Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport

Settore Bandi e Assegnazioni 

          n. ord. 45

2011 07912/012

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2012

 

(proposta dalla G.C. 13 dicembre 2011)

 

Sessione del Rendiconto

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele

D'AMICO Angelo

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Vicepresidente Vicario ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: PASSONI Gianguido - TISI Elide.

 

Risultano assenti, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri: CENTILLO Maria Lucia - COPPOLA Michele - MUSY Alberto.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA   

 

OGGETTO: PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

 

       Proposta dell'Assessore Tisi, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

       L'assegnazione degli alloggi sociali a favore di cittadini in situazione di emergenza abitativa connessa alla perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta od a situazioni personali segnalate dai Servizi Sociali territoriali è disciplinata dal Regolamento Comunale n. 296 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 - mecc. 2004 01729/012 - esecutiva dal 1 novembre 2004, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009 - mecc. 2008 06725/012 - esecutiva dal 23 novembre 2009).

       Il Regolamento ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione C.E.A. nell'occasione confermata come organo permanente.

       Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'articolo 13 comma 1 della Legge Regionale n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di edilizia sociale disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.

       Il quadro di riferimento normativo dell'edilizia sociale è ora mutato per effetto della Legge Regionale n. 3/2010 e dei regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R che entreranno in vigore il prossimo 4 gennaio 2012.

       Tra le novità introdotte vi è in particolare il nuovo regime delle assegnazioni "su riserva" (articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010) che autorizza i Comuni ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie da bando generale, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dal legislatore regionale (con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 della stessa legge approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R), e non più individuate in autonomia dai singoli Comuni.

       A fare tempo dal 4 gennaio 2012 con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'edilizia sociale sono considerati in situazione di emergenza abitativa esclusivamente i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)     assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;

b)     che devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;

c)     che abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;

d)     che si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;

e)     che risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativi.

       L'attuale regime giuridico, dettato dalla Legge Regionale 46/1995 e s.m.i. (articolo 13), in vigore sino al prossimo 3 gennaio 2012, autorizza invece i Comuni ad assegnare al di fuori delle graduatorie del bando generale a fronte di "... specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi ...".

       In ragione di tale previsione la Città con il Regolamento Comunale n. 296 ha individuato le fattispecie di emergenza abitativa attribuendo alla Commissione C.E.A. (istituita originariamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 1985) la competenza di esprimere un parere obbligatorio di merito circa il possesso sia dei requisiti generali (articolo 5 del Regolamento n. 296 che richiama l'articolo 2 della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i.) che dei requisiti specifici previsti per ogni tipologia di emergenza abitativa.

       In caso di parere positivo espresso dalla Commissione C.E.A. viene richiesto alla Commissione regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i, il parere di legittimità circa il solo possesso dei requisiti generali. La Commissione regionale non entra nel merito della situazione di emergenza abitativa accertata dal Comune.

       Il Regolamento Comunale n. 296, nell'attuale testo, per effetto delle sopraccitate modifiche normative, non sarà più compatibile con il nuovo quadro giuridico dell'edilizia sociale; occorre al riguardo prendere atto della sua inapplicabilità a partire dal 4 gennaio 2012 e nel contempo proporne al Consiglio Comunale un nuovo testo che costituirà la disciplina transitoria dell'attività di assegnazione a titolo di emergenza abitativa fino al perfezionamento dell'iter di formazione del nuovo regolamento.

       In base alla nuova disciplina dell'edilizia sociale la Commissione regionale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3/2010 accerterà, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale a titolo di riserva e previa verifica del Comune, sia il possesso dei requisiti generali di legittimità (articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010) che la condizione di emergenza abitativa (articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R).

       La genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale a fronte del contingente stabilito con legge consistente nell'obbligo di non superare l'aliquota (pari al 25% degli alloggi che si renderanno annualmente disponibili) indicata nelle assegnazioni su riserva rende però necessario individuare requisiti specifici, oltre a quelli generali di legittimità che i richiedenti l'alloggio sociale, a titolo di emergenza abitativa, debbono possedere.

       In assenza di requisiti specifici avrebbero infatti titolo all'assegnazione su riserva tutti i cittadini che si trovino genericamente in una delle situazioni di emergenza abitativa a prescindere dal possesso di altri requisiti negli anni elaborati dalla Città e codificati nel Regolamento Comunale n. 296.

       A titolo esemplificativo, in caso di procedura di sfratto, la Città ha codificato i seguenti requisiti specifici; la residenza nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio; il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero di natura locativa per l'abitazione stabile (sono esclusi l'uso transitorio o altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, eccetera); il titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto eccetera.

       In caso di sfratto motivato da morosità, inoltre, la Città ha individuato, negli anni, ulteriori requisiti di incolpevolezza della morosità stessa e di debolezza socio-economica del nucleo familiare richiedente, valutati sulla base di parametri oggettivi.

       La previsione da parte della Città di requisiti specifici, oltre a quelli generali di legittimità, per ogni singola fattispecie di emergenza abitativa è pertanto necessaria per rendere efficace la stessa normativa regionale che individua come straordinaria, l'assegnazione su riserva rispetto a quella generale da bando.

       Le fattispecie previste dal legislatore regionale hanno, infatti, carattere generico e sono prive di elementi tali di per sé da far emergere la straordinarietà della condizione di emergenza abitativa dei richiedenti.

       La previsione di requisiti specifici, da accertarsi a cura della Commissione C.E.A., consentirà invece alla Città di "selezionare" gli aventi diritto all'assegnazione su riserva, entro la quota del 25%, in base a criteri oggettivi, che sono il risultato dell'esperienza trentennale di governo dell'emergenza abitativa; un patrimonio di conoscenze e sensibilità implementato in tutti questi anni e codificato in un regolamento.

       La proposta di Regolamento definisce (Titolo I - articoli 1-4) composizione e competenze della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) cui la Città assegna il compito di verifica in capo al richiedente l'alloggio sociale della situazione di emergenza abitativa, la verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti specifici.

       Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.

       Nel Titolo II (articolo 5) sono richiamati i requisiti generali di legittimità individuati dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010.

       Nel Titolo III (articoli 6-16) sono individuati i requisiti specifici per ogni singola fattispecie di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.

       Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, ove ottengano pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte. 3/2010, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione di un punteggio. L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010.

       Nel Titolo IV (articoli 17-18) sono individuati i requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari con reddito medio/basso sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione in alloggi di edilizia privata.

       Nel Titolo V (articoli 19-23) sono indicate le modalità con le quali presentare istanza di riesame ed è disposta l'abrogazione formale del Regolamento Comunale 296.

       Nell'interpretazione della norma regionale che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, definisce il nucleo familiare si tiene conto della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2010 (mecc. 2009 00195/002) che approva il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili".

       Ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento del Decentramento, sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti i pareri dei Consigli di Circoscrizione. Sono pervenuti entro i termini originari o entro il termine di proroga richiesta, i pareri favorevoli di tutte le Circoscrizioni conservati agli atti dal Settore Bandi e Assegnazioni (all. 1-10 - nn.                 ).

       Le Circoscrizioni 3 e 4 hanno condizionato il parere favorevole al recepimento delle osservazioni di seguito riportate; la Circoscrizione 10 nell'esprimere il parere favorevole ha inteso formulare delle osservazioni.

