MECC. N. 2011 03966/087


Atto n. 76





Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


18 LUGLIO 2011

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, , Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.


In totale n. 23 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: Alfonso PAPA, Armando FANTINO.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Ornella FOGLINO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:VARIANTE PARZIALE N. 261 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L’IMPIANTO DI CALCIO “CARRARA 90” – ADOZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 3 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 261 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMPIANTO DI CALCIO "CARRARA 90" - ADOZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con i Coordinatori della II Commissione Roberto Antonelli e della V Commissione Stefano Dominese, riferisce:


Il provvedimento riguarda l’area delimitata dalla Via Pietro Cossa ad ovest, dal fiume Dora Riparia a nord-est e dal Corso Appio Claudio a sud, collocata all’esterno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino, destina tale area a Servizi Pubblici”S”, in particolare lettera 2v” – Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport”.
L’intero ambito è di proprietà comunale: una limitata porzione, posta sull’angolo nord-ovest tra Via Pietro Cossa e Corso Appio Claudio, è data in concessione annuale per l’esposizione e la vendita di roulottes e camper mentre la restante parte, sulla quale insiste l’Impianto Sportivo Comunale “Carrara 90”, è stata oggetto di concessione ventennale alla Società Sportiva “G.S. Valentino Mazzola”. La citata convenzione prevedeva, a cura e spese del concessionario, la realizzazione di un impianto sportivo comprendente un campo di calcio regolamentare, un campo per allenamento e giochi bocce e spogliatoi, nel rispetto delle destinazioni d’uso proprie dell’area normativa vigente.
Al fine di dare idonea risposta alle esigenze di riordino, integrazione e valorizzazione dell’area, la proposta progettuale elaborata dal competente Settore Edilizia Sportiva della Divisione Sport e Tempo Libero, mira a riorganizzare l’area nel suo complesso.
Il progetto prevede la demolizione delle strutture esistenti e la contestuale realizzazione di nuove strutture edilizie ad un piano fuori terra senza piano interrato, comprendenti spogliatoi e servizi, dando forma pertanto ad un unico complesso architettonico in sostituzione di tutti i fabbricati esistenti.
Viene inoltre prevista una tribuna di circa 300 posti con sottostanti magazzini e servizi per il pubblico, il cui volume viene collegato con l’insieme architettonico.
Il nuovo complesso verrà ubicato nella parte nord-ovest dell’area, a ridosso della Via Pietro Cossa perseguendo il duplice obiettivo di funzionalità e di riqualificazione, liberando in tal modo le aree prossime al fiume Dora Riparia, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici. Il progetto evidenzia l’importanza del rapporto tra attività sportiva e habitