Direzione Partecipazioni Comunali
n. ord. 200
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5
DICEMBRE 2011
(proposta dalla G.C. 18 ottobre 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CAROSSA Mario CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia COPPOLA Michele CURTO Michele |
DELL'UTRI Michele FURNARI Raffaella GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele |
MUSY Alberto MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il Presidente, n. 40 presenti, nonché gli
Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo -
LUBATTI Claudio - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide -
TEDESCO Giuliana.
Risulta assente il Sindaco
FASSINO Piero.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE
TORINESE. APPROVAZIONE. MODIFICHE STATUTARIE.
I crescenti oneri gestionali consortili spinsero
l'amministrazione del C.I.T. a trasferire la gestione degli immobili
all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino. A partire dal 1 gennaio 1999 il
C.I.T. ha trasferito quindi l'attività di gestione e manutenzione del
patrimonio immobiliare mediante apposita convenzione (quinquennale), all'A.T.C.
di Torino, avente ad oggetto un mandato con rappresentanza per la gestione
degli affitti e per la realizzazione del piano vendite dell'intero patrimonio
immobiliare.
Il Consorzio, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia, dei
lavori pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi pubblici,
presta servizi di promozione di programmi di riqualificazione urbana, di
studio, di gestione, miranti alla preparazione, al coordinamento ed all'attuazione
della pertinente attività decisionale degli enti consorziati.
In data 19 settembre 2011, l'Assemblea Consortile del C.I.T.
ha approvato la proposta di modifica dello Statuto Sociale, allegata al
presente atto (allegato 1 bis) per farne parte integrante e sostanziale, alla
luce delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in
Legge 30 luglio 2010 n. 122 ed alla luce di considerazioni relative al
contenimento dei costi di gestione ed al futuro dell'ente, da approvarsi da
parte di tutti gli enti consorziati prima della scadenza dell'organo
amministrativo.
Va precisato
che, nella revisione complessiva dello Statuto, si è tenuto anzitutto in conto
della novella legislativa di cui alla Legge 122/2010, in materia di
partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e di altri organismi
pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici ed amministrativi:
l'articolo 5 comma 7 prevede che agli amministratori di forme associative di
enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non
possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. L'articolo 6 comma 5 fa riferimento invece alla
riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, in misura di
cinque per i componenti gli organi amministrativi e di tre per il collegio dei
revisori, imponendo la revisione degli statuti non a norma in occasione del
primo rinnovo degli organi sociali.
Nel
caso del C.I.T., prevedendo l'articolo 14 dell'attuale Statuto che il Consiglio
di Amministrazione sia composto da un numero di membri che va da un minimo di
tre ad un massimo di sette, si rende necessario precisare in dettaglio il
numero dei componenti. Il nuovo articolo prevede così che il Consiglio di Amministrazione
sia composto da tre membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di
cui due in rappresentanza della Città di Torino che è l'ente consorziato di
maggioranza. Prevede altresì che possano essere nominati anche gli
Amministratori dei comuni consorziati, al fine, nel caso del Comune di Torino,
di dare applicazione a quanto previsto dallo Statuto cittadino all'articolo 51
comma 9 in tema di incompatibilità.
La
modifica dell'articolo 20 "Compensi" comporta invece che ai
componenti il Consiglio di Amministrazione spetti unicamente il rimborso delle
spese sostenute.
Considerata l'esigenza, al di là dei
dettami della legge sopramenzionata, di contenere il più possibile i costi di
gestione, è stato modificato anche l'articolo 7 "Organi del Consorzio"
dove, al posto del Collegio dei Revisori dei Conti, viene previsto un solo
revisore. In questo senso variano anche tutti gli articoli in cui veniva
menzionato il Collegio dei Revisori, in particolare: l'articolo 7 "Organi
del Consorzio", l'articolo 10 "Attribuzioni dell'Assemblea
Consortile", l'articolo 23 che nella vecchia formulazione era
"Nomina, surroga e decadenza del Collegio dei Revisori" e che ora
diventa "Il Revisore dei Conti", l'articolo 24 che nel precedente Statuto
era "Competenza del Collegio dei Revisori" ora diventa
"Competenza del Revisore dei Conti", articolo 25
"Incompatibilità", l'articolo 26 "Funzionamento" che
naturalmente cambia radicalmente in quanto non deve più prevedere il
funzionamento di un organo collegiale e quindi, nella nuova formulazione,
prevede unicamente che il Revisore possa essere invitato dal Presidente ad
assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile in occasione della discussione
di determinati argomenti sui quali si intenda conoscere il suo parere e che
copia di ciascun atto assunto dal Revisore debba essere trasmessa al Presidente
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, l'articolo 27
"Responsabilità".
L'articolo
19 "Nomina" viene modificato nel senso che si prevede che il
Presidente del Consiglio di Amministrazione venga eletto dall'Assemblea
Consortile, a votazione palese, per appello nominale nella prima seduta, fra i
componenti designati dalla Città di Torino.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è necessario
approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale del Consorzio Intercomunale
Torinese, nonché autorizzare la Città di Torino, e per essa il Sindaco, o un
suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria del
Consorzio, con sede in Torino, via Corte d'Appello 10, per l'approvazione delle
modificazioni degli articoli 7, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 32 dello
Statuto Sociale, come sopra descritte e meglio evidenziate nell'allegato 1 bis
al presente provvedimento.
Tutto ciò
premesso,
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare
alla convocanda Assemblea Straordinaria, con facoltà di apportare eventuali
variazioni non sostanziali.
Viene dato atto che non
è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non produce effetti né diretti né indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Dealessandri
L'ASSESSORE
F.to Tisi
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRIGENTE
SETTORE NO PROFIT E
CIMITERI
F.to Bove
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Carossa Mario, Coppola Michele, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele,
Viale Silvio
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola
Vittorio, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo
Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio,
Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
PRESENTI 22
VOTANTI 22
FAVOREVOLI 22:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il
Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi
Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli
Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente
Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Alunno Guido Maria, Carossa Mario, Coppola Michele, Moretti
Gabriele, Scanderebech Federica, Viale Silvio
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola
Vittorio, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo
Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Musy
Alberto, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea
PRESENTI 21
VOTANTI 21
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo
Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni
Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo
Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino
Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio
Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL
PRESIDENTE
Ferraris
Allegato 1 bis
STATUTO CIT - CONSORZIO INTERCOMUNALE
TORINESE
CAPO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Denominazione, sede
1. Il Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) è costituito ai
sensi dell'articolo 31 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267. I Comuni che attualmente compongono il C.I.T. sono i seguenti: Bruino,
Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, San
Mauro, Torino.
2. Il Consorzio conserva la denominazione: "Consorzio
Intercomunale Torinese" e potrà essere indicato anche con la sigla
"C.I.T.".
3. Il Consorzio ha sede in Torino, via Corte d'Appello, 10.
4. L'Assemblea Consortile potrà stabilire il cambiamento di sede.
5. La durata del Consorzio è fissata in cinque anni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione della convenzione ed è prorogabile di cinque anni
in cinque anni. La proroga dovrà comunque tenere conto dell'assetto che sarà
assunto dalla città metropolitana.
6. I Comuni associati potranno chiedere di recedere dal Consorzio
con preavviso di almeno un anno.
Articolo 2 - Finalità e compiti del Consorzio
1. Il Consorzio, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia, dei
lavori pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica, e dei servizi pubblici,
presta servizi di promozione, di studio, di gestione, miranti alla
preparazione, al coordinamento ed all'attuazione della pertinente attività
decisionale degli enti consorziati.
2. In particolare, nell'ambito di tali competenze, il Consorzio, in
accordo con i comuni consorziati:
- può concorrere, con riferimento al
territorio dei Comuni consorziati, alla programmazione degli investimenti nel
settore dell'edilizia abitativa, alla promozione ed al coordinamento degli
interventi integrati, come definiti dalle vigenti leggi e disposizioni, degli
insediamenti residenziali, industriali ed artigianali, secondo gli indirizzi di
sviluppo economico e sociale e di organizzazione del territorio definiti a
scala superiore;
- può collaborare con i Comuni interessati
al coordinamento delle operazioni urbanistiche ed edilizie relative alla
formazione e realizzazione dei progetti integrati;
- può collaborare con i Comuni interessati
al coordinamento delle operazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla
ricollocazione e alla ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso
delle aree rese libere ai sensi dell'articolo 53 della Legge Regionale n.
56/1977.
- può curare la predisposizione dei Piani
tecnici esecutivi di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 47 della Legge
Regionale n. 56/1977;
- ai sensi del D.Lgs. 163/2006 articolo 90
comma 1 può curare altresì la redazione di progetti di opere pubbliche e di
interventi di edilizia residenziale e la gestione dei relativi appalti;
- può promuovere la ricerca delle fonti di
finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di
interesse degli interventi costruttivi e dei programmi integrati sopra
accennati;
- può promuovere con i Comuni interessati la
formazione e la gestione dei programmi di riqualificazione urbana come definiti
dalla Legge 493/1993 ed ai sensi dei programmi di riqualificazione urbana di iniziativa
ministeriale e dell'Unione Europea;
- può promuovere congiuntamente all'A.T.C.
di competenza la costituzione di un osservatorio della situazione abitativa;
- su richiesta dei Comuni aderenti può
svolgere compiti di ufficio intercomunale di programmazione, di pianificazione
e di gestione urbanistica, ai sensi dell'articolo 75 della Legge Regionale n.
56/1977, e, per conto degli stessi, elabora studi e ricerche sui temi di
competenza;
- può collaborare con i Comuni interessati
al fine del concorso di questi alla formazione ed alla gestione del piano
territoriale di coordinamento previsto dalla vigente normativa con riguardo
alle competenze della Provincia.
Articolo 3 - Requisiti per nuove adesioni
1. Oltre ai Comuni, elencati al comma 1 dell'articolo 1 del
presente Statuto, possono aderire al Consorzio i Comuni limitrofi secondo le
modalità previste all'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000.
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI
Articolo 4 - Principi generali
1. Qualora l'organizzazione del Consorzio preveda l'assunzione di
personale per l'effettuazione dei propri compiti, il Consiglio di
Amministrazione ne delibera il regolamento organico il quale:
- definisce
le unità organizzative ed identifica i centri di responsabilità;
- stabilisce
le dotazioni organiche assegnando alle strutture il personale necessario;
- prevede l'organizzazione degli uffici e
del personale tenendo presente le esigenze connesse alle attività dell'Ente;
- regola la materia disciplinare.
2. In alternativa il Consorzio può avvalersi di personale messo a
disposizione dagli enti consorziati o dell'A.T.C. di Torino.
Articolo 5 - Dirigenti
1. Qualora siano presenti in struttura, i Dirigenti, con
l'osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto,
esercitano attribuzioni di gestione amministrativa, articolate e definite, per
ciascuno di essi nel regolamento.
2. In particolare:
a) presiedono le commissioni di gara e sono
responsabili delle relative procedure in alternativa al Direttore;
b) presiedono le commissioni di concorso
relative al personale in alternativa al Direttore;
c) stipulano, in alternativa al Direttore,
contratti in rappresentanza dell'Ente.
3. I Dirigenti esterni debbono possedere requisiti di studio,
competenze e professionalità richiesti per la qualifica che sono chiamati a
ricoprire.
Articolo 6 - Collaborazione tra Comuni
1. Nell'ambito delle finalità del Consorzio i singoli Comuni
mediante specifiche convenzioni potranno avvalersi delle prestazioni fornite
dall'ente.
CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO E COMPETENZE
Articolo 7 - Organi del Consorzio
1. Sono Organi del Consorzio:
- l'Assemblea
Consortile;
- il
Consiglio di Amministrazione;
- il
Presidente dell'Assemblea Consortile;
- il
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il
Direttore;
- il
Revisore dei conti;
- l'Assemblea nomina anche un Vice
Presidente dell'Assemblea Consortile ed un Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 8 - Assemblea Consortile
1. L'Assemblea del Consorzio, in base a quanto previsto dall'articolo
31, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, è composta dai rappresentanti dei Comuni
consorziati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione indicata nella tabella
allegata al presente Statuto (allegato A), quale parte integrante e
sostanziale.
2. La tabella viene automaticamente aggiornata senza necessità di
riapprovare lo Statuto, nel caso di recesso di uno o più comuni consorziati. Le
quote dei comuni receduti verranno automaticamente trasferite alla Città di
Torino.
3. L'Assemblea dura in carica cinque anni e viene ricostituita con
il rinnovo dei Consigli Comunali.
Articolo 9 - Modalità e funzionamento dell'Assemblea Consortile
1. L'Assemblea Consortile si riunisce di norma in via ordinaria due
volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto
consuntivo ed in via straordinaria nei casi di cui al successivo comma 3.
2. L'Assemblea Consortile è convocata su iniziativa del Presidente
e in caso di assenza o impedimento di questi del Vice Presidente.
3. L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno
un terzo dei suoi componenti o del Presidente del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio, nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione al
Presidente dell'Assemblea della richiesta di convocazione. Nella richiesta
devono essere specificati gli argomenti da trattare, in mancanza non potrà
essere accolta.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei
componenti che rappresentino il 90% delle quote di partecipazione.
5. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole
dei componenti che rappresentino il 90 % delle quote di partecipazione.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con
la presenza dei componenti che rappresentino l'80% delle quote di
partecipazione.
7. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole
dei componenti che rappresentino il 75% delle quote di partecipazione.
8. La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di 24 ore
dalla data della prima convocazione.
9. La nomina degli Organi del Consorzio non può avvenire in seconda
convocazione.
10. L'Assemblea Consortile è presieduta dal Presidente o in caso di
assenza o impedimento dal Vice Presidente.
11. Per la convocazione dell'Assemblea il Presidente provvederà ad
inviare ai rappresentanti l'avviso di convocazione da consegnarsi o recapitarsi
almeno cinque giorni prima dell'adunanza; nel caso di convocazione di urgenza
l'avviso dovrà essere recapitato con almeno 24 ore di anticipo.
12. È ammessa la presenza per conferenza telefonica.
13. L'Assemblea è pubblica.
Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea Consortile
1. L'Assemblea è l'organo collegiale rappresentativo degli
interessi dei Comuni consorziati e ad essa spetta di determinare gli indirizzi
per il conseguimento dei compiti statutari.
2. In particolare:
a) adottare gli atti fondamentali per l'attuazione dei fini
istituzionali di cui all'articolo 2;
b) eleggere, nella prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente
dell'Assemblea;
c) eleggere, nella prima seduta, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio;
d) eleggere, nella prima seduta, il Vice Presidente Consiglio di
Amministrazione del Consorzio;
e) eleggere, nella prima seduta, i membri del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio;
f) eleggere il Revisore dei Conti;
g) approvare le richieste di nuove ammissioni o di recesso dei
Comuni;
h) approvare le convenzioni tra il Consorzio ed altri Enti;
i) approvare il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
j) approvare le deliberazioni comportanti variazioni di Bilancio;
k) pronunciare la decadenza dei Consiglieri
nei casi previsti dalla legge nonché dal comma 3 dell'articolo 15 del presente
Statuto;
l) deliberare la misura delle indennità da
erogarsi al Revisore dei conti ove consentito;
m) deliberare gli atti di disposizione relativi
al patrimonio consortile;
n) deliberare ogni altra materia attribuitale
dal presente Statuto.
Articolo 11 - Presidente dell'Assemblea Consortile - Attribuzioni
1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile:
- convoca
l'Assemblea;
- presiede
le adunanze dell'Assemblea;
- cura
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
Articolo 12 - Nomina
1. E' eletto dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a
votazione palese, per appello nominale nella prima seduta, con il voto
favorevole dei componenti che rappresentano l'90% delle quote di
partecipazione.