       La Circoscrizione 3, con deliberazione mecc. 2012 00473/086, ha condizionato il parere favorevole all'inserimento nel Titolo I, articolo 1, comma 2 di "rappresentanti delle Circoscrizioni cittadine nell'elenco dei componenti la Commissione Emergenza Abitativa senza che per questi sia previsto alcun compenso". Si rileva al riguardo come il regolamento preveda già forme mediate di "dialogo" con le Circoscrizioni poiché i Servizi Sociali Circoscrizionali, rappresentati in C.E.A. dal Dirigente o suo delegato della Divisione Servizi Sociali presentano relazioni per certificare la fattispecie di emergenza abitativa "di chi è ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica" (Regolamento Regionale 12/R).

       La Circoscrizione 4, con deliberazione mecc. 2012 00428/087, ha condizionato il parere favorevole all'inserimento nel Titolo II - articolo 5 delle seguenti disposizioni:

-      "l'abbassamento della soglia ISEE per l'attribuzione dell'alloggio all'interno della fascia tra i 15.000,00 e i 18.000,00 Euro". Si rileva al riguardo che i requisiti di cui all'articolo 5 sono definiti dal legislatore regionale e non sono suscettibili di modifiche da parte della Città;

-      "un metodo efficace con cadenza annuale per verificare il mantenimento del reddito che ha permesso l'attribuzione dell'alloggio, come ad esempio la verifica tramite PRA delle autovetture". Si rileva al riguardo che il legislatore regionale disciplina l'esclusione dalla graduatoria (articolo 15 Legge Regione Piemonte n. 3/2010), l'annullamento dell'assegnazione (articolo 16 Legge Regione Piemonte n. 3/2010), la decadenza (articolo 17 Legge Regione Piemonte n. 3/2010) e la rescissione della convenzione (articolo 18 Legge Regione Piemonte n. 3/2010) assegnando compiti di verifica ed accertamento ai comuni e all'ente gestore degli alloggi sociali. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari (articolo 3, comma 5 Legge Regione Piemonte n. 3/2010);

-      "di una soglia di mantenimento dell'assegnazione con un calcolo dell'ISEE che vada dai 28.000,00 ai 30.000,00 Euro". Si tratta di un requisito previsto dal legislatore regionale non suscettibile di modifiche da parte della Città;

-      (Titolo III - articolo 15): "che la condizione di ospiti all'interno di dormitori pubblici sia da considerarsi 3 mesi cumulativi e non consecutivi". Si tratta di un requisito previsto dal legislatore regionale oggetto di accertamento a cura della Commissione regionale che non può essere modificato in sede di regolamentazione comunale. E' auspicabile che la Commissione regionale interpreti la norma in modo non restrittivo.

       La Circoscrizione 10, con deliberazione mecc. 2012 00658/093 nell'esprimere il parere favorevole ha inteso precisare che: "la Circoscrizione ritiene fondamentale proporre l'assunzione di un impegno da parte della Città nell'implementare e incrementare la quota di risorse economiche destinate all'edilizia sociale, assumendo il principio che la casa è un bene primario da garantire, utile a rafforzare i diritti di cittadinanza". Si tratta di un'osservazione condivisibile che è già alla base delle politiche abitative promosse dalla Città. 

       Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi,espressi in forma palese;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa richiamate integralmente, che il Regolamento Comunale n. 296 di disciplina dell'attività di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa non è più compatibile con il nuovo quadro normativo di riferimento dell'edilizia sociale che entrerà in vigore il prossimo 4 gennaio 2012. Il Regolamento Comunale n. 296 è inapplicabile a fare tempo dal 4 gennaio 2012;

2)     di approvare il nuovo testo del Regolamento dell'attività di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa riportato nel documento allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A - n.             );

3)     di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa richiamate integralmente, che la proposta del nuovo testo del Regolamento allegato sotto la lettera "A" costituisce la disciplina transitoria dell'attività di assegnazione a titolo di emergenza abitativa fino al perfezionamento dell'iter di formazione del nuovo regolamento.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.

 

L'ASSESSORE ALLA SALUTE

POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

F.to Tisi

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

PER IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA

F.to D'Amato

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio

 

PRESENTI 34

VOTANTI 23

 

ASTENUTI 11:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio.

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

 

Allegato A - Regolamento

 

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA

 

 

Premessa

La Legge Regione Piemonte n. 3 del 17 febbraio 2010 autorizza (articolo 10) i comuni ad assegnare su riserva, ossia fuori dal bando, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

Il Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, definisce le situazioni di emergenza abitativa indicando cinque distinte fattispecie.

La genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale a fronte dell'obbligo di non superare l'aliquota indicata nelle assegnazioni su riserva rende però necessario individuare requisiti specifici, oltre a quelli generali di cui all'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, che i richiedenti l'alloggio sociale debbono possedere.

Con il presente regolamento si individuano i requisiti specifici che debbono possedere i richiedenti l'alloggio sociale, residenti a Torino, che si trovino in una delle cinque situazioni di emergenza abitativa di cui al sopraccitato Regolamento Regionale ai fini del rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Emergenza Abitativa.

Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.

Con il presente regolamento, pertanto, si stabiliscono le competenze della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.), ossia la verifica in capo al richiedente della situazione di emergenza abitativa, la verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti specifici. Vengono, infine, definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione.

Il presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa abroga, sostituendolo, il regolamento n. 296.

 

TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)

 

Articolo 1 - Composizione - Durata

1.     La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione e di accertare i requisiti specifici in capo ai nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R.

2.     La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:

-      l'Assessore alle Politiche per la Casa con funzione di Presidente;

-      il Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o suo delegato;

-      tre Consiglieri Comunali espressione della maggioranza;

-      tre Consiglieri Comunali espressione della minoranza;

-      il Dirigente della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica - Settore Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino o suo delegato;

-      il Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Settore Sostegno del Reddito del Comune di Torino o suo delegato.

E' inoltre costituita da altri sei componenti individuati tra:

-      rappresentanti nominati dalle A.S.L. di Torino;

-      rappresentanti delle associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;

-      rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini ritenute maggiormente rappresentative;

-      rappresentanti delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.

3.     I suindicati componenti ed i loro eventuali delegati sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

4.     La funzione di Segretario della Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un funzionario o impiegato del Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza Abitativa - della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica.

5.     Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto tecnico-amministrativo:

-      un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, Settore Bandi e Assegnazioni;

-      un funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, Settore Convenzioni e Contratti - Ufficio Lo.C.A.Re;

-      un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, in qualità di relatore in merito agli accertamenti effettuati.

6.     La Commissione ha carattere permanente.

7.     Considerato, peraltro, la sua composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri Comunali che ne fanno parte vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.

 

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

1.     Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.

2.     La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3.     La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4.     I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a tre mesi.

 

Articolo 3 - Compensi

1.     Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore, dei Dirigenti e dei Funzionari in P.O., viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo, attualmente fissato con determinazione dirigenziale (mecc. 2006 03267/012) in Euro 69,72 al lordo delle eventuali ritenute di legge.

2.     Al Segretario della Commissione, purché non Funzionario in P.O., spetta un compenso lordo attualmente fissato con determinazione dirigenziale (mecc. 2006 03267/012) in Euro 49,50.

 

Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

1.     Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:

-      la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R;

-      la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale ed ai componenti del nucleo familiare, circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010;

-      l'accertamento dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi.

Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa;

-      formulazione di parere in ordine all'accesso, da parte dei richiedenti in emergenza abitativa in possesso dei requisiti definiti con le linee guida della Giunta Comunale, ai contributi concessi dal Comune di Torino - Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;

-      valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;

-      analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.

2.     Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

3.     Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti elencati nel successivo articolo, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A. chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente informerà, comunque, la Commissione nel corso della prima seduta utile.

 

TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

 

Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

1.     I cittadini, residenti a Torino, che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, in possesso dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 ed accertati dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale su riserva ossia fuori dal bando generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 di seguito elencati:

a)     essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni a Torino;

b)     non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c)     non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:

1)     40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;

2)     60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;

3)     80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;

4)     100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d)     non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e)     non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f)     non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g)     non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h)     non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i)     essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.

2.     Ciascun componente del nucleo richiedente, così come definito dall'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, deve possedere tali requisiti, fatta eccezione per quello di cui al comma 1 lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

 

TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

 

Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

1.     I cittadini, residenti a Torino, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ai fini del rilascio del parere favorevole della C.E.A. all'assegnazione di un alloggio sociale, debbono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi e non debbono avere la disponibilità di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare.

 

Articolo 7 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto

1.     La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini, residenti a Torino, sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano i seguenti requisiti specifici:

a)     residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;

b)     l'alloggio oggetto di procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10;

c)     il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato;

d)     presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);

e)     presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;

f)     l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti salvo i casi previsti dalla legge. In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;

g)     il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

h)     il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;

i)     l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

 

Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione

1.     In caso di sfratto per finita locazione è richiesto il seguente requisito specifico oltre a quelli elencati nel precedente articolo:

a)     il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge.

 

Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

1.     In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva. L'alloggio oggetto della procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10. Il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

2.     Il proprietario esecutato può presentare domanda esclusivamente se il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente.

3.     L'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva può presentare domanda esclusivamente se ha stipulato il contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento. Se il contratto di locazione è stato stipulato in data successiva deve essere certa la buona fede.

 

Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per morosità

1.     In caso di sfratto per morosità, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa esclusivamente i soggetti che, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, abbiano avuto un reddito idoneo ad onorare il pagamento del canone (il reddito lordo deve essere in ogni caso superiore al canone netto), siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento e, inoltre, siano in possesso dei requisiti, tra loro alternativi, sottoelencati alle lettere a) e b):

a)     regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con fruizione (o con diritto), al momento della insorgenza della morosità, di contributi finalizzati al contrasto della povertà previsti dallo Stato o da altri Enti pubblici, oppure aver svolto specifica attività promossa dai Servizi Sociali o da altri Enti pubblici volta a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro;

b)     regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità dovuta  a calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente, oppure, dovuta a calo del reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente se il canone (calcolato al massimo fino a 5.000,00 Euro) incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale superiore al 40%.

 

Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile

1.     In caso di ordinanza di sgombero dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'alloggio inutilizzabile possono presentare domanda di emergenza abitativa  i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:

a)     residenza da almeno due anni nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione. L'alloggio oggetto di ordinanza di sgombero deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10; il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato; il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;

b)     l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.

2.     Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

 

Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

1.     In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 7, comma 1 punto d), del presente regolamento esclusivamente se in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

 

Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti

1.     In caso di alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:

a)     l'alloggio deve essere in ogni caso ad uso abitativo, condotto in locazione con contratto regolarmente registrato;

b)     il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge e deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;

c)     l'inidoneità dell'alloggio deve essere sopravvenuta rispetto alla data di occupazione dell'alloggio da parte del componente il nucleo delle cui condizioni di salute si tratta;

d)     l'inidoneità deve essere insanabile con interventi di manutenzione o risanamento. Non è da intendersi inidoneo l'alloggio semplicemente sottodimensionato;

e)     le condizioni di salute sono riferite al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.

 

Articolo 14 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato

1.     In caso di richiesta di assegnazione a titolo di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a)     il richiedente deve essere privo di abitazione;

b)     il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge e deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.

 

Articolo 15 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica

1.     La condizione dei cittadini, residenti a Torino, ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica, deve essere certificata dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali esclusivamente per coloro che tali Servizi hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi per l'inserimento sociale e/o il recupero dell'autonomia.

 

Articolo 16 - Attribuzione punteggi

1.     Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ove ottengano il pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, sono inserite nella graduatoria  denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a)     indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al 50% del limite stabilito dalla Regione Piemonte - punti 2

b)     presenza nel nucleo familiare di anziani ultrasessantacinquenni - punti 3

c)     presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 67% - punti 3

d)     presenza nel nucleo familiare di un minore a carico - punti 2; presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico - punti 4

e)     nucleo familiare assistito economicamente dai Servizi Socio Assistenziali del Comune - punti 2

f)     data di esecuzione dello sfratto fissata entro 40 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria - punti 3

g)     data di esecuzione dello sfratto fissata tra 41 giorni e 90 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria - punti 1

h)     situazioni di grave disagio sociale valutate dalla Commissione Emergenza Abitativa - punti 3

i)     avvenuta esecuzione dello sfratto e conseguente sistemazione precaria e temporanea - punti 5

l)     nucleo familiare composto da almeno 5 persone - punti 1

m)    nucleo monogenitoriale - punti 2

n)     nuclei ospiti in strutture alloggiative procurate dall'assistenza - punti 5

Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per f) e g) tra loro alternativi. A parità di punteggio le domande sono poste seguendo l'ordine di presentazione dell'istanza.

2.     L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010. L'assegnazione è sospesa in caso di mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'obbligo di comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa, come indicato nell'articolo 21. I nuclei familiari in cui sono presenti disabili motori sono estrapolati dalla graduatoria e concorrono per gli alloggi privi di barriere architettoniche che siano adeguati alle proprie condizioni di salute.

 

TITOLO IV - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO

 

Articolo 17 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa

1.     Al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di nuclei familiari con reddito medio/basso sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa attestata dalla C.E.A., in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato da un'assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia appositamente costituito.

2.     Per accedere a tali benefici, l'inquilino deve presentare apposita istanza e possedere requisiti previsti dalle Linee Guida della Giunta Comunale.

3.     Il nuovo contratto di locazione deve essere relativo ad un alloggio, situato nell'ambito della provincia di Torino, nel quale il nucleo familiare richiedente deve stabilire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

4.     Al proprietario dell'alloggio potrà essere riconosciuto un incentivo qualora stipuli un regolare contratto di locazione con un inquilino in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida della Giunta Comunale.

5.     L'ammontare dei contributi e degli incentivi e le relative modalità di erogazione sono previsti dalle Linee Guida della Giunta Comunale.

6.     L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, indicati nel presente articolo e nel successivo articolo 18, è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziate.

 

Articolo 18 - Partecipazione al Fondo di Mutualità

1.     Sempre al fine di favorire la sistemazione in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa, i competenti Uffici Comunali possono segnalare a cooperative edilizie a proprietà indivisa i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 17, che siano stati inseriti nell'apposito elenco approvato dalla C.E.A..

2.     Inoltre, qualora la cooperativa edilizia preveda, per obbligo statutario, il versamento, da parte del socio inquilino, di un fondo di mutualità al fine dell'assegnazione dell'alloggio, la Città, nell'ambito di intercorse intese con la cooperativa, versa una quota del fondo di mutualità, dell'entità prevista da specifica deliberazione della Giunta Comunale.

3.     La cooperativa edilizia contabilizza detta quota in capo al Comune e l'inquilino deposita la quota di fondo di mutualità residua. Alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia restituirà al Comune e all'inquilino le quote di fondo di mutualità rispettivamente depositate.

 

TITOLO V - NORME GENERALI

 

Articolo 19 - Procedimento amministrativo

1.     Per quanto concerne il procedimento amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

 

Articolo 20 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

1.     Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio sociale in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.

2.     La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.

3.     Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla C.E.A. ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.

 

Articolo 21 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze.

1.     A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa gli Uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2.     Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.

3.     Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani distaccato presso la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

 

Articolo 22 - Segreto d'ufficio

1.     I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.

2.     E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

 

Articolo 23 - Abrogazione

1.     Il presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa abroga, sostituendolo, il regolamento n. 296.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

      Piccolini

IL PRESIDENTE

Magliano