Consiglio Comunale
2011
05662/002
CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 8 aprile 2015
OGGETTO: IL TERMOVALORIZZATORE.
Il Consiglio Comunale di
Torino,
VISTI
- la
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (cosiddetti POPs) del 22 maggio 2001;
- il
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti;
- il
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della
Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante "Norme in materia ambientale";
- il
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più
pulita in Europa";
- il
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, intitolato "Disposizioni di
attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive",
che all'articolo 1, comma 4, recita: "I rifiuti sono gestiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente ...";
- la
sentenza del Consiglio di Stato iscritta nel Registro Sentenze al n. 07274/2010
(Reg. Ric. 00982/2009);
- l'indagine
ARPA Piemonte 2010 "Qualità dell'aria in Piemonte PM10, Biossido di azoto
e Ozono";
- il
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
CONSIDERATO CHE
- per quanto attiene alla gestione dei rifiuti in generale:
- l'articolo
1 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (che modifica l'articolo 178
del Decreto Legislativo 152/2006), ribadendo principi affermati sin dal Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) e costantemente ripresi
dalla normativa italiana, stabilisce che "la gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse" (comma 2), e che "i
rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare: (a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché
per la fauna e la flora" (comma 4);
- la
Comunità Europea ha da tempo stabilito una gerarchia tra le pratiche di
gestione dei rifiuti che pone la prevenzione al primo posto e lo smaltimento
all'ultimo posto; tale gerarchia è stata pure costantemente recepita dalle
norme italiane a partire dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, fino
all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, che recepisce la
Direttiva 2008/98/CE (Modifiche all'articolo 179 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006 n. 152, che recita: "Articolo 179 (Criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti);
1. La
gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione
per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero
di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.";
- il
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, enfatizza la priorità da
attribuire alla prevenzione della produzione dei rifiuti prevedendo, tra
l'altro, l'emanazione di un programma nazionale di prevenzione da parte del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (articolo 5)
ed introduce la fase di "preparazione per il riutilizzo" (articolo
4): una corretta gestione dei rifiuti dovrebbe oggi quindi passare in primo
luogo attraverso la politica di prevenzione della produzione dei rifiuti, in
secondo luogo attraverso la preparazione per riutilizzo (vedi lettera q del
comma 1, articolo 10 dello stesso Decreto Legislativo.); in terzo luogo
attraverso il riciclaggio (vedi lettera u del comma 1, articolo 10 dello stesso
Decreto Legislativo); in quarto luogo attraverso il recupero di altro tipo
(rispetto al prioritario recupero di materia), per esempio il recupero di
energia; e solo in ultima istanza attraverso lo smaltimento;
- il
comma 3 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, (che
modifica l'articolo 179 del D. L. 152/2006), consente lo scostamento
dall'ordine di priorità (= gerarchia delle pratiche di gestione dei rifiuti)
soltanto "in via eccezionale" e pur sempre "nel rispetto del
principio di precauzione e sostenibilità", qualora ciò sia giustificato
"in base ad una specifica analisi della produzione e della gestione di
singoli flussi di rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in
termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresa la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse": inteso
come restrizione delle possibili deroghe dalla gerarchia, e non come
ampliamento;
- per quanto attiene alle emissioni di
impianti di inserimenti dei rifiuti:
- la
combustione di materiale plastico e di materia organica (contenenti cloro)
produce diossine: un insieme di composti, pericolosi a dosi infinitesimali -
milionesimi di milionesimo di grammo (pg=picogrammo) molto stabili nell'ambiente, che si accumulano
via via che si risale la catena alimentare, raggiungendo alte concentrazioni
nella materia grassa: in particolare nei latticini, nella carne e nel pesce,
nelle uova, nonché nel tessuto adiposo umano e nel latte materno: come diversi
studi hanno da tempo dimostrato, un lattante può assumere quote di diossine
variabili da alcune decine fino a centinaia di volte superiori al limite
massimo indicato dall'UE. Le diossine interferiscono con funzioni complesse e
delicatissime quali quelle immunitarie, endocrine, metaboliche e
neuropsichiche. L'esposizione a diossine è correlata allo sviluppo di tumori (linfomi,
sarcomi, tumori a fegato, mammella, polmone, colon) nonché a disturbi
riproduttivi, endometriosi, anomalie dello sviluppo cerebrale, diabete,
malattie della tiroide, danni polmonari, metabolici, cardiovascolari, epatici,
cutanei e deficit del sistema immunitario;
- i
limiti di concentrazione degli inquinanti imposti dalla normativa sono riferiti
al metro cubo di fumi e non all'emissione totale. Pertanto, bruciando più
rifiuti si ottengono più fumi e quindi più emissioni inquinanti, ma si rimane
sempre nei parametri di legge. Detto in altri termini, i limiti sono relativi
alla concentrazione dell'inquinante all'emissione, ma non al flusso di massa:
quindi si occupano della qualità dell'emissione ma non della quantità delle
emissioni cioè dell'impatto complessivo sull'ambiente. Per tale motivo, le
norme non garantiscono necessariamente un valore di concentrazione degli
inquinanti "sicuro" sotto il profilo della tutela della salute umana
e dell'ambiente. Considerando poi che tra i contaminanti sicuramente presenti
nei fumi di un inceneritore compaiono in particolare una serie di sostanze
(PCDD, PCDF, PCB, HCB, Arsenico e composti, Nichel e composti, cromo
esavalente, fuliggini, ecc. - classificazione IARC gruppo 1) per le quali è
stata dimostrata la cancerogenicità per l'uomo emerge in modo evidente come - a
queste condizioni - l'autorizzazione integrata ambientale NON sia affatto in
grado di provare l'assenza di nocumento di un impianto di incenerimento;
- secondo
l'articolo 216, infine, del Testo Unico delle leggi sanitarie, gli inceneritori
sono classificati come fabbriche insalubri di prima classe e come tali
"debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle
abitazioni";
- la
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, tra i quali si
annoverano le diossine, scaturisce dal riconoscimento, da parte degli oltre 90
Stati sottoscrittori, non solo delle proprietà tossiche degli inquinanti
organici persistenti, ma delle loro caratteristiche di (a) resistenza alla
degradazione e (b) bioaccumulo negli ecosistemi
terrestri ed acquatici, che rendono particolarmente gravi i loro effetti
ambientali e sanitari, "in particolare sulle donne e, attraverso di loro,
sulle generazioni future";
- l'Allegato
C della Convenzione di Stoccolma pone l'incenerimento dei rifiuti al primo
posto tra le fonti ineliminabilmente responsabili
della produzione non intenzionale di policlorodibenzo-p-diossine,
policlorodibenzofurani, esaclorobenzene
(HCB) e bifenili policlorurati
(PCB); e che esaclorobenzene e bifenili
policlorurati (PCB) sono tra gli inquinanti organici
persistenti la cui pericolosità è tale che la loro produzione volontaria è
vietata dalla citata Convenzione e dal Regolamento (CE) n. 850/2004 - che la
ratifica - e le emissioni dovute a produzione non intenzionale sono tollerate
in quanto siano assoggettate a regimi di riduzione dei rilasci che debbono
tendere alla loro eliminazione;
- l'ISPRA,
l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, "in
considerazione degli impegni intrapresi a livello internazionale, con le
Convenzioni delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e della Commissione
Economica delle Nazioni Unite (UNECE) sull'Inquinamento Transfrontaliero",
nel suo rapporto: "EMISSIONI IN ATMOSFERA DI PCB E HCB IN ITALIA DAL 1990
AL 2006" in merito all'emissione di PCB trae le seguenti conclusioni:
"Da notare che dal 1999 in poi è presente un graduale incremento delle
emissioni nel settore del riscaldamento commerciale, legato soprattutto
all'aumento della valorizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia. Nell'analisi dell'andamento complessivo della serie storica, si rileva
inoltre, come una diminuzione delle emissioni dalla combustione industriale
viene bilanciata completamente dall'aumento delle emissioni da incenerimento
e/o termovalorizzazione dei rifiuti"; e per quanto riguarda gli HCB
evidenzia: "l'incremento delle emissioni da "Riscaldamento",
bilanciato dalla diminuzione delle emissioni da incenerimento rifiuti, è dovuto
ad uno spostamento di classificazione delle emissioni tra i due settori, ed in
particolare al fatto che è aumentata nel periodo la quota di inceneritori con
recupero energetico e di calore e quindi il contributo emissivo si sposta
dall'incenerimento rifiuti all'appropriato uso finale, vale a dire il
"Riscaldamento"" evidenziando l'attribuzione alla voce
"riscaldamento" ma non l'annullamento delle emissioni di HCB dovute
alla combustione dei rifiuti;
- le
normative nazionali non hanno ancora provveduto a fissare limiti per le
emissioni dei policlorobifenili (PCB) e dell'esaclorobenzene (HCB) in aria, acqua e suolo e per quanto
riguarda l'incenerimento di rifiuti in generale, non ottemperando a quanto
previsto dal Regolamento (CE) 850/2004 che stabilisce che ogni Stato membro
esegua il monitoraggio e l'inventario dei rilasci di Dibenzo-p-diossine
e dibenzofurani policlorurati
(PCDD/PCDF), Esaclorobenzene (HCB), Bifenili policlorurati (PCB) ed
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), questi ultimi sono pure prodotti da
inceneritori e centrali a biomasse (combustione legname e rifiuti); sono
altresì noti gli effetti cancerogeni del benzo(a)
pirene;
- per
quanto concerne, nello specifico, l'impianto di incenerimento di T.R.M. in
costruzione nell'area del Gerbido, né l'Autorizzazione Integrata Ambientale né
lo Studio di Impatto Ambientale hanno valutato le emissioni di HCB e PCB in
termini di accumulo in aria, acqua o suolo; emissioni alle quali - dall'anno
scorso - deve essere aggiunto il pentaclorobenzene
(Reg. UE 757/2010 );
- per
quanto concerne l'impianto di incenerimento di T.R.M., risulta violato dagli
amministratori anche l'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 850/2004,
laddove stabilisce che "Nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi
impianti [...] che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche
elencate nell'allegato III [=Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati
(PCDD/PCDF), Esaclorobenzene (HCB), Bifenili policlorurati (PCB) e
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)] gli Stati membri, fatta salva la Direttiva
96/61/CE, considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche
alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione ed il
rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III". Soltanto a
posteriori (novembre 2010) è stato commissionato uno studio sulle tecniche e
pratiche alternative da parte dell'ATO-R torinese al Politecnico di Torino, ma
non ha considerato le emissioni degli inquinanti organici persistenti e delle
altre sostanze nocive;
- oltre
ai POPs l'incenerimento produce ossidi d'azoto, che
si formano dai processi di combustione ad elevate temperature ed i cui effetti
nocivi sono pure ben noti: in particolare il biossido di azoto irrita
direttamente le mucose, aumentando l'incidenza di bronchiti e asma soprattutto
nei soggetti più sensibili (bambini, portatori di patologie croniche
respiratorie). Si legge nell'allegata Relazione dell'ARPA Piemonte 2010 sulla
qualità dell'aria in Piemonte "che per ogni aumento di 1 microg/m3 di biossido d'azoto ci siano 10 morti in più ogni
1000, proprio a causa di complicanze respiratorie. I ricoveri per asma
infantile aumentano fino all'8,8% nei giorni successivi agli incrementi di
NO2";
- le
ulteriori emissioni di metalli pesanti, in particolare cadmio, mercurio e
piombo, sono cancerogene, e possono causare anche danni al sistema uropoietico,
nervoso e immunitario;
- nello
studio del Bianco Ambientale effettuato dall'ARPA Piemonte nel 2006 l'area
definita "d'influenza" delle ricadute emissive dell'impianto di
trattamento rifiuti T.R.M. comprende molte aziende agricole i cui prodotti
potranno essere contaminati e considerato che il Regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i
"principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare" considera la "rintracciabilità",
ovvero "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento,
di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime
attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione" e all'articolo 14 comma 4 "a) non soltanto i probabili
effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla
salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; b) i
probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; c) la particolare sensibilità,
sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel
caso in cui l'alimento sia destinato ad essa" comportando una forte
responsabilità dei produttori che potrebbero vedere impedito il commercio dei
loro prodotti in caso di contaminazione da ricaduta;
- l'incenerimento
di rifiuti va ad incrementare la già elevatissima concentrazione di particolato
(PM) nell'aria del Torinese. Dai dati dell'allegata relazione ARPA sulla
qualità dell'aria in Piemonte 2010 si rileva che il solo PM10 causa un aumento
del rischio di morte dello 0,69% per ogni incremento di concentrazione
nell'aria di 10 microg/m3 (cioè 7 morti in più ogni
1000). Gli studi dell'ARPA Piemonte indicano che i livelli di PM10 in molte
aree della nostra Regione stanno sistematicamente sforando la soglia di
sicurezza indicata dalla Comunità Europea, che ha già aperto la procedura di
infrazione a tal proposito nei confronti dell'Italia. Inoltre, i particolati
più piccoli (PM2,5 e inferiori), prodotti in gran parte come conseguenza
secondaria (effetto fotochimico) della combustione dei rifiuti in grandi
impianti come quello di T.R.M. sono attualmente monitorati in via sperimentale.
Tali polveri sottili si formano tanto più numerose e fini quanto più la
temperatura di combustione è elevata. Penetrano in profondità nell'organismo
umano, arrivando fino al torrente circolatorio: sono legate ai processi
infiammatori che portano alla formazione di trombi (e quindi infarti cardiaci,
ictus) ed altre evidenze che ipotizzano un ruolo nello sviluppo di tumori
(legati alla presenza di metalli pesanti ed altri composti mutageni al loro
interno); tutti danni noti persino al proponente l'impianto di cogenerazione
del Gerbido: la T.R.M. che ne commissionò la quantificazione economica (vedi Contratto
di ricerca Politecnico di Torino - T.R.M. S.p.A., 2003: "Danno locale
legato alle emissioni in atmosfera del termovalorizzatore". Politecnico di
Torino-Dip.Georisorse e Territorio-Gruppo Rischio
Emissioni Atmosferiche: "tabella D3 Danno locale dell'inceneritore se
localizzato al Gerbido". Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori, Milano S.C. Epidemiologia Ambientale e Registro Tumori : "Effetti
a breve e a lungo termine dell'inquinamento atmosferico sulla salute
umana". ARPA Piemonte: "Effetti sulla salute associati alla residenza
in prossimità degli inceneritori" dott.ssa P. Gentilini: "Relazione
asseverata da giuramento sui danni alla salute umana provenienti
dall'incenerimento dei rifiuti ".Arpa Piemonte : A. Pannocchia
"Un'analisi di dettaglio della qualità dell'aria in provincia di
Torino";
- stante
il grado di inquinamento dell'aria di Torino e comuni limitrofi, gli
amministratori di ogni livello, che ricorrono a misure palliative quali
giornate a traffico limitato, contravvengono alla legge quando operano scelte
che peggiorano la qualità dell'aria in base al Decreto Legislativo 13 agosto
2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" (che istituisce
un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità
dell'aria ambiente finalizzato ad individuare obiettivi di qualità dell'aria
ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute
umana e per l'ambiente nel suo complesso); ed a garantire al pubblico le
informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;
- la
Relazione dell'ARPA Piemonte 2010 sulla qualità dell'aria in Piemonte, a pagina
25, afferma: "il solo particolato causa un aumento del rischio di morte in
media dello 0,69% per ogni incremento di concentrazione nell'aria di 10 microg/m3. Vuol dire che per ogni 10 microg/m3
in più di PM10 nell'aria, laddove ci sarebbero normalmente 1.000 decessi se ne
registrano 7 in più. E questo per ogni 10 microg/m3
di aumento. Se si applicano questi semplici conti ad una città come Milano,
dove muoiono in media 10.000 persone l'anno per cause naturali e dove la
concentrazione media annuale di PM10 nell'aria supera di [almeno!] 20 microg/m3 il limite imposto dalla normativa, si ottiene
facilmente che in un anno sono almeno 140 le morti riconducibili a breve
termine al persistente superamento della soglia";
- nella
stessa relazione dell'ARPA si legge ancora: "L'associazione più forte è
risultata quella tra NO2 (biossido d'azoto) e ricoveri per asma, con un aumento
complessivo del 7,62%. Particolarmente marcato è l'effetto del biossido d'azoto
sui ricoveri per asma, specie nei bambini: tra 2 e 5 giorni dall'aumento di
concentrazione dell'inquinante si registra un incremento dei ricoveri
dell'8,8%";
- le
moderne conoscenze fisiche e chimiche dimostrano che non solo "in natura
nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma", ma anche che
l'incenerimento converte rifiuti che da solidi sarebbero in molti casi non
pericolosi in una miscela di sostanze volatili per lo più tossiche; per i
rifiuti, è chiaro che l'approccio corretto non è quello di inventare sistemi di
smaltimento puliti, ma di ridurne al minimo la produzione;
- per quanto attiene la gestione finanziaria:
- sotto
il profilo economico-etico globale si distruggono materiali il cui riapprovvigionamento comporta un dispendio energetico
superiore alla quantità di energia "valorizzata" dall'impianto T.R.M.
e si depaupera il pianeta delle sempre più limitate risorse. Grazie alla nota
aberrazione italiana dei contributi CIP6 e certificati verdi destinati alle
fonti energetiche rinnovabili utilizzati invece da impianti di cogenerazione da
rifiuti (auspicabilmente non rinnovabili) il bilancio economico T.R.M. prevede
un introito di 18,1 milioni di Euro sotto questa voce;
- i
costi di gestione, "valorizzazione" e smaltimento rifiuti con questa
tecnologia cogenerativa se considerati a "fine vita", sono superiori
a quelli più virtuosi: dalla differenziata porta a porta alla produzione di
energia con fonti rinnovabili vere alla riduzione;
- la
voce "fornitura di calore" nel Piano Economico Finanziario di T.R.M.
è zero, ovvero non sarà in grado di teleriscaldare e quindi il calore residuo
verrà disperso contravvenendo così alla "cogenerazione";
- al
momento ancora non è stata individuata alcuna discarica di servizio per le
scorie (bottom ash) e quindi i costi relativi
indicati nel Piano Economico Finanziario non trovano corrispondenza reale. Gli
impianti di incenerimento non sostituiscono le discariche, che restano
indispensabili per smaltirvi le ceneri e le scorie (pari a circa il 30% della
materia combusta), in parte altamente tossiche;
RILEVATO INOLTRE CHE
- per
quanto attiene alla realizzazione dell'impianto di T.R.M., risulta inoltre
disapplicato dai responsabili politici l'articolo 10 della Convenzione di
Stoccolma, che prevede la diffusione al pubblico di tutte le informazioni
disponibili sugli inquinanti organici persistenti, l'elaborazione e l'attuazione
di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico su tali
inquinanti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro
alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini ed alle persone meno
istruite; nonché la partecipazione del pubblico alla considerazione delle
questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti ed i loro effetti
sulla salute e sull'ambiente ed alla definizione di risposte adeguate;
- la
Convenzione di Stoccolma ed il Regolamento (CE) n. 850/2004 dichiarano di
muovere dal principio di precauzione; e che anche l'articolo 2 del Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010, (che modifica l'articolo 178 del Decreto
Legislativo 152/2006) pone al primo posto tra i principi conformemente ai quali
deve essere effettuata la gestione dei rifiuti il principio di precauzione:
"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti ...": ergo a tale principio
dovrebbe in primo luogo informarsi l'attività degli amministratori ogni
qualvolta essi debbano fare scelte che possano comportare il rischio di
emissioni di sostanze pericolose per la salute pubblica, in particolare qualora
si tratti di inquinanti la cui altissima nocività è internazionalmente
riconosciuta, come gli inquinanti organici persistenti (POPs);
- sotto
il profilo giuridico si ritiene, in dottrina, che il principio di precauzione
comporti un'inversione dell'onere della prova, e che quindi spetta a chi è
responsabile della realizzazione di un impianto di cui si contesta la nocività
dimostrare che esso è innocuo: e che la dimostrazione dell'innocuità
dell'impianto di incenerimento di T.R.M. (e quindi la non rilevanza del
principio di precauzione) appare impossibile a fronte (a) dello studio
commissionato dalla stessa T.R.M. al Dipartimento Georisorse
e Territorio - Gruppo Rischio Emissioni Atmosferiche del Politecnico di Torino,
che ha accertato i costi che deriveranno dall'aumento della morbilità nella
zona circostante l'inceneritore a causa delle sue emissioni, nonché (b) della
recente sentenza del Consiglio di Stato (07274/2010); in particolare, per
quanto concerne lo studio del Politecnico, la lettura della tabella D3
"Danno locale dell'inceneritore se localizzato a Gerbido" prova che
T.R.M. è consapevole della non innocuità dell'impianto; e la sentenza del
Consiglio di Stato, al V paragrafo recita: "nel caso in esame,
diversamente da quanto ex adverso eccepito, risulta
adeguatamente indicato e sufficiente provato il danno astrattamente derivante
dalla realizzazione dell'impianto di termovalorizzatore, sotto il duplice
profilo di danno alla salute e danno al patrimonio ..." e ancora "la
documentazione prodotta dai ricorrenti fin dal primo grado in ordine agli
effetti dell'esposizione ambientale a diossine emesse dagli inceneritori
supporta adeguatamente la deduzione dell'astratta dannosità dei
termovalorizzatori, non potendosi dubitare della attendibilità della
documentazione (o quanto meno di una parte significativa di essa) atteso la sua
provenienza da una struttura sicuramente rientrante nel circuito del servizio
sanitario pubblico, quale l'Istituto Oncologico Veneto - IRCSS - Registro
Tumori del Veneto, relativa ad uno studio condotto proprio sugli effetti delle
emissioni di alcuni inceneritori attivi nella Regione Veneto. Peraltro anche
dalla voluminosa documentazione prodotta dalla T.R.M. circa gli studi svolti
dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte proprio in
relazione al costruendo termovalorizzatore, ed in particolare dalla relazione
avente ad oggetto "valutazione di impatto sulla salute umana e analisi
critica delle conoscenze scientifiche esistenti riguardanti gli effetti avversi
determinati dalle emissioni da inceneritori - termovalorizzatori" emerge,
tra l'altro, che "...gli inceneritori rilasciano sostanze tossiche
persistenti, che si bioaccumulano, sono cancerogene e
distruttori del sistema endocrino"; che "... non solo i vecchi
inceneritori ma anche quelli moderni possono contribuire alla contaminazione
del suolo e della vegetazione con sostanze chimiche organiche ed inorganiche
presenti in quantità variabile nelle ceneri volatili e nelle emissioni a camino
degli impianti"; che "... gli individui che vivono in prossimità di
inceneritori [...] sono potenzialmente esposti a sostanze chimiche attraverso
l'inalazione di aria contaminata, il consumo di cibo e acqua contaminati o il
contatto dermico con il suolo contaminato".";
PRESO INOLTRE ATTO DEI SEGUENTI DOCUMENTI
- la
recente pubblicazione dell'AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale) "Parametri quantitativi per la prevenzione dei
rifiuti" (novembre 2009), che fornisce ai pubblici amministratori accurate
indicazioni pratiche ed esempi di comportamenti virtuosi nel trattamento dei
rifiuti;
- la
Relazione asseverata da giuramento sui danni alla salute umana provenienti
dall'incenerimento dei rifiuti dell'oncologa dott.ssa Patrizia Gentilini
dell'ISDE;
- il
documento "Danni alla salute umana causati dall'incenerimento dei
rifiuti" dell'International Society Doctors for
the Environment - Scientific Office;
- il
documento: "Trattamento dei Rifiuti e Salute: Posizione dell'Associazione
Italiana di Epidemiologia" (aprile 2008);
- la
pubblicazione "Diossine, ambiente e salute" (dicembre 2008) del prof.
Federico Valerio, direttore del Dipartimento di Chimica Ambientale
dell'Istituto Tumori di Genova, che chiarisce il comportamento chimico delle
diossine;
- il
resoconto dell'ARPA "Bianco Ambientale Gerbido 2006" che riferisce
dello stato dell'inquinamento della zona compresa nelle vicinanze dell'impianto
T.R.M. di Torino ed elabora proiezioni sulle ricadute aggiuntive previste;
EVIDENZIATO CHE
- il
diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione all'articolo 32 quale
"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".
Si tratta di un diritto originario, assoluto, personalissimo, indisponibile,
intrasmissibile, imprescrittibile, irrinunciabile;
- persino
nell'ambito del rapporto terapeutico, in cui una delle due parti si dedica alla
cura della salute dell'altra per professione e con una competenza certificata
dall'ordinamento, laddove vi sia una decisione da assumere, nessuno oggi pone
in dubbio che essa spetti unicamente a colui della cui salute si tratta. Se
oggi si desse ascolto a conoscenze scientifiche acquisite e si ritenesse
provata l'assenza di nocumento in base a fatti rigorosi e correlati realmente
ai valori soglia di tutela della salute umana invece che, come accade,
accontentarsi di una prova di innocuità "per convenzione" basata sul
rispetto teorico di limiti emissivi che sono frutto di un bilanciamento di
natura prevalentemente economica, si dovrebbe ammettere la carenza totale della
Pubblica Amministrazione della potestà autoritativa per deliberare la
costruzione di un inceneritore, perché, così facendo, sostituendosi ai
cittadini, dispone del loro diritto alla salute, e per il solo fatto di
disporne in vece dei titolari, lo vìola;
- le
considerazioni svolte per quanto riguarda la pericolosità delle emissioni
valgono tanto per gli impianti di incenerimento o coincenerimento
dei rifiuti, quanto per i pirogassificatori e anche
per le centrali a biomasse, che bruciando grandi quantità di materia organica
rilasciano pure diossine, nonché particolato: la proliferazione di questi
ultimi impianti, soggetti a vincoli assai minori di altri, costituisce un
enorme rischio per l'ambiente e la salute (vedi riferimenti precedenti);
- le
opere che i Comuni possono realizzare avvalendosi dei fondi che ricevono per le
cosiddette ?compensazioni ambientali' non compensano affatto ambientalmente le emissioni nocive;
- Comuni
e Consorzi azionisti di T.R.M. sono in una situazione di pericoloso conflitto
d'interessi ovvero quello pubblico (e l'impegno prescritto dalle norme) a
ridurre il più possibile la quantità dei rifiuti che vanno a
"valorizzazione" termica (inceneritore) e l'interesse a trarre
profitto dall'incenerimento cogenerativo, incrementando il più possibile la
quantità di rifiuti per godere dei benefici dei certificati verdi e della
tariffa di conferimento;
REGISTRATE
le
dichiarazioni dell'Assessore all'Ambiente della Provincia di Torino agli organi
di informazione circa la volontà di avviare le procedure per la realizzazione
di un secondo termovalorizzatore nella zona di Torino Nord e presumibilmente
nella zona di Settimo Torinese;
IMPEGNA
Il Sindaco e
la Giunta:
- al rigoroso
rispetto ed osservanza del principio di precauzione, del principio di
prevenzione, nonché dei principi di sostenibilità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti stabiliti dalle normative vigenti;
- al rigoroso
rispetto ed osservanza della gerarchia tra le pratiche di gestione dei rifiuti,
ponendo al primo posto la prevenzione, seguita da riutilizzo, riciclaggio e
recupero;
- al rispetto dei predetti impegni mediante:
- la coerente
astensione dall'acquisto diretto o tramite consorzio di quote dell'impianto di
T.R.M. ed il ricorso, per lo smaltimento dell'eventuale secco residuo, a
tecnologie a freddo;
- la conferma
dell'obiettivo di raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata per
il Comune di Torino entro il 2012 e l'impegno a rispettare anche il successivo
obiettivo di legge, ossia il 50% di rifiuto (in termini di peso) avviato a
riciclo entro il 2020 (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 205/2010);
- l'estensione
a tutto il territorio comunale della raccolta porta a porta, eliminando i
cassonetti stradali per i rifiuti indifferenziati, con applicazione della
tariffa rifiuti puntuale, che, prevedendo una quota fissa per i costi comuni
(spazzamento etc.) e una quota variabile commisurata alla quantità dei
conferimenti, introduce un deterrente alla produzione sconsiderata di rifiuti e
quindi un'efficace azione di prevenzione. Efficacia che può essere corroborata
disponendo che l'appaltatore del servizio controlli il corretto conferimento da
parte dei singoli utenti, rifiutando il ritiro del materiale non conforme con
segnalazione al cittadino/condominio/esercizio responsabile mediante
apposizione di contrassegno al contenitore irregolare. In caso di
reiterazione/dolo la tariffa applicata potrebbe essere incrementata
proporzionalmente;
- affinamento
delle procedure di controllo del territorio per evitare indiscriminati e
impuniti sversamenti e abbandoni di materiali;
- l'adozione di
politiche di prevenzione/riduzione dei rifiuti prodotti, con adesione alla
Campagna Europea "meno 100kg/abitante/anno" (vedi pubblicazione
dell'AICA Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale
"Parametri quantitativi per la prevenzione dei rifiuti" - novembre
2009), prevedendo:
- campagne
informative capillari sulla raccolta differenziata, per spiegare le scelte
operate dall'Amministrazione in termini di gestione dei rifiuti, nonché per
diffondere tra i cittadini conoscenze precise (anche sugli inquinanti organici
persistenti);
- eliminazione
delle bottiglie di plastica dalle mense pubbliche utilizzando l'acqua
dell'acquedotto;
- diffusione di
fontane pubbliche distributrici di acqua naturale e gasata dell'acquedotto,
gratuita o a prezzi contenuti;
- utilizzo
delle stoviglie compostabili (piatti, posate, bicchieri) qualora non sia
possibile utilizzare quelle in ceramica, vetro, ecc., tramite la stesura di
apposite convenzioni e/o tassando pesantemente la produzione
"deliberata" di rifiuti;
- raccolta
separata dei pannolini-pannoloni, offrendo alle famiglie un contenitore
dedicato e/o incentivazione dell'utilizzo di pannolini-pannoloni lavabili, che
consente anche un risparmio economico per le famiglie;
- reintroduzione
della pratica del vetro a rendere e/o plastica a rendere in collaborazione ed
accordo con la "grande distribuzione" e le associazioni di
commercianti;
- incentivare
l'apertura e la diffusione di negozi "leggeri" per la vendita di
prodotti sfusi a filiera corta sempre in accordo con le associazioni dei
commercianti;
- applicazione
della disposizione per le pubbliche amministrazioni dell'utilizzo di materiale
riciclato;
IMPEGNA INOLTRE
Il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi attivamente presso gli Enti programmatori affinché la salute ed il benessere dei cittadini prevalgano sugli interessi particolari e ad attivarsi per bloccare qualsiasi procedura per l'attivazione di ulteriori termovalorizzatori sulla città di Torino e nei Comuni limitrofi.