Vice Direzione Generale Servizi
Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport
n. ord. 45
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11
APRILE 2012
(proposta dalla G.C. 13 dicembre 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele D'AMICO Angelo |
DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUZZARELLI Marco |
NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il Vicepresidente Vicario ed il Sindaco, n.
37 presenti, nonché gli Assessori: PASSONI Gianguido - TISI Elide.
Risultano assenti, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni
Maria, i Consiglieri: CENTILLO Maria Lucia - COPPOLA Michele - MUSY Alberto.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI
dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESAME
DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.
Proposta
dell'Assessore Tisi, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente
seduta.
Il Regolamento ha sistematizzato in un
unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi
e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione C.E.A. nell'occasione
confermata come organo permanente.
Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la
visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera
esercitando la facoltà, attribuita dall'articolo 13 comma 1 della Legge
Regionale n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una
determinata quota degli alloggi di edilizia sociale disponibili annualmente,
quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.
Il quadro di riferimento normativo dell'edilizia sociale è ora
mutato per effetto della Legge Regionale n. 3/2010 e dei regolamenti attuativi
approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n.
9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R che entreranno in vigore il prossimo 4
gennaio 2012.
Tra le novità introdotte vi è in particolare il nuovo regime
delle assegnazioni "su riserva" (articolo 10 della Legge Regionale n.
3/2010) che autorizza i Comuni ad assegnare un'aliquota
non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base
annua, al di fuori delle graduatorie da bando generale, per far fronte alle
situazioni di emergenza abitativa previste dal legislatore regionale (con il
regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 della stessa legge approvato con il Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R), e non più individuate in autonomia dai singoli Comuni.
A fare tempo dal 4 gennaio 2012 con
l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'edilizia sociale sono
considerati in situazione di emergenza abitativa esclusivamente i nuclei
familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) assoggettati
a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a
procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a
seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
b) che
devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza
di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano
inutilizzabile;
c) che
abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non
idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più
degli occupanti;
d) che
si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
e) che
risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura
alloggiativi.
L'attuale regime giuridico, dettato dalla
Legge Regionale 46/1995 e s.m.i. (articolo 13), in vigore sino al prossimo 3
gennaio 2012, autorizza invece i Comuni ad assegnare al di fuori delle
graduatorie del bando generale a fronte di "... specifiche e documentate situazioni
di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di
profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari
esigenze individuate dai Comuni medesimi ...".
In ragione di tale previsione la Città
con il Regolamento Comunale n. 296 ha
individuato le fattispecie di emergenza abitativa attribuendo alla Commissione
C.E.A. (istituita originariamente con deliberazione del Consiglio Comunale del
30 settembre 1985) la competenza di esprimere un parere obbligatorio di merito
circa il possesso sia dei requisiti generali (articolo 5 del Regolamento n. 296
che richiama l'articolo 2 della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i.) che dei
requisiti specifici previsti per ogni tipologia di emergenza abitativa.
In caso di parere positivo espresso dalla Commissione C.E.A.
viene richiesto alla Commissione regionale, istituita ai sensi dell'articolo 9
della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i, il parere di legittimità circa il solo
possesso dei requisiti generali. La Commissione regionale non entra nel merito
della situazione di emergenza abitativa accertata dal Comune.
Il Regolamento Comunale n. 296,
nell'attuale testo, per effetto delle sopraccitate modifiche normative, non
sarà più compatibile con il nuovo quadro giuridico dell'edilizia sociale;
occorre al riguardo prendere atto della sua inapplicabilità a partire dal 4
gennaio 2012 e nel contempo proporne al Consiglio Comunale un nuovo testo che
costituirà la disciplina transitoria dell'attività di assegnazione a titolo di
emergenza abitativa fino al perfezionamento dell'iter di formazione del nuovo
regolamento.
In base alla nuova disciplina
dell'edilizia sociale la Commissione regionale di cui all'articolo 7 della
Legge Regionale n. 3/2010 accerterà, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale
a titolo di riserva e previa verifica del Comune, sia il possesso dei requisiti
generali di legittimità (articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010) che la
condizione di emergenza abitativa (articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R).
In assenza di requisiti specifici
avrebbero infatti titolo all'assegnazione su riserva tutti i cittadini che si
trovino genericamente in una delle situazioni di emergenza abitativa a
prescindere dal possesso di altri requisiti negli anni elaborati dalla Città e
codificati nel Regolamento Comunale n. 296.
A titolo esemplificativo, in caso di
procedura di sfratto, la Città ha codificato i seguenti requisiti specifici; la residenza nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di
rilascio; il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a
procedura di sgombero di natura locativa per l'abitazione stabile (sono esclusi
l'uso transitorio o altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione,
eccetera); il titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza
di convalida dello sfratto eccetera.
In caso di sfratto motivato da morosità, inoltre, la Città ha
individuato, negli anni, ulteriori requisiti di incolpevolezza della morosità
stessa e di debolezza socio-economica del nucleo familiare richiedente,
valutati sulla base di parametri oggettivi.
La previsione da parte della Città di requisiti specifici,
oltre a quelli generali di legittimità, per ogni singola fattispecie di
emergenza abitativa è pertanto necessaria per rendere efficace la stessa
normativa regionale che individua come straordinaria, l'assegnazione su riserva
rispetto a quella generale da bando.
Le fattispecie previste dal legislatore regionale hanno, infatti,
carattere generico e sono prive di elementi tali di per sé da far emergere la
straordinarietà della condizione di emergenza abitativa dei richiedenti.
La previsione di requisiti specifici, da accertarsi a cura
della Commissione C.E.A., consentirà invece alla Città di
"selezionare" gli aventi diritto all'assegnazione su riserva, entro
la quota del 25%, in base a criteri oggettivi, che sono il risultato
dell'esperienza trentennale di governo dell'emergenza abitativa; un patrimonio
di conoscenze e sensibilità implementato in tutti questi anni e codificato in
un regolamento.
La proposta di Regolamento definisce
(Titolo I - articoli 1-4) composizione e competenze della Commissione Emergenza
Abitativa (C.E.A.) cui la Città assegna il compito di verifica in capo al
richiedente l'alloggio sociale della situazione di emergenza abitativa, la
verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti
specifici.
Il parere favorevole della Commissione
Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di
legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il
possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è
condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali
alla Commissione
regionale, di accertare
ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010 il possesso dei
requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.
Nel Titolo II (articolo 5) sono
richiamati i requisiti generali di legittimità individuati dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010.
Nel Titolo III (articoli 6-16) sono
individuati i requisiti specifici per ogni singola fattispecie di emergenza
abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.
Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da
nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, ove
ottengano pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e
della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi
dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte. 3/2010, sono inserite nella
graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione di
un punteggio. L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei
competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti
previsti dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010.
Nel Titolo IV (articoli 17-18) sono
individuati i requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei
familiari con reddito medio/basso
sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di
emergenza abitativa in caso di stipulazione di un regolare contratto di
locazione in alloggi di edilizia privata.
Nel Titolo V (articoli 19-23) sono
indicate le modalità con le quali presentare istanza di riesame ed è disposta
l'abrogazione formale del Regolamento Comunale 296.
Nell'interpretazione della norma regionale che, ai fini
dell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, definisce il nucleo
familiare si tiene conto della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2010 (mecc. 2009 00195/002) che
approva il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili".
Ai sensi degli articoli 42 e 43 del Regolamento del
Decentramento, sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti i
pareri dei Consigli di Circoscrizione. Sono pervenuti entro i termini originari
o entro il termine di proroga richiesta, i pareri favorevoli di tutte le
Circoscrizioni conservati agli atti dal Settore Bandi e Assegnazioni (all. 1-10
- nn. ).
Le Circoscrizioni 3 e 4 hanno condizionato il parere
favorevole al recepimento delle osservazioni di seguito riportate; la
Circoscrizione 10 nell'esprimere il parere favorevole ha inteso formulare delle
osservazioni.
La Circoscrizione 3, con deliberazione mecc. 2012 00473/086,
ha condizionato il parere favorevole all'inserimento nel Titolo I, articolo 1,
comma 2 di "rappresentanti delle Circoscrizioni cittadine nell'elenco dei
componenti la Commissione Emergenza Abitativa senza che per questi sia previsto
alcun compenso". Si rileva al riguardo come il regolamento preveda già
forme mediate di "dialogo" con le Circoscrizioni poiché i Servizi
Sociali Circoscrizionali, rappresentati in C.E.A. dal Dirigente o suo delegato
della Divisione Servizi Sociali presentano relazioni per certificare la
fattispecie di emergenza abitativa "di chi è ospite da almeno tre mesi di
dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo
temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica" (Regolamento
Regionale 12/R).
La Circoscrizione 4, con deliberazione mecc. 2012 00428/087,
ha condizionato il parere favorevole all'inserimento nel Titolo II - articolo 5
delle seguenti disposizioni:
- "l'abbassamento
della soglia ISEE per l'attribuzione dell'alloggio all'interno della fascia tra
i 15.000,00 e i 18.000,00 Euro". Si rileva al riguardo che i requisiti di
cui all'articolo 5 sono definiti dal legislatore regionale e non sono
suscettibili di modifiche da parte della Città;
- "un metodo
efficace con cadenza annuale per verificare il mantenimento del reddito che ha
permesso l'attribuzione dell'alloggio, come ad esempio la verifica tramite PRA
delle autovetture". Si rileva al riguardo che il legislatore regionale
disciplina l'esclusione dalla graduatoria (articolo 15 Legge Regione Piemonte
n. 3/2010), l'annullamento dell'assegnazione (articolo 16 Legge Regione
Piemonte n. 3/2010), la decadenza (articolo 17 Legge Regione Piemonte n.
3/2010) e la rescissione della convenzione (articolo 18 Legge Regione Piemonte
n. 3/2010) assegnando compiti di verifica ed accertamento ai comuni e all'ente
gestore degli alloggi sociali. Ai fini della verifica del mantenimento
dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni
due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari (articolo 3,
comma 5 Legge Regione Piemonte n. 3/2010);
- "di una
soglia di mantenimento dell'assegnazione con un calcolo dell'ISEE che vada dai
28.000,00 ai 30.000,00 Euro". Si tratta di un requisito previsto dal
legislatore regionale non suscettibile di modifiche da parte della Città;
- (Titolo III -
articolo 15): "che la condizione di ospiti all'interno di dormitori
pubblici sia da considerarsi 3 mesi cumulativi e non consecutivi". Si
tratta di un requisito previsto dal legislatore regionale oggetto di
accertamento a cura della Commissione regionale che non può essere modificato
in sede di regolamentazione comunale. E' auspicabile che la Commissione
regionale interpreti la norma in modo non restrittivo.
La Circoscrizione 10, con deliberazione mecc. 2012 00658/093
nell'esprimere il parere favorevole ha inteso precisare che: "la
Circoscrizione ritiene fondamentale proporre l'assunzione di un impegno da
parte della Città nell'implementare e incrementare la quota di risorse
economiche destinate all'edilizia sociale, assumendo il principio che la casa è
un bene primario da garantire, utile a rafforzare i diritti di cittadinanza".
Si tratta di un'osservazione condivisibile che è già alla base delle politiche
abitative promosse dalla Città.
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi,espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di
approvare il nuovo testo del
Regolamento dell'attività di assegnazione degli alloggi
di edilizia sociale in emergenza abitativa riportato nel documento
allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale (all. A - n. );
3) di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa richiamate
integralmente, che la proposta del nuovo testo del Regolamento allegato
sotto la lettera "A" costituisce la disciplina
transitoria dell'attività di assegnazione a titolo di emergenza abitativa fino
al perfezionamento dell'iter di formazione del nuovo regolamento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti
sul Bilancio.
POLITICHE
SOCIALI E ABITATIVE
F.to
Tisi
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
PER
IL DIRIGENTE
IL
FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA
F.to
D'Amato
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano alla votazione:
Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio
PRESENTI 34
VOTANTI 23
ASTENUTI 11:
Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
FAVOREVOLI 23:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio.
Il
Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Allegato
A - Regolamento
REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA
Premessa
La
Legge Regione Piemonte n. 3 del 17 febbraio 2010 autorizza (articolo 10) i
comuni ad assegnare su riserva, ossia fuori dal bando,
un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore,
degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle
graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza
abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni
ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota
non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base
annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei
familiari soggetti a sfratto esecutivo.
Il Regolamento Regionale, disposto in attuazione
dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato
con il Decreto del Presidente della Giunta 4
ottobre 2011 n. 12/R, definisce le situazioni di emergenza
abitativa indicando cinque distinte fattispecie.
Con il presente regolamento si individuano i requisiti
specifici che debbono possedere i richiedenti l'alloggio sociale, residenti a
Torino, che si trovino in una delle cinque situazioni di emergenza abitativa di
cui al sopraccitato Regolamento Regionale ai fini del rilascio del parere
favorevole da parte della Commissione Emergenza Abitativa.
Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa
che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la
condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti
specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria
per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge
Regione Piemonte n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e
la condizione di emergenza abitativa.
Con il presente regolamento, pertanto, si stabiliscono le
competenze della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.), ossia la verifica in
capo al richiedente della situazione di emergenza abitativa, la verifica dei
requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti specifici. Vengono,
infine, definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per
favorire l'accesso al mercato privato della locazione.
Il presente regolamento per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa abroga,
sostituendolo, il regolamento n. 296.
TITOLO I - LA
COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)
Articolo
1 - Composizione - Durata
1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa
(C.E.A.) ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione e di accertare i requisiti specifici
in capo ai nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza
abitativa definite dal Regolamento Regionale disposto in attuazione
dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato
con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R.
2. La predetta Commissione è costituita dai
seguenti componenti:
- l'Assessore alle Politiche per la Casa con
funzione di Presidente;
- il
Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o
suo delegato;
- tre Consiglieri Comunali espressione della
maggioranza;
- tre Consiglieri Comunali espressione della
minoranza;
- il
Dirigente della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica - Settore Bandi e
Assegnazioni del Comune di Torino o suo delegato;
- il
Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Settore Sostegno del Reddito del
Comune di Torino o suo delegato.
E'
inoltre costituita da altri sei componenti individuati tra:
- rappresentanti nominati dalle A.S.L. di
Torino;
- rappresentanti
delle associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone in
difficoltà;
- rappresentanti
delle organizzazioni sindacali degli inquilini ritenute maggiormente
rappresentative;
- rappresentanti
delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ritenute maggiormente
rappresentative.
3. I suindicati componenti ed i loro eventuali
delegati sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La funzione di Segretario della
Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un
funzionario o impiegato del Settore Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza
Abitativa - della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica.
5. Partecipano, inoltre, senza diritto di
voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto
tecnico-amministrativo:
- un
funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, Settore
Bandi e Assegnazioni;
- un
funzionario o impiegato della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, Settore
Convenzioni e Contratti - Ufficio Lo.C.A.Re;
- un
Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, distaccato presso
la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, in qualità di relatore in merito
agli accertamenti effettuati.
6. La Commissione ha carattere permanente.
7. Considerato, peraltro, la sua composizione
mista tecnico-politica, i Consiglieri Comunali che ne fanno parte vengono
nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione della Conferenza
dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.
Articolo
2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Nel corso della prima riunione, la
Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce con cadenza
periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera
validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
3. La Commissione delibera, di regola,
all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione
delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente.
4. I componenti ed i loro eventuali delegati
sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle
sedute della Commissione per un periodo superiore a tre mesi.
Articolo
3 - Compensi
1. Ai componenti la Commissione o loro
eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore, dei Dirigenti e dei
Funzionari in P.O., viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un
gettone di presenza il cui importo, attualmente fissato con determinazione
dirigenziale (mecc. 2006 03267/012) in Euro 69,72 al lordo delle eventuali
ritenute di legge.
2. Al Segretario della Commissione, purché non
Funzionario in P.O., spetta un compenso lordo attualmente fissato con
determinazione dirigenziale (mecc. 2006 03267/012) in Euro 49,50.
Articolo
4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti
competenze:
- la
verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di
una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del
Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma
5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto
del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R;
- la verifica, in
capo ai richiedenti l'alloggio sociale ed ai componenti del nucleo familiare,
circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'articolo
3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010;
- l'accertamento
dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15
compresi.
Il parere favorevole della Commissione
Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di
legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il
possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale è
condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici
comunali alla Commissione
regionale, di accertare ai sensi
dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 il possesso dei
requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa;
- formulazione
di parere in ordine all'accesso, da parte dei richiedenti in emergenza
abitativa in possesso dei requisiti definiti con le linee guida della Giunta
Comunale, ai contributi concessi dal Comune di Torino - Ufficio Lo.C.A.Re. a
sostegno della locazione privata;
- valutazione
delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo
espresso dalla Commissione;
- analisi
di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città
ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e
Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.
2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere
obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare
eventuali provvedimenti assunti in difformità.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono
condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede,
anche in deroga al possesso dei requisiti elencati nel successivo articolo, a
sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non
prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con
l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi
l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A.
chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni
provvisorie il Presidente informerà, comunque, la Commissione nel corso della
prima seduta utile.
TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
Articolo
5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale
1. I cittadini, residenti a Torino, che si
trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6
del Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2,
comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto
del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, in possesso dei
requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 ed
accertati dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di edilizia
sociale su riserva ossia fuori dal bando generale, devono essere in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge Regione
Piemonte n. 3/2010 di seguito elencati:
a) essere residente o prestare attività
lavorativa da almeno tre anni a Torino;
b) non
essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali
esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e
A10 ubicato nel territorio regionale;
c) non
essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali
esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6
ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:
1) 40
metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
2) 60
metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
3) 80 metri quadri per nucleo richiedente
composto da cinque o sei persone;
4) 100
metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
d) non
avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento
agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti
territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia
inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
e) non
essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di
edilizia sociale nel territorio regionale;
f) non
avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge,
l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
g) non
essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
h) non
essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di
morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima
della presentazione della domanda;
i) essere
in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di
cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge
27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento
di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.
2. Ciascun componente del nucleo richiedente,
così come definito dall'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, deve possedere
tali requisiti, fatta eccezione per quello di cui al comma 1 lettera a) da
possedersi da parte del solo richiedente.
TITOLO III - REQUISITI
SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
Articolo
6 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa
1. I cittadini, residenti a Torino, in
possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle
situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 6 del Regolamento
Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione
Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4
ottobre 2011 n. 12/R, ai fini del rilascio del parere favorevole della C.E.A.
all'assegnazione di un alloggio sociale, debbono possedere i requisiti
specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi e non debbono avere
la disponibilità di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare.
Articolo
7 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa
determinata da procedura esecutiva di sfratto
1. La C.E.A., per la valutazione della
sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini, residenti a
Torino, sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio
dell'abitazione, possiedano i seguenti requisiti specifici:
a) residenza del richiedente nell'alloggio
oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
b) l'alloggio
oggetto di procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non
deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di
categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10;
c) il
contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di
rilascio deve essere regolarmente registrato;
d) presenza
di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di
convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
e) presentazione
dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una
situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio
dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al
rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta
esecuzione;
f) l'esecuzione
non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti salvo i casi
previsti dalla legge. In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato
spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
g) il
rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di
sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con
esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre
tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi
di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es.
subaffitto non autorizzato);
h) il richiedente deve essere in regola con
gli adempimenti fiscali e previdenziali;
i) l'istanza
di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a
corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire
l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della
pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono
essere tempestivamente comunicate.
Articolo
8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da sfratto per finita locazione
1. In caso di sfratto per finita locazione è
richiesto il seguente requisito specifico oltre a quelli elencati nel
precedente articolo:
a) il richiedente deve avere un ISEE inferiore
al 50% del limite fissato con legge.
Articolo
9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da decreto di trasferimento
1. In presenza di decreto di trasferimento a
seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per
l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato
sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva. L'alloggio
oggetto della procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo,
non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di
categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10. Il richiedente deve
essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.
2. Il proprietario esecutato può presentare
domanda esclusivamente se il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo del
reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente.
3. L'inquilino dell'alloggio oggetto della
procedura esecutiva può presentare domanda esclusivamente se ha stipulato il
contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore al
pignoramento. Se il contratto di locazione è stato stipulato in data successiva
deve essere certa la buona fede.
Articolo
10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da sfratto per morosità
1. In caso di sfratto per morosità, possono
presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa esclusivamente
i soggetti che, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, abbiano
avuto un reddito idoneo ad onorare il pagamento del canone (il reddito lordo
deve essere in ogni caso superiore al canone netto), siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento e, inoltre, siano in
possesso dei requisiti, tra loro alternativi, sottoelencati alle lettere a) e
b):
a) regolare
corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima
dell'insorgenza della morosità con fruizione (o con diritto), al momento della
insorgenza della morosità, di contributi finalizzati al contrasto della povertà
previsti dallo Stato o da altri Enti pubblici, oppure aver svolto specifica
attività promossa dai Servizi Sociali o da altri Enti pubblici volta a
facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro;
b) regolare
corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima
dell'insorgenza della morosità dovuta a
calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente,
oppure, dovuta a calo del reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto
al reddito precedente se il canone (calcolato al massimo fino a 5.000,00 Euro)
incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale superiore al 40%.
Articolo
11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano
inutilizzabile
1. In caso di ordinanza di sgombero
dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'alloggio inutilizzabile
possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti
specifici:
a) residenza
da almeno due anni nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di
contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto
almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione.
L'alloggio oggetto di ordinanza di sgombero deve essere in ogni caso ad uso
abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve
essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10; il
contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di
rilascio deve essere regolarmente registrato; il richiedente deve essere in
regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;
b) l'ordinanza
di sgombero deve avere carattere definitivo.
2. Non costituiscono titolo per presentare
domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o
quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano
l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.
Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza
abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi
1. In caso di provvedimento del giudice,
emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione
consensuale o sentenza di separazione) il soggetto tenuto ad abbandonarlo può
presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito
dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 7,
comma 1 punto d), del presente regolamento esclusivamente se in regola con gli
adempimenti fiscali e previdenziali.
Articolo
13 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo
all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli
occupanti
1. In caso di alloggio dichiarato, dalla
competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione
alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti possono presentare
domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i
seguenti requisiti specifici:
a) l'alloggio
deve essere in ogni caso ad uso abitativo, condotto in locazione con contratto
regolarmente registrato;
b) il
richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge e
deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;
c) l'inidoneità
dell'alloggio deve essere sopravvenuta rispetto alla data di occupazione
dell'alloggio da parte del componente il nucleo delle cui condizioni di salute
si tratta;
d) l'inidoneità
deve essere insanabile con interventi di manutenzione o risanamento. Non è da
intendersi inidoneo l'alloggio semplicemente sottodimensionato;
e) le
condizioni di salute sono riferite al richiedente o ad un componente del nucleo
familiare ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.
Articolo
14 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la
condizione di profugo o rifugiato
1. In caso di richiesta di assegnazione a
titolo di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato
sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
a) il
richiedente deve essere privo di abitazione;
b) il
richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge e
deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.
Articolo
15 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici
o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi
preposti all'assistenza pubblica
1. La condizione
dei cittadini, residenti a Torino, ospiti da almeno tre mesi
di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo
temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica, deve essere
certificata dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi
Socio-Sanitari delle ASL territoriali esclusivamente per coloro che tali
Servizi hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa
"casa" sia collegata ad altri interventi per l'inserimento sociale
e/o il recupero dell'autonomia.
Articolo
16 - Attribuzione punteggi
1. Le domande di assegnazione di alloggio
sociale presentate da nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di
emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale, disposto in attuazione
dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato
con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ove
ottengano il pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e
della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi
dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, sono inserite nella
graduatoria denominata "di
emergenza abitativa" con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
a) indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al 50% del limite
stabilito dalla Regione Piemonte - punti 2
b) presenza
nel nucleo familiare di anziani ultrasessantacinquenni - punti 3
c) presenza
nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità non
inferiore al 67% - punti 3
d) presenza
nel nucleo familiare di un minore a carico - punti 2; presenza nel nucleo
familiare di due o più minori a carico - punti 4
e) nucleo
familiare assistito economicamente dai Servizi Socio Assistenziali del Comune -
punti 2
f) data
di esecuzione dello sfratto fissata entro 40 giorni dalla data di inserimento
nella graduatoria - punti 3
g) data
di esecuzione dello sfratto fissata tra 41 giorni e 90 giorni dalla data di
inserimento nella graduatoria - punti 1
h) situazioni
di grave disagio sociale valutate dalla Commissione Emergenza Abitativa - punti
3
i) avvenuta
esecuzione dello sfratto e conseguente sistemazione precaria e temporanea -
punti 5
l) nucleo familiare composto da almeno 5
persone - punti 1
m) nucleo monogenitoriale - punti 2
n) nuclei ospiti in strutture alloggiative
procurate dall'assistenza - punti 5
Tali punteggi sono
cumulabili fatta eccezione per f) e g) tra loro alternativi. A parità di
punteggio le domande sono poste seguendo l'ordine di presentazione
dell'istanza.
2. L'assegnazione degli
alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo
l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge
Regione Piemonte n. 3/2010. L'assegnazione è sospesa in caso di mancato
assolvimento, da parte del richiedente, dell'obbligo di comunicare
tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione della
condizione di emergenza abitativa, come indicato nell'articolo 21. I nuclei
familiari in cui sono presenti disabili motori sono estrapolati dalla
graduatoria e concorrono per gli alloggi privi di barriere architettoniche che
siano adeguati alle proprie condizioni di salute.
TITOLO IV - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO
Articolo
17 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in
emergenza abitativa
1. Al fine di favorire la sistemazione in
alloggi di proprietà privata di nuclei familiari con reddito medio/basso
sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di
emergenza abitativa attestata dalla C.E.A., in caso di stipulazione di un
regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un
contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato
da un'assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia
appositamente costituito.
2. Per accedere a tali benefici, l'inquilino
deve presentare apposita istanza e possedere requisiti previsti dalle Linee
Guida della Giunta Comunale.
3. Il nuovo contratto di locazione deve essere
relativo ad un alloggio, situato nell'ambito della provincia di Torino, nel
quale il nucleo familiare richiedente deve stabilire la propria residenza
anagrafica entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto.
4. Al proprietario dell'alloggio potrà essere
riconosciuto un incentivo qualora stipuli un regolare contratto di locazione
con un inquilino in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida della
Giunta Comunale.
5. L'ammontare dei contributi e degli
incentivi e le relative modalità di erogazione sono previsti dalle Linee Guida
della Giunta Comunale.
6. L'effettiva erogazione dei contributi e
degli incentivi, indicati nel presente articolo e nel successivo articolo 18, è
subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine
stanziate.
Articolo
18 - Partecipazione al Fondo di Mutualità
1. Sempre al fine di favorire la sistemazione
in alloggi di proprietà privata di famiglie con reddito medio/basso sottoposte
a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza
abitativa, i competenti Uffici Comunali possono segnalare a cooperative
edilizie a proprietà indivisa i cittadini in possesso dei requisiti indicati
nel precedente articolo 17, che siano stati inseriti nell'apposito elenco
approvato dalla C.E.A..
2. Inoltre, qualora la cooperativa edilizia
preveda, per obbligo statutario, il versamento, da parte del socio inquilino,
di un fondo di mutualità al fine dell'assegnazione dell'alloggio, la Città,
nell'ambito di intercorse intese con la cooperativa, versa una quota del fondo
di mutualità, dell'entità prevista da specifica deliberazione della Giunta
Comunale.
3. La cooperativa edilizia contabilizza detta
quota in capo al Comune e l'inquilino deposita la quota di fondo di mutualità
residua. Alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia
restituirà al Comune e all'inquilino le quote di fondo di mutualità rispettivamente
depositate.
TITOLO V - NORME GENERALI
Articolo
19 - Procedimento amministrativo
1. Per quanto concerne il procedimento
amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito regolamento
approvato dal Consiglio Comunale.
Articolo
20 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi
1. Avverso il parere contrario
all'assegnazione di alloggio sociale in emergenza abitativa espresso dalla
C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame,
opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione del predetto parere.
2. La C.E.A. esamina tale richiesta per
valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti
dal presente regolamento.
3. Qualora l'istanza venga respinta, non
potranno essere esaminate dalla C.E.A. ulteriori richieste di riesame; il
richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai
sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del
diniego di assegnazione a cura degli Uffici.
Articolo
21 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze.
1. A seguito della presentazione delle domande
di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa gli Uffici competenti procedono
all'istruttoria delle istanze.
2. Il richiedente è obbligato a comunicare
tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della
condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di
emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il
richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il
mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati
tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli
accertamenti esperiti dal Nucleo dei Vigili Urbani distaccato presso la
Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, emerga la non veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal
richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi
dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A.
esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in
applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo
citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera".
Articolo 22 - Segreto d'ufficio
1. I componenti ed i partecipanti alle sedute
della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con
qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si
venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.
Articolo
23 - Abrogazione
1. Il
presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia sociale in emergenza abitativa abroga, sostituendolo, il regolamento
n. 296.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Magliano