MECC. N. 2011 06087/087


Atto n. 117





Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


7 NOVEMBRE 2011

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.


In totale n. 25 Consiglieri


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO



Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA



il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:



C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE – APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE - APPROVAZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della III^ Commissione Sara Cariola ed il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, riferisce:

Il vigente regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. 2009 08993/016) esecutiva dal 24 maggio 2010, è stato esteso a tutto il commercio su area pubblica includendovi anche le forme di cosiddetto commercio su area extramercatale. Si rende ora opportuno aumentare l'efficacia sanzionatoria di tale regolamento con particolare riguardo all'esercizio dell'attività di vendita su area extramercatale in occasione di concerti, manifestazioni, partite di calcio e comunque di eventi che attirano migliaia di spettatori. Tali eventi sono, infatti, particolarmente a rischio di fenomeni di abusivismo commerciale proprio per la grande affluenza di pubblico che si manifesta e che genera, inevitabilmente, una sensibile appetibilità commerciale.
Tale proposta di modifica è stata oggetto di confronto con il Corpo di Polizia Municipale, quale organo preposto alla vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, e mira ad aumentare l'efficacia sanzionatoria e di deterrenza di precetti regolamentari integrando le fattispecie che configurano i casi di "particolare gravità" per i quali, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, si può sospendere l'attività di vendita su area pubblica da 1 a 20 giorni.
In particolare, si rende opportuno integrare l'articolo 30 - "Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni", con l'inserimento dei seguenti commi:
- 5bis: "Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
a) occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.";
- 6bis: "Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.";
- 6ter: "La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.".
Sempre ai fini di una più efficace azione di vigilanza e di repressione di comportamenti illeciti, è anche opportuno modificare la deliberazione mecc. 2003 07429/017 laddove prevede che l'applicazione dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (confisca delle merci e attrezzature di vendita) ai casi di violazione dell'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (violazione delle prescrizioni di tempo e luogo per il commercio itinerante) debba essere preceduta dalla "diffida" a cessare l'attività di vendita. La previsione della diffida, peraltro non prevista dalla legge per tali fattispecie sanzionatorie, rende poco efficace l'azione della polizia municipale che dovrebbe intervenire in tempi dilazionati (atto di diffida e successiva verifica dell'adempimento) proprio nell'ambito di azioni dove invece è strategico intervenire tempestivamente e senza indugi. A tal fine si propone di abrogare il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017).
Inoltre, con riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16), successivamente modificata con provvedimento del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) con i quali si procedeva all'individuazione delle aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché a definirne le ipotesi sanzionatorie, occorre procedere ad una integrazione delle citate previsioni, inserendo, nell'ambito delle aree interdette al commercio itinerante, l'area pedonalizzata di corso Sebastopoli e, comunque, tutta l'area circostante lo Stadio Olimpico ed il Palaolimpico compresa tra corso Monte Lungo, corso Galileo Ferraris-corso Unione Sovietica, via San Marino e corso Giovanni Agnelli-corso IV Novembre, oltre l'area circostante lo Stadio delle Alpi ed identificabile all'interno del perimetro compreso tra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada di Druento e corso Grande Torino. Trattandosi infatti di aree interessate da specifiche autorizzazioni e concessioni strettamente connesse a singole manifestazioni, non può contemporaneamente consentirsi l'esercizio del commercio itinerante in assenza di concessioni, vanificandosi altrimenti il meccanismo delle assegnazioni di concessioni decennali per gli eventi presso gli stadi o di assegnazione del posteggio in base ad apposita graduatoria in occasione di eventi presso il palaolimpico. La deliberazione Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Allegato A, Capo III, Sezione I, punto 3 dispone infatti che: "L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri". Le aree sopra individuate sono pertanto da considerarsi tra le aree individuate per la sosta prolungata in occasione di manifestazioni, concerti e quant'altro ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni della Giunta Comunale 11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) e del Consiglio Comunale 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05735/016) con le quali il Consiglio Comunale ha individuato le aree per la sosta prolungata a fini commerciali in occasione di partite di calcio, concerti o manifestazioni in generale.



Pertanto, la definizione delle aree interdette al commercio itinerante risulta essere ampliata con quanto previsto dal presente provvedimento deliberativo, fermo quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale datate 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16) e 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) sopra richiamate, nonché dall'articolo 14 del Regolamento di Polizia Urbana.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Settore Mercati, con lettera in data 11 ottobre 2011, n. prot. 45564, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intendono approvare le integrazioni al “Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio itinerante”.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La III^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione in argomento nella seduta del 3 novembre 2011.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:


PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Novo, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 24.


VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 24
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI 23
ASTENUTI: 1 (Rabellino)

Pertanto il Coniglio

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di esprimere parere favorevole in merito alle proposte integrazioni al “Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica ed estensione delle aree interdette al commercio itinerante”.