Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

Settore Affari Generali Normative - Forniture e Servizi  

n. ord. 102   

2011 08018/003

 

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 SETTEMBRE 2012

 

(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele

D'AMICO Angelo

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

ONOFRI Laura

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

 

Risultano assenti i Consiglieri: AMBROGIO Paola - COPPOLA Michele - LIARDO Enzo - MUSY Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA  

 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

 

Proposta dell'Assessore Spinosa, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

          Con deliberazione del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003), esecutiva dal 10 gennaio 2009, veniva approvato il testo oggi vigente del Regolamento per i contratti, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e dei due successivi "decreti correttivi".

          Successivamente all'approvazione del Regolamento cittadino, nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 veniva pubblicato il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Tale Regolamento è entrato in vigore in data 9 giugno 2011. Oltre alla sopravvenuta necessità di integrazione con quest'ultima disciplina, la normativa nazionale sugli appalti è stata nel frattempo oggetto di ulteriori importanti interventi modificativi, fra i quali sono da segnalarsi in particolare il D.Lgs. 152/2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti), la Legge 102/2009 (provvedimenti anticrisi, misure di semplificazione sui contratti), il D.L. 135/2009 convertito con la Legge 166/2009 (disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi comunitari), il D.Lgs53/2010 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici), il D.Lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), la Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), il D.L. 70/2011 convertito con Legge 106/2011 (Disposizioni urgenti per l'economia), il D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), il D.P.C.M. 22 luglio 2011 (Comunicazioni informatiche fra imprese e amministrazioni pubbliche), il D.P.C.M. 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante), il D.Lgs. 186/2011 (Statuto delle Imprese), il Regolamento UE 842 / 2011 (Aggiornamento bandi europei).

          Buona parte delle disposizioni in questione ha comportato ricadute importanti sui procedimenti amministrativi finalizzati ai contratti pubblici; di esse si è tenuto conto nella prassi quotidiana modificando significativi segmenti procedimentali, ora normati dal regolamento in via di approvazione (ad esempio la stipulazione dei contratti a seguito di gara pubblica). Il consolidarsi, poi, di alcuni orientamenti giurisprudenziali e l'emanazione di specifici atti di indirizzo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha suggerito di "calibrare" adeguatamente alcuni aspetti, anch'essi di rilievo (quali, ad esempio, la nomina e la composizione delle commissioni).

          Si è quindi proceduto ad una completa riformulazione del Regolamento comunale vigente, al fine di consentirne un corretto coordinamento con la normazione di fonte nazionale e comunitaria.

          Rispetto al testo previgente, il nuovo Regolamento proposto (allegato 1bis), in particolare, introduce integrazioni alla disciplina dei rapporti con le altre forme regolamentari cittadine, apporta modifiche alle competenze del Segretario Generale, alle attribuzioni delle articolazioni organizzative della Città, disciplina più compiutamente composizione, nomina ed attività delle commissioni di gara, ridefinisce l'iter procedimentale delle determinazioni a contrarre nonché della stipulazione del contratto; interviene infine sugli affidamenti in economia, i concorsi di idee, l'albo fornitori, l'accordo bonario, la cessione dei crediti.

          Si è ritenuto inoltre di normare quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici in ordine alla possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche a fronte della necessità manifestata da società partecipate dalla Città, per le quali è già stata avviata la sperimentazione. Tale modalità di acquisizione risponde anche alla finalità di razionalizzazione della spesa, anche essa perseguita nel nuovo Regolamento attraverso l'introduzione di forme organizzative di monitoraggio che consentono di accorpare i fabbisogni o di adottare nuove modalità di negoziazione.

          Si è mantenuta la scelta, espressa nel vecchio Regolamento, di integrare il medesimo con un allegato - anch'esso sottoposto ad adeguamento ed aggiornamento - contenente norme di correttezza comportamentale, denominato "Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali" (allegato 2 al Regolamento).

          Tale documento, originariamente elaborato nel gennaio 2003 nel quadro delle misure di autotutela varate dall'Amministrazione in occasione dei fenomeni di turbativa delle gare di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, rappresenta oggi una norma regolamentare di carattere generale e permanente, valido per tutti gli appalti.

          Ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, le quali, a seguito di proposta presentata dall'Assessore al Decentramento, Politiche delle pari Opportunità, Piani dei Tempi ed Orari della Città, Contratti e Appalti, relativamente ad una diversa formulazione degli articoli 8 e 17 rispetto al testo originario, hanno espresso parere come segue sul testo così come modificato:

-        la Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.          );

-        la Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 3 - n.          );

-        la Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole (all. 4 - n.          );

-        la Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 5 - n.          );

-        la Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 6 - n.          );

-        la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n.          );

-        la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n.          );

-        la Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n.          );

-        la Circoscrizione 9 nei termini non ha espresso alcun parere;

-        la Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n.          ).  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di adottare il nuovo Regolamento per i Contratti della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1bis - n.        );

2)      di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dei Contratti" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003), esecutiva dal 10 gennaio 2009, è abrogato a far data dall'esecutività della presente deliberazione. 

 

L'ASSESSORA AL DECENTRAMENTO,

PARI OPPORTUNITA',

ECONOMATO, CONTRATTI E APPALTI

F.to Spinosa

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

F.to Roux

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carbonero Roberto, il Sindaco Fassino Piero, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico

 

PRESENTI 33

VOTANTI 29

 

ASTENUTI 4:

Altamura Alessandro, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Scanderebech Federica

 

FAVOREVOLI 19:

Alunno Guido Maria, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

 

CONTRARI 10:

Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

Allegato 1 - Regolamento

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

 

TITOLO I - PARTE GENERALE

 

Sezione I - Disposizioni generali

 

Articolo 1 - Principi e finalità

1.       Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" disciplina mediante definizione di criteri generali l'attività negoziale della Città.

2.       La predetta attività si svolge nell'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali per quanto applicabili agli enti locali, nonché dei principi fondamentali comunitari e costituzionali, e precisamente:

-        di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;

-        di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.

3.       Anche al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel comma precedente, i partecipanti agli appalti della Città devono osservare il "CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI" allegato al presente regolamento. Esso viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere attestata in ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'appaltatore.

4.       La Città promuove la conclusione di accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.

 

Articolo 2 - Rapporti con altre fonti regolamentari della Città

1.       La normativa di carattere generale del presente regolamento va integrata con le altre disposizioni regolamentari della Città riguardanti ambiti negoziali specifici, fra le quali in particolare:

a)       il regolamento del decentramento con specifico riferimento all'attività negoziale delle Circoscrizioni;

b)       il regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza;

c)       il regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi con riferimento ai riflessi in materia di accesso nelle procedure di gara;

d)       il regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni all'Amministrazione;

e)       il regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili;

f)       il regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali.

 

Articolo 3 - Adeguamenti normativi

1.       Le disposizioni del presente regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere generale tempus regit actum.

 

Articolo 4 - Centrali di Committenza

1.       Il Comune può svolgere la funzione di centrale di committenza secondo quanto previsto dalle vigenti norme, stipulando a tal fine accordi o convenzioni con altre stazioni appaltanti per regolare le modalità operative ed il rimborso dei costi.

2.       Le convenzioni da concludersi a tal fine con altri enti territoriali sono approvate a norma dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000.

3.       Lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza per conto di soggetti partecipati dal Comune o ad esso comunque collegati s'intende assentito a norma del presente regolamento.

4.       Esso viene regolato con apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

 

Sezione II - Competenze e attribuzioni degli Organi dell'Ente

 

Articolo 5 - Competenze degli Organi politici

1.       Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

2.       La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

3.       Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, può definire indirizzi relativi a specifiche tipologie contrattuali e/o di affidamenti.

4.       La Giunta Comunale, è in particolare competente:

a)       all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi qualora comportino una variazione all'importo complessivo del quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;

b)       all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto ex articolo 57, comma 5, e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché ex articolo 204, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;

c)       all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, e 205, commi 1 e 4, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante;

d)       all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice;

e)       all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articolo 240 D.Lgs. 163/2006 o la presa d'atto di mancato accordo bonario;

f)       all'approvazione della proposta di transazione ex articolo 239 ovvero di recesso per pubblico interesse ex articolo 134 del D.Lgs. 163/2006;

g)       alla presa d'atto della comunicazione preventiva di assunzione del provvedimento di risoluzione del contratto ex articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

h)       all'approvazione di protocolli di intesa e/o di convenzioni, non di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del precedente articolo 4, anche finalizzate alla realizzazione di acquisti mediante il ricorso a centrali di committenza.

 

Articolo 6 - Competenze del Segretario Generale

1.       Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

2.       Il Segretario Generale può, altresì, presiedere le commissioni di gara nonché svolgere le funzioni di ufficiale verbalizzante o rogante nelle relative sedute pubbliche di gara.

 

 

Articolo 7 - Competenze dei Dirigenti

1.       In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.

2.       Ai Dirigenti competono in particolare:

a)       l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa;

b)       l'indizione delle gare d'appalto e affidamenti di lavori pubblici, di forniture e di servizi, per qualsiasi importo nel rispetto dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;

c)       l'approvazione dei capitolati, dei disciplinari di gara, la redazione degli avvisi, dei bandi di gara e delle lettere di invito alle procedure ristrette e negoziate;

d)       le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;

e)       la presidenza delle commissioni di gara, secondo quanto disposto dal presente regolamento;

f)       l'affidamento degli incarichi professionali;

g)       la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni di imprese ed affitti di aziende;

h)       l'approvazione dei progetti e dei relativi affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché le relative ulteriori opere;

i)        l'approvazione di progetti esecutivi di lavori che non presentano modifiche all'importo complessivo derivante dal quadro economico di spesa;

j)        le varianti progettuali ex articolo 132, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione che rientrano nella disponibilità del quadro economico;

k)       le varianti migliorative ex articolo 132, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione, nonché ex articolo 205, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006;

l)        l'autorizzazione al subappalto ex articolo 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006;

m)      l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;

n)       l'approvazione del certificato del collaudo, le cui contabilità non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;

o)       l'esecuzione anticipata del contratto;

p)       la proroga del termine di esecuzione del contratto;

q)       l'applicazione delle penali;

r)       l'esecuzione dell'accordo bonario approvato dalla Giunta e la relativa spesa;

s)       l'esecuzione dell'accordo transattivo;

t)       il recesso dal contratto per ragioni di pubblico interesse, previa approvazione della Giunta;

u)       la risoluzione del rapporto contrattuale;

v)       le autorizzazioni o i dinieghi alle cessioni del credito di cui all'articolo 84;

w)      l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.

3.       Spettano di norma ai Dirigenti che hanno adottato le determinazioni a contrattare le funzioni di Responsabile del procedimento, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e forniture, tutti i compiti del direttore dell'esecuzione, funzionali all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all'effettuazione di adeguati controlli di risultato, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 nonché al Sistema di Gestione della Qualità adottato dalla Città.

4.       La funzione di Responsabile del procedimento può essere delegata ad altro funzionario, anche di qualifica non dirigenziale.

5.       Il Direttore dell'esecuzione può essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, nei casi previsti dal D.P.R. 207/2010.

6.       La nomina del responsabile del procedimento e, per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e forniture del direttore dell'esecuzione, è contenuta negli atti di gara.

 

Articolo 8 - Attribuzioni delle Direzioni, dei Servizi Centrali, dei Servizi e delle Circoscrizioni per l'acquisto di beni e servizi

1.       La pubblicazione dei bandi e la gestione delle procedure di gara attinenti le procedure aperte e ristrette di evidenza pubblica compete in ogni caso al Servizio Centrale Contratti e Appalti, al quale le articolazioni organizzative della Città titolari delle relative funzioni d'acquisto trasmettono gli atti e la documentazione necessari.

2.       Le funzioni d'acquisto relative alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, è attribuita alla Direzione Economato (di seguito: Economato), alla quale competono pertanto in esclusiva le funzioni relative ai beni e servizi di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

All'Economato compete inoltre:

a)       l'approvazione gestionale delle determinazioni a contrarre, relative all'acquisto di servizi e forniture, con esclusione di servizi di ingegneria e architettura, adottate nel rispetto di quanto disciplinato al successivo articolo 12;

b)       la tenuta dell'Albo fornitori, ad eccezione degli albi dei fornitori di servizi sociali accreditati, di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, in armonia con la normativa in materia;

c)       la gestione del sistema informativo approvvigionamenti;

d)       la predisposizione di capitolati-tipo che costituiscono riferimento per le Direzioni, i Servizi Centrali, i Servizi e le Circoscrizioni per le funzioni d'acquisto loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;

e)       la gestione del magazzino economale;

f)       la cessione e la rottamazione dei beni mobili radiati;

g)       la vendita di beni mobili pervenuti per donazione alla Civica Amministrazione.

3.       Le Direzioni, i Servizi Centrali ed i Servizi sono competenti per le funzioni d'acquisto relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale non rientranti nella competenza esclusiva dell'Economato o specificamente riservata ad altre articolazioni organizzative, in ragione delle peculiarità dei beni e servizi da acquisire.

4.       Le Circoscrizioni sono competenti ad effettuare direttamente affidamenti per l'acquisto di beni e servizi di importo unitario fino a 20.000,00 Euro al netto dell'IVA, nell'ambito dello stanziamento complessivo per spese correnti ed in conto capitale, nelle sole ipotesi in cui non risulti un contratto in essere aggiudicato dai suddetti Servizi, con esclusione in ogni caso di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche. Sono altresì competenti ad effettuare procedure negoziate o affidamenti in economia sino al limite della soglia comunitaria, nelle materie previste dal regolamento del decentramento, indicate da specifici provvedimenti regolamentari, deliberativi od organizzativi, previa intesa con la Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi. Il limite di importo è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più forniture, lavori o servizi. Laddove possibile ed economicamente vantaggiosa, d'intesa con la Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi va perseguita l'aggregazione tra più Circoscrizioni per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità.

5.       Relativamente ai contributi e/o proventi ricevuti con destinazione vincolata, le Direzioni, i Servizi Centrali, i Servizi e le Circoscrizioni possono procedere direttamente all'acquisizione dei relativi beni secondo le attribuzioni di cui ai commi precedenti e con le modalità di cui al presente Regolamento. Qualora le acquisizioni rientrino nella competenza dell'Economato, si può provvedere previo storno dei relativi fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

6.       In ogni caso le funzioni economali delle Direzioni, dei Servizi Centrali, dei Servizi e delle Circoscrizioni si coordinano, per tutti gli aspetti normativi e procedurali, con l'Economato.

7.       Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

 

Sezione III - Disposizioni comuni

 

Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza

1.       In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima, durante e dopo l'espletamento delle gare anche con modalità aggiuntive rispetto a quelle stabilite con le norme vigenti, promuovendo l'utilizzo delle più attuali modalità tenologiche ivi comprese, ove utile ed opportuno, modalità di videoregistrazione.

2.       La sezione "Appalti" del sito informatico comunale costituisce il Profilo di committente in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3.       La Sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.

4.       Eventuali anomalie nelle procedure contrattuali o nelle successive fasi di esecuzione, ancorchè non rilevanti sotto il profilo della legittimità amministrativa, riscontrate dai Dirigenti Comunali nello svolgimento delle proprie funzioni, sono segnalate al Servizio Centrale Contratti e Appalti.

 

Articolo 10 - Pubblicità delle sedute di gara

1.       Le operazioni di gara per le procedure aperte, ristrette, negoziate e per le aste elettroniche da aggiudicare al massimo ribasso, si svolgono in seduta pubblica ed alla presenza della commissione di gara costituita ai sensi della Sezione V del Titolo II.

2.       Per le procedure aperte, ristrette e negoziate da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per concessioni e project financing, si tengono in seduta riservata le sole operazioni attinenti all'esame delle offerte tecniche qualora le medesime non consistano unicamente in elementi immediatamente confrontabili in base a criteri aritmetici. In ogni caso la commissione, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, dà lettura pubblica dei punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti.

3.       Le sedute delle commissioni di gara per i concorsi di idee non sono pubbliche, ad eccezione della seduta di verifica dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del presente regolamento.

 

Articolo 11 - Diritto d'accesso e comunicazioni

1.       Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento delle sedute stesse e fatto salvo il differimento dell'accesso nei casi previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., facendone richiesta al Presidente e previa certificazione della propria generalità e qualifica.

2.       I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati dal Comune di Torino come previsto dalle norme in materia.

 

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

 

Sezione I - Modalità di negoziazione

 

Articolo 12 - Determinazioni a contrattare e relative procedure

1.       La determinazione a contrattare, che costituisce primo atto delle procedure di scelta del contraente, siano esse negoziate o ad evidenza pubblica, è adottata dal dirigente titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti gli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonchè nel comma 1 dell'articolo 192 D.Lgs. 267/2000, e, per le procedure ad evidenza pubblica, la prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi del comma 3 dell'articolo 183 del medesimo testo unico.

2.       Essa contiene altresì il calcolo della spesa per l'acquisizione del lavoro, bene o servizio, nonché l'indicazione dei costi, non soggetti a ribasso, relativi alla sicurezza e agli eventuali rischi da interferenze, le indicazioni per la stesura dei relativi documenti, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari, una relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti il lavoro, il servizio o la fornitura.

3.       Le determinazioni a contrarre, relative all'acquisto di servizi e forniture, sono soggette ad approvazione gestionale mediante invio delle medesime al Servizio Centrale Contratti Appalti.

4.       Le determinazioni che comportano impegni di spesa, ottenuta l'approvazione di cui al comma precedente, sono trasmesse alla Direzione Bilancio per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

5.       Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri nel quale sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.

Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:

a)       le specifiche tecniche;

b)       i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione del servizio ed esecuzione dei lavori;

c)       le modalità di controllo e collaudo di conformità;

d)       le garanzie che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli impegni;

e)       le penalità per ritardi, difformità ed altre eventuali inadempienze;

f)       costi della sicurezza e degli eventuali rischi da interferenze.

 

Articolo 13 - Criteri e modalità di negoziazione

1.       Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi e metodi previsti dalle disposizioni vigenti, in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano ed in particolare attraverso la procedura aperta o la procedura ristretta, e nei casi specifici previsti dalla legge e dai successivi articoli del presente regolamento, attraverso dialogo competitivo, accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione, procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando ed affidamento in economia.

 

Articolo 14 - Affidamenti mediante procedura negoziata

1.       La Civica Amministrazione adotta la procedura negoziata:

a)       nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale ed europea per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

b)       in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i..

2.       Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri previsti dalla legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della legge medesima.

 

Articolo 15 - Procedura negoziata preceduta da pubblicazione di bando

1.       La procedura negoziata preceduta da pubblicazione del bando, è avviata previa adozione di apposita determinazione a contrattare da parte del Dirigente competente, che stabilisce le modalità e le condizioni della gara.

 

Articolo 16 - Procedura negoziata mediante gara ufficiosa

1.       Fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente, alle gare ufficiose vengono invitati non meno di cinque operatori economici, idonei per lo specifico settore merceologico, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di operatori economici sufficiente.

2.       Per le procedure negoziate di forniture e di servizi, le ditte da invitare di norma sono scelte, con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte all'Albo di cui al successivo articolo 49 ovvero mediante indagini di mercato; in tale ultimo caso deve essere comunque assicurata la consultazione di un adeguato numero di fornitori iscritti all'Albo.

3.       Gli operatori economici sono invitati mediante lettera raccomandata ovvero, se ritenuto opportuno tramite fax o posta elettronica. Dovrà comunque essere comprovabile in modo certo la data dell'invito degli operatori economici e del ricevimento delle offerte, nonché il contenuto delle medesime. Per l'acquisto di beni e servizi la negoziazione può inoltre essere effettuata tramite il mercato elettronico.

 

Articolo 17 - Affidamenti in economia

1.       Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Economato, le Direzioni, i Servizi Centrali, i Servizi e le Circoscrizioni, ciascuno per le proprie specifiche competenze, secondo quanto previsto al precedente articolo 8, possono procedere ad affidamenti in economia fino all'importo di 20.000,00 Euro, IVA esclusa; tale facoltà è esercitabile anche per l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, nonché per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura.

2.       Possono inoltre essere affidati in economia dalle Direzioni, dai Servizi Centrali, dai Servizi, i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, riferibili ad uno dei gruppi merceologici per i quali siano presenti nell'Albo Fornitori operatori economici qualificati ed abilitati. In tal caso deve essere comunque assicurata la consultazione di un adeguato numero di fornitori iscritti all'Albo. Le Circoscrizioni possono effettuare affidamenti in economia sino alla soglia comunitaria nei casi indicati all'articolo 8.

3.       Possono essere affidati in economia da tutte le articolazioni organizzative della Città, fino all'importo di 5.000,00 Euro IVA esclusa, i servizi e le forniture, elencati nell'allegato 1 e di norma rientranti nelle competenze della Direzione Economato, a condizione che non siano al momento utilmente operativi contratti attivati dalla stessa.

4.       Sono altresì eseguibili in economia, fino all'importo di 200.000,00 Euro IVA esclusa, i seguenti lavori:

a)       manutenzioni o riparazioni di opere od impianti in genere;

b)       interventi non programmabili in materia di sicurezza in genere;

c)       lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d)       lavori necessari per la compilazione di progetti;

e)       completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

5.       I limiti di importo di cui al presente articolo sono riferiti all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più lavori o forniture di beni e servizi. Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati, è assunto come valore di riferimento il valore annuale individuato secondo le modalità previste all'articolo 29, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.

6.       L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, di cui al presente articolo viene disposta con determinazione del Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.

7.       Le acquisizioni in economia, qualora non siano effettuate in amministrazione diretta, si svolgono con le modalità della procedura negoziata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento ovvero mediante mercato elettronico e sistemi informatici di negoziazione. Gli affidamenti di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa e gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro IVA esclusa sono effettuati previa consultazione di almeno 5 operatori economici, purché sussistano in tal numero soggetti idonei.

8.       Fino ai suddetti importi è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento previa consultazione di un numero di operatori economici adeguato alle peculiarità dello specifico affidamento.

9.       Per quanto riguarda i servizi di ingegneria ed architettura, qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 40.000,00 Euro, IVA esclusa, il responsabile del procedimento potrà procedere all'affidamento diretto dei servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., osservando un'adeguata rotazione.

 

Articolo 18 - Accordo quadro

1.       L'accordo quadro viene concluso fra l'Amministrazione e, di norma, più operatori economici. Esso contiene la definizione delle prestazioni oggetto dell'accordo e le condizioni economiche fondamentali riferite al periodo di vigenza prefissato. Tali prestazioni e condizioni possono essere fissate definitivamente con la sottoscrizione dell'accordo medesimo, oppure essere soggette a successive quotazioni, anche in via telematica, da effettuarsi mediante confronto fra i soggetti sottoscrittori.

2.       L'accordo quadro può essere utilizzato, sia per contratti sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria:

a)       per l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere ripetitivo e costante nel tempo;

b)       nel caso di forniture per le quali non è programmabile la necessità temporale né la precisa quantificazione;

c)       nei casi in cui non è possibile individuare un unico fornitore per la specifica natura della prestazione;

d)       per i lavori di manutenzione.

Le prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata superiore a quattro anni.

3.       Per quanto concerne le modalità di pubblicazione, di consultazione del mercato e di individuazione degli operatori, all'accordo quadro si applicano le disposizioni del presente regolamento concernenti, a seconda dei casi, le procedure aperte, ristrette, negoziate ed in economia.

4.       La determinazione di indizione, adottata dal dirigente competente, contiene:

-        le modalità di scelta degli operatori da invitare;

-        i criteri di selezione ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-        le successive modalità di aggiudicazione fra gli operatori ammessi all'accordo quadro (confronto competitivo, rotazione).

Alla determinazione di indizione sono allegati:

-        un disciplinare tecnico, contenente le modalità di svolgimento della prestazione;

-        lo schema contrattuale contenente gli elementi fondamentali dell'accordo.

5.       La consultazione di un solo operatore economico è ammessa nel caso in cui l'operatore individuato sia oggettivamente l'unico in grado di effettuare la prestazione nei modi e nei termini richiesti.

 

Articolo 19 - Dialogo competitivo

1.       Il ricorso al dialogo competitivo è ammesso per appalti particolarmente complessi di importo superiore alla soglia comunitaria, la cui particolarità deve essere dettagliatamente motivata nella determinazione di indizione. Per i lavori pubblici il ricorso al dialogo competitivo è ammesso solo previa acquisizione dei pareri di cui al comma 1 dell'articolo 58 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità previste dagli articoli 113 e 114 del D.P.R. 207/2010.

2.       Il bando del dialogo competitivo e l'allegato documento descrittivo:

-        individuano l'oggetto del dialogo, le esigenze e gli obiettivi dell'Amministrazione, indicano i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte, le modalità ed i termini di partecipazione;

-        stabiliscono le fasi e le modalità di svolgimento del dialogo, prevedendo eventualmente la suddivisione della procedura in più fasi autonome. Il documento descrittivo specifica anche i criteri di valutazione delle proposte in ogni fase del dialogo ed indica la facoltà dell'Amministrazione di escludere i candidati in ogni fase sulla base dei suddetti criteri.

3.       I vari aspetti dell'appalto vengono discussi con i partecipanti mediante interlocuzioni in forma scritta e/o audizioni dei concorrenti.

4.       Di ogni audizione è redatto verbale; le richieste scritte sono finalizzate ad ottenere dal candidato informazioni, soluzioni progettuali, analisi economiche e qualsivoglia elemento utile alla definizione dell'appalto, da discutere in sede di audizione. Le richieste scritte sono effettuate contemporaneamente e sulla base del medesimo documento nei confronti di tutti i candidati.

La conclusione del dialogo è dichiarata in forma scritta a tutti i candidati, i quali vengono successivamente invitati a presentare le offerte finali.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Articolo 20 - Concessioni di lavori pubblici

1.       L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante procedura aperta o ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione, a cui espressamente si rimanda.

2.       Il quadro economico del progetto deve ricomprendere anche i costi di gara ivi compresi i compensi degli eventuali componenti esterni della commissione.

3.       I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

 

Articolo 21 - Il promotore finanziario per i lavori

1.       La realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso al "project financing", con risorse totalmente o parzialmente a carico del privato denominato promotore, è disciplinato dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2.       Il "project financing" può avere per oggetto lavori inseriti nei programmi approvati dalla Città e resi noti con un bando pubblicato con le modalità di legge.

3.       Il bando di cui al comma precedente precisa se si procederà direttamente alla valutazione delle proposte ed alla nomina del promotore ovvero se sarà bandita una successiva procedura selettiva in cui il promotore prescelto nella fase preliminare avrà diritto di preferenza ove intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.

4.       Per lavori non inseriti invece nei programmi dell'Amministrazione, possono essere presentate proposte contenenti progetti preliminari, bozze di convenzione, piani economici finanziari asseverati unitamente alle specifiche gestionali, da parte di soggetti ammessi dalla vigente normativa, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizio. Tali proposte sono valutate entro tre mesi e, se ritenute di pubblico interesse, nonché conformi allo strumento urbanistico vigente, possono essere adottate dall'Amministrazione ai fini dell'avvio di un procedimento di "project financing".

5.       Si applicano, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in quanto compatibili.

 

Articolo 22 - Il promotore finanziario per i servizi

1.       Le proposte di privati relative alla gestione di servizi di competenza comunale suscettibili di gestione economica possono essere oggetto di finanza di progetto con le modalità di cui all'articolo 278 del regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici. E' facoltà dell'Amministrazione rendere noti interventi realizzabili mediante capitali privati con pubblicazione di un avviso indicativo.

 

Articolo 23 - Leasing Finanziario

1.       La realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità può avvenire mediante leasing finanziario previa valutazione puntuale degli aspetti relativi all'economicità dell'operazione e degli effetti sui bilanci annuali e pluriennali, da esplicitarsi nella determinazione a contrattare.

 

Articolo 24 - Concorsi di idee e di progettazione

1.       Il concorso di idee ed il concorso di progettazione sono procedure che si concludono con l'acquisto di uno o più prodotti d'ingegno ovvero di progetti giudicati migliori sul piano qualitativo e/o economico da una apposita commissione, in relazione ad una esigenza indicata nel relativo bando.

2.       Nel concorso di idee, il premio od i premi per le idee vincitrici, non necessariamente in danaro, vengono stabiliti nel bando di gara, così come la facoltà di non procedere alla attribuzione degli stessi qualora gli elaborati siano ritenuti di qualità insufficiente. Con il pagamento del premio la Città acquisisce in proprietà le idee vincitrici.

3.       Analogamente, il compenso per il vincitore del concorso di progettazione e gli eventuali rimborsi spese ai progetti ritenuti meritevoli, vengono determinati nel bando di gara nella misura stabilita dalla normativa vigente.

4.       E' facoltà dell'Amministrazione prevedere nel bando, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione e dell'eventuale direzione dei lavori, con i vincitori.

5.       Per la presentazione e la valutazione delle idee e delle proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato. Parimenti la predisposizione della graduatoria, conseguente alla valutazione deve avvenire in modo tale da garantire l'anonimato, sino al successivo abbinamento con i nominativi dei partecipanti.

6.       La commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione è composta con le modalità indicate al successivo articolo 58.

 

Articolo 25 - Acquisto ed esecuzione di opere d'arte

1.       L'acquisto di opere d'arte, che non presupponga una selezione dell'esecutore o fornitore, è regolato dall'articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2.       L'individuazione degli artisti esecutori o per l'acquisto delle opere d'arte di cui al comma 1 della Legge 717/1949 è effettuata mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di un avviso pubblico, procedura ristretta o aperta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, desumibili dall'ordinamento comunitario e posti a tutela della concorrenza e del mercato in tutte le prestazioni professionali.

3.       Nella realizzazione dell'opera d'arte deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza; l'esecuzione delle opere civili connesse alla realizzazione della stessa è comunque disciplinata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

 

Sezione II - Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione

 

Articolo 26 - Oggetto della sponsorizzazione

1.       Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori svolti dalla Città; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor.

 

Articolo 27 - Procedimento di scelta dello sponsor

1.       L'affidamento della sponsorizzazione, è preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte.

 

2.       L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito Internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di attività.

3.       La scelta dello sponsor deve avvenire nel rispetto dei principi del Trattato, nonché delle disposizioni di legge in materia di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

L'avviso contiene almeno i seguenti dati:

-        l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;

-        le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;

-        i criteri di valutazione delle proposte.

4.       Le proposte sono valutate da una commissione composta ai sensi del successivo articolo 57.

 

Articolo 28 - Rifiuto delle sponsorizzazioni

1.       E' sempre facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora essa ravvisi motivi di inopportunità.

2.       Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

-        propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

-        pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;

-        messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

 

Articolo 29 - Regime fiscale

1.       Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il relativo valore.

2.       Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.

3.       In caso di sponsorizzazione in cui per la promozione di immagine dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o altra natura, l'operazione non è rilevante agli effetti IVA e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.

 

Articolo 30 - Accordi di collaborazione

1.       La Città di Torino, al di fuori dell'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, può stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e s.m.i..

 

Sezione III - Negoziazione telematica

 

Articolo 31 - Gare telematiche

1.       Per GARA TELEMATICA si intende l'insieme delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alla Civica Amministrazione di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi ponendo in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.

2.       Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico o privato, denominato GESTORE DEL SISTEMA, selezionato in base alla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 241/1990 e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sul Responsabile del procedimento.

3.       Il Gestore del Sistema è incaricato dall'amministrazione della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il Gestore del Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia ed è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.

4.       I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito di cui al successivo articolo 32 ai fornitori abilitati ai sensi del presente regolamento attraverso apposita procedura di identificazione che consente all'utente-fornitore l'accesso al sistema.

 

Articolo 32 - Sito "Gare online"

1.       Il sistema delle gare telematiche è accessibile tramite l'apposito sito INTERNET, di seguito denominato "Gare online".

Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni.

Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma, che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti, specificato al successivo articolo 35.

 

Articolo 33 - Pubblicazioni

1.       Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione vigente nonché, integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai sensi del precedente articolo.

2.       La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, è effettuata per estratto e deve contenere l'indicazione del sito suddetto.

 

Articolo 34 - Contenuto del bando e/o lettera d'invito

1.       Il bando di gara e/o la lettera di invito alla gara telematica devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, le seguenti indicazioni:

a)       l'indicazione del sito dove l'Amministrazione realizza la procedura di acquisto;

b)       le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;

c)       le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione dei beni o servizi da fornire;

d)       la descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;

e)       il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.

 

Articolo 35 - Abilitazione degli utenti

1.       Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto e l'accesso alla gara online.

2.       L'abilitazione è subordinata alla compilazione di una "scheda identificativa" su apposito modulo elettronico disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative ai requisiti dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.

In tal caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo prestampato sul modulo stesso. La sottoscrizione può essere effettuata con firma digitale. Il fornitore sprovvisto di firma digitale può invece inoltrare il modulo sottoscritto per posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.

3.       Le imprese ammesse alla gara riceveranno, unitamente alla lettera di invito alla gara, la password e contestualmente per posta elettronica la user ID attribuita.

Una volta abilitate, le imprese verranno riconosciute come utente del sistema: digitando la propria user ID e password potranno accedere alla gara online ed inoltrare la propria offerta attraverso la stessa procedura informatica.

4.       La procedura di identificazione-abilitazione avviene a partire dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione delle candidature.

 

Articolo 36 - Criteri di aggiudicazione

1.       L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica può essere aggiudicato:

-        in base al criterio del prezzo più basso ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

-        secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte;

-        all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico senza intervento e/o valutazione da parte della commissione di gara.

2.       In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato nella medesima lettera di invito.

3.       Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente; dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti.

4.       Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi al prezzo.

5.       Le imprese abilitate presentano per via telematica le loro offerte nei termini stabiliti dagli atti di gara.

Nel corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno visibili nel contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.

6.       Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da parte della commissione.

7.       Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.

8.       L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.

 

Articolo 37 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche

1.       Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del Palazzo Civico; i fornitori abilitati possono collegarsi al sito e fare direttamente online la o le proprie offerte.

2.       A norma dell'articolo 10, comma 1 del presente regolamento, le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo svolgimento della gara su uno schermo presente nella sala.

3.       Durante lo svolgimento delle sedute di gara, sono visibili al pubblico le offerte presentate, ma non l'identità degli offerenti.

 

Articolo 38 - Stipulazione del contratto

1.       Il vincitore designato è tenuto a confermare la propria offerta mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo, ovvero mediante sottoscrizione del verbale della gara.

 

Articolo 39 - Diritto di accesso

1.       Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica esperite ai sensi della presente sezione, il diritto di accesso è garantito secondo le modalità previste dall'articolo 11 del presente regolamento.

In particolare:

a)       le sedute di gara sono pubbliche;

b)       durante lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti abilitati prendono visione delle offerte dei partecipanti alla procedura, secondo le modalità illustrate al precedente articolo 37;

c)       è consentito altresì alle imprese abilitate l'accesso agli archivi informatici resi disponibili dalla Civica Amministrazione nel sistema telematico approntato dalla stessa. Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura;

d)       il rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti di gara è effettuato secondo la vigente normativa legislativa e regolamentare.

 

Articolo 40 - Mercato elettronico

1.       Per mercato elettronico si intende la piattaforma informatica tramite la quale l'Amministrazione comunale acquista beni e servizi di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti dai fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui al successivo articolo 41.

2.       Per catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all'interno del mercato elettronico sulla piattaforma.

 

Articolo 41 - Abilitazioni

1.       I fornitori iscritti all'Albo Fornitori della Città di Torino secondo le modalità di cui all'articolo 50 del presente regolamento sono altresì abilitati all'inserimento dei cataloghi sul mercato elettronico, qualora ne facciano richiesta al momento dell'iscrizione all'albo medesimo.

 

 

Articolo 42 - Forme di pubblicità

1.       Il bando di abilitazione, pubblicato nei modi e termini di legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali l'Amministrazione comunale si riserva di attivare il mercato elettronico, conformemente a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.

 

Articolo 43 - Durata, modifica, revoca e sospensione dell'abilitazione.

1.       L'iscrizione al mercato elettronico può essere richiesta nell'arco dei 12 mesi dalla pubblicazione del bando medesimo e ha durata sino alla scadenza del bando stesso.

2.       Nell'arco del medesimo periodo ai fornitori è ammessa la facoltà di integrare e/o modificare le classi merceologiche per le quali richiedere l'abilitazione.

3.       La Città di Torino si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione.

4.       Ciascun fornitore abilitato può richiedere mediante apposita domanda la disabilitazione dal mercato elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.

 

Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del catalogo

1.       Ciascun fornitore abilitato è tenuto a predisporre il proprio catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel mercato elettronico, con le modalità indicate dalla Città.

2.       L'Amministrazione Civica si riserva l'accettazione degli articoli inseriti nei suddetti cataloghi.

3.       Il catalogo contiene esclusivamente i prodotti per i quali è stata concessa l'abilitazione nonché tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta vincolante nei confronti della Città.

4.       Il fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del catalogo.

 

Articolo 45 - Aggiornamento e modifiche dei cataloghi

1.       Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati offerti siano effettivamente disponibili.

2.       La procedura di aggiornamento del catalogo è accessibile dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.

 

Articolo 46 - Sistemi di acquisto nel mercato elettronico

1.       L'acquisto di beni e servizi nel mercato elettronico può avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti a catalogo o mediante specifica richiesta di offerta, contenente i parametri di valutazione.

2.       Il contratto con il fornitore prescelto si intende validamente perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da parte del fornitore prescelto.

3.       La Civica Amministrazione si riserva comunque di non accettare alcuna delle proposte ricevute.

4.       In caso di forniture mediante il mercato elettronico, può essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in relazione all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.

 

Articolo 47 - Controlli e sanzioni

1.       La Civica Amministrazione può effettuare controlli anche a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.

 

2.       Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del Sistema utilizzando detti dati e informazioni.

3.       L'abilitazione viene sospesa o revocata nei seguenti casi:

-        accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati o delle informazioni fornite;

-        utilizzo abusivo, improprio o pregiudizievole dell'Account e della Firma Digitale;

-        mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.

4.       La sospensione o revoca dell'abilitazione determinano l'impossibilità di accedere al Sistema.

 

Articolo 48 - Malfunzionamenti e guasti

1.       La Civica Amministrazione può sospendere o annullare la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.

 

Sezione IV - Albo dei Fornitori di beni e servizi

 

Articolo 49 - Tenuta dell'albo

1.       L'Economato è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune secondo la procedura di cui al seguente articolo 50.

L'Albo è distinto per gruppi merceologici secondo un piano di classificazione che costituisce la base di riferimento per i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli approvvigionamenti.

Nel predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni ai sistemi informatici di negoziazione (gare online e mercato elettronico).

2.       Le strutture organizzative della Città devono assicurare, negli affidamenti in economia di forniture e servizi con esclusione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, la consultazione degli operatori iscritti all'albo fornitori secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

3.       Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato ovvero tramite la consultazione di cataloghi altrimenti disponibili.

4.       I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo sono messi a disposizione delle articolazioni organizzative comunali che ne facciano richiesta.

L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.

5.       Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente all'Economato.

6.       La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione in occasione della revisione.

 

Articolo 50 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'albo

1.       Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo articolo 51.

2.       L'Albo è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.

3.       Nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo articolo 51.

4.       Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.

5.       Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione e nei casi previsti dalla legge.

 

Articolo 51 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1.       Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo comunale:

a)       iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione all'esercizio della professione;

b)       inesistenza delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi;

c)       inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;

d)       regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.;

e)       di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti;

f)       regolarità contributiva, attestata con le modalità di cui all'articolo 6 del D.P.R. 207/2010.

 

Sezione V - Commissioni di gara

 

Articolo 52 - Composizione della commissione per affidamenti mediante procedura negoziata ed in economia con o senza pubblicazione di bando

1.       Quando l'aggiudicazione avviene al prezzo più basso, la commissione di gara per la procedura negoziata e gli affidamenti in economia è formata da tre componenti e la presidenza è affidata al Dirigente del Servizio che avvia la negoziazione o ad un suo delegato con qualifica dirigenziale; gli altri componenti sono scelti fra i dipendenti che svolgono funzioni connesse alla negoziazione nella struttura che cura l'affidamento.

2.       Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione è formata da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, ed è presieduta dal Dirigente del Servizio o da un suo delegato con qualifica dirigenziale. La scelta dei componenti è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto di affidamento.

3.       In entrambi i casi di cui ai precedenti commi, la commissione è nominata con provvedimento del Direttore competente, che individua altresì colui che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

4.       Per gli affidamenti in economia non superiori agli importi di cui al comma 7 e 8 del precedente articolo 17, la nomina della commissione è facoltativa essendo consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

 

Articolo 53 - Composizione della commissione di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio del prezzo più basso

1.       La commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è così composta:

a)       Presidente: Dirigente del Servizio Appalti o suo delegato;

b)       Componente: Direttore o Dirigente del Servizio amministrativo o tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo delegato;

c)       Componente: Funzionario del Servizio Appalti.

2.       La commissione svolge collegialmente, le proprie funzioni, alla presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o degli uffici comunali.

 

Articolo 54 - Composizione della commissione di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1.       La commissione di gara nelle procedure aperte o ristrette per servizi e forniture aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è composta da un numero dispari di membri con le seguenti funzioni:

a)       Presidente: Dirigente del competente Servizio Appalti, o un suo delegato;

b)       Componente: un Dirigente o Funzionario del Servizio proponente l'appalto;

c)       Componente: Funzionario del Servizio Appalti.

2.       La commissione di gara per l'affidamento di lavori e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più vantaggiosa è così composta:

a)       Presidente: Dirigente del Settore Servizio o suo delegato;

b)       Componente: Dirigente o funzionario del Servizio proponente l'appalto;

c)       Componente: Dirigente tecnico dell'Amministrazione o suo delegato.

3.       La commissione, ogni qualvolta ciò sia utile od opportuno, è integrata da ulteriori due componenti con specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento.

 

Articolo 55 - Composizione della commissione di gara per aste pubbliche

1.       La commissione aggiudicatrice per aste pubbliche per alienazione della proprietà o altri diritti reali su beni immobili, o per vendita di beni mobili, anche registrati, effettuate con il criterio del prezzo più alto è formata da tre componenti:

a)       Presidente: Dirigente del Servizio Appalti o suo delegato;

b)       Componente: Direttore o Dirigente del Servizio che ha proposto l'indizione dell'asta o suo delegato;

c)       Componente: Funzionario del Servizio Appalti.

 

Articolo 56 - Nomina delle commissioni di cui agli articoli 53, 54 e 55

1.       Le commissioni di gara di cui agli articoli 53, 54 e 55 sono, per ciascuna procedura, nominate con provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti, che può individuare anche eventuali membri supplenti. Con il medesimo provvedimento viene anche individuato, fra i componenti, il segretario verbalizzante qualora alle sedute di gara non partecipi con tale funzione il Segretario Generale.

2.       Qualora la commissione operi per una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento fra i componenti sono ricompresi funzionari delle amministrazioni o delle stazioni appaltanti che partecipano alla centrale, quando ciò sia necessario o funzionale.

 

Articolo 57 - Composizione della commissione di gara per project financing, concessioni ed alienazioni, concessioni di lavori o servizi e procedure diverse effettuate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1.       La commissione di gara per project financing, concessioni ed alienazioni, concessioni di lavori, concessioni di lavori e servizi, concessioni di servizi e procedure diverse non disciplinate espressamente in altri articoli del presente regolamento, effettuate utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di membri, ed è presieduta dal Dirigente del Servizio proponente l'appalto o altro Dirigente suo delegato; i commissari sono scelti conformemente alla normativa vigente.

2.       Il Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente nomina la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte, individuando altresì chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3.       L'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio Centrale o della Direzione o del Dirigente del Servizio che ha indetto la gara, cui compete altresì l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione dei membri esterni della commissione.

 

Articolo 58 - Composizione della commissione di gara per i concorsi di idee e di progettazione

1.       Nei concorsi di idee e di progettazione, la commissione di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre.

2.       I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, ed è comunque presieduta dal Direttore o dal Dirigente che ha proposto il concorso. La nomina della commissione, contenente anche l'individuazione del soggetto che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, avviene ai sensi della vigente normativa.

3.       I compensi della commissione sono determinati ai sensi del successivo articolo 60.

 

Articolo 59 - Composizione della commissione di gara per l'individuazione degli artisti ai sensi della Legge 717/1949 e s.m.i.

1.       Quando occorra attivare una selezione per l'esecuzione o l'acquisto di opere d'arte ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 717/1949 e s.m.i., la commissione di gara per l'individuazione degli artisti incaricati è nominata dal Direttore del Servizio Centrale o della Direzione proponente ed è così composta:

-        dal Dirigente del Servizio Tecnico titolare del centro di costo, con funzioni di Presidente;

-        dal progettista della costruzione edile, ove disponibile;

-        dal Soprintendente per i beni artistici e storici competente, o suo delegato;

-        da due artisti di chiara fama, nominati dalla Città, la cui attività sia coerente con la natura dell'opera d'arte da realizzare/acquistare.

Contestualmente viene individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

 

Articolo 60 - Remunerazione di componenti delle commissioni esterni all'Amministrazione

1.       Nelle commissioni possono essere nominati commissari esterni solo laddove sia accertata la carenza nell'organico dell'Amministrazione di adeguate professionalità ovvero nei casi in cui ciò sia previsto da vigenti disposizioni normative.

2.       Il compenso per componenti delle commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente del Servizio che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento.

3.       I compensi dei commissari, preventivamente stimati nel quadro economico del progetto, saranno determinati con il provvedimento dirigenziale di nomina che impegnerà la relativa spesa.

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE

 

Articolo 61 - Stipulazione degli atti negoziali

1.       Gli accordi di programma, nonché le intese e gli accordi di collaborazione aventi per oggetto la definizione di indirizzi comuni di azione con altri enti non comportanti l'assunzione immediata e diretta di impegni giuridico-patrimoniali, vengono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

2.       La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto ai successivi articoli, al Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti ovvero ad altro Dirigente dello stesso Servizio Centrale. Spetta altresì ai medesimi la legale rappresentanza della Città negli atti concernenti successioni. Il Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti può altresì delegare altro Dirigente comunale.

3.       La stipulazione degli atti negoziali è subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica competenza, con il quale, nel caso in cui l'atto comporti una spesa, verrà assunto il relativo impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione; il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante possono apportare allo stesso le modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.

 

Articolo 62- Forma della stipulazione

1.       La stipulazione dei contratti conseguenti procedure aperte o ristrette, attivate e concluse dal Servizio Centrale Contratti e Appalti, avviene in forma pubblica amministrativa e la sottoscrizione spetta ai Dirigenti del Servizio.

2.       La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Vice Direttore Generale Finanza e Tributi o di altro dirigente della Vice Direzione stessa. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico.

3.       Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del Servizio proponente, dato atto con determinazione dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto di concessione al Servizio Contratti per la formale stipulazione.

4.       Nei concorsi di idee o di progettazione la stipulazione del relativo contratto spetta al Dirigente del Servizio proponente.

5.       Per il conferimento degli incarichi professionali il dirigente che ha approvato il provvedimento di incarico sottoscriverà il contratto relativo mediante scrittura privata redatta obbligatoriamente su documento contestuale.

6.       Nelle aste per l'alienazione di beni mobili registrati, effettuate alla presenza del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante, il verbale di gara tiene luogo di contratto ai sensi dell'articolo 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e pertanto non si fa luogo ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione contraria.

 

Articolo 63 - Forma della stipulazione per affidamenti conseguenti a procedure negoziate
e ad affidamenti in economia

1.       Per gli affidamenti realizzati mediante procedura negoziata, gli affidamenti diretti in economia, di importo superiore ai 20.000,00 Euro, i contratti di sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione, diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 61, il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, di norma consistente in un documento contestuale, sottoscritta per la Città dal dirigente che ha adottato il provvedimento conclusivo della negoziazione.

2.       Quando la stipula contestuale non sia possibile nella determinazione a contrarre dovrà essere dato conto di tale circostanza e la stipulazione potrà avvenire, per esempio, anche mediante obbligazione stesa in calce al capitolato, scambio di proposta ed accettazione per via postale, per mezzo di telefax o posta elettronica certificata, sottoscrizione per accettazione di moduli prestampati. Le predette modalità possono sempre essere assunte per gli affidamenti diretti da parte del Responsabile del procedimento di importo non superiore a 20.000,00 Euro.

3.       In ogni caso la documentazione che, nel suo complesso, costituisce il contratto (testo della proposta o dell'accettazione, formulari compilati e sottoscritti dal dirigente) dovrà essere richiamata nelle determinazioni di impegno e di liquidazione.

4.       La sottoscrizione relativa ad affidamenti a procedura negoziata, compresi gli affidamenti diretti in economia e gli incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria nonché i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, spetta al dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.

 

Articolo 64 - Calcolo dell'importo contrattuale

1.       Il calcolo del valore stimato degli appalti è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, stimato al momento dell'adozione della determinazione a contrarre, secondo i criteri specificati all'articolo 29 del D.Lgs. 163/2006.

2.       E' vietata qualsiasi forma di frazionamento.

3.       Nel caso di affidamenti pluriennali l'importo contrattuale è costituito dal valore complessivo.

 

Articolo 65 - Depositi cauzionali provvisori

1.       Per la partecipazione alle gare di importo superiore a 20.000,00 Euro - ad eccezione degli affidamenti di incarichi attinenti alla progettazione ed alla redazione del piano di sicurezza - è richiesta una garanzia, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alla normativa vigente.

2.       Per la partecipazione alle gare telematiche ed al mercato elettronico i concorrenti abilitati possono essere esonerati dalla presentazione del deposito cauzionale provvisorio in relazione all'adeguata qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.

3.       La Stazione Appaltante provvede alla restituzione dei depositi cauzionali provvisori ai soggetti non aggiudicatari, entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

4.       Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario è subordinato al perfezionamento contrattuale dell'affidamento salvo il caso in cui detto perfezionamento non abbia luogo per causa non imputabile all'aggiudicatario.

5.       Nelle gare di importo inferiore a 20.000,00 Euro la facoltà di richiedere il deposito cauzionale è rimessa alla discrezionalità del Responsabile del procedimento.

 

Articolo 66 - Depositi cauzionali definitivi

1.       L'esecutore del contratto, con l'eccezione di cui al precedente articolo 65 comma 1 è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità e per gli importi previsti dalla normativa vigente.

2.       Allo svincolo della garanzia provvede, nel rispetto delle medesime modalità il Responsabile del procedimento come individuato negli atti di gara.

3.       Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Responsabile dell'esecuzione e validato dal Responsabile del procedimento.

4.       Per la stipulazione dei contratti di importo non superiore a 20.000,00 Euro può essere concesso l'esonero su proposta del responsabile del procedimento.

5.       In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva, salva la compensazione con eventuali importi da svincolarsi.

6.       L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

 

Articolo 67 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione

1.       Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i..

2.       Qualora si decida di porre l'assunzione delle spese di atto a carico del Comune, ciò deve essere espressamente previsto nel provvedimento a contrarre.

 

TITOLO IV - ECONOMATO

 

Sezione I - Gestione economale

 

Articolo 68 - Archivio articoli

1.       I singoli articoli di beni o servizi sono individuati nell'Albo Fornitori mediante la strutturazione in diversi livelli di gruppi merceologici previsti nel relativo piano di classificazione.

2.       I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli sono consultabili nell'ambito della procedura acquisti, quale banca dati informatica, dai Servizi Centrali, Direzioni, Servizi e Circoscrizioni mediante i dipendenti autorizzati all'accesso alla procedura stessa.

 

Articolo 69 - Richieste di beni e servizi

1.       Le richieste di beni e servizi la cui competenza di acquisto spetta alla Direzione Economato e/o alle Direzioni che utilizzano la procedura acquisti, ciascuna per la parte di propria competenza e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, devono essere trasmesse esclusivamente su supporto informatico.

2.       L'invio telematico delle suddette richieste deve essere seguito da invio su cartaceo, previa sottoscrizione del Dirigente del Servizio.

3.       Il sistema informatico attribuisce a ciascuna richiesta inserita un numero progressivo su base annuale. Tale numero contraddistingue univocamente la richiesta nel corso della procedura fino al completo esaurimento, ovvero annullamento, dei fabbisogni indicati. Qualora una richiesta non risulti inserita nel sistema, non è consentito dare corso all'acquisizione dei relativi beni o servizi.

 

Articolo 70 - Beni mobili inventariabili

1.       Il consegnatario dei beni è responsabile della loro conservazione.

2.       All'atto del ricevimento i beni non di rapido consumo e di valore unitario superiore ad Euro 51,64, vanno inseriti nel Registro Inventario di pertinenza, utilizzando l'apposito applicativo "Inventario".

3.       Per i beni acquistati dalla Direzione Economato, il Servizio ricevente deve altresì provvedere alla stampa della bolletta di presa in carico rilasciata dall'applicativo "Inventario" ed inoltrarla alla Direzione suddetta.

4.       L'inventario settoriale deve essere aggiornato mediante contestuale comunicazione alla Direzione Bilancio, cui competono il coordinamento ed il controllo in materia. In carenza, o disguido, del sistema informativo, si procede mediante supporto cartaceo.

5.       Il consegnatario dei beni è responsabile della loro conservazione.

6.       Nel caso di passaggio di beni da uno ad altro Servizio Centrale, Direzione, Servizio o Circoscrizione, il cedente provvede ad effettuare lo scarico ad altro ente utilizzando l'apposito applicativo e stampando il relativo modulo di scarico.

7.       Nel caso di furto o smarrimento, il consegnatario è tenuto a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con segnalazione alla Direzione Bilancio cui compete autorizzare la cancellazione dall'inventario.

8.       Per gli aspetti procedurali analitici inerenti gli adempimenti citati si rinvia al regolamento di contabilità.

9.       Qualora determinati beni mobili inventariabili non siano ritenuti ulteriormente utilizzabili, il responsabile della funzione consegnataria emette una richiesta di scarico specificando analiticamente i beni interessati e le motivazioni.

10.     La richiesta, ottenuta l'approvazione del Dirigente dell'articolazione organizzativa di appartenenza, è inoltrata all'Economato cui competono i provvedimenti sulla destinazione dei beni, quali manutenzioni straordinarie, adattamenti ed interventi similari, ovvero la radiazione definitiva dei medesimi.

11.     Relativamente alle radiazioni di beni mobili il cui valore originario di carico non superi i 12.000,00 Euro e che siano stati acquisiti da non meno di cinque anni, la valutazione dell'Economato consente di attivare le procedure di cui al successivo comma 15.

12.     Qualora il valore ecceda l'importo sopracitato, ovvero si tratti di beni acquisiti da meno di cinque anni, il provvedimento di radiazione deve essere motivato circa l'impossibilità di utilizzo.

13.     La documentazione della radiazione deve essere trasmessa in ogni caso alla Direzione Bilancio. All'Economato compete in via esclusiva disporre per la destinazione dei beni mobili radiati secondo le opportunità ravvisabili sul mercato e considerato anche il valore residuo dei medesimi.

14.     Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:

a)       asta pubblica, per la vendita in blocco;

b)       convenzione con aziende di rottamazione;

c)       cessione gratuita ad associazioni e fondazioni non lucrative;

d)       rottamazione diretta.

15.     Restano ferme le disposizioni procedurali in materia previste dal regolamento di contabilità.

 

Articolo 71 - Magazzino economale

1.       Il magazzino economale è posto alle dipendenze del dirigente della Direzione Economato.

2.       La gestione a mezzo del magazzino economale è prevista esclusivamente per gli articoli destinati a manifestazioni e cerimonie, nonché per la movimentazione ed il riadattamento di mobili ed arredi usati destinati o destinabili ad ulteriore utilizzazione nell'ambito del Comune.

3.       Per tutte le tipologie di beni diversi da quelli citati al comma 2, le articolazioni organizzative acquirenti sono tenute prioritariamente a negoziare con modalità e clausole contrattuali, e particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni, che non comportino l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di rapido consumo che inventariabili, presso locali ed aree comunali.

4.       Il responsabile del magazzino è responsabile delle quantità movimentate classificate in base agli articoli e gruppi merceologici e della idonea conservazione dei beni depositati. A tale fine provvede alle operazioni di:

a)       presa in carico, in base all'apposita documentazione, dei beni approvvigionati dall'esterno ovvero resi dagli utilizzatori, mediante uso dell'applicativo "Inventario";

b)       conservazione, movimentazione e riassegnazione agli utilizzatori, mediante uso della procedura informatica;

c)       tenuta delle rilevazioni quantitative di carico e scarico ai fini dell'inventario permanente;

d)       comunicazioni periodiche alla Direzione Bilancio secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

5.       L'entrata di beni inventariabili usati deve essere documentata secondo la procedura di cui all'articolo 70.

6.       Il dirigente della Direzione Economato deve accertare, mediante periodiche verifiche, la regolarità delle operazioni di magazzinaggio e, in particolare, l'idonea conservazione e l'adeguata rotazione dei beni e materiali depositati.

7.       Quando per determinati beni o materiali si ravvisa l'impossibilità, in conseguenza di deterioramento, vetustà o non idoneità legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura di radiazione di cui all'articolo precedente, per lotti omogenei di beni ed a cadenze prestabilite.

 

Sezione II - Spese minute ed urgenti e fondo economale

 

Articolo 72 - Spese minute ed urgenti a reintegro ed a rendiconto

1.       Le forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese minute, non ripetibili e non prevedibili, possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate fino all'importo unitario di Euro 260,00, IVA compresa. In tali casi la negoziazione può avvenire anche per telefono ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, e-mail o fax.

2.       La motivazione dell'urgenza non deve in alcun caso derivare da fatti o carenze di programmazione imputabili alla funzione richiedente.

Ciascuna fornitura di beni o servizi, singolarmente considerata, deve esaurire lo scopo per cui è eseguita nei limiti di spesa sopra stabiliti.

La spesa relativa a dette forniture deve essere impegnata con apposita determinazione nell'ambito dei pertinenti stanziamenti di bilancio.

3.       L'importo del fondo di anticipazione di cassa non può essere superiore ad Euro 516,46. A tale limite si può derogare per particolari e comprovate esigenze di servizio e con autorizzazione dell'Ispettorato di Ragioneria. Il limite di spesa massimo consentito per importo unitario è di Euro 260,00 (IVA compresa) con la fattura e di Euro 100,00 (IVA compresa) con lo scontrino. Il reintegro del fondo avviene mediante determinazione di liquidazione con in allegato l'elenco delle spese; il dirigente competente, constatata la regolarità del procedimento, lo convalida mediante sottoscrizione.

4.       Per i Fondi a Rendiconto annualmente vengono effettuati gli impegni dai settori interessati; la determinazione deve contenere l'elenco della tipologia di spese che si prevede di dover affrontare. Tale elenco è vincolante. Le spese effettuate dovranno essere rendicontate entro la data stabilita nella determinazione di impegno. Per tali fondi il limite previsto dal comma 1 può essere superato per comprovate esigenze di servizio e sentito l'Ispettorato di Ragioneria.

5.       Occorre provvedere alla tenuta ed aggiornamento di apposito Registro di cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dalla Vice Direzione Generale Finanza e Tributi secondo la normativa prevista dal regolamento di contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione. La Vice Direzione Generale Finanza e Tributi procede a verifiche delle consistenze di cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno.

 

Articolo 73 - Fondo economale

1.       Per acquisti che rivestono carattere di urgenza non programmabili in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione, ed il cui importo singolarmente considerato non superi i 2.500,00 Euro IVA compresa, è istituito un Fondo Economale con dotazione annua di 50.000,00 Euro a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel Bilancio di previsione.

2.       Le spese a valere sul Fondo Economale sono direttamente ordinate dal dirigente dell'Economato a ciò delegato, il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dalla Vice Direzione Finanza e Tributi secondo la normativa prevista dal regolamento di contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione.

Il dirigente citato è personalmente responsabile delle somme ricevute in consegna fino al momento della regolarizzazione dei pagamenti effettuati.

3.       La Vice Direzione Finanza e Tributi procede a verifiche delle consistenze di cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore Generale.

 

Articolo 74 - Casse decentrate

1.       Per provvedere esclusivamente ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'articolo 72, entro il limite unitario di 260,00 Euro IVA compresa, sono istituite, presso ogni Servizio Centrale, Direzione o Circoscrizione, Casse decentrate con dotazione annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati nel Bilancio di previsione.

2.       Le spese a valere su ciascuna cassa decentrata sono direttamente ordinate dal competente dirigente del Servizio, Direzione o Circoscrizione interessato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dalla Vice Direzione Generale Finanza e Tributi secondo la normativa prevista dal regolamento di contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione.

Il dirigente citato è personalmente responsabile del fondo assegnato, nonché delle irregolarità che si dovessero riscontrare nel corso della gestione od in seguito alle verifiche di cui al successivo comma 3.

3.       La Vice Direzione Generale Finanza e Tributi procede a verifiche delle consistenze di cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore Generale.

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

 

Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti

 

Articolo 75 - Subappalto e contratti di fornitura con posa in opera

1.       Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.

2.       L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.

3.       Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione entro 20 giorni - pena la sospensione dei pagamenti - dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista o dal fornitore della posa in opera con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nei casi previsti dalla legge nonché nei casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.

4.       La sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente è applicata automaticamente ed a prescindere da qualsivoglia eccezione o contenzioso tra appaltatore e subappaltatore, fatto salvo quanto previsto, per l'esecuzione di lavori, dall'art. 170 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

 

Articolo 76 - Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini

1.       Il collaudo delle forniture e le verifiche di conformità delle prestazioni di servizi sono effettuati a cura del Responsabile del procedimento, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, ove nominato, mediante accertamento comprovato dai destinatari del bene/servizio ed attestato con idonea documentazione predisposta dal Responsabile del procedimento, la quale è acquisita dallo stesso agli atti dell'appalto.

2.       Nel caso di forniture/prestazioni di particolare complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono una pluralità di competenze, le attività di collaudo e verifica di conformità possono essere affidate tramite incarico a soggetti in possesso della necessaria professionalità, prioritariamente individuati all'interno dell'Amministrazione tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale o tra i funzionari.

3.       Nell'ipotesi di carenza di professionalità adeguate all'interno dell'Amministrazione accertata e certificata dal Responsabile del procedimento, si procede all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni scelti secondo le procedure di affidamento dei servizi.

4.       In relazione alle peculiarità od all'importo di specifiche prestazioni, il collaudo o la verifica di conformità possono essere effettuati in forma semplificata, facendo ricorso a certificazioni di qualità o a documentazione di contenuto analogo, ovvero tramite controlli a campione, con modalità comunque idonee ad un'effettiva verifica dell'esecuzione del contratto.

5.       Le verifiche di conformità sono avviate entro il termine previsto dal contratto e devono concludersi non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero entro diverso termine previsto nel contratto.

 

Articolo 77 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti

1.       La documentazione attestante la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali per beni e servizi, viene trasmessa al Responsabile dell'esecuzione del contratto, ove previsto, e costituisce atto preliminare ai fini della liquidazione del fornitore; quest'ultima ha altresì valore di notifica al fornitore dell'avvenuto collaudo/accettazione di conformità del bene/prestazione.

2.       In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti analiticamente (ove possibile con stima dei connessi effetti economici) in apposita relazione e notificati al fornitore, al quale vengono riconosciuti 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

3.       Sulla base delle risultanze dei collaudi e delle verifiche, il Responsabile del procedimento dispone per la liquidazione delle forniture/prestazioni, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità al contratto.

4.       E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di conformità.

 

Articolo 78 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche

1.       La verifica della buona esecuzione ed agibilità di un'opera pubblica è effettuata mediante il rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.       Qualora sia necessario attestare l'agibilità di un'opera pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato di cui al comma precedente, il dirigente del Servizio Tecnico interessato predispone apposita determinazione dirigenziale che riveste, a tutti gli effetti consentiti dalla legge, le caratteristiche del certificato di agibilità medesimo.

 

Articolo 79 - Penalità e risoluzioni contrattuali

1.       Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente regolamento, dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché dei Capitolati speciali e disciplinare di gara.

2.       La valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto, compete al Responsabile del procedimento.

3.       Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procederà a contestazione in forma scritta, assegnando un congruo termine al fornitore per presentare le proprie eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della Legge 241/1990.

4.       Qualora le controdeduzioni non siano ritenute esimenti, si procederà all'applicazione delle penalità stabilite.

5.       Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente importo maturato.

6.       Qualora l'importo della penalità, computato in applicazione del capitolato, ecceda il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove la risoluzione di diritto del contratto.

 

Articolo 80 - Transazione

1.       Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere risolte anche mediante transazione, nel rispetto della normativa vigente.

2.       L'accordo transattivo dovrà essere proposto a cura del Responsabile del procedimento all'approvazione della Giunta Comunale, come previsto dall'articolo 5 e nel caso in cui l'importo delle concessioni o delle rinunce delle parti ecceda i 100.000,00 Euro, al parere dell'Avvocatura comunale.

 

Articolo 81 - Accordo Bonario

1.       Per le opere pubbliche le controversie oggetto di riserve sui documenti contabili da parte dell'Appaltatore possono comportare l'attivazione dell'accordo bonario secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.       Nel caso di appalti e concessioni di lavori di importo inferiore a 10 milioni di Euro la formulazione della proposta motivata di accordo bonario spetta unicamente al Responsabile del Procedimento.

3.       Per lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro la competenza spetta, invece, ad una apposita commissione, la quale non assume comunque alcuna decisione vincolante per l'Amministrazione, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'accordo unanime tra i componenti della commissione stessa. Il dissenso totale o parziale di uno o più componenti della commissione sulla proposta di accordo bonario viene in ogni caso motivato e formalizzato.

4.       Per i servizi e le forniture sono applicabili le norme di cui sopra in quanto compatibili.

 

Articolo 82 - Liquidazione delle prestazioni di forniture di beni e servizi

1.       Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle forniture, regolarmente ordinate, di beni o servizi vengono esaminate dal Responsabile dell'esecuzione, come individuato negli atti di gara, per accertarne:

a)       la rispondenza delle quantità richieste con quelle effettivamente ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi;

b)       la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;

c)       l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;

d)       l'avvenuto rilascio del documento unico di regolarità contributiva nonché l'esito positivo delle verifiche di legge relative all'insussistenza di mancati pagamenti delle cartelle di riscossione dei ruoli.

2.       Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente, il dirigente competente, su proposta del Responsabile del procedimento, constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.

3.       Gli atti inerenti la liquidazione, con l'esclusione di quelli attinenti l'ingegneria e l'architettura, sono trasmessi attraverso il sistema informativo degli acquisti alla Vice Direzione Finanza e Tributi che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

Nel caso di spese minute ed urgenti il pagamento è effettuato a cura del Servizio Centrale, Direzione o Circoscrizione competenti, a valere sulle proprie disponibilità di cassa.

 

Sezione II - Modificazioni del contratto

 

Articolo 83 - Divieto di cessione del contratto di appalto

1.       Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

2.       Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata - pena la sospensione dei pagamenti - alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

 

Articolo 84 - Cessioni di credito

1.       Nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni di credito derivanti da contratti d'appalto di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, successive al loro perfezionamento possono essere effettuate a soggetti che rispettino le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari contenute nelle leggi in materia bancaria o creditizia. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione, che l'autorizza.

2.       La cessione dei crediti verso l'Amministrazione derivanti da contratti d'appalto o di concessione, nonché le procure, sono efficaci ed opponibili all'Amministrazione qualora questa non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al comma precedente, o non riconosca la procura.

3.       In ogni caso e ad ogni effetto la cessione decorre dalla data dell'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione.

4.       L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente competente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. nonché della verifica ai sensi dell'articolo 48 bis D.P.R. 602/1973.

5.       Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari.

6.       In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.


Allegato n. 1

 

FUNZIONE D'ACQUISTO ECONOMATO - ELENCO CLASSI MERCEOLOGICHE

 

BENI

 

-        ARREDI (ufficio, archivi, biblioteche, per esterno, impianti sportivi, sale mediche, attrezzature sanitarie, ausili, armadi sicurezza, bagno).

-        COMPLEMENTI DI ARREDO (specchi, lampade, tende).

-        ELETTRODOMESTICI - AUDIO VIDEO (attrezzature industriali, audio video e fotografia, elettrodomestici, stoviglieria).

-        MACCHINE ED ATTREZZATURE (attrezzature tecniche e ferramenta, attrezzature e macchinari pulizia, macchine movimentazione carichi, macchine ed attrezzature aree verdi).

-        CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI

-        PRODOTTI DI CONSUMO (ferramenta, igiene persona, prodotti pulizia ambienti, monouso, biancheria istituti ricovero ed asili nido, prodotti chimici piscine, stoviglieria monouso).

-        SICUREZZA (D.P.I., pronto soccorso, segnaletica).

-        VESTIARIO E BIANCHERIA (divise rappresentanza, divise da lavoro, lavanolo biancheria).

-        MACCHINE PER UFFICIO (acquisto, noleggio fotocopiatori).

-        BANDIERE

 

SERVIZI

 

-        IMMOBILI (pulizia ordinaria, pulizia straordinaria, movimentazione arredi, rottamazione fuori uso).

-        MANUTENZIONI (apparecchiature industriali da cucina e lavanderia, archivi, arredi, audiovisivi, ausili, casseforti, elettrodomestici, macchine ed attrezzature tecniche, fotocopiatori e macchine per ufficio, orologi, pianoforti, sistemi eliminacode).

-        RISTORAZIONE (dipendenti, Istituti ricovero, domiciliari, benefiche, centri socio-terapeutici, distributori automatici).

-        MANIFESTAZIONI (noleggio attrezzature a terzi, allestimento manifestazioni).

-        ELEZIONI (allestimento/disallestimento seggi, pulizia seggi, fornitura stampati e materiali consumo, noleggio tabelloni propaganda).

 


Allegato n. 2

 

CODICE ETICO
DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

 

1. Ambito di applicazione

1.       Il presente codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti del Comune di Torino.

2.       Il medesimo interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore e viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere attestata in ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'appaltatore.

 

2. Dovere di correttezza

1.       L'azienda concorrente od appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e delle altre ditte.

 

3. Concorrenza

1.       La ditta si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

2.       Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

-        la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;

-        tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

-        un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;

-        l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

 

4. Collegamenti

1.       La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

 

5. Rapporti con gli uffici comunali

1.       Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.

 

2.       Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

3.       Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

 

6. Dovere di segnalazione

1.       La ditta segnala al Comune di Torino qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2.       La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

 

7. Impegno all'osservanza del codice etico

1.       Con la presentazione dell'offerta la ditta partecipante si impegna al rispetto del presente codice etico.

2.       In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del codice.

 

8. Violazioni del codice etico

1.       La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ai sensi delle vigenti norme legislative ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto.

2.       La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione comporterà la risoluzione del contratto.

3.       La violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Torino.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

        Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris