Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Commercio
Settore Mercati
n. ord. 212
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 DICEMBRE 2011
(proposta dalla G.C. 4 ottobre 2011)
Sessione Straordinaria d'urgenza
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele DELL'UTRI Michele |
FURNARI Raffaella GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele |
MUSY Alberto MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori:
CURTI Ilda - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.
Risultano assenti i
Consiglieri: CENTILLO Maria Lucia - COPPOLA Michele - TRICARICO Roberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Tedesco, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.
Tale
proposta di modifica è stata oggetto di confronto con il Corpo di Polizia Municipale,
quale organo preposto alla vigilanza sulla correttezza dell'esercizio
dell'attività commerciale su area pubblica, e mira ad aumentare l'efficacia
sanzionatoria e di deterrenza di precetti regolamentari integrando le
fattispecie che configurano i casi di "particolare gravità" per i
quali, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998
n. 114, si può sospendere l'attività di vendita su area pubblica da 1 a 20
giorni.
In
particolare, si rende opportuno integrare l'articolo 30 - "Decadenza,
revoca e sospensione delle autorizzazioni", con l'inserimento dei seguenti
commi:
- 5bis: "Ai fini della sospensione
fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre
a quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente gravi le
violazioni relative a:
a) occupazione non autorizzata del suolo
pubblico;
b) occupazione del suolo pubblico in luogo
diverso da quello autorizzato;
c) occupazione del suolo pubblico in orari
diversi da quelli autorizzati;
d) occupazione del suolo pubblico con
tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica
autorizzazione.";
- 6bis: "Con provvedimento della
Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di
sospensione da uno a venti.";
- 6ter: "La sospensione
dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare
con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs.
114/1998.".
Sempre ai fini di una più efficace azione di vigilanza e di
repressione di comportamenti illeciti, è anche opportuno modificare la
deliberazione mecc. 2003 07429/017 laddove prevede che l'applicazione
dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (confisca delle merci e
attrezzature di vendita) ai casi di violazione dell'articolo 29 comma 2 del
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (violazione delle prescrizioni di tempo e luogo per
il commercio itinerante) debba essere preceduta dalla "diffida" a
cessare l'attività di vendita. La previsione della diffida, peraltro non prevista
dalla legge per tali fattispecie sanzionatorie, rende poco efficace l'azione
della polizia municipale che dovrebbe intervenire in tempi dilazionati (atto di
diffida e successiva verifica dell'adempimento) proprio nell'ambito di azioni
dove invece è strategico intervenire tempestivamente e senza indugi. A tal fine
si propone di abrogare il punto 2) del dispositivo della deliberazione del
Consiglio Comunale 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017).
Inoltre, con
riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
del 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16), successivamente modificata con
provvedimento del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017)
con i quali si procedeva all'individuazione delle aree nelle quali è vietato
l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di
interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, igienico
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché a definirne le
ipotesi sanzionatorie, occorre procedere ad una integrazione delle citate
previsioni, inserendo, nell'ambito delle aree interdette al commercio
itinerante, l'area pedonalizzata di corso Sebastopoli e, comunque, tutta l'area
circostante lo Stadio Olimpico ed il Palaolimpico compresa tra corso Monte
Lungo, corso Galileo Ferraris-corso Unione Sovietica, via San Marino e corso
Giovanni Agnelli-corso IV Novembre, oltre l'area circostante lo Stadio delle
Alpi ed identificabile all'interno del perimetro compreso tra corso Grosseto,
strada Comunale Altessano, strada di Druento e corso Grande Torino. Trattandosi
infatti di aree interessate da specifiche autorizzazioni e concessioni
strettamente connesse a singole manifestazioni, non può contemporaneamente
consentirsi l'esercizio del commercio itinerante in assenza di concessioni,
vanificandosi altrimenti il meccanismo delle assegnazioni di concessioni
decennali per gli eventi presso gli stadi o di assegnazione del posteggio in
base ad apposita graduatoria in occasione di eventi presso il palaolimpico. La
deliberazione Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Allegato A, Capo
III, Sezione I, punto 3 dispone infatti che: "L'esercizio del commercio in
forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal
Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo
necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di
permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno
cinquecento metri". Le aree sopra individuate sono pertanto da
considerarsi tra le aree individuate per la sosta prolungata in occasione di
manifestazioni, concerti e quant'altro ai sensi e per gli effetti delle
deliberazioni della Giunta Comunale 11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) e
del Consiglio Comunale 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05735/016) con le quali il
Consiglio Comunale ha individuato le aree per la sosta prolungata a fini
commerciali in occasione di partite di calcio, concerti o manifestazioni in
generale.
Pertanto, la
definizione delle aree interdette al commercio itinerante risulta essere
ampliata con quanto previsto dal presente provvedimento deliberativo, fermo
quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale datate 17 dicembre
2001 (mecc. 2001 08115/16) e 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) sopra
richiamate, nonché dall'articolo 14 del Regolamento di Polizia Urbana.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento si procederà a richiedere l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa in data 11 ottobre 2011 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, con il seguente esito:
- la Circoscrizione 7 non ha espresso parere nei termini;
- le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole, che si allega (all. 1-9 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
"Omissis.
5bis. Ai fini della
sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area
extramercatale, oltre a quanto indicato nel comma 5, sono considerate
particolarmente gravi le violazioni relative a:
a) occupazione
non autorizzata del suolo pubblico;
b) occupazione
del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
c) occupazione
del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
d) occupazione del suolo pubblico con
tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.
Omissis.
6bis. Con
provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la
quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.
6ter. La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.
Omissis";
2) di abrogare il
punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale
22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017);
3) di integrare le previsioni di cui alle
deliberazioni del Consiglio Comunale datate 17 dicembre 2001 (mecc. 2001
08115/16) e 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) citate in premessa, inserendo,
nell'ambito delle aree interdette al commercio itinerante, l'area pedonalizzata
di corso Sebastopoli e, comunque, tutta l'area circostante lo Stadio Olimpico
ed il Palaolimpico compresa tra corso Monte Lungo, corso Galileo Ferraris-corso
Unione Sovietica, via San Marino e corso Giovanni Agnelli-corso IV Novembre,
oltre l'area circostante lo Stadio delle Alpi ed identificabile all'interno del
perimetro compreso tra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada di
Druento e corso Grande Torino;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ATTIVITA' PRODUTTIVE,
POLIZIA
MUNICIPALE, POLITICHE
DELLA
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
F.to
Tedesco
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
SETTORE
MERCATI
F.to
Gandiglio
IL
DIRIGENTE SETTORE
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
F.to
Cassi
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio
Paola, il Sindaco Fassino Piero, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Nomis Fosca
PRESENTI
33
VOTANTI
31
ASTENUTI
2:
Appendino
Chiara, Bertola Vittorio
FAVOREVOLI
31:
Altamura
Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto,
Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele,
Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella,
Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, Levi Marta,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano
Silvio, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Musy Alberto, Muzzarelli Marco,
Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare,
Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea,
Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano
assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio
Paola, il Sindaco Fassino Piero, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Nomis Fosca
PRESENTI
33
VOTANTI
31
ASTENUTI
2:
Appendino
Chiara, Bertola Vittorio
FAVOREVOLI
31:
Altamura
Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto,
Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele,
Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella,
Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, Levi Marta,
Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano
Silvio, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Musy Alberto, Muzzarelli Marco,
Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare,
Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea,
Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Penasso Ferraris