech Federica
FAVOREVOLI 19:
Alunno Guido Maria, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri
Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi
Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele,
Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni,
Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni
CONTRARI 10:
Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti
Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Ricca
Fabrizio, Tronzano Andrea, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Allegato 1 - Regolamento
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Sezione I -
Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi
dell'articolo 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" disciplina mediante definizione
di criteri generali l'attività negoziale della Città.
2. La predetta attività si svolge
nell'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali per quanto
applicabili agli enti locali, nonché dei principi fondamentali comunitari e
costituzionali, e precisamente:
- di
buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento
della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità,
proporzionalità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;
- di
imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza,
mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei
procedimenti.
3. Anche al fine di dare piena attuazione ai
principi enunciati nel comma precedente, i partecipanti agli appalti della
Città devono osservare il "CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E
APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI" allegato al presente regolamento.
Esso viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno
all'osservanza del medesimo deve essere attestata in ogni contratto
sottoscritto fra la Città e l'appaltatore.
4. La Città promuove la conclusione di
accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche
e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.
Articolo 2 - Rapporti con altre fonti
regolamentari della Città
1. La normativa di carattere generale del
presente regolamento va integrata con le altre disposizioni regolamentari della
Città riguardanti ambiti negoziali specifici, fra le quali in particolare:
a) il
regolamento del decentramento con specifico riferimento all'attività negoziale
delle Circoscrizioni;
b) il
regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza;
c) il
regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi con riferimento ai
riflessi in materia di accesso nelle procedure di gara;
d) il
regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni all'Amministrazione;
e) il
regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e disabili;
f) il
regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti
sportivi comunali.
Articolo 3 - Adeguamenti normativi
1. Le disposizioni del presente regolamento
eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate
anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione
dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del
principio di carattere generale tempus regit actum.
Articolo 4 - Centrali di Committenza
1. Il Comune può svolgere la funzione di
centrale di committenza secondo quanto previsto dalle vigenti norme, stipulando
a tal fine accordi o convenzioni con altre stazioni appaltanti per regolare le
modalità operative ed il rimborso dei costi.
2. Le convenzioni da concludersi a tal fine
con altri enti territoriali sono approvate a norma dell'articolo 42 del D.Lgs.
267/2000.
3. Lo svolgimento delle funzioni di centrale
di committenza per conto di soggetti partecipati dal Comune o ad esso comunque
collegati s'intende assentito a norma del presente regolamento.
4. Esso viene regolato con apposite
convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.
Sezione II -
Competenze e attribuzioni degli Organi dell'Ente
Articolo 5 - Competenze degli Organi
politici
1. Il Consiglio Comunale, per il
perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti
previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito
delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli
indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle
leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
3. Al fine di assicurare i principi
dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta
Comunale, nel rispetto del presente regolamento, può definire indirizzi
relativi a specifiche tipologie contrattuali e/o di affidamenti.
4. La Giunta Comunale, è in particolare
competente:
a) all'approvazione
dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi di qualsiasi importo,
nonché progetti esecutivi qualora comportino una variazione all'importo
complessivo del quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva
la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
b) all'approvazione
delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di
contratto ex articolo 57, comma 5, e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché
ex articolo 204, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 limitatamente al solo progetto
delle ulteriori opere;
c) all'approvazione
di varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, e 205, commi 1 e 4, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico
del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante;
d) all'approvazione
del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino
riserve da parte della ditta appaltatrice;
e) all'approvazione
dello schema di accordo bonario ex articolo 240 D.Lgs. 163/2006 o la presa
d'atto di mancato accordo bonario;
f) all'approvazione
della proposta di transazione ex articolo 239 ovvero di recesso per pubblico
interesse ex articolo 134 del D.Lgs. 163/2006;
g) alla
presa d'atto della comunicazione preventiva di assunzione del provvedimento di
risoluzione del contratto ex articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
h) all'approvazione
di protocolli di intesa e/o di convenzioni, non di competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi del precedente articolo 4, anche finalizzate alla
realizzazione di acquisti mediante il ricorso a centrali di committenza.
Articolo 6 - Competenze del Segretario
Generale
1. Il Segretario Generale può rogare tutti i
contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4,
lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. Il Segretario Generale può, altresì,
presiedere le commissioni di gara nonché svolgere le funzioni di ufficiale
verbalizzante o rogante nelle relative sedute pubbliche di gara.
Articolo 7 - Competenze dei Dirigenti
1. In coerenza con il disposto di cui
all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la
responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi
dell'ente.
2. Ai Dirigenti competono in particolare:
a) l'adozione
delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di
Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa;
b) l'indizione
delle gare d'appalto e affidamenti di lavori pubblici, di forniture e di
servizi, per qualsiasi importo nel rispetto dell'articolo 42 del D.Lgs.
267/2000;
c) l'approvazione
dei capitolati, dei disciplinari di gara, la redazione degli avvisi, dei bandi di
gara e delle lettere di invito alle procedure ristrette e negoziate;
d) le
determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
e) la
presidenza delle commissioni di gara, secondo quanto disposto dal presente
regolamento;
f) l'affidamento
degli incarichi professionali;
g) la
presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi
comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni di imprese ed affitti di
aziende;
h) l'approvazione
dei progetti e dei relativi affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria,
nonché le relative ulteriori opere;
i) l'approvazione
di progetti esecutivi di lavori che non presentano modifiche all'importo
complessivo derivante dal quadro economico di spesa;
j) le
varianti progettuali ex articolo 132, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e relativo
regolamento di esecuzione che rientrano nella disponibilità del quadro
economico;
k) le
varianti migliorative ex articolo 132, comma 3, secondo periodo, D.Lgs.
163/2006 e relativo regolamento di esecuzione, nonché ex articolo 205, commi 3
e 4, D.Lgs. 163/2006;
l) l'autorizzazione
al subappalto ex articolo 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006;
m) l'esonero
dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;
n) l'approvazione
del certificato del collaudo, le cui contabilità non presentino riserve da
parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
o) l'esecuzione
anticipata del contratto;
p) la
proroga del termine di esecuzione del contratto;
q) l'applicazione
delle penali;
r) l'esecuzione
dell'accordo bonario approvato dalla Giunta e la relativa spesa;
s) l'esecuzione
dell'accordo transattivo;
t) il
recesso dal contratto per ragioni di pubblico interesse, previa approvazione
della Giunta;
u) la
risoluzione del rapporto contrattuale;
v) le
autorizzazioni o i dinieghi alle cessioni del credito di cui all'articolo 84;
w) l'incameramento
delle cauzioni provvisorie e definitive.
3. Spettano di norma ai Dirigenti che hanno
adottato le determinazioni a contrattare le funzioni di Responsabile del
procedimento, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e
forniture, tutti i compiti del direttore dell'esecuzione, funzionali
all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all'effettuazione di adeguati
controlli di risultato, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010
nonché al Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Città.
4. La funzione di Responsabile del
procedimento può essere delegata ad altro funzionario, anche di qualifica non
dirigenziale.
5. Il Direttore dell'esecuzione può essere soggetto
diverso dal Responsabile del procedimento, nei casi previsti dal D.P.R.
207/2010.
6. La nomina del responsabile del
procedimento e, per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e forniture del
direttore dell'esecuzione, è contenuta negli atti di gara.
Articolo 8 - Attribuzioni delle Direzioni,
dei Servizi Centrali, dei Servizi e delle Circoscrizioni per l'acquisto di beni
e servizi
1. La pubblicazione dei bandi e la gestione delle
procedure di gara attinenti le procedure aperte e ristrette di evidenza
pubblica compete in ogni caso al Servizio Centrale Contratti e Appalti, al
quale le articolazioni organizzative della Città titolari delle relative
funzioni d'acquisto trasmettono gli atti e la documentazione necessari.
2. Le funzioni d'acquisto relative alle
forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità e di
standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, è
attribuita alla Direzione Economato (di seguito: Economato), alla quale
competono pertanto in esclusiva le funzioni relative ai beni e servizi di cui
all'Allegato 1 al presente Regolamento.
All'Economato
compete inoltre:
a) l'approvazione
gestionale delle determinazioni a contrarre, relative all'acquisto di servizi e
forniture, con esclusione di servizi di ingegneria e architettura, adottate nel
rispetto di quanto disciplinato al successivo articolo 12;
b) la
tenuta dell'Albo fornitori, ad eccezione degli albi dei fornitori di servizi
sociali accreditati, di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie, in armonia con la normativa in materia;
c) la
gestione del sistema informativo approvvigionamenti;
d) la
predisposizione di capitolati-tipo che costituiscono riferimento per le
Direzioni, i Servizi Centrali, i Servizi e le Circoscrizioni per le funzioni
d'acquisto loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche tipologie
di affidamenti distintamente disciplinate;
e) la
gestione del magazzino economale;
f) la
cessione e la rottamazione dei beni mobili radiati;
g) la
vendita di beni mobili pervenuti per donazione alla Civica Amministrazione.
3. Le Direzioni, i Servizi Centrali ed i
Servizi sono competenti per le funzioni d'acquisto relative all'acquisizione di
gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività
istituzionale non rientranti nella competenza esclusiva dell'Economato o
specificamente riservata ad altre articolazioni organizzative, in ragione delle
peculiarità dei beni e servizi da acquisire.
4. Le Circoscrizioni sono competenti ad
effettuare direttamente affidamenti per l'acquisto di beni e servizi di importo
unitario fino a 20.000,00 Euro al netto dell'IVA, nell'ambito dello
stanziamento complessivo per spese correnti ed in conto capitale, nelle sole
ipotesi in cui non risulti un contratto in essere aggiudicato dai suddetti
Servizi, con esclusione in ogni caso di apparecchi di telefonia mobile e di
apparecchiature informatiche. Sono altresì competenti ad effettuare procedure
negoziate o affidamenti in economia sino al limite della soglia comunitaria,
nelle materie previste dal regolamento del decentramento, indicate da specifici
provvedimenti regolamentari, deliberativi od organizzativi, previa intesa con
la Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi. Il limite di importo è
riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente
carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in
più forniture, lavori o servizi. Laddove possibile ed economicamente
vantaggiosa, d'intesa con la Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi va
perseguita l'aggregazione tra più Circoscrizioni per l'affidamento di servizi o
l'acquisizione di beni di comune utilità.
5. Relativamente ai contributi e/o proventi
ricevuti con destinazione vincolata, le Direzioni, i Servizi Centrali, i
Servizi e le Circoscrizioni possono procedere direttamente all'acquisizione dei
relativi beni secondo le attribuzioni di cui ai commi precedenti e con le
modalità di cui al presente Regolamento. Qualora le acquisizioni rientrino
nella competenza dell'Economato, si può provvedere previo storno dei relativi
fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
6. In ogni caso le funzioni economali delle
Direzioni, dei Servizi Centrali, dei Servizi e delle Circoscrizioni si
coordinano, per tutti gli aspetti normativi e procedurali, con l'Economato.
7. Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si
applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Sezione III -
Disposizioni comuni
Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza
1. In coerenza con i principi di trasparenza
e predeterminazione dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura
la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima, durante e
dopo l'espletamento delle gare anche con modalità aggiuntive rispetto a quelle
stabilite con le norme vigenti, promuovendo l'utilizzo delle più attuali
modalità tenologiche ivi comprese, ove utile ed opportuno, modalità di videoregistrazione.
2. La sezione "Appalti" del sito
informatico comunale costituisce il Profilo di committente in cui sono
pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3. La Sezione suddetta contiene, oltre alle
informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta
partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici
interessati.
4. Eventuali anomalie nelle procedure
contrattuali o nelle successive fasi di esecuzione, ancorchè non rilevanti sotto
il profilo della legittimità amministrativa, riscontrate dai Dirigenti Comunali
nello svolgimento delle proprie funzioni, sono segnalate al Servizio Centrale
Contratti e Appalti.
Articolo 10 - Pubblicità delle sedute di
gara
1. Le operazioni di gara per le procedure
aperte, ristrette, negoziate e per le aste elettroniche da aggiudicare al
massimo ribasso, si svolgono in seduta pubblica ed alla presenza della
commissione di gara costituita ai sensi della Sezione V del Titolo II.
2. Per le procedure aperte, ristrette e
negoziate da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per
concessioni e project financing, si tengono in seduta riservata le sole
operazioni attinenti all'esame delle offerte tecniche qualora le medesime non
consistano unicamente in elementi immediatamente confrontabili in base a
criteri aritmetici. In ogni caso la commissione, prima di procedere
all'apertura delle offerte economiche, dà lettura pubblica dei punteggi tecnici
attribuiti ai concorrenti.
3. Le sedute delle commissioni di gara per i
concorsi di idee non sono pubbliche, ad eccezione della seduta di verifica dei
requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione e della seduta conclusiva
di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta
secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del presente regolamento.
Articolo 11 - Diritto d'accesso e
comunicazioni
1. Durante le sedute pubbliche di gara i
concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata
dalla commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento
delle sedute stesse e fatto salvo il differimento dell'accesso nei casi
previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., facendone richiesta al
Presidente e previa certificazione della propria generalità e qualifica.
2. I dati forniti dai partecipanti alla gara
sono raccolti e pubblicati dal Comune di Torino come previsto dalle norme in
materia.
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I -
Modalità di negoziazione
Articolo 12 - Determinazioni a contrattare
e relative procedure
1. La determinazione a contrattare, che
costituisce primo atto delle procedure di scelta del contraente, siano esse
negoziate o ad evidenza pubblica, è adottata dal dirigente titolare del
capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti gli elementi indicati nel
comma 2 dell'articolo 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonchè nel comma 1
dell'articolo 192 D.Lgs. 267/2000, e, per le procedure ad evidenza pubblica, la
prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi del comma 3 dell'articolo 183 del
medesimo testo unico.
2. Essa contiene altresì il calcolo della
spesa per l'acquisizione del lavoro, bene o servizio, nonché l'indicazione dei
costi, non soggetti a ribasso, relativi alla sicurezza e agli eventuali rischi
da interferenze, le indicazioni per la stesura dei relativi documenti, il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari, una relazione
tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti il
lavoro, il servizio o la fornitura.
3. Le determinazioni a contrarre, relative
all'acquisto di servizi e forniture, sono soggette ad approvazione gestionale
mediante invio delle medesime al Servizio Centrale Contratti Appalti.
4. Le determinazioni che comportano impegni
di spesa, ottenuta l'approvazione di cui al comma precedente, sono trasmesse
alla Direzione Bilancio per il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.
5. Allo scopo di disciplinare il singolo
rapporto contrattuale la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri
nel quale sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche
qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.
Tali
capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
a) le
specifiche tecniche;
b) i
termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione del servizio ed
esecuzione dei lavori;
c) le
modalità di controllo e collaudo di conformità;
d) le
garanzie che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli
impegni;
e) le
penalità per ritardi, difformità ed altre eventuali inadempienze;
f) costi
della sicurezza e degli eventuali rischi da interferenze.
Articolo 13 - Criteri e modalità di
negoziazione
1. Le modalità di scelta del contraente sono
disciplinate secondo i sistemi e metodi previsti dalle disposizioni vigenti, in
conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano ed in particolare
attraverso la procedura aperta o la procedura ristretta, e nei casi specifici
previsti dalla legge e dai successivi articoli del presente regolamento,
attraverso dialogo competitivo, accordo quadro e sistema dinamico di
acquisizione, procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando ed
affidamento in economia.
Articolo 14 - Affidamenti mediante
procedura negoziata
1. La Civica Amministrazione adotta la
procedura negoziata:
a) nelle
ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale ed europea per gli
appalti di lavori, servizi e forniture;
b) in
caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i..
2. Gli affidamenti di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri
previsti dalla legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi
provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della legge
medesima.
Articolo 15 - Procedura negoziata preceduta
da pubblicazione di bando
1. La procedura negoziata preceduta da
pubblicazione del bando, è avviata previa adozione di apposita determinazione a
contrattare da parte del Dirigente competente, che stabilisce le modalità e le
condizioni della gara.
Articolo 16 - Procedura negoziata mediante
gara ufficiosa
1. Fatti salvi i casi espressamente
disciplinati dalla normativa vigente, alle gare ufficiose vengono invitati non
meno di cinque operatori economici, idonei per lo specifico settore
merceologico, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente
normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un
numero di operatori economici sufficiente.
2. Per le procedure negoziate di forniture e
di servizi, le ditte da invitare di norma sono scelte, con il criterio della
rotazione, tra quelle iscritte all'Albo di cui al successivo articolo 49 ovvero
mediante indagini di mercato; in
tale ultimo caso deve essere comunque assicurata la consultazione di un
adeguato numero di fornitori iscritti all'Albo.
3. Gli operatori economici sono invitati
mediante lettera raccomandata ovvero, se ritenuto opportuno tramite fax o posta
elettronica. Dovrà comunque essere comprovabile in modo certo la data
dell'invito degli operatori economici e del ricevimento delle offerte, nonché
il contenuto delle medesime. Per l'acquisto di beni e servizi la negoziazione
può inoltre essere effettuata tramite il mercato elettronico.
Articolo 17 - Affidamenti in economia
1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., l'Economato, le Direzioni, i Servizi Centrali, i Servizi e le
Circoscrizioni, ciascuno per le proprie specifiche competenze, secondo quanto
previsto al precedente articolo 8, possono procedere ad affidamenti in economia
fino all'importo di 20.000,00 Euro, IVA esclusa; tale facoltà è esercitabile
anche per l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori
in amministrazione diretta, nonché per i servizi tecnici di ingegneria ed
architettura.
2. Possono
inoltre essere affidati in economia dalle Direzioni, dai Servizi Centrali, dai
Servizi, i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,
riferibili ad uno dei gruppi merceologici per i quali siano presenti nell'Albo
Fornitori operatori economici qualificati ed abilitati. In tal caso deve essere
comunque assicurata la consultazione di un adeguato numero di fornitori
iscritti all'Albo. Le Circoscrizioni possono effettuare affidamenti in economia
sino alla soglia comunitaria nei casi indicati all'articolo 8.
3. Possono
essere affidati in economia da tutte le articolazioni organizzative della
Città, fino all'importo di 5.000,00 Euro IVA esclusa, i servizi e le forniture,
elencati nell'allegato 1 e di norma rientranti nelle competenze della Direzione
Economato, a condizione che non siano al momento utilmente operativi contratti
attivati dalla stessa.
4. Sono altresì eseguibili in economia, fino
all'importo di 200.000,00 Euro IVA esclusa, i seguenti lavori:
a) manutenzioni
o riparazioni di opere od impianti in genere;
b) interventi
non programmabili in materia di sicurezza in genere;
c) lavori
che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
d) lavori
necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento
di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori.
5. I limiti
di importo di cui al presente articolo sono riferiti all'insieme di ciascun
fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto
consentita la suddivisione artificiosa in più lavori o forniture di beni e
servizi. Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità o
destinati ad essere rinnovati, è assunto come valore di riferimento il valore
annuale individuato secondo le modalità previste all'articolo 29, comma 10, del
D.Lgs. 163/2006.
6. L'esecuzione
delle forniture, dei servizi e dei lavori, di cui al presente articolo viene
disposta con determinazione del Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano
Esecutivo di Gestione.
7. Le
acquisizioni in economia, qualora non siano effettuate in amministrazione
diretta, si svolgono con le modalità della procedura negoziata mediante gara
ufficiosa ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento ovvero mediante
mercato elettronico e sistemi informatici di negoziazione. Gli affidamenti di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura
di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa e gli affidamenti di
forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro IVA esclusa
sono effettuati previa consultazione di almeno 5 operatori economici, purché
sussistano in tal numero soggetti idonei.
8. Fino ai
suddetti importi è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento previa consultazione di un numero di operatori economici
adeguato alle peculiarità dello specifico affidamento.
9. Per
quanto riguarda i servizi di ingegneria ed architettura, qualora l'importo
della prestazione risulti inferiore a 40.000,00 Euro, IVA esclusa, il
responsabile del procedimento potrà procedere all'affidamento diretto dei
servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125,
comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., osservando un'adeguata rotazione.
1. L'accordo quadro viene concluso fra
l'Amministrazione e, di norma, più operatori economici. Esso contiene la
definizione delle prestazioni oggetto dell'accordo e le condizioni economiche
fondamentali riferite al periodo di vigenza prefissato. Tali prestazioni e
condizioni possono essere fissate definitivamente con la sottoscrizione
dell'accordo medesimo, oppure essere soggette a successive quotazioni, anche in
via telematica, da effettuarsi mediante confronto fra i soggetti
sottoscrittori.
2. L'accordo quadro può essere utilizzato,
sia per contratti sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria:
a) per
l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere ripetitivo e costante
nel tempo;
b) nel
caso di forniture per le quali non è programmabile la necessità temporale né la
precisa quantificazione;
c) nei
casi in cui non è possibile individuare un unico fornitore per la specifica
natura della prestazione;
d) per
i lavori di manutenzione.
Le
prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata superiore a quattro
anni.
3. Per quanto concerne le modalità di
pubblicazione, di consultazione del mercato e di individuazione degli operatori,
all'accordo quadro si applicano le disposizioni del presente regolamento
concernenti, a seconda dei casi, le procedure aperte, ristrette, negoziate ed
in economia.
4. La determinazione di indizione, adottata
dal dirigente competente, contiene:
- le
modalità di scelta degli operatori da invitare;
- i
criteri di selezione ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- le
successive modalità di aggiudicazione fra gli operatori ammessi all'accordo
quadro (confronto competitivo, rotazione).
Alla
determinazione di indizione sono allegati:
- un disciplinare tecnico, contenente le
modalità di svolgimento della prestazione;
- lo schema contrattuale contenente gli
elementi fondamentali dell'accordo.
5. La consultazione di un solo operatore economico
è ammessa nel caso in cui l'operatore individuato sia oggettivamente l'unico in
grado di effettuare la prestazione nei modi e nei termini richiesti.
Articolo 19 - Dialogo competitivo
1. Il ricorso al dialogo competitivo è
ammesso per appalti particolarmente complessi di importo superiore alla soglia
comunitaria, la cui particolarità deve essere dettagliatamente motivata nella
determinazione di indizione. Per i lavori pubblici il ricorso al dialogo
competitivo è ammesso solo previa acquisizione dei pareri di cui al comma 1
dell'articolo 58 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità previste dagli
articoli 113 e 114 del D.P.R. 207/2010.
2. Il bando del dialogo competitivo e
l'allegato documento descrittivo:
- individuano
l'oggetto del dialogo, le esigenze e gli obiettivi dell'Amministrazione,
indicano i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte, le
modalità ed i termini di partecipazione;
- stabiliscono
le fasi e le modalità di svolgimento del dialogo, prevedendo eventualmente la
suddivisione della procedura in più fasi autonome. Il documento descrittivo
specifica anche i criteri di valutazione delle proposte in ogni fase del
dialogo ed indica la facoltà dell'Amministrazione di escludere i candidati in
ogni fase sulla base dei suddetti criteri.
3. I vari aspetti dell'appalto vengono
discussi con i partecipanti mediante interlocuzioni in forma scritta e/o
audizioni dei concorrenti.
4. Di ogni audizione è redatto verbale; le
richieste scritte sono finalizzate ad ottenere dal candidato informazioni,
soluzioni progettuali, analisi economiche e qualsivoglia elemento utile alla
definizione dell'appalto, da discutere in sede di audizione. Le richieste
scritte sono effettuate contemporaneamente e sulla base del medesimo documento
nei confronti di tutti i candidati.
La
conclusione del dialogo è dichiarata in forma scritta a tutti i candidati, i
quali vengono successivamente invitati a presentare le offerte finali.
Il
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 20 - Concessioni di lavori
pubblici
1. L'affidamento in concessione di lavori
pubblici mediante procedura aperta o ristretta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste
dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione, a cui
espressamente si rimanda.
2. Il quadro economico del progetto deve
ricomprendere anche i costi di gara ivi compresi i compensi degli eventuali
componenti esterni della commissione.
3. I rapporti negoziali tra la Stazione
appaltante ed il concessionario s'intendono interamente disciplinati dal
contratto di concessione come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione
definitiva.
Articolo 21 - Il promotore finanziario per
i lavori
1. La realizzazione di opere pubbliche
mediante il ricorso al "project financing", con risorse totalmente o
parzialmente a carico del privato denominato promotore, è disciplinato dalla
normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il "project financing" può
avere per oggetto lavori inseriti nei programmi approvati dalla Città e resi
noti con un bando pubblicato con le modalità di legge.
3. Il bando di cui al comma precedente
precisa se si procederà direttamente alla valutazione delle proposte ed alla
nomina del promotore ovvero se sarà bandita una successiva procedura selettiva
in cui il promotore prescelto nella fase preliminare avrà diritto di preferenza
ove intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.
4. Per lavori non inseriti invece nei
programmi dell'Amministrazione, possono essere presentate proposte contenenti
progetti preliminari, bozze di convenzione, piani economici finanziari
asseverati unitamente alle specifiche gestionali, da parte di soggetti ammessi
dalla vigente normativa, eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizio. Tali proposte sono valutate entro tre
mesi e, se ritenute di pubblico interesse, nonché conformi allo strumento
urbanistico vigente, possono essere adottate dall'Amministrazione ai fini
dell'avvio di un procedimento di "project financing".
5. Si applicano, per quanto non
espressamente previsto al presente articolo, le disposizioni di legge e di
regolamento, compreso il presente, relative alla concessione di lavori pubblici,
in quanto compatibili.
Articolo 22 - Il promotore finanziario per
i servizi
1. Le proposte di privati relative alla
gestione di servizi di competenza comunale suscettibili di gestione economica
possono essere oggetto di finanza di progetto con le modalità di cui
all'articolo 278 del regolamento di attuazione al Codice dei Contratti
Pubblici. E' facoltà dell'Amministrazione rendere noti interventi realizzabili
mediante capitali privati con pubblicazione di un avviso indicativo.
Articolo 23 - Leasing Finanziario
1. La realizzazione, l'acquisizione ed il
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità può avvenire mediante
leasing finanziario previa valutazione puntuale degli aspetti relativi
all'economicità dell'operazione e degli effetti sui bilanci annuali e
pluriennali, da esplicitarsi nella determinazione a contrattare.
Articolo 24 - Concorsi di idee e di
progettazione
1. Il concorso di idee ed il concorso di
progettazione sono procedure che si concludono con l'acquisto di uno o più
prodotti d'ingegno ovvero di progetti giudicati migliori sul piano qualitativo
e/o economico da una apposita commissione, in relazione ad una esigenza
indicata nel relativo bando.
2. Nel concorso di idee, il premio od i
premi per le idee vincitrici, non necessariamente in danaro, vengono stabiliti
nel bando di gara, così come la facoltà di non procedere alla attribuzione
degli stessi qualora gli elaborati siano ritenuti di qualità insufficiente. Con
il pagamento del premio la Città acquisisce in proprietà le idee vincitrici.
3. Analogamente, il compenso per il
vincitore del concorso di progettazione e gli eventuali rimborsi spese ai
progetti ritenuti meritevoli, vengono determinati nel bando di gara nella
misura stabilita dalla normativa vigente.
4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere
nel bando, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità di
procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione e
dell'eventuale direzione dei lavori, con i vincitori.
5. Per la presentazione e la valutazione
delle idee e delle proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato.
Parimenti la predisposizione della graduatoria, conseguente alla valutazione
deve avvenire in modo tale da garantire l'anonimato, sino al successivo abbinamento
con i nominativi dei partecipanti.
6. La commissione di gara per il concorso di
idee e di progettazione è composta con le modalità indicate al successivo
articolo 58.
Articolo 25 - Acquisto ed esecuzione di
opere d'arte
1. L'acquisto di opere d'arte, che non
presupponga una selezione dell'esecutore o fornitore, è regolato dall'articolo
57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. L'individuazione degli artisti esecutori
o per l'acquisto delle opere d'arte di cui al comma 1 della Legge 717/1949 è
effettuata mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di un avviso
pubblico, procedura ristretta o aperta nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza, imparzialità, desumibili dall'ordinamento comunitario e posti a
tutela della concorrenza e del mercato in tutte le prestazioni professionali.
3. Nella realizzazione dell'opera d'arte
deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza; l'esecuzione delle opere civili connesse alla realizzazione della
stessa è comunque disciplinata dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici.
Sezione II -
Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione
Articolo 26 - Oggetto della
sponsorizzazione
1. Possono essere sponsorizzati servizi,
attività, forniture, iniziative e lavori svolti dalla Città; la
sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può
consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere
da parte dello sponsor.
Articolo 27 - Procedimento di scelta dello
sponsor
1. L'affidamento della sponsorizzazione, è
preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono
invitati a presentare proposte.
2. L'avviso è pubblicato almeno all'Albo
Pretorio e sul sito Internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme
che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della
sponsorizzazione ed alla tipologia di attività.
3. La scelta dello sponsor deve avvenire nel
rispetto dei principi del Trattato, nonché delle disposizioni di legge in
materia di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
L'avviso
contiene almeno i seguenti dati:
- l'oggetto
della sponsorizzazione, cioè l'indicazione dell'iniziativa o attività
sponsorizzabile;
- le
modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
- i
criteri di valutazione delle proposte.
4. Le proposte sono valutate da una
commissione composta ai sensi del successivo articolo 57.
Articolo 28 - Rifiuto delle
sponsorizzazioni
1. E' sempre facoltà dell'Amministrazione
rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora essa ravvisi motivi di
inopportunità.
2. Sono in ogni caso escluse le
sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda
di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità
diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera
patologie o dipendenza;
- messaggi
offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
1. Qualora il contratto di sponsorizzazione
preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune
emette fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda
una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emette
fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette
fattura per il valore dell'utilità fornita.
3. In caso di sponsorizzazione in cui per la
promozione di immagine dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata
tributaria per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o altra natura,
l'operazione non è rilevante agli effetti IVA e quindi non viene emessa alcuna
fatturazione.
Articolo 30 - Accordi di collaborazione
1. La Città di Torino, al di fuori
dell'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, può
stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni, senza
scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che
escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che
comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del
D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e s.m.i..
Sezione III -
Negoziazione telematica
Articolo 31 - Gare telematiche
1. Per GARA TELEMATICA si intende l'insieme
delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alla
Civica Amministrazione di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi ponendo
in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di
telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.
2. Nella gestione del sistema elettronico e
telematico di negoziazione l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto
pubblico o privato, denominato GESTORE DEL SISTEMA, selezionato in base alla
normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 241/1990 e dal
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sul Responsabile del procedimento.
3. Il Gestore del Sistema è incaricato
dall'amministrazione della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il
Gestore del Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di
amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia ed è
altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa
vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4. I servizi e gli strumenti tecnologici necessari
all'espletamento delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito
di cui al successivo articolo 32 ai fornitori abilitati ai sensi del presente
regolamento attraverso apposita procedura di identificazione che consente
all'utente-fornitore l'accesso al sistema.
Articolo 32 - Sito "Gare online"
1. Il sistema delle gare telematiche è
accessibile tramite l'apposito sito INTERNET, di seguito denominato "Gare
online".
Il
sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le modalità di
espletamento delle gare, le informazioni sul funzionamento dei sistemi
telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni.
Tramite
il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma, che rappresenta il
luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara, attraverso il
sistema di autenticazione degli offerenti, specificato al successivo articolo
35.
1. Le gare in via telematica sono precedute
dalla pubblicazione di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione
vigente nonché, integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai
sensi del precedente articolo.
2. La pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, ove prevista, è effettuata per estratto e deve contenere
l'indicazione del sito suddetto.
Articolo 34 - Contenuto del bando e/o
lettera d'invito
1. Il bando di gara e/o la lettera di invito
alla gara telematica devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti
dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture,
le seguenti indicazioni:
a) l'indicazione
del sito dove l'Amministrazione realizza la procedura di acquisto;
b) le
modalità di presentazione delle domande di abilitazione;
c) le
informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale
documentazione tecnica utile all'individuazione dei beni o servizi da fornire;
d) la
descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del
contraente;
e) il
giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.
Articolo 35 - Abilitazione degli utenti
1. Ai concorrenti in possesso dei requisiti
stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione
all'appalto e l'accesso alla gara online.
2. L'abilitazione è subordinata alla compilazione
di una "scheda identificativa" su apposito modulo elettronico
disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative ai requisiti
dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.
In tal
caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo prestampato sul
modulo stesso. La sottoscrizione può essere effettuata con firma digitale. Il
fornitore sprovvisto di firma digitale può invece inoltrare il modulo
sottoscritto per posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento
d'identità del legale rappresentante.
3. Le imprese ammesse alla gara riceveranno,
unitamente alla lettera di invito alla gara, la password e contestualmente per
posta elettronica la user ID attribuita.
Una
volta abilitate, le imprese verranno riconosciute come utente del sistema:
digitando la propria user ID e password potranno accedere alla gara online ed
inoltrare la propria offerta attraverso la stessa procedura informatica.
4. La procedura di identificazione-abilitazione
avviene a partire dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione
delle candidature.
Articolo 36 - Criteri di aggiudicazione
1. L'acquisto di beni o servizi mediante
procedura telematica può essere aggiudicato:
- in
base al criterio del prezzo più basso ai sensi della vigente normativa
nazionale e comunitaria;
- secondo
il metodo del rilancio dinamico delle offerte;
- all'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo parametri anche diversi dal prezzo
quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali,
che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico senza
intervento e/o valutazione da parte della commissione di gara.
2. In caso di negoziazione al rilancio, la
durata è fissata di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine
massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con possibilità di
estensione delle negoziazioni di 3 minuti per ogni offerta presentata a partire
dal minuto di gara indicato nella medesima lettera di invito.
3. Terminata la negoziazione al rilancio il
sistema informatico evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente;
dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte pervenute, i
relativi offerenti.
4. Nel caso di aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei
punteggi tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi al
prezzo.
5. Le imprese abilitate presentano per via
telematica le loro offerte nei termini stabiliti dagli atti di gara.
Nel
corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno visibili nel
contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.
6. Al termine delle negoziazioni il sistema
propone la graduatoria degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da
parte della commissione.
7. Rimane ferma la facoltà
dell'Amministrazione di verificare la congruità delle offerte ai sensi di
legge.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà
di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della
negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o
della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che
impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.
Articolo 37 - Pubblicità delle sedute di
gare telematiche
1. Le sedute delle gare telematiche si
svolgono nel giorno ed ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del
Palazzo Civico; i fornitori abilitati possono collegarsi al sito e fare
direttamente online la o le proprie offerte.
2. A norma dell'articolo 10, comma 1 del
presente regolamento, le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo
svolgimento della gara su uno schermo presente nella sala.
3. Durante lo svolgimento delle sedute di
gara, sono visibili al pubblico le offerte presentate, ma non l'identità degli
offerenti.
Articolo 38 - Stipulazione del contratto
1. Il vincitore designato è tenuto a
confermare la propria offerta mediante l'invio della stessa su supporto
cartaceo, ovvero mediante sottoscrizione del verbale della gara.
Articolo 39 - Diritto di accesso
1. Nell'ambito delle procedure ad evidenza
pubblica esperite ai sensi della presente sezione, il diritto di accesso è
garantito secondo le modalità previste dall'articolo 11 del presente
regolamento.
In
particolare:
a) le
sedute di gara sono pubbliche;
b) durante
lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti abilitati prendono visione
delle offerte dei partecipanti alla procedura, secondo le modalità illustrate al
precedente articolo 37;
c) è
consentito altresì alle imprese abilitate l'accesso agli archivi informatici
resi disponibili dalla Civica Amministrazione nel sistema telematico approntato
dalla stessa. Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico
degli atti della procedura;
d) il
rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti di gara è effettuato
secondo la vigente normativa legislativa e regolamentare.
Articolo 40 - Mercato elettronico
1. Per mercato elettronico si intende la piattaforma
informatica tramite la quale l'Amministrazione comunale acquista beni e servizi
di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti dai fornitori
selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui al successivo articolo 41.
2. Per catalogo si intende l'elencazione dei
beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed
esposti all'interno del mercato elettronico sulla piattaforma.
1. I fornitori iscritti all'Albo Fornitori
della Città di Torino secondo le modalità di cui all'articolo 50 del presente
regolamento sono altresì abilitati all'inserimento dei cataloghi sul mercato
elettronico, qualora ne facciano richiesta al momento dell'iscrizione all'albo
medesimo.
Articolo 42 - Forme di pubblicità
1. Il bando di abilitazione, pubblicato nei
modi e termini di legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali
l'Amministrazione comunale si riserva di attivare il mercato elettronico,
conformemente a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.
Articolo 43 - Durata, modifica, revoca e
sospensione dell'abilitazione.
1. L'iscrizione al mercato elettronico può
essere richiesta nell'arco dei 12 mesi dalla pubblicazione del bando medesimo e
ha durata sino alla scadenza del bando stesso.
2. Nell'arco del medesimo periodo ai
fornitori è ammessa la facoltà di integrare e/o modificare le classi
merceologiche per le quali richiedere l'abilitazione.
3. La Città di Torino si riserva il diritto
di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione.
4. Ciascun fornitore abilitato può
richiedere mediante apposita domanda la disabilitazione dal mercato
elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del
catalogo
1. Ciascun fornitore abilitato è tenuto a
predisporre il proprio catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel mercato
elettronico, con le modalità indicate dalla Città.
2. L'Amministrazione Civica si riserva
l'accettazione degli articoli inseriti nei suddetti cataloghi.
3. Il catalogo contiene esclusivamente i
prodotti per i quali è stata concessa l'abilitazione nonché tutti gli elementi
essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta
vincolante nei confronti della Città.
4. Il fornitore abilitato è il solo ed
esclusivo responsabile del contenuto del catalogo.
Articolo 45 - Aggiornamento e modifiche
dei cataloghi
1. Il fornitore abilitato si impegna a
mantenere sempre aggiornato il catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati
offerti siano effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del
catalogo è accessibile dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.
Articolo 46 - Sistemi di acquisto nel
mercato elettronico
1. L'acquisto di beni e servizi nel mercato
elettronico può avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti a
catalogo o mediante specifica richiesta di offerta, contenente i parametri di
valutazione.
2. Il contratto con il fornitore prescelto
si intende validamente perfezionato al momento della ricezione del relativo
ordine da parte del fornitore prescelto.
3. La Civica Amministrazione si riserva
comunque di non accettare alcuna delle proposte ricevute.
4. In caso di forniture mediante il mercato
elettronico, può essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in
relazione all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.
Articolo 47 - Controlli e sanzioni
1. La Civica Amministrazione può effettuare
controlli anche a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni,
alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi
responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei
predetti contenuti.
2. Il mancato aggiornamento dei dati e delle
informazioni anzidette da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere
da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità
delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del Sistema
utilizzando detti dati e informazioni.
3. L'abilitazione viene sospesa o revocata
nei seguenti casi:
- accertata
non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati o delle informazioni
fornite;
- utilizzo
abusivo, improprio o pregiudizievole dell'Account e della Firma Digitale;
- mancato
o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.
4. La sospensione o revoca dell'abilitazione
determinano l'impossibilità di accedere al Sistema.
Articolo 48 - Malfunzionamenti e guasti
1. La Civica Amministrazione può sospendere
o annullare la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi
telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.
Sezione IV - Albo
dei Fornitori di beni e servizi
Articolo 49 - Tenuta dell'albo
1. L'Economato è incaricato della tenuta e
dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune secondo la procedura di
cui al seguente articolo 50.
L'Albo
è distinto per gruppi merceologici secondo un piano di classificazione che
costituisce la base di riferimento per i supporti informatici finalizzati alla
gestione integrata degli approvvigionamenti.
Nel
predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni ai sistemi informatici di
negoziazione (gare online e mercato elettronico).
2. Le strutture organizzative della Città
devono assicurare, negli affidamenti in economia di forniture e servizi con
esclusione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, la
consultazione degli operatori iscritti all'albo fornitori secondo le modalità
di cui ai precedenti articoli 16 e 17.
3. Qualora l'Albo non rechi nominativi in
numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al
fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato ovvero
tramite la consultazione di cataloghi altrimenti disponibili.
4. I dati relativi ai singoli fornitori
iscritti all'Albo sono messi a disposizione delle articolazioni organizzative
comunali che ne facciano richiesta.
L'utilizzo
delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è
comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di
tutela della riservatezza.
5. Le attività di inserimento, iscrizione,
registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati
inerenti i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente all'Economato.
6. La Civica Amministrazione si riserva la
facoltà di cancellare dall'Albo i fornitori che non confermano la propria
iscrizione in occasione della revisione.
Articolo 50 - Formazione, revisione e
aggiornamento dell'albo
1. Alla formazione dell'Albo si procede
mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente
l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al
successivo articolo 51.
2. L'Albo è revisionato con cadenza annuale
mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal
precedente comma.
3. Nell'arco dei 12 mesi successivi alla
pubblicazione del bando di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte
all'Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta e che
siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo
articolo 51.
4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono
tenute a comunicare alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la
perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione
nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere
effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione
d'ufficio.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale
notificare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione
e nei casi previsti dalla legge.
Articolo 51 - Requisiti per l'iscrizione
all'Albo
1. Costituiscono requisiti di ordine
generale per l'iscrizione all'Albo comunale:
a) iscrizione
alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione
all'esercizio della professione;
b) inesistenza
delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi;
c) inesistenza
delle cause ostative di cui all'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e
s.m.i.;
d) regolarità
con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.;
e) di
non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza,
malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune di
Torino o da diverse stazioni appaltanti;
f) regolarità
contributiva, attestata con le modalità di cui all'articolo 6 del D.P.R.
207/2010.
Sezione V -
Commissioni di gara
1. Quando l'aggiudicazione avviene al prezzo
più basso, la commissione di gara per la procedura negoziata e gli affidamenti
in economia è formata da tre componenti e la presidenza è affidata al Dirigente
del Servizio che avvia la negoziazione o ad un suo delegato con qualifica
dirigenziale; gli altri componenti sono scelti fra i dipendenti che svolgono
funzioni connesse alla negoziazione nella struttura che cura l'affidamento.
2. Quando l'aggiudicazione avviene con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione è formata
da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, ed è presieduta dal
Dirigente del Servizio o da un suo delegato con qualifica dirigenziale. La
scelta dei componenti è effettuata tenendo in considerazione la specifica
competenza nella materia oggetto di affidamento.
3. In entrambi i casi di cui ai precedenti
commi, la commissione è nominata con provvedimento del Direttore competente,
che individua altresì colui che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Per gli affidamenti in economia non
superiori agli importi di cui al comma 7 e 8 del precedente articolo 17, la
nomina della commissione è facoltativa essendo consentito l'affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento.
Articolo 53 - Composizione della
commissione di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio del
prezzo più basso
1. La commissione di gara per procedure
aperte e procedure ristrette aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è
così composta:
a) Presidente:
Dirigente del Servizio Appalti o suo delegato;
b) Componente:
Direttore o Dirigente del Servizio amministrativo o tecnico che ha proposto
l'indizione della gara d'appalto o suo delegato;
c) Componente:
Funzionario del Servizio Appalti.
2. La
commissione svolge collegialmente, le proprie funzioni, alla presenza di tutti
i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti
istruttori di taluni dei componenti o degli uffici comunali.
Articolo 54 - Composizione della
commissione di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
1. La commissione di gara nelle procedure
aperte o ristrette per servizi e forniture aggiudicate con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa è composta da un numero dispari di
membri con le seguenti funzioni:
a) Presidente: Dirigente del competente
Servizio Appalti, o un suo delegato;
b) Componente: un Dirigente o Funzionario
del Servizio proponente l'appalto;
c) Componente: Funzionario del Servizio
Appalti.
2. La commissione di gara per l'affidamento
di lavori e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad
offerta economicamente più vantaggiosa è così composta:
a) Presidente:
Dirigente del Settore Servizio o suo delegato;
b) Componente:
Dirigente o funzionario del Servizio proponente l'appalto;
c) Componente:
Dirigente tecnico dell'Amministrazione o suo delegato.
3. La commissione, ogni qualvolta ciò sia
utile od opportuno, è integrata da ulteriori due componenti con specifica
competenza nella materia oggetto dell'affidamento.
Articolo 55 - Composizione della
commissione di gara per aste pubbliche
1. La commissione aggiudicatrice per aste
pubbliche per alienazione della proprietà o altri diritti reali su beni
immobili, o per vendita di beni mobili, anche registrati, effettuate con il
criterio del prezzo più alto è formata da tre componenti:
a) Presidente:
Dirigente del Servizio Appalti o suo delegato;
b) Componente:
Direttore o Dirigente del Servizio che ha proposto l'indizione dell'asta o suo
delegato;
c) Componente:
Funzionario del Servizio Appalti.
Articolo 56 - Nomina delle commissioni di
cui agli articoli 53, 54 e 55
1. Le commissioni di gara di cui agli
articoli 53, 54 e 55 sono, per ciascuna procedura, nominate con provvedimento
del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti, che può individuare
anche eventuali membri supplenti. Con il medesimo provvedimento viene anche
individuato, fra i componenti, il segretario verbalizzante qualora alle sedute
di gara non partecipi con tale funzione il Segretario Generale.
2. Qualora la commissione operi per una
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento fra
i componenti sono ricompresi funzionari delle amministrazioni o delle stazioni
appaltanti che partecipano alla centrale, quando ciò sia necessario o
funzionale.
Articolo 57 - Composizione della
commissione di gara per project financing, concessioni ed alienazioni,
concessioni di lavori o servizi e procedure diverse effettuate con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. La commissione di gara per project
financing, concessioni ed alienazioni, concessioni di lavori, concessioni di
lavori e servizi, concessioni di servizi e procedure diverse non disciplinate
espressamente in altri articoli del presente regolamento, effettuate utilizzando
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è composta da un
numero dispari di membri, ed è presieduta dal Dirigente del Servizio proponente
l'appalto o altro Dirigente suo delegato; i commissari sono scelti
conformemente alla normativa vigente.
2. Il Direttore del Servizio Centrale o
Divisione proponente nomina la commissione giudicatrice dopo la scadenza del
termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte, individuando
altresì chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. L'aggiudicazione definitiva è effettuata
con determinazione del Direttore del Servizio Centrale o della Direzione o del
Dirigente del Servizio che ha indetto la gara, cui compete altresì l'impegno di
spesa relativo all'eventuale remunerazione dei membri esterni della
commissione.
Articolo 58 - Composizione della
commissione di gara per i concorsi di idee e di progettazione
1. Nei concorsi di idee e di progettazione, la
commissione di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta da
un numero dispari di componenti, non inferiore a tre.
2. I commissari sono scelti tra soggetti
esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, ed è
comunque presieduta dal Direttore o dal Dirigente che ha proposto il concorso.
La nomina della commissione, contenente anche l'individuazione del soggetto che
svolge le funzioni di segretario verbalizzante, avviene ai sensi della vigente
normativa.
3. I compensi della commissione sono
determinati ai sensi del successivo articolo 60.
1. Quando occorra attivare una selezione per
l'esecuzione o l'acquisto di opere d'arte ai sensi dell'articolo 1 della Legge
n. 717/1949 e s.m.i., la commissione di gara per l'individuazione degli artisti
incaricati è nominata dal Direttore del Servizio Centrale o della Direzione
proponente ed è così composta:
- dal
Dirigente del Servizio Tecnico titolare del centro di costo, con funzioni di
Presidente;
- dal
progettista della costruzione edile, ove disponibile;
- dal
Soprintendente per i beni artistici e storici competente, o suo delegato;
- da
due artisti di chiara fama, nominati dalla Città, la cui attività sia coerente
con la natura dell'opera d'arte da realizzare/acquistare.
Contestualmente
viene individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario
verbalizzante.
Articolo 60 - Remunerazione di componenti
delle commissioni esterni all'Amministrazione
1. Nelle commissioni possono essere nominati
commissari esterni solo laddove sia accertata la carenza nell'organico
dell'Amministrazione di adeguate professionalità ovvero nei casi in cui ciò sia
previsto da vigenti disposizioni normative.
2. Il compenso per componenti delle
commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di
presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di gara. E'
fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata
discrezionalmente dal Dirigente del Servizio che indice l'appalto, tenuto conto
comunque delle tabelle professionali di riferimento.
3. I compensi dei commissari,
preventivamente stimati nel quadro economico del progetto, saranno determinati
con il provvedimento dirigenziale di nomina che impegnerà la relativa spesa.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA
STIPULAZIONE
Articolo 61 - Stipulazione degli atti
negoziali
1. Gli accordi di programma, nonché le
intese e gli accordi di collaborazione aventi per oggetto la definizione di
indirizzi comuni di azione con altri enti non comportanti l'assunzione
immediata e diretta di impegni giuridico-patrimoniali, vengono sottoscritti dal
Sindaco o dall'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta,
salvo quanto disposto ai successivi articoli, al Direttore del Servizio
Centrale Contratti e Appalti ovvero ad altro Dirigente dello stesso Servizio
Centrale. Spetta altresì ai medesimi la legale rappresentanza della Città negli
atti concernenti successioni. Il Direttore del Servizio Centrale Contratti e
Appalti può altresì delegare altro Dirigente comunale.
3. La stipulazione degli atti negoziali è
subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la
specifica competenza, con il quale, nel caso in cui l'atto comporti una spesa,
verrà assunto il relativo impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di
previsione, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione;
il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante possono
apportare allo stesso le modifiche di carattere formale necessarie per
l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione
dell'atto.
Articolo 62- Forma della stipulazione
1. La stipulazione dei contratti conseguenti
procedure aperte o ristrette, attivate e concluse dal Servizio Centrale
Contratti e Appalti, avviene in forma pubblica amministrativa e la
sottoscrizione spetta ai Dirigenti del Servizio.
2. La stipulazione dei contratti di mutuo o
altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Vice Direttore
Generale Finanza e Tributi o di altro dirigente della Vice Direzione stessa. I
contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico.
3. Nella procedura di project financing, in
caso di aggiudicazione intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di
affidamento al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del
Servizio proponente, dato atto con determinazione dell'esito della procedura,
approva ed invia lo schema di contratto di concessione al Servizio Contratti
per la formale stipulazione.
4. Nei concorsi di idee o di progettazione
la stipulazione del relativo contratto spetta al Dirigente del Servizio
proponente.
5. Per il conferimento degli incarichi
professionali il dirigente che ha approvato il provvedimento di incarico
sottoscriverà il contratto relativo mediante scrittura privata redatta
obbligatoriamente su documento contestuale.
6. Nelle aste per l'alienazione di beni mobili
registrati, effettuate alla presenza del Segretario Generale in qualità di
ufficiale rogante, il verbale di gara tiene luogo di contratto ai sensi
dell'articolo 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e pertanto non si fa luogo
ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione contraria.
1. Per gli affidamenti realizzati mediante
procedura negoziata, gli affidamenti diretti in economia, di importo superiore
ai 20.000,00 Euro, i contratti di sponsorizzazione, gli accordi di
collaborazione, diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 61, il
contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, di norma
consistente in un documento contestuale, sottoscritta per la Città dal
dirigente che ha adottato il provvedimento conclusivo della negoziazione.
2. Quando la stipula contestuale non sia
possibile nella determinazione a contrarre dovrà essere dato conto di tale circostanza
e la stipulazione potrà avvenire, per esempio, anche mediante obbligazione
stesa in calce al capitolato, scambio di proposta ed accettazione per via
postale, per mezzo di telefax o posta elettronica certificata, sottoscrizione
per accettazione di moduli prestampati. Le predette modalità possono sempre
essere assunte per gli affidamenti diretti da parte del Responsabile del
procedimento di importo non superiore a 20.000,00 Euro.
3. In ogni caso la documentazione che, nel
suo complesso, costituisce il contratto (testo della proposta o
dell'accettazione, formulari compilati e sottoscritti dal dirigente) dovrà
essere richiamata nelle determinazioni di impegno e di liquidazione.
4. La sottoscrizione relativa ad affidamenti
a procedura negoziata, compresi gli affidamenti diretti in economia e gli
incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria nonché i
contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, spetta al
dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di
negoziazione.
Articolo 64 - Calcolo dell'importo
contrattuale
1. Il calcolo del valore stimato degli
appalti è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, compresa
qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, stimato al momento
dell'adozione della determinazione a contrarre, secondo i criteri specificati
all'articolo 29 del D.Lgs. 163/2006.
2. E' vietata qualsiasi forma di
frazionamento.
3. Nel caso di affidamenti pluriennali
l'importo contrattuale è costituito dal valore complessivo.
Articolo 65 - Depositi cauzionali
provvisori
1. Per la partecipazione alle gare di
importo superiore a 20.000,00 Euro - ad eccezione degli affidamenti di
incarichi attinenti alla progettazione ed alla redazione del piano di sicurezza
- è richiesta una garanzia, il cui importo e modalità di presentazione sono
indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alla normativa
vigente.
2. Per la partecipazione alle gare
telematiche ed al mercato elettronico i concorrenti abilitati possono essere
esonerati dalla presentazione del deposito cauzionale provvisorio in relazione
all'adeguata qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.
3. La Stazione Appaltante provvede alla
restituzione dei depositi cauzionali provvisori ai soggetti non aggiudicatari,
entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale
provvisorio dell'aggiudicatario è subordinato al perfezionamento contrattuale
dell'affidamento salvo il caso in cui detto perfezionamento non abbia luogo per
causa non imputabile all'aggiudicatario.
5. Nelle gare di importo inferiore a
20.000,00 Euro la facoltà di richiedere il deposito cauzionale è rimessa alla
discrezionalità del Responsabile del procedimento.
Articolo 66 - Depositi cauzionali
definitivi
1. L'esecutore del contratto, con
l'eccezione di cui al precedente articolo 65 comma 1 è obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria con le modalità e per gli importi previsti dalla
normativa vigente.
2. Allo svincolo della garanzia provvede,
nel rispetto delle medesime modalità il Responsabile del procedimento come
individuato negli atti di gara.
3. Non è richiesta la costituzione della
cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale
dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni
contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Responsabile
dell'esecuzione e validato dal Responsabile del procedimento.
4. Per la stipulazione dei contratti di
importo non superiore a 20.000,00 Euro può essere concesso l'esonero su
proposta del responsabile del procedimento.
5. In caso di variazioni in aumento
dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento
dell'ammontare della cauzione definitiva, salva la compensazione con eventuali
importi da svincolarsi.
6. L'appaltatore è obbligato a reintegrare
la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l'esecuzione del contratto.
Articolo 67 - Adempimenti conseguenti alla
stipulazione
1. Il Comune provvede, per i contratti
stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D
annessa alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i..
2. Qualora si decida di porre l'assunzione
delle spese di atto a carico del Comune, ciò deve essere espressamente previsto
nel provvedimento a contrarre.
Sezione I -
Gestione economale
Articolo 68 - Archivio articoli
1. I singoli articoli di beni o servizi sono
individuati nell'Albo Fornitori mediante la strutturazione in diversi livelli
di gruppi merceologici previsti nel relativo piano di classificazione.
2. I dati tecnici ed economici costituenti
l'archivio articoli sono consultabili nell'ambito della procedura acquisti,
quale banca dati informatica, dai Servizi Centrali, Direzioni, Servizi e
Circoscrizioni mediante i dipendenti autorizzati all'accesso alla procedura
stessa.
Articolo 69 - Richieste di beni e servizi
1. Le richieste di beni e servizi la cui competenza
di acquisto spetta alla Direzione Economato e/o alle Direzioni che utilizzano
la procedura acquisti, ciascuna per la parte di propria competenza e nel
rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, devono essere trasmesse
esclusivamente su supporto informatico.
2. L'invio telematico delle suddette
richieste deve essere seguito da invio su cartaceo, previa sottoscrizione del
Dirigente del Servizio.
3. Il sistema informatico attribuisce a
ciascuna richiesta inserita un numero progressivo su base annuale. Tale numero
contraddistingue univocamente la richiesta nel corso della procedura fino al
completo esaurimento, ovvero annullamento, dei fabbisogni indicati. Qualora una
richiesta non risulti inserita nel sistema, non è consentito dare corso all'acquisizione
dei relativi beni o servizi.
Articolo 70 - Beni mobili inventariabili
1. Il consegnatario dei beni è responsabile
della loro conservazione.
2. All'atto del ricevimento i beni non di
rapido consumo e di valore unitario superiore ad Euro 51,64, vanno inseriti nel
Registro Inventario di pertinenza, utilizzando l'apposito applicativo
"Inventario".
3. Per i beni acquistati dalla Direzione
Economato, il Servizio ricevente deve altresì provvedere alla stampa della
bolletta di presa in carico rilasciata dall'applicativo "Inventario"
ed inoltrarla alla Direzione suddetta.
4. L'inventario settoriale deve essere
aggiornato mediante contestuale comunicazione alla Direzione Bilancio, cui
competono il coordinamento ed il controllo in materia. In carenza, o disguido,
del sistema informativo, si procede mediante supporto cartaceo.
5. Il consegnatario dei beni è responsabile
della loro conservazione.
6. Nel caso di passaggio di beni da uno ad
altro Servizio Centrale, Direzione, Servizio o Circoscrizione, il cedente
provvede ad effettuare lo scarico ad altro ente utilizzando l'apposito
applicativo e stampando il relativo modulo di scarico.
7. Nel caso di furto o smarrimento, il
consegnatario è tenuto a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con
segnalazione alla Direzione Bilancio cui compete autorizzare la cancellazione
dall'inventario.
8. Per gli aspetti procedurali analitici
inerenti gli adempimenti citati si rinvia al regolamento di contabilità.
9. Qualora determinati beni mobili
inventariabili non siano ritenuti ulteriormente utilizzabili, il responsabile
della funzione consegnataria emette una richiesta di scarico specificando
analiticamente i beni interessati e le motivazioni.
10. La richiesta, ottenuta l'approvazione del
Dirigente dell'articolazione organizzativa di appartenenza, è inoltrata
all'Economato cui competono i provvedimenti sulla destinazione dei beni, quali
manutenzioni straordinarie, adattamenti ed interventi similari, ovvero la
radiazione definitiva dei medesimi.
11. Relativamente alle radiazioni di beni
mobili il cui valore originario di carico non superi i 12.000,00 Euro e che
siano stati acquisiti da non meno di cinque anni, la valutazione dell'Economato
consente di attivare le procedure di cui al successivo comma 15.
12. Qualora il valore ecceda l'importo
sopracitato, ovvero si tratti di beni acquisiti da meno di cinque anni, il
provvedimento di radiazione deve essere motivato circa l'impossibilità di
utilizzo.
13. La documentazione della radiazione deve
essere trasmessa in ogni caso alla Direzione Bilancio. All'Economato compete in
via esclusiva disporre per la destinazione dei beni mobili radiati secondo le
opportunità ravvisabili sul mercato e considerato anche il valore residuo dei
medesimi.
14. Sono esperibili i provvedimenti alternativi
di:
a) asta pubblica, per la vendita in blocco;
b) convenzione con aziende di rottamazione;
c) cessione gratuita ad associazioni e
fondazioni non lucrative;
d) rottamazione diretta.
15. Restano ferme le disposizioni procedurali
in materia previste dal regolamento di contabilità.
Articolo 71 - Magazzino economale
1. Il magazzino economale è posto alle
dipendenze del dirigente della Direzione Economato.
2. La gestione a mezzo del magazzino
economale è prevista esclusivamente per gli articoli destinati a manifestazioni
e cerimonie, nonché per la movimentazione ed il riadattamento di mobili ed
arredi usati destinati o destinabili ad ulteriore utilizzazione nell'ambito del
Comune.
3. Per tutte le tipologie di beni diversi da
quelli citati al comma 2, le articolazioni organizzative acquirenti sono tenute
prioritariamente a negoziare con modalità e clausole contrattuali, e
particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni, che non comportino
l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di rapido consumo che inventariabili,
presso locali ed aree comunali.
4. Il responsabile del magazzino è
responsabile delle quantità movimentate classificate in base agli articoli e
gruppi merceologici e della idonea conservazione dei beni depositati. A tale
fine provvede alle operazioni di:
a) presa
in carico, in base all'apposita documentazione, dei beni approvvigionati
dall'esterno ovvero resi dagli utilizzatori, mediante uso dell'applicativo
"Inventario";
b) conservazione,
movimentazione e riassegnazione agli utilizzatori, mediante uso della procedura
informatica;
c) tenuta
delle rilevazioni quantitative di carico e scarico ai fini dell'inventario
permanente;
d) comunicazioni
periodiche alla Direzione Bilancio secondo quanto disposto dal regolamento di
contabilità.
5. L'entrata di beni inventariabili usati
deve essere documentata secondo la procedura di cui all'articolo 70.
6. Il dirigente della Direzione Economato
deve accertare, mediante periodiche verifiche, la regolarità delle operazioni
di magazzinaggio e, in particolare, l'idonea conservazione e l'adeguata
rotazione dei beni e materiali depositati.
7. Quando per determinati beni o materiali
si ravvisa l'impossibilità, in conseguenza di deterioramento, vetustà o non
idoneità legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura di
radiazione di cui all'articolo precedente, per lotti omogenei di beni ed a
cadenze prestabilite.
Sezione II -
Spese minute ed urgenti e fondo economale
Articolo 72 - Spese minute ed urgenti a
reintegro ed a rendiconto
1. Le forniture aventi carattere di urgenza
e natura di spese minute, non ripetibili e non prevedibili, possono essere
disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti
delle singole funzioni interessate fino all'importo unitario di Euro 260,00,
IVA compresa. In tali casi la negoziazione può avvenire anche per telefono
ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, e-mail o fax.
2. La motivazione dell'urgenza non deve in
alcun caso derivare da fatti o carenze di programmazione imputabili alla
funzione richiedente.
Ciascuna
fornitura di beni o servizi, singolarmente considerata, deve esaurire lo scopo
per cui è eseguita nei limiti di spesa sopra stabiliti.
La spesa
relativa a dette forniture deve essere impegnata con apposita determinazione
nell'ambito dei pertinenti stanziamenti di bilancio.
3. L'importo del fondo di anticipazione di
cassa non può essere superiore ad Euro 516,46. A tale limite si può derogare per
particolari e comprovate esigenze di servizio e con autorizzazione
dell'Ispettorato di Ragioneria. Il limite di spesa massimo consentito per
importo unitario è di Euro 260,00 (IVA compresa) con la fattura e di Euro
100,00 (IVA compresa) con lo scontrino. Il reintegro del fondo avviene mediante
determinazione di liquidazione con in allegato l'elenco delle spese; il
dirigente competente, constatata la regolarità del procedimento, lo convalida
mediante sottoscrizione.
4. Per i Fondi a Rendiconto annualmente
vengono effettuati gli impegni dai settori interessati; la determinazione deve
contenere l'elenco della tipologia di spese che si prevede di dover affrontare.
Tale elenco è vincolante. Le spese effettuate dovranno essere rendicontate
entro la data stabilita nella determinazione di impegno. Per tali fondi il
limite previsto dal comma 1 può essere superato per comprovate esigenze di
servizio e sentito l'Ispettorato di Ragioneria.
5. Occorre provvedere alla tenuta ed
aggiornamento di apposito Registro di cassa debitamente numerato in ogni pagina
e vidimato dalla Vice Direzione Generale Finanza e Tributi secondo la normativa
prevista dal regolamento di contabilità, conservando ordinatamente la relativa
documentazione. La Vice Direzione Generale Finanza e Tributi procede a
verifiche delle consistenze di cassa e della relativa documentazione
ogniqualvolta sia ritenuto opportuno.
1. Per acquisti che rivestono carattere di
urgenza non programmabili in fase di predisposizione del Bilancio di
Previsione, ed il cui importo singolarmente considerato non superi i 2.500,00
Euro IVA compresa, è istituito un Fondo Economale con dotazione annua di
50.000,00 Euro a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel
Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere sul Fondo Economale
sono direttamente ordinate dal dirigente dell'Economato a ciò delegato, il
quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di cassa
debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dalla Vice Direzione Finanza e
Tributi secondo la normativa prevista dal regolamento di contabilità,
conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il
dirigente citato è personalmente responsabile delle somme ricevute in consegna
fino al momento della regolarizzazione dei pagamenti effettuati.
3. La Vice Direzione Finanza e Tributi
procede a verifiche delle consistenze di cassa e della relativa documentazione
ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del
Direttore Generale.
Articolo 74 - Casse decentrate
1. Per provvedere esclusivamente ai
pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'articolo 72, entro
il limite unitario di 260,00 Euro IVA compresa, sono istituite, presso ogni
Servizio Centrale, Direzione o Circoscrizione, Casse decentrate con dotazione
annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere su ciascuna cassa
decentrata sono direttamente ordinate dal competente dirigente del Servizio,
Direzione o Circoscrizione interessato il quale è inoltre tenuto
all'aggiornamento di apposito Registro di cassa debitamente numerato in ogni
pagina e vidimato dalla Vice Direzione Generale Finanza e Tributi secondo la
normativa prevista dal regolamento di contabilità, conservando ordinatamente la
relativa documentazione.
Il
dirigente citato è personalmente responsabile del fondo assegnato, nonché delle
irregolarità che si dovessero riscontrare nel corso della gestione od in
seguito alle verifiche di cui al successivo comma 3.
3. La Vice Direzione Generale Finanza e
Tributi procede a verifiche delle consistenze di cassa e della relativa
documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del
Sindaco o del Direttore Generale.
TITOLO V - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE
DEI CONTRATTI
Sezione I -
Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti
Articolo 75 - Subappalto e contratti di
fornitura con posa in opera
1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire
in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo
fiduciario è autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e con
le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al
subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione
entro 20 giorni - pena la sospensione dei pagamenti - dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista o dal
fornitore della posa in opera con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nei casi previsti dalla legge nonché nei casi particolari,
individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede
direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i
soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di
lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
4. La sospensione dei pagamenti di cui al
comma precedente è applicata automaticamente ed a prescindere da qualsivoglia
eccezione o contenzioso tra appaltatore e subappaltatore, fatto salvo quanto
previsto, per l'esecuzione di lavori, dall'art. 170 comma 7 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i..
Articolo 76 - Collaudi e verifiche di conformità
per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini
1. Il collaudo delle forniture e le
verifiche di conformità delle prestazioni di servizi sono effettuati a cura del
Responsabile del procedimento, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, ove
nominato, mediante accertamento comprovato dai destinatari del bene/servizio ed
attestato con idonea documentazione predisposta dal Responsabile del
procedimento, la quale è acquisita dallo stesso agli atti dell'appalto.
2. Nel caso di forniture/prestazioni di
particolare complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che
richiedono una pluralità di competenze, le attività di collaudo e verifica di
conformità possono essere affidate tramite incarico a soggetti in possesso
della necessaria professionalità, prioritariamente individuati all'interno
dell'Amministrazione tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale o
tra i funzionari.
3. Nell'ipotesi di carenza di
professionalità adeguate all'interno dell'Amministrazione accertata e certificata
dal Responsabile del procedimento, si procede all'affidamento dell'incarico a
soggetti esterni scelti secondo le procedure di affidamento dei servizi.
4. In relazione alle peculiarità od
all'importo di specifiche prestazioni, il collaudo o la verifica di conformità
possono essere effettuati in forma semplificata, facendo ricorso a
certificazioni di qualità o a documentazione di contenuto analogo, ovvero
tramite controlli a campione, con modalità comunque idonee ad un'effettiva
verifica dell'esecuzione del contratto.
5. Le verifiche di conformità sono avviate
entro il termine previsto dal contratto e devono concludersi non oltre sessanta
giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero
entro diverso termine previsto nel contratto.
Articolo 77 - Collaudi e verifiche di
conformità - Effetti
1. La documentazione attestante la completa
e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali per beni e servizi, viene
trasmessa al Responsabile dell'esecuzione del contratto, ove previsto, e
costituisce atto preliminare ai fini della liquidazione del fornitore;
quest'ultima ha altresì valore di notifica al fornitore dell'avvenuto
collaudo/accettazione di conformità del bene/prestazione.
2. In caso di non conformità, i rilievi
devono essere esposti analiticamente (ove possibile con stima dei connessi
effetti economici) in apposita relazione e notificati al fornitore, al quale
vengono riconosciuti 10 giorni per eventuali controdeduzioni.
3. Sulla base delle risultanze dei collaudi
e delle verifiche, il Responsabile del procedimento dispone per la liquidazione
delle forniture/prestazioni, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei
confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od
a servizi non eseguiti in conformità al contratto.
4. E' fatta salva la responsabilità
dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,
componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di
conformità.
Articolo 78 - Collaudi ed agibilità di
opere pubbliche
1. La verifica della buona esecuzione ed
agibilità di un'opera pubblica è effettuata mediante il rilascio del
certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
2. Qualora sia necessario attestare
l'agibilità di un'opera pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato
di cui al comma precedente, il dirigente del Servizio Tecnico interessato
predispone apposita determinazione dirigenziale che riveste, a tutti gli effetti
consentiti dalla legge, le caratteristiche del certificato di agibilità
medesimo.
Articolo 79 - Penalità e risoluzioni
contrattuali
1. Agli inadempimenti contrattuali si
applicano le penalità previste dalla legge, dal presente regolamento, dal
Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché dei
Capitolati speciali e disciplinare di gara.
2. La valutazione degli inadempimenti
comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina
contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto, compete al
Responsabile del procedimento.
3. Qualora siano emerse difformità
qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni
contrattuali, si procederà a contestazione in forma scritta, assegnando un
congruo termine al fornitore per presentare le proprie eventuali
controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della Legge 241/1990.
4. Qualora le controdeduzioni non siano
ritenute esimenti, si procederà all'applicazione delle penalità stabilite.
5. Nel caso di contestazioni rilevanti, la
liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del
contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la
liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche
parziale, per il corrispondente importo maturato.
6. Qualora l'importo della penalità,
computato in applicazione del capitolato, ecceda il 10% dell'importo
contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove la risoluzione di
diritto del contratto.
1. Le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere
risolte anche mediante transazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'accordo transattivo dovrà essere proposto
a cura del Responsabile del procedimento all'approvazione della Giunta
Comunale, come previsto dall'articolo 5 e nel caso in cui l'importo delle
concessioni o delle rinunce delle parti ecceda i 100.000,00 Euro, al parere
dell'Avvocatura comunale.
1. Per le opere pubbliche le controversie
oggetto di riserve sui documenti contabili da parte dell'Appaltatore possono
comportare l'attivazione dell'accordo bonario secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
2. Nel caso di appalti e concessioni di
lavori di importo inferiore a 10 milioni di Euro la formulazione della proposta
motivata di accordo bonario spetta unicamente al Responsabile del Procedimento.
3. Per lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di Euro la competenza spetta, invece, ad una apposita commissione,
la quale non assume comunque alcuna decisione vincolante per l'Amministrazione,
indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'accordo unanime tra i
componenti della commissione stessa. Il dissenso totale o parziale di uno o più
componenti della commissione sulla proposta di accordo bonario viene in ogni
caso motivato e formalizzato.
4. Per i servizi e le forniture sono
applicabili le norme di cui sopra in quanto compatibili.
Articolo 82 - Liquidazione delle
prestazioni di forniture di beni e servizi
1. Le fatture pervenute a seguito
dell'esecuzione delle forniture, regolarmente ordinate, di beni o servizi
vengono esaminate dal Responsabile dell'esecuzione, come individuato negli atti
di gara, per accertarne:
a) la
rispondenza delle quantità richieste con quelle effettivamente ricevute,
tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi;
b) la
concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di resa con quelli stipulati
in sede contrattuale;
c) l'esattezza
dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;
d) l'avvenuto
rilascio del documento unico di regolarità contributiva nonché l'esito positivo
delle verifiche di legge relative all'insussistenza
di mancati pagamenti delle cartelle di riscossione dei ruoli.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui
al comma precedente, il dirigente competente, su proposta del Responsabile del
procedimento, constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui è dato
atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.
3. Gli atti inerenti la liquidazione, con
l'esclusione di quelli attinenti l'ingegneria e l'architettura, sono trasmessi
attraverso il sistema informativo degli acquisti alla Vice Direzione Finanza e
Tributi che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal
regolamento di contabilità.
Nel
caso di spese minute ed urgenti il pagamento è effettuato a cura del Servizio
Centrale, Direzione o Circoscrizione competenti, a valere sulle proprie
disponibilità di cassa.
Sezione II -
Modificazioni del contratto
Articolo 83 - Divieto di cessione del
contratto di appalto
1. Il contratto d'appalto non può essere
ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione
della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle ditte
aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata - pena la sospensione dei
pagamenti - alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con
determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione che
attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonché della
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991,
n. 187.
Articolo 84 - Cessioni di credito
1. Nel rispetto della normativa inerente la
tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni di credito derivanti da
contratti d'appalto di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, successive al
loro perfezionamento possono essere effettuate a soggetti che rispettino le
prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari contenute
nelle leggi in materia bancaria o creditizia. La cessione deve essere stipulata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
all'Amministrazione, che l'autorizza.
2. La cessione dei crediti verso
l'Amministrazione derivanti da contratti d'appalto o di concessione, nonché le
procure, sono efficaci ed opponibili all'Amministrazione qualora questa non
rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al comma
precedente, o non riconosca la procura.
3. In ogni caso e ad ogni effetto la
cessione decorre dalla data dell'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione.
4. L'autorizzazione è rilasciata con
determinazione del Dirigente competente, previa acquisizione della
certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. nonché della
verifica ai sensi dell'articolo 48 bis D.P.R. 602/1973.
5. Qualora la cessione di credito avvenga a
favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate le
prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari.
6. In ogni caso l'Amministrazione può
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto con questo stipulato.
FUNZIONE
D'ACQUISTO ECONOMATO - ELENCO CLASSI MERCEOLOGICHE
BENI
- ARREDI
(ufficio, archivi, biblioteche, per esterno, impianti sportivi, sale mediche,
attrezzature sanitarie, ausili, armadi sicurezza, bagno).
- COMPLEMENTI
DI ARREDO (specchi, lampade, tende).
- ELETTRODOMESTICI
- AUDIO VIDEO (attrezzature industriali, audio video e fotografia,
elettrodomestici, stoviglieria).
- MACCHINE
ED ATTREZZATURE (attrezzature tecniche e ferramenta, attrezzature e macchinari
pulizia, macchine movimentazione carichi, macchine ed attrezzature aree verdi).
- CARTA
- CANCELLERIA - STAMPATI
- PRODOTTI
DI CONSUMO (ferramenta, igiene persona, prodotti pulizia ambienti, monouso, biancheria
istituti ricovero ed asili nido, prodotti chimici piscine, stoviglieria
monouso).
- SICUREZZA
(D.P.I., pronto soccorso, segnaletica).
- VESTIARIO
E BIANCHERIA (divise rappresentanza, divise da lavoro, lavanolo biancheria).
- MACCHINE
PER UFFICIO (acquisto, noleggio fotocopiatori).
- BANDIERE
SERVIZI
- IMMOBILI
(pulizia ordinaria, pulizia straordinaria, movimentazione arredi, rottamazione
fuori uso).
- MANUTENZIONI
(apparecchiature industriali da cucina e lavanderia, archivi, arredi, audiovisivi,
ausili, casseforti, elettrodomestici, macchine ed attrezzature tecniche,
fotocopiatori e macchine per ufficio, orologi, pianoforti, sistemi
eliminacode).
- RISTORAZIONE
(dipendenti, Istituti ricovero, domiciliari, benefiche, centri socio-terapeutici,
distributori automatici).
- MANIFESTAZIONI
(noleggio attrezzature a terzi, allestimento manifestazioni).
- ELEZIONI
(allestimento/disallestimento seggi, pulizia seggi, fornitura stampati e
materiali consumo, noleggio tabelloni propaganda).
CODICE
ETICO
DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI
1.
Ambito di applicazione
1. Il presente codice etico regola i
comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto
ed ai contratti del Comune di Torino.
2. Il medesimo interessa tutte le aziende
che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto
appaltatore o subappaltatore e viene richiamato nei bandi di gara e negli
inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere attestata in ogni
contratto sottoscritto fra la Città e l'appaltatore.
2.
Dovere di correttezza
1. L'azienda concorrente od appaltatrice
agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale,
lealtà nei confronti del Comune di Torino e delle altre ditte.
3.
Concorrenza
1. La ditta si astiene da comportamenti
anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del
mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente codice, si intende
per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari
ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti
lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la
propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese
mediante:
- la
promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se
stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto,
ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per
l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo
l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un
accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta
o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano
all'appalto o ritirino la loro offerta.
4.
Collegamenti
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme
di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del
Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento
sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
5.
Rapporti con gli uffici comunali
1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle
trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella
successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di
influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero
che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai
dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di
modico valore.
3. Non è altresì consentito esaminare o
proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i
dipendenti a titolo personale.
6.
Dovere di segnalazione
1. La ditta segnala al Comune di Torino
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi
anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua
esecuzione.
7.
Impegno all'osservanza del codice etico
1. Con la presentazione dell'offerta la
ditta partecipante si impegna al rispetto del presente codice etico.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la
Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'
ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del codice.
8.
Violazioni del codice etico
1. La violazione delle norme stabilite dal
presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto
comporterà l'esclusione dalla gara ai sensi delle vigenti norme legislative
ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo,
l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
2. La violazione delle norme stabilite per
la corretta esecuzione comporterà la risoluzione del contratto.
3. La violazione delle norme previste agli
articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di
Torino.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris