Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio
NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano
PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso
SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 25 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO:" VARIANTE PARZIALE N. 221 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7
DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE E LA TUTELA PAESAGGISTICA.
ADOZIONE.
Il Presidente
Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Roberto
Antonelli, riferisce:
Con nota del 13/07/2011 prot.n. 3.221, la Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere
parere preventivo in merito all’adozione della Variante Parziale n. 221 al
P.R.G., concernente la riqualificazione e la tutela paesaggistica di tre
diverse aree della città e precisamente: il Complesso dell'Abbadia di
Stura e le aree limitrofe, le aree denominate "Sangone e Drosso", la Zona Urbana
di Trasformazione Ambito 4.15 "Regina Margherita", di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. mecc. 2011 01491/009.
Il Piano Regolatore Generale
del 1995 aveva ritenuto di confermare quali aree industriali quelle che al
momento della stesura dello stesso, risultavano interessate da attività
produttive a pieno regime e, pertanto, non coinvolte dall'intensa fase di
ristrutturazione industriale degli anni '80 e '90, processo che ha portato alla
liberazione di grandi aree all'interno del tessuto urbanizzato.
Tale scelta
era finalizzata a facilitare la permanenza nel territorio delle attività
produttive in atto ed il Piano ha ritenuto di accettare la presenza di aree
industriali anche all'interno di comparti di elevata qualità ambientale.
A distanza di circa vent'anni dall'adozione ed approvazione dello strumento
urbanistico ed ancor più dalla sua progettazione e redazione, appare
evidente la necessità di riconsiderare le scelte effettuate, in
particolare per quelle aree industriali che oggi risultano, ormai incoerenti
sotto il profilo paesaggistico ed ambientale alla luce del nuovo quadro
legislativo e di pianificazione sovraordinata, mirati ad una visione sempre
più organica ed attenta del territorio.
In merito a tali aspetti, il
presente provvedimento ha sistematizzato la ricognizione sul territorio avviata
negli ultimi anni, tesa ad individuare le aree incongrue rispetto alla
destinazione urbanistica in essere e per le quali si ritiene necessario
attribuire una destinazione coerente con gli indirizzi di valorizzazione del
paesaggio, oggi sempre più tesi ad integrare i valori preesistenti o a
realizzarne di nuovi, coerenti ed integrati con quelli esistenti.
La
ricognizione effettuata unita alle analisi ed agli scenari territoriali
sviluppati dall'Urban Center Metropolitano hanno portato all'individuazione di
aree con tali caratteristiche collocate sui quadranti Nord-Est in aree
comprendenti il complesso dell'Abbadia di Stura ed alcune aree limitrofe,
Sud-Ovest in prossimità di strada del Drosso, Nord-Ovest in
prossimità di corso Regina Margherita.
Per quanto riguarda le aree
ubicate a nord-est del territorio Comunale, le stesse si inseriscono nel
più ampio quadrante metropolitano che comprende il Comune di San Mauro
(in particolare i Distretti di Pescarito e dell'Oltrepò) ed il versante
ovest del Comune di Settimo Torinese. Tale quadrante è interessato da un
processo di riconversione urbanistica e funzionale (Tangenziale Verde, Laguna
Verde, PRIN Michelin e Cebrosa, per citare gli interventi più prossimi
alle aree in oggetto) che porterà all'individuazione di nuovi parchi
urbani, zone residenziali, centri produttivi di nuova generazione e poli di
ricerca: interventi che intendono modificare la vocazione prevalentemente ed
esclusivamente produttiva di carattere manifatturiero di questo
comparto.
Quadrante Nord-Est: Complesso dell'Abbadia di Stura ed aree
limitrofe L'Antica Abbadia di Stura è segnalata fra
gli "Edifici, parchi e giardini di pregio storico-artistico" tutelati da
Notifica Ministeriale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) come si evince dall'allegato tecnico, Tavola n.
14 del P.R.G. -"Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089 del 1
giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939".
E' la testimonianza dell'antica
Abbadia cistercense di San Giacomo che si attesta lungo il lato est della strada
di Settimo e per il quale, da anni, di concerto con la Soprintendenza, è
stata avviata un'attività di analisi finalizzata ad attivare un processo
di riqualificazione ambientale del vasto comprensorio, originariamente agrario,
unitamente ad una riqualificazione architettonica del complesso dell'Abbadia,
ora circondato e "mortificato" nella sua immagine da attività produttive,
peraltro in parte in via di dismissione.
Va rilevato, inoltre, che la
Variante n. 200 al P.R.G. di Torino, il cui progetto preliminare è stato
adottato dal Consiglio Comunale il 14 febbraio 2011, indica l'arrivo della Linea
2 della Metropolitana in località prossima alle predette aree;
sarà quindi garantito l'accesso al centro di Torino con una
infrastruttura di trasporto pubblico che permetterà l'interscambio con il
mezzo privato in un'area prossima alla tangenziale.
Le suddette aree sono
costituite da alcuni appezzamenti, caratterizzati da una conformazione
complessiva irregolare, compresi tra la strada di Settimo ed il prolungamento
della Strada Statale 11 ed includono il complesso dell'Abbadia di Stura.
Gli immobili ricadono in porzioni di territorio individuate dal Piano
Regolatore della Città di Torino, prevalentemente ad Area normativa "IN"
- "Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone
consolidate per attività produttive" soggetta ai disposti dell'articolo 8
punto 11 e dell'articolo 14 N.U.E.A. di P.R.G.. L'area sulla quale insiste il
Complesso dell'Abbadia di Stura ricade in Zone a Verde Privato con Preesistenze
Edilizie (parte piana) di cui all'articolo 13 delle N.U.E.A..
Secondo
quanto riportato nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto" tali
aree sono per la maggior parte interne al perimetro del centro abitato
individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i., mentre una limitata
porzione nella parte nord, esterna al centro abitato, è parzialmente
interessata dal vincolo relativo alla fascia di rispetto stradale. Gli
interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono rispettivamente
riportati all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. ed all'articolo
30 delle N.U.E.A..
L'ambito dell'Abbadia di Stura, pur essendo esterno alla
Zona Urbana Centrale Storica, è classificato di categoria A secondo il
Decreto Ministeriale 1444/1968, che contraddistingue "parti del territorio
interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e
di particolare pregio ambientale".
Per quanto attiene l'aspetto
idrogeologico le aree in oggetto ricadono, come si evince dall'Allegato tecnico
n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", nella "Classe I" -
Sottoclasse I di pianura (P) - che comprende aree edificate ed inedificate, non
soggette a pericolo di inondazione né di allagamento. Gli interventi sono
di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Ministeriale 11
marzo 1988 e del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008. La cartografia riporta,
infine, la presenza sulle aree di processi di dissesto lineare e di un corso di
acqua minore rispetto ai quali si rimanda alle disposizioni contenute
nell'Allegato B delle N.U.E.A. al capitolo 1 "Norme geologiche generali di
tutela, PAI e vincolo idrogeologico" ed al paragrafo 1.1 "Corsi d'acqua
naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di
salvaguardia".
In considerazione del valore storico ed ambientale del
complesso, il P.R.G. aveva già ritenuto necessario garantirne la tutela e
la riqualificazione e recuperare il rilevante patrimonio edilizio esistente
mediante interventi volti alla conservazione ed al risanamento per la migliore
utilizzazione del patrimonio stesso.
L'Antica Abbadia di Stura è
ricompresa pertanto tra gli "Edifici di particolare interesse storico", per i
quali vigono le norme di tutela e tipi di intervento specifici riportati
all'articolo 26 delle N.U.E.A.. Nello specifico la chiesa appartiene al gruppo 1
"Edifici di gran prestigio" mentre la restante parte si colloca nel gruppo 2
"Edifici di rilevante valore storico".
Gli interventi ammessi su tali
edifici, da attuarsi secondo le definizioni dell'allegato A delle N.U.E.A., sono
prescritti nella "Tabella dei tipi di intervento" (articolo 26 delle N.U.E.A.)
che ammette interventi fino al restauro conservativo per ogni porzione della
chiesa. Per la porzione rimanente dell'Abbadia invece i tipi di intervento sono
ammessi fino alla ristrutturazione edilizia.
All'interno dell'area
produttiva "IN" ad est del complesso è inoltre presente un edificio che,
per le sue caratteristiche, è incluso negli "Edifici di particolare
interesse storico" (all'articolo 26 delle N.U.E.A.), gruppo 4 "Edifici di valore
documentario". Per gli "Edifici di particolare interesse storico" gli interventi
si attuano attraverso il rilascio di autorizzazione e concessioni, secondo le
leggi vigenti, in relazione ai tipi di intervento previsti e descritti
nell'allegato A.
Si precisa, altresì, che gli edifici di cui sopra
sono segnalati dal testo "Beni culturali ambientali nel Comune".
Quadrante
Sud-Ovest: Aree denominate "Sangone e Drosso" Si tratta di
tre aree urbane edificate, "annegate" all'interno dell'area prevalentemente a
verde compresa tra strada del Drosso ed il torrente Sangone, classificata dal
P.R.G. vigente quale area a Parco Urbano e Fluviale P19.
L'obiettivo finale è quello di restituire alla città una porzione
di territorio, la cui vocazione originaria è a parco fluviale, con
conseguente riqualificazione della sponda sinistra e recupero ambientale delle
aree compromesse.
Il vigente Piano Regolatore Generale della
Città di Torino destina le aree in oggetto ad Area normativa "IN" -
"Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone
consolidate per attività produttive" soggetti ai disposti dell'articolo 8
punto 11 e dell'articolo 14 N.U.E.A. di P.R.G.. Le aree in parola sono in parte
all'interno ed in parte esterne al perimetro del centro abitato individuato ai
sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i..
L'area di dimensioni
maggiori, posta sino al limite della sponda fluviale del torrente Sangone,
è parzialmente interessata dai seguenti vincoli: nell'allegato tecnico n.
7 di P.R.G. "Fasce di rispetto": fascia di rispetto di elettrodotto ai sensi del
D.P.C.M. 23 aprile 1992 s.m.i.; nell'allegato tecnico n. 7bis di P.R.G. "Fasce
fluviali e fasce di rispetto fluviali": fascia di rispetto fluviale articolo 29
Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
Nelle aree interessate da
fascia di rispetto fluviale, soggette alle disposizioni dell'articolo 29 della
L.U.R. e dell'articolo 30 delle N.U.E.A. di P.R.G., sono vietate nuove
costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e
commerciali, oltreché le relative opere di urbanizzazione; sono
unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni
e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni
agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. Sono inoltre consentite
attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali ed
attrezzature per il tempo libero.
Per quanto attiene l'aspetto
idrogeologico le aree in oggetto ricadono, come si evince dal già citato
Allegato tecnico n. 3 del P.R.G., prevalentemente nella "Classe I" - Sottoclasse
I di pianura (P) - che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a
pericolo di inondazione né di allagamento. Gli interventi sono di norma
consentiti nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Ministeriale 11 marzo
1988 e del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.
Porzioni
minori ricadono nelle sottoclassi II(P) e IIIa(P); la sottoclasse II(P), che
coincide con la fascia di territorio di larghezza variabile interposta tra le
aree in classe I e quelle in classe III, presenta una graduale variazione di
pericolosità, nella quale gli interventi sia pubblici che privati sono di
norma consentiti. La sottoclasse IIIa(P) che interessa l'area adiacente alle
sponde è caratterizzata da aree inedificate, appartenenti alle Fasce A, B
e C, che sono state inondate e/o sono ritenute inondabili per la piena di
riferimento. In tali aree sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e
ristrutturazione della rete viaria e delle reti tecnologiche
esistenti.
Quadrante Nord-Ovest: Aree prossime a corso Regina
Margherita La variante contempla infine un'area, compresa tra corso
Regina e via Pianezza, tra via Pietro Cossa ed il fiume Dora Riparia, facente
parte della Zona Urbana di Trasformazione Ambito 4.15 "Regina Margherita" che,
con il presente provvedimento, viene suddivisa in due comparti. Ad oggi, salvo
porzioni minori site lungo la via Pianezza, l'area è quasi completamente
interessata da edifici produttivi industriali di rilevanti dimensioni: la
porzione posta a nord (che costituisce il comparto 4.15/1, confermato rispetto
alle vigenti previsioni del P.R.G.) è occupata dal capannone ex
Ilva-Bonafous, da tempo dismesso, mentre la porzione posta a sud (comparto
4.15/2) è tuttora occupata dallo Stabilimento ThyssenKrupp Acciai
Speciali Terni, la cui attività lavorativa è cessata il 3 marzo
2008. Rispetto all'attività della ThissenKrupp, si richiama il Protocollo
d'Intesa siglato il 25 luglio 2007 tra il Ministero delle Attività
Produttive, gli Enti Locali, le Rappresentanze Sindacali e la Thyssen, inerente
il recupero economico produttivo del sito in oggetto, a seguito della chiusura
dello stabilimento stesso. Tale Protocollo prevedeva l'impegno, da parte
dell'Azienda, a garantire la continuità lavorativa del personale, a far
realizzare lo smontaggio degli impianti e le demolizioni connessi con la
cessazione della produzione, a far avviare le bonifiche conseguenti,
nonché a cedere le proprie aree coerentemente con le scelte urbanistiche
e di sviluppo del territorio. A causa del noto drammatico incidente del dicembre
dello stesso anno, il Protocollo suddetto è rimasto di fatto disatteso
sotto alcuni profili. In particolare, rileva la necessità di provvedere
alla attivazione di iniziative volte a compensare la cessazione
dell'attività produttiva. Tale tematica risulta di forte impatto sotto il
profilo occupazionale ed urbanistico, rispetto all'individuazione di adeguate
dotazioni di aree per attività produttive ed economiche in generale,
capaci di attrarre nuovi investimenti e di consentire il mantenimento di quelle
esistenti sul territorio.
In relazione agli obiettivi di riqualificazione
del presente provvedimento e coerentemente con il Protocollo sopra richiamato,
si ritiene opportuno procedere alla parziale "restituzione" dell'area alla
Città come area da destinare prevalentemente a verde e Servizi Pubblici,
consentendo così l'estensione del Parco della Pellerina oltre la barriera
determinata dall'ampia sezione stradale del corso stesso, tramite soluzioni
progettuali finalizzate a creare la continuità con il parco esistente.
Contestualmente, si prevede il mantenimento della prioritaria vocazione
economico/produttiva, originaria dell'area complessiva, adeguandola tuttavia
alle attuali esigenze, onde consentire la localizzazione delle attività
individuate dal P.R.G. come "Eurotorino", mix di funzioni che comprende anche le
attività produttive ed innovative e "ASPI - Attività di Servizio
per le Persone e le Imprese".
Il presente provvedimento prevede dunque una
soluzione che consenta il recupero dell'area, in un'ottica che vede, quale
obiettivo prioritario, la riqualificazione dell'area industriale compromessa,
con la contestuale messa a disposizione dell'uso collettivo di vaste porzioni
dell'area lungo il corso Regina ed il fiume Dora Riparia.
Si propone quindi
di creare nelle aree dismesse, le condizioni per lo sviluppo di attività
industriali, economico-produttive, di servizio e rivolte all'ambiente, mediante
la realizzazione di un processo di re-industrializzazione e conversione
dell'area. Tale processo dovrà avvenire secondo criteri di
sostenibilità ed innovazione ambientale, capaci al contempo, di offrire
una soluzione ai problemi occupazionali. Dovrà altresì consentire
la "restituzione" alla Città di un'area che per le caratteristiche
intrinseche derivanti dalla presenza del fiume Dora Riparia, che lambisce il
lato est dell'area e attraversa per tutta la sua estensione il parco fluviale
della Pellerina, deve essere riportata a verde, secondo i criteri di
continuità sopra accennati.
L'ambito di trasformazione urbana
Z.U.T. 4.15 "Regina Margherita" è inserito in un contesto ambientale e
funzionale alquanto eterogeneo (attività produttive, terziarie ed in
parte minore residenziali che convivono lungo una delle arterie più
trafficate di Torino) che comprende un insieme assai esteso di aree con
più proprietà, dove le attività produttive erano vitali
fino ad alcuni anni fa, con prospettive di sviluppo che, per vari motivi, non si
sono poi verificate. L'attuale configurazione della Z.U.T. (assunta con la
Variante n. 33 al P.R.G. approvata in data 19 novembre 2001), è stata
dettata dalla necessità di adeguare le esigenze espresse dal sistema
produttivo, sia in termini di maggiore offerta di aree, sia in termini di
più agevole modalità di intervento (maggiore flessibilità).
Il P.R.G. vigente prevede per tale ambito un indice di edificabilità
territoriale pari a 0,5 mq/mq, e consente gli usi produttivi di cui all'articolo
3, punti 3A1, 3A2 e 3B delle N.U.E.A. di P.R.G.. Particolare attenzione è
riservata al contenimento dell'impatto ambientale: si prevede infatti una
consistente fascia di inedificabilità lungo il lato ovest del perimetro,
verso gli edifici residenziali esistenti.
Secondo quanto indicato
nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto", l'Ambito ricade
prevalentemente all'interno del perimetro del centro abitato individuato ai
sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i., conseguentemente solo una limitata
porzione dell'area, lato sud-est dell'area lungo corso Regina, esterna a tale
perimetro, è interessata da fascia di rispetto stradale. Secondo quanto
indicato nell'allegato tecnico n. 7bis di P.R.G. "Fasce fluviali e fasce di
rispetto fluviali", la porzione prospiciente il fiume Dora Riparia è
interessata da fascia di rispetto fluviale ex articolo 29 della L.U.R.. Gli
interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono rispettivamente
riportati agli articoli 27 e 29 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. ed
all'articolo 30 delle N.U.E.A..
Il complesso del Castello di Lucento,
facente parte dell'Ambito 4.15, è compreso all'interno di un progetto
unitario di suolo pubblico che interessa, altresì, aree esterne
all'ambito; gli edifici ivi insistenti sono segnalati quali "Edifici di
particolare interesse storico" per i quali vigono le norme di tutela e di tipi
di intervento specifici riportati all'articolo 26 delle N.U.E.A..
Per quanto
attiene l'aspetto idrogeomorfologico, le aree in oggetto ricadono
prevalentemente nella sottoclasse IIIb2(P) che comprende aree edificate,
ricadenti nei territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato
come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" coincidente con le opere
idrauliche programmate per la difesa del territorio, che sono state parzialmente
inondate e sono considerate attualmente inondabili. Ai sensi del Capitolo 2.1.2
commi 20 e 21 dell'Allegato B alle N.U.E.A. tali aree possono essere rese
edificabili dopo la realizzazione degli interventi di riassetto territoriale e
non sono ammessi nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota
di riferimento.
Inoltre, l'Ambito, lungo corso Regina, ricade all'interno
delle "aree inondabili" definite ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n.
9/2007 dell'Autorità di Bacino che, fino alla avvenuta realizzazione e
collaudo delle opere di riassetto territoriale, subordina il rilascio dei titoli
abilitativi alla sottoscrizione di apposito atto liberatorio e di relazione a
firma di tecnico competente in materia.
Una porzione residuale dell'area,
posta lungo il fiume Dora Riparia, ricade nella sottoclasse IIIa(P) mentre le
porzioni dell'Ambito, poste a nord lungo via Pianezza e l'area sulla quale
insiste il complesso del "Castello di Lucento" ricadono prevalentemente nella
classe I(P) ed in quota minore nella classe II(P). La cartografia riporta,
infine, la presenza sulle aree prospicienti la via Pianezza di un corso d'acqua
minore rispetto al quale si rimanda alle specifiche prescrizioni dell'allegato B
alle N.U.E.A..
Come precedentemente descritto, il presente provvedimento
prevede la suddivisione dell'ambito in oggetto in due comparti 4.15/1 e 4.15/2.
Per il comparto 4.15/1 sono confermate le indicazioni del P.R.G. vigente; per il
comparto 4.15/2, che comprende le aree ThyssenKrupp e quelle della Città
di Torino, è invece prevista l'attribuzione di una capacità
edificatoria pari a 42.842 mq. di SLP. Ne risulta quindi una complessiva
riduzione di circa 34.500 mq. di SLP rispetto a quella attualmente prevista
complessivamente per l'Ambito 4.15, che passa così da 175.172 mq. di SLP
del P.R.G. vigente a 140.648 mq. di SLP previsti con il presente provvedimento.
La SLP di proprietà della Città sarà messa a disposizione,
tramite appositi atti, al fine di attrarre nuovi investimenti sul territorio con
l'obiettivo di incentivare l'occupazione.
Premesso quanto sopra, la presente
variante è pertanto finalizzata ad innescare, nei tre ambiti territoriali
precedentemente descritti, un processo virtuoso di riqualificazione del
paesaggio, tramite incentivi finalizzati alla rilocalizzazione delle
attività e/o alla dismissione delle aree incongrue adottando soluzioni
differenziate tra loro coerenti.
Le nuove previsioni urbanistiche prendono
atto che una parte significativa delle aree in oggetto è attualmente
occupata da attività di tipo produttivo/artigianale; pertanto, il
processo intrapreso avrà termini temporali di ampia portata, nel rispetto
della salvaguardia dell'attività lavorativa e della conseguente tutela
dei lavoratori; in tal senso, va infatti precisato che per le attività in
atto nelle more della definitiva trasformazione delle aree è prevista la
possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 15 delle
N.U.E.A. del Piano Regolatore.
L'auspicata rilocalizzazione delle
attività in essere, la dismissione dei contenitori inutilizzati o
sottoutilizzati e la liberazione delle aree destinate a verde è
accompagnata da meccanismi di incentivazione al trasferimento delle
attività che prevedono l'atterraggio dei diritti edificatori generati
all'interno di porzioni individuate dalla presente variante. Le destinazioni
urbanistiche attribuite rispondono a requisiti di maggior flessibilità
nei mix funzionali ed ampliano la gamma delle destinazioni ammesse.
In
sintesi a fronte di tali incentivi, si propone di intervenire sui diversi
comparti che, coerentemente con la loro caratterizzazione, vengono individuati
come Ambiti di Trasformazione, nello specifico a Zone Urbane di Trasformazione -
Z.U.T., normate da puntuali schede. In relazione al valore ambientale
caratterizzante gli ambiti, gli indici attribuiti sono minori di quelli delle
Z.U.T. ordinarie, ma comunque non inferiori a quelli di casi analoghi presenti
nel P.R.G. approvato nel 1995. Le destinazioni previste, riproposte per ogni
singolo Ambito, sono le seguenti Eurotorino (mix di funzioni comprensivo delle
seguenti categorie: centri di ricerca, attività produttive ed innovative,
attività ricettive, attività terziarie, attività espositive
e congressuali ecc., secondo quanto indicato dall'articolo 3 comma 21 delle
N.U.E.A.), ammesso nella misura minima dell'80 per cento della SLP realizzabile
ed ASPI (Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese, articolo 3
comma 20), ammesso nella misura massima del 20 per cento della SLP.
Al fine
di dare attuazione agli orientamenti sopra espressi, che rivestono carattere di
pubblica utilità, si è ritenuto di procedere alla variante dello
strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale.
La variante prevede quanto segue:
1) Quadrante
Nord-Est - Abbadia di Stura ed aree limitrofe
A) Il cambiamento della
destinazione urbanistica delle aree, di superficie complessiva pari a circa
157.057 mq., meglio individuate nell'allegato "situazione fabbricativa" alla
scala 1:5.000
da:
- area normativa "IN" - Edifici o complessi di edifici a
destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività
produttive (di superficie pari a circa 194.258 mq.);
- Servizi pubblici "S"
lettera "v - aree verdi per il gioco e lo sport" e lettera "p - aree per
parcheggi" (di superficie pari a circa 11.448 mq.);
- aree per la
Viabilità "VI" (di superficie pari a circa 6.701 mq.);
a:
- Zona
Urbana di Trasformazione denominata Ambito 6.7 "Abbadia di Stura" avente
prescrizioni puntualmente descritte nell'elaborato tecnico allegato al presente
provvedimento;
B) l'inserimento nell'elenco delle Zone Urbane di
Trasformazione del nuovo "Ambito 6.7 - Abbadia di Stura" ed introduzione di
specifica scheda normativa nel fascicolo delle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione - Schede normative;
C) il conseguente assoggettamento dell'area
interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti
alle Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A.
nonché alle specifiche prescrizioni della scheda normativa dell'Ambito
6.7 nella quale sono individuati i parametri di trasformazione
urbanistico-edilizi;
D) l'inserimento della nuova Zona Urbana di
Trasformazione - Ambito 6.7 nella Tavola 1 - Azzonamento foglio 6, alla scala
1:5.000;
E) l'inserimento del tracciato corrispondente al "percorso
ciclopedonale" individuato con apposito segno grafico;
F) il cambiamento
della destinazione urbanistica di parte del Complesso dell'antica Abbadia di
Stura, di superficie pari a circa 7.134 mq., meglio individuate nell'allegato
"situazione fabbricativa" alla scala 1:5.000
da:
- area normativa "IN" -
Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone
consolidate per attività produttive;
a:
- area normativa "Zone a
verde privato con preesistenze edilizie (parte piana)" con la conseguente
attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed
edilizi della zona normativa di appartenenza;
G) al comma 5 dell'articolo
13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana), eliminazione
del secondo capoverso "Nell'Abbadia di Stura sono consentite esclusivamente le
attività di servizio alle persone e alle imprese (v. art. 3 comma
20)";
H) all'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie
(parte piana), dopo il comma 5 bis, inserimento del nuovo comma 5 ter
puntualmente descritto nell'allegato tecnico allegato al presente
provvedimento;
I) al comma 6 dell'articolo 13 - Zone a verde privato con
preesistenze edilizie (parte piana), dopo le parole "ad eccezione del Castello
del Drosso", sostituzione della virgola con "e"; dopo le parole "della
Saffarona" cancellazione delle seguenti parole "e dell'Abbadia di
Stura"
.Inserimento in calce al comma 6 dell'articolo 13 del nuovo
capoverso: "L'Abbadia di Stura è per la maggior parte anch'essa
classificata di tipo A fatta eccezione per una parte classificata di tipo B
così come da allegato 2 al presente articolo "Complesso dell'Abbadia di
Stura - classificazione ai sensi del D.M. 1444/1968"";
J) al comma 7
dell'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana),
dopo le parole "al nuovo uso delle strutture", sostituzione delle parole "dei
complessi" con "del complesso"; dopo le parole "del Castello della Saffarona"
cancellazione delle seguenti parole "e dell'Abbadia di Stura".
Inserimento in
calce al comma 7 dell'articolo 13 il nuovo capoverso: "Fa eccezione inoltre il
complesso dell'antica Abbadia di Stura subordinato a Studio di insieme come
precisato al precedente comma 5 ter";
K) in calce all'allegato 1 dell'
articolo 13 - Schema dei tipi di intervento aggiuntivi per il complesso del
Castello del Drosso, inserimento dell'allegato 2 all'articolo 13 delle N.U.E.A.
"Complesso dell'antica Abbadia di Stura - classificazione ai sensi del D.M.
1444/1968".
2) Quadrante Sud-Ovest - aree prossime a strada del Drosso
A)
Il cambiamento della destinazione urbanistica delle aree, di superficie
complessiva pari a circa 106.962 mq., meglio individuate nell'allegato
"situazione fabbricativa" alla scala 1:5.000
da:
- area normativa "IN" -
Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone
consolidate per attività produttive;
a:
- Zona Urbana di
Trasformazione denominata Ambito 15.2 "Sangone Drosso" avente prescrizioni
puntualmente descritte nell'allegato tecnico allegato al presente
provvedimento;
B) l'inserimento nell'elenco delle Zone Urbane di
Trasformazione del nuovo "Ambito 15.2 - Sangone Drosso" ed introduzione di
specifica scheda normativa nel fascicolo delle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione - Schede normative;
C) il conseguente assoggettamento
dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale
afferenti alle Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle
N.U.E.A. nonché alle specifiche prescrizioni della scheda normativa
dell'Ambito 15.2 nella quale sono individuati i parametri di trasformazione
urbanistico-edilizi;
D) l'inserimento della nuova Zona Urbana di
Trasformazione - Ambito 15.2 nella
Tavola 1 - Azzonamento foglio 15
(parte) e foglio 16 (parte), alla scala 1:5.000.
3) Quadrante Nord-Ovest -
aree prossime a corso Regina Margherita
A) La modifica della scheda
normativa Ambito 4.15 "Regina Margherita" come meglio esplicitato nell'elaborato
tecnico allegato al presente provvedimento;
B) le conseguenti modifiche
alla tavola n. 1 - Azzonamento - foglio 4A e 4B scala 1:5.000, in recepimento di
quanto specificato al precedente punto;
C) l'inserimento del tracciato
corrispondente al "percorso ciclopedonale" individuato con apposito segno
grafico.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931
del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia ambientale". Primi indirizzi
operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali
indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le
varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che
non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti
già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
Ai sensi di tali indirizzi, si deve pertanto procedere alla verifica
preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale trattandosi di
varianti parziali ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. dove la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti
dalle nuove previsioni poste in essere dalla variante stessa, è tale da
rendere necessaria una procedura valutativa.
Ciò premesso, si ritiene necessario che il presente provvedimento
sia accompagnato dalle opportune indagini di verifica ambientale stante la
natura delle trasformazioni previste dal provvedimento ovvero recupero di
rilevanti aree a parco storicamente occupate da insediamenti produttivi ed
offerta di nuovi spazi produttivi in comparti industriali dismessi. A tal fine
sono state avviate le verifiche finalizzate ad individuare gli elementi
territoriali ed ambientali vulnerabili presenti all'interno degli ambiti
interessati dalla variante, il cui esito è contenuto nel documento di
scoping allegato al presente provvedimento (all. 2 -
n. ).
Nell'ambito
di tale procedura sarà verificata dal competente Settore Ambiente e
Territorio la coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio
del Comune di Torino" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20
dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126), ai sensi della Legge quadro
sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 52 del 20
ottobre 2000 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004.
Il presente provvedimento
ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con
piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente,
ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e
s.m.i..
La variante comporta un aumento della dotazione di servizi pubblici
pari a circa 265.000 mq..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le
varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla
data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si
producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica
Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Successivamente all'approvazione del presente
provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli 4A, 4B, 6, 15 e
16A, della Tavola n. 1 del P.R.G., in conformità alla variante sopra
descritta.
Il parere in questione è stato discusso nel corso della
seduta della II^ Commissione tenutosi in data 20.10.2011.
Tutto
ciò premesso
Il comparto 4.15/2 insiste parzialmente sulla IV Circoscrizione per le
superfici di Corso Regina Margherita e per una porzione di area già
destinata a verde facente parte del Parco Mario Carrara.
Si sottolinea in prima istanza l’importanza e il valore paesaggistico
rappresentato dall’obiettivo di riunire l’area sulla quale insiste
il Castello di Lucento con il Parco della Pellerina, un aspetto che si ritiene
abbia una ricaduta positiva sulla collettività.
A tal proposito risulterà essenziale la realizzazione di un
collegamento ampio sia fisico che visivo tra le aree verdi poste sui due lati di
Corso Regina Margherita.
Nell’indirizzo di valorizzare maggiormente una destinazione
ambientale del comparto si chiede di limitare le dimensioni degli spazi
destinati ad attività commerciali e privilegiare invece gli spazi
pubblici e a verde; in tal senso si ritiene importante destinare a verde tutte
le aree collocate tra il nuovo asse di collegamento con corso Lombardia e il
fiume Dora creando continuità fisica e percettiva con l’area
ambientale del fiume.
Si ritiene altresì importante la conferma della destinazione
produttiva per l’ambito 4.15/1 da realizzarsi nel rispetto più
completo delle condizioni ambientali favorendo l’attrattività per
l’insediamento di nuove strutture produttive caratterizzate anche da
innovazione tecnologica e nuove forme di integrazione con la realtà
urbana.
Per quanto concerne le aree da destinare a servizi, quali: parco, gioco,
sport, considerato che su parte del comparto 4.15/2 insistevano fabbricati
destinati alla produzione – lavorazione, si afferma che prima di
individuare la tipologia di servizio da offrire occorrerà verificare le
caratteristiche ambientali del sottosuolo. Si chiede inoltre di conoscere la
procedura di bonifica prevista.
Si chiede pertanto di tenere in considerazione quanto sopra esposto, in
caso contrario il parere sulla Variante 221 al P.R.G. è da considerarsi
NEGATIVO.
VOTAZIONE PALESE
Il comparto 4.15/2 insiste parzialmente sulla IV Circoscrizione per le
superfici di Corso Regina Margherita e per una porzione di area già
destinata a verde facente parte del Parco Mario Carrara.
Si sottolinea in prima istanza l’importanza e il valore paesaggistico
rappresentato dall’obiettivo di riunire l’area sulla quale insiste
il Castello di Lucento con il Parco della Pellerina, un aspetto che si ritiene
abbia una ricaduta positiva sulla collettività.
A tal proposito risulterà essenziale la realizzazione di un
collegamento ampio sia fisico che visivo tra le aree verdi poste sui due lati di
Corso Regina Margherita.
Nell’indirizzo di valorizzare maggiormente una destinazione
ambientale del comparto si chiede di limitare le dimensioni degli spazi
destinati ad attività commerciali e privilegiare invece gli spazi
pubblici e a verde; in tal senso si ritiene importante destinare a verde tutte
le aree collocate tra il nuovo asse di collegamento con corso Lombardia e il
fiume Dora creando continuità fisica e percettiva con l’area
ambientale del fiume.
Si ritiene altresì importante la conferma della destinazione
produttiva per l’ambito 4.15/1 da realizzarsi nel rispetto più
completo delle condizioni ambientali favorendo l’attrattività per
l’insediamento di nuove strutture produttive caratterizzate anche da
innovazione tecnologica e nuove forme di integrazione con la realtà
urbana.
Per quanto concerne le aree da destinare a servizi, quali: parco, gioco,
sport, considerato che su parte del comparto 4.15/2 insistevano fabbricati
destinati alla produzione – lavorazione, si afferma che prima di
individuare la tipologia di servizio da offrire occorrerà verificare le
caratteristiche ambientali del sottosuolo. Si chiede inoltre di conoscere la
procedura di bonifica prevista.
Si chiede pertanto di tenere in considerazione quanto sopra esposto, in
caso contrario il parere sulla Variante 221 al P.R.G. è da considerarsi
NEGATIVO.