CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO
Approvato dal Consiglio Comunale in data 7 novembre 2011
OGGETTO: OBBLIGO DI IMMEDIATA ATTUAZIONE DEI LEA ED ILLEGITTIMITÀ DELLE LISTE D'ATTESA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
- in base al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, trasformato in Legge nel 2002
(numero 289, articolo 54), il Servizio Sanitario è obbligato a garantire tutte
le necessarie prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli
anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer ed a quanti siano
colpiti da altre forme di demenza senile, nonché alle persone con handicap
intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia;
- gli enti gestori delle attività
socio-assistenziali sono tenuti di conseguenza a fornire gli interventi di loro
competenza a tutti i cittadini sopra indicati;
- detti obblighi sono previsti dai LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) il cui obbligo di attuazione è ribadito nella Carta
Costituzionale all'articolo 117 (comma 2, lettera m);
TENENDO
CONTO CHE
- la sentenza
numero 1607/2011 del Consiglio di Stato ha precisato come, rispetto agli
obblighi previsti dai LEA, le Aziende sanitarie regionali ed i Comuni, singoli
ed associati, non possano ritardare o negare le prestazioni in ragione della
carenza di risorse economiche né pretendere alcun contributo economico da parte
dei congiunti per supplire alla mancata erogazione del servizio;
- le sentenze
784/2011 della Sezione Prima del Tar della Lombardia (9 gennaio) e 785/2011
della stessa Sezione (9 marzo) hanno condannato gli enti gestori delle attività
socio-assistenziali che si erano resi inadempienti rispetto alle prestazioni
integrative degli interventi sanitari;
CONSIDERATO
CHE
- poiché le prestazioni sono di natura
sanitaria e socio-sanitaria, la completa copertura finanziaria riguarda non
solo il Fondo sanitario nazionale (essendo a carico della sanità una quota dal
40 al 70% degli oneri) ma anche il Fondo sociale unico (1) a favore dei Comuni
(che devono integrare le quote non versate dagli utenti) che dovrebbe
comprendere il fondo per le non autosufficienze (finanziato solamente nel 2009
e nel 2010 con 400 milioni di Euro per ciascun anno e non per il 2011), nonché
i finanziamenti statali destinati agli stessi Comuni per le altre prestazioni
di loro competenza;
- secondo i dati acquisiti dal Consiglio
Regionale del Piemonte in occasione della seduta straordinaria del 12 gennaio
scorso, nella sola provincia di Torino sarebbero almeno 15mila gli anziani non
autosufficienti e le persone affette da demenza senile in attesa, persino per
anni, di cure domiciliari o di un posto letto convenzionato nelle Rsa;
- la Fondazione Promozione Sociale onlus, ha
denunciato pubblicamente che "neppure i posti lasciati vuoti dalle persone
decedute vengono riassegnati" (La Stampa, mercoledì 16 marzo 2011);
RITENUTO
CHE
- le sentenze citate siano un'ulteriore
conferma del fatto che le cure socio-sanitarie vadano qualificate come diritto
esigibile da parte dei cittadini (i quali possono addirittura rivalersi, con
ragione, sugli enti inadempienti);
- la possibilità da parte dei familiari dei pazienti
di avviare una causa nei confronti della propria Asl o degli enti gestori rende
le liste d'attesa, a pieno titolo, illegittime;
- anche la nota del Difensore Civico Dottor
Caputo avente ad oggetto: "Problematiche relative a: liste di attesa e
reddito di riferimento, con riguardo a prestazioni sociali agevolate di natura
socio-sanitaria", va nella direzione delle sentenze della Magistratura.
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta
a:
- promuovere un maggior coordinamento con
gli altri Comuni della provincia per dar forza alla contrattazione con la
Regione con le Aziende sanitarie dalla cui programmazione dipende il rispetto
dei LEA (versamento della quota sanitaria per cure domiciliari, centri diurni,
comunità alloggio, Rsa) e lo sfoltimento delle liste d'attesa;
- richiedere un intervento dell'ANCI verso
la Regione ed il Governo affinché il tema della non autosufficienza sia
centrale nella allocazione delle risorse provenienti dai capitoli della Sanità
e dal fondo socio-assistenziale definendo altresì le modalità di accesso ed i
criteri gestionali degli interventi domiciliari, in modo che anche queste
prestazioni siano pienamente esigibili come lo sono già, in base alle norme
nazionali, quelle residenziali e semiresidenziali;
- intraprendere campagne di comunicazione,
al fianco delle associazioni, affinché i cittadini vengano messi a conoscenza
dei loro diritti e degli strumenti per renderli esigibili;
- intraprendere iniziative concrete, anche
cause legali se necessario, per ottenere dal Governo e Regione i fondi
necessari a finanziare i servizi previsti dai LEA; in particolare:
- contributi ai familiari che assistono a
casa congiunti non autosufficienti previsti dalle deliberazione della Giunta
Regionale 39/2009 e 56/2010 e dalla Legge Regionale 10/2010;
- assegni di cura, erogati in genere solo in
casi di grave urgenza e per chi è privo di rete familiare;
- assegni terapeutici ai malati
psichiatrici;
- realizzazione dei centri diurni per i
malati di Alzheimer previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale
38/2009;
- contributo per l'integrazione delle rette,
previsto dalle leggi vigenti, per le persone non autosufficienti e con mezzi
economici insufficienti;
- inserimenti nelle comunità alloggio delle
persone con handicap intellettivo grave ed in quelle socio-sanitarie dei malati
psichiatrici;
- ricoveri in Rsa (Residenze sanitarie
assistenziali), dove sovente non sono occupati neppure i posti letto delle
persone decedute.