2. Decade dalla carica con il rinnovo dell'Assemblea Consortile che
lo ha eletto.
Articolo 13 - Durata e revoca
1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile dura in carica cinque
anni.
2. Può essere revocato dall'Assemblea Consortile su proposta
motivata della maggioranza dei componenti della stessa.
3. La revoca avviene con le stesse modalità e lo stesso quorum
richiesta per la nomina.
Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri,
compresi il Presidente e il Vice Presidente (di cui due in rappresentanza della
Città di Torino, quale maggiore socio aderente) nominati dall'Assemblea tra
coloro che siano in possesso di requisiti di eleggibilità e di compatibilità
per la nomina a Consigliere Comunale e di una speciale competenza tecnica e/o
amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende
pubbliche o private, per uffici ricoperti.
2. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche
gli Amministratori dei comuni consorziati.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei
propri membri specifiche funzioni.
4. Esso dura in carica 5 anni: i relativi membri, compresi il
Presidente ed il Vice Presidente, continuano il disbrigo degli affari correnti
sino alla loro sostituzione.
Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di
Amministrazione è convocato dal Presidente o quando due componenti lo
richiedono per iscritto al Presidente stesso indicando gli oggetti da trattare.
La riunione è valida con l'intervento della metà dei componenti arrotondata
all'unità superiore e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza
assoluta dei voti.
2. In caso di
assenza del Presidente la presidenza della seduta viene assunta dal Vice
Presidente.
3. Il Consigliere
che risulti assente non giustificato a tre sedute consecutive viene dichiarato,
dall'Assemblea Consortile, decaduto.
Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede:
a) a dare attuazione agli indirizzi ed ai programmi deliberati
dall'Assemblea Consortile;
b) a nominare il Direttore;
c) a proporre all'Assemblea Consortile il Bilancio preventivo ed il
Conto consuntivo;
d) ad adottare, se necessario, in via
d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di Bilancio da sottoporre a
ratifica dell'Assemblea Consortile entro i 60 giorni successivi a pena di
decadenza;
e) a deliberare circa le operazioni del
ricorso al credito a breve termine anche mediante le anticipazioni di cassa;
f) a deliberare in ordine alla contrazione di
mutui, alla acquisizione e alienazione o cessione in uso di immobili e dei beni
iscritti in pubblici registri, all'accettazione di lasciti, donazioni o legati,
all'approvazione di accordi o convenzioni per attività concernenti il
Consorzio;
g) all'eventuale costituzione nel proprio seno
di apposite commissioni tecnico-amministrative con compito di studio e di
proposta di programmi, progetti, ecc.;
h) ad adottare tutti gli atti di
amministrazione, che non siano attribuiti dalla legge e dallo Statuto,
all'Assemblea Consortile, al Presidente, al Direttore o ai Dirigenti;
i) a riferire annualmente all'Assemblea
Consortile sulla propria attività;
j) deliberare i regolamenti relativi al
personale, con annessa pianta organica, i regolamenti dell'ordinamento generale
e gli altri regolamenti interni;
k) all'approvazione di tutti i regolamenti
inerenti la gestione e l'organizzazione del Consorzio compreso il regolamento
di cui all'articolo 32 che prevede il diritto di accesso.
Articolo 17 - Deliberazioni: pubblicazione e controllo
1. Ai fini del conseguimento dell'esecutività le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio
dell'Ente.
2. Ai fini del conseguimento dell'esecutività le deliberazioni
dell'Assemblea Consortile, nonché quelle richiamate dall'Assemblea stessa ai
sensi del successivo comma 5 del presente articolo devono essere pubblicate,
sotto la responsabilità del Direttore, nell'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Le deliberazioni riguardanti atti fondamentali, intendendosi per
tali quelle adottate dall'Assemblea Consortile, sono trasmesse agli enti
aderenti entro trenta giorni dalla loro esecutività.
4. La responsabilità della loro trasmissione è del Direttore del
Consorzio.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sono
trasmesse, per elenco, ai componenti l'Assemblea, i quali dietro apposita
richiesta, hanno diritto di averne copia entro due giorni. Le eventuali
eccezioni sollevate contro le deliberazioni stesse potranno essere presentate
dai componenti l'Assemblea in rappresentanza di almeno un quinto dei Comuni
consorziati, entro il quindicesimo giorno di pubblicazione. L'efficacia dei
provvedimenti rimarrà sospesa finchè l'Assemblea ne effettui formalmente il
controllo mediante la conferma, la modifica o l'annullamento dell'atto.
Articolo 18 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio - Attribuzioni
1. E' il legale rappresentante dell'Ente.
2. Inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) sovrintende al buon funzionamento dell'Ente;
c) esercita tutte le altre attribuzioni
conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
3. In caso di assenza o di impedimento la rappresentanza e le
funzioni spettando al Vice Presidente.
Articolo 19 - Nomina
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consortile, a votazione
palese, per appello nominale nella prima seduta, fra i componenti designati
dalla Città di Torino con il voto favorevole dei componenti che rappresentino
il 90 % delle quote di partecipazione.
2. Qualora non si raggiunga il "quorum" entro le prime 3
(tre) votazioni, dalla quarta votazione è sufficiente il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. Decade dalla carica con il rinnovo dell'Assemblea Consortile che
lo ha eletto.
4. Può essere revocato dall'Assemblea Consortile su proposta
motivata della maggioranza dei componenti della stessa.
5. La revoca avviene con le stesse modalità e lo stesso quorum
richiesto per la nomina.
Articolo 20 - Compensi
1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il
rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri che siano amministratori è
riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute.
Articolo 21 - Il Direttore
1. Il Direttore:
a) ha la responsabilità gestionale dell'Ente;
b) partecipa alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione con funzioni consultive, propositive e di verbalizzazione che,
in caso di impedimento, sono delegabili ad altro funzionario o impiegato
dell'ente e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; partecipa
inoltre alle adunanze dell'Assemblea con funzioni di verbalizzazione;
c) presiede a tutti i servizi inerenti la
gestione tecnico - amministrativa dell'Ente e coordina l'eventuale personale
presente ;
d) adotta tutti i provvedimenti necessari per
il miglioramento e lo sviluppo dei servizi e degli uffici rientranti nelle sue
competenze;
e) riferisce con periodicità almeno
trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'Ente;
f) sottopone al Consiglio di Amministrazione
il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo;
g) presiede le gare per appalti e forniture;
h) presiede le Commissioni giudicatrici di
concorsi, pubblici ed interni;
i) provvede agli acquisti in economia ed alle
spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento;
j) esercita tutte le attribuzioni conferitegli
dal Consiglio di Amministrazione;
k) è responsabile della pubblicazione delle
deliberazioni adottate, della loro conformità alle norme vigenti . Attesta
l'esecutività delle deliberazioni adottate.
Articolo 22 - Nomina
1. Il Direttore è nominato previo espletamento di concorso pubblico
secondo le modalità ed i requisiti previsti dall'apposito regolamento. In
alternativa è ammesso il conferimento dell'incarico mediante provvedimento di diritto
pubblico, o di diritto privato, a tempo determinato.
Articolo 23 - Il Revisore dei Conti
1. L'attività di revisione economica e finanziaria è svolta da un
Revisore.
2. La nomina, la durata in carica e le cause di cessazione del
Revisore sono disciplinate dal Titolo VII del T.U.E.L. 267/2000.
3. In caso di cessazione dalla carica del Revisore, l'Assemblea
Consortile provvede alla sostituzione entro 30 giorni decorrenti, in caso di
dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente.
4. L'indennità spettante al Revisore viene determinata nella misura
prevista dalla normativa per i Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000
abitanti.
Articolo 24 - Competenza del Revisore dei Conti
1. Il Revisore:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione del Consorzio;
b) redige un'apposita relazione sul
rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
c) riferisce immediatamente al Presidente
dell'Assemblea affinché ne informi l'Assemblea ove riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell'Ente;
d) collabora con il Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 25 - Incompatibilità
1. Non può essere nominato Revisore dei Conti e, se nominato,
decade:
a) il Consigliere del Consorzio;
b) il parente fino al quarto grado, il
coniuge, l'affine fino al secondo grado dei componenti l'Assemblea Consortile,
dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Direttore e dei Dirigenti
del Consorzio;
c) chi detenga partecipazioni in società
appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi consortili;
d) il dipendente della Regione Piemonte e
degli Enti Locali in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 236, comma 2,
del T.U.E.L. 267/2000, i dipendenti delle Province e dei Comuni, dei consorzi e
delle comunità montane del Piemonte;
e) il componente dei collegi dei revisori dei
comuni facenti parte del Consorzio (ai sensi dell'articolo 236 del T.U.E.L.
267/2000) .
Articolo 26 - Funzionamento
1. Il Revisore può essere invitato dal Presidente ad assistere alle
sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione in
occasione della discussione di determinati argomenti, sui quali si intenda
conoscere il suo parere.
2. Copia di ciascun atto assunto dal Revisore deve essere trasmessa
al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Articolo 27 - Responsabilità
1. Il Revisore,
nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della
deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di
cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
2. In caso di
inosservanza dei suoi doveri l'Assemblea Consortile ne delibera la revoca.
3. Il Revisore è
responsabile solidamente con gli Amministratori ed i Funzionari del Consorzio
per il danno arrecato all'Ente.
Articolo 28 - Prorogatio degli Organi
1. Gli Organi del Consorzio restano in carica sino alla loro
formale sostituzione.
CAPO III - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO
Articolo 29 - Modalità del finanziamento
1. Il finanziamento del Consorzio è assicurato da:
- quote dei canoni d'affitto delle unità
immobiliari dedotta la quota a) di cui alla Legge 513/1977;
- finanziamenti
derivanti da leggi speciali o regionali.
Articolo 30 - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è di norma destinato a finanziare le
attività del Consorzio e alla liquidazione dei soci receduti.
2. In via subordinata, e previa deliberazione dell'Assemblea
Consortile, è prevista la possibilità di trasferire ai Comuni consorziati quota
parte di avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione dell'Ente, purché:
- deliberati
dall'assemblea Consortile,
- siano state accantonate le quote di avanzo
vincolato e si sia accertata l'effettiva disponibilità di quote di avanzo
libero, ancorché destinato all'E.R.P.
Articolo 31 - Scioglimento del Consorzio
1. Nel caso di scioglimento del Consorzio, o per scadenza del
periodo previsto per la durata o per qualsiasi altra causa, il patrimonio
consortile ancora in disponibilità sarà ripartito tra i Comuni partecipanti al
Consorzio in rapporto ai rispettivi conferimenti.
CAPO IV - L'ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
Articolo 32 - Diritto di accesso e di informazione
1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso
ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Consorzio.
2. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, salve le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Consorzio, salvi i casi di segreto d'ufficio previsti dalla
legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati,
in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni di cui è in possesso
l'Ente e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle
procedure che li riguardano.
4. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di
accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del
Consorzio vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.
5. Sono stabilite dalla legge o dal regolamento le modalità
dell'accesso, il rilascio di copie e le relative norme organizzative.
6. Il regolamento detta le opportune norme organizzative.
CAPO V - NORME FINALI
Articolo 33 - Controversie tra Consorzio e Comuni consorziati
1. Tutte le controversie che insorgessero fra il Consorzio e i
Comuni consorziati, o fra questi ultimi, sulla interpretazione, esecuzione,
validità del presente Statuto e di tutti gli atti concernenti il Consorzio
anche a seguito dell'eventuale scioglimento del Consorzio, saranno decise da un
Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.
2. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto e sarà disciplinato
dalle norme di cui all'articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Articolo 34 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le
norme del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e le
norme che disciplinano l'attività amministrativa degli enti pubblici locali ed
in particolare la Legge 241/1990 e il D.Lgs. 163/2006.