Atto n. 117
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
7 NOVEMBRE 2011
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara
GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio
NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano
PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso
SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 25 Consiglieri
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria
GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL
COMMERCIO ITINERANTE – APPROVAZIONE.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO:
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL
COMMERCIO ITINERANTE - APPROVAZIONE.
Il Presidente Claudio
Cerrato, di concerto con il Coordinatore della III^ Commissione Sara Cariola ed
il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, riferisce:
Il vigente
regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree mercatali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc.
2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. 2009 08993/016) esecutiva
dal 24 maggio 2010, è stato esteso a tutto il commercio su area pubblica
includendovi anche le forme di cosiddetto commercio su area extramercatale. Si
rende ora opportuno aumentare l'efficacia sanzionatoria di tale regolamento con
particolare riguardo all'esercizio dell'attività di vendita su area
extramercatale in occasione di concerti, manifestazioni, partite di calcio e
comunque di eventi che attirano migliaia di spettatori. Tali eventi sono,
infatti, particolarmente a rischio di fenomeni di abusivismo commerciale proprio
per la grande affluenza di pubblico che si manifesta e che genera,
inevitabilmente, una sensibile appetibilità commerciale.
Tale
proposta di modifica è stata oggetto di confronto con il Corpo di Polizia
Municipale, quale organo preposto alla vigilanza sulla correttezza
dell'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, e mira ad
aumentare l'efficacia sanzionatoria e di deterrenza di precetti regolamentari
integrando le fattispecie che configurano i casi di "particolare gravità"
per i quali, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n. 114, si può sospendere l'attività di vendita su area
pubblica da 1 a 20 giorni.
In particolare, si rende opportuno integrare
l'articolo 30 - "Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni", con
l'inserimento dei seguenti commi:
- 5bis: "Ai fini della sospensione fino a
20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a
quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente gravi le
violazioni relative a:
a) occupazione non autorizzata del suolo
pubblico;
b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello
autorizzato;
c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli
autorizzati;
d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre
strutture mobili salvo specifica autorizzazione.";
- 6bis: "Con provvedimento
della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni
di sospensione da uno a venti.";
- 6ter: "La sospensione dell'autorizzazione
per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo
sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs.
114/1998.".
Sempre ai fini di una più efficace azione di vigilanza e
di repressione di comportamenti illeciti, è anche opportuno modificare la
deliberazione mecc. 2003 07429/017 laddove prevede che l'applicazione
dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (confisca delle merci e
attrezzature di vendita) ai casi di violazione dell'articolo 29 comma 2 del
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (violazione delle prescrizioni di tempo e luogo per
il commercio itinerante) debba essere preceduta dalla "diffida" a cessare
l'attività di vendita. La previsione della diffida, peraltro non prevista
dalla legge per tali fattispecie sanzionatorie, rende poco efficace l'azione
della polizia municipale che dovrebbe intervenire in tempi dilazionati (atto di
diffida e successiva verifica dell'adempimento) proprio nell'ambito di azioni
dove invece è strategico intervenire tempestivamente e senza indugi. A
tal fine si propone di abrogare il punto 2) del dispositivo della deliberazione
del Consiglio Comunale 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017).
Inoltre, con
riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del
17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16), successivamente modificata con
provvedimento del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017)
con i quali si procedeva all'individuazione delle aree nelle quali è
vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per
motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di
viabilità, igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse,
nonché a definirne le ipotesi sanzionatorie, occorre procedere ad una
integrazione delle citate previsioni, inserendo, nell'ambito delle aree
interdette al commercio itinerante, l'area pedonalizzata di corso Sebastopoli e,
comunque, tutta l'area circostante lo Stadio Olimpico ed il Palaolimpico
compresa tra corso Monte Lungo, corso Galileo Ferraris-corso Unione Sovietica,
via San Marino e corso Giovanni Agnelli-corso IV Novembre, oltre l'area
circostante lo Stadio delle Alpi ed identificabile all'interno del perimetro
compreso tra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada di Druento e
corso Grande Torino. Trattandosi infatti di aree interessate da specifiche
autorizzazioni e concessioni strettamente connesse a singole manifestazioni, non
può contemporaneamente consentirsi l'esercizio del commercio itinerante
in assenza di concessioni, vanificandosi altrimenti il meccanismo delle
assegnazioni di concessioni decennali per gli eventi presso gli stadi o di
assegnazione del posteggio in base ad apposita graduatoria in occasione di
eventi presso il palaolimpico. La deliberazione Giunta Regionale n. 32-2642 del
2 aprile 2001, Allegato A, Capo III, Sezione I, punto 3 dispone infatti che:
"L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree,
eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di
effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non
superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di
spostamento di almeno cinquecento metri". Le aree sopra individuate sono
pertanto da considerarsi tra le aree individuate per la sosta prolungata in
occasione di manifestazioni, concerti e quant'altro ai sensi e per gli effetti
delle deliberazioni della Giunta Comunale 11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016)
e del Consiglio Comunale 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05735/016) con le quali il
Consiglio Comunale ha individuato le aree per la sosta prolungata a fini
commerciali in occasione di partite di calcio, concerti o manifestazioni in
generale.
Pertanto, la definizione delle aree interdette al
commercio itinerante risulta essere ampliata con quanto previsto dal presente
provvedimento deliberativo, fermo quanto disposto dalle deliberazioni del
Consiglio Comunale datate 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16) e 22 marzo 2004
(mecc. 2003 07429/017) sopra richiamate, nonché dall'articolo 14 del
Regolamento di Polizia Urbana.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del
Settore Mercati, con lettera in data 11 ottobre 2011, n. prot. 45564, ha
trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intendono
approvare le integrazioni al “Regolamento per la disciplina del commercio
su area pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio
itinerante”.
Nell’ambito delle competenze riservate dal
Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto
richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito
alla proposta di deliberazione in argomento.
La III^ Commissione, competente
per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione in argomento nella
seduta del 3 novembre 2011.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175
(mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42
comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite
ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in
oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18
agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento
sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano:
- di esprimere parere favorevole in merito alle proposte integrazioni al
“Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed
estensione delle aree interdette al commercio
itinerante”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Dichiara
di non partecipare al voto il Consigliere Novo, per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 24.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI: 24
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI 23
ASTENUTI: 1
(Rabellino)
Pertanto il Coniglio
DELIBERA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano:
- di esprimere parere favorevole in merito alle proposte
integrazioni al “Regolamento per la disciplina del commercio su area
pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio itinerante”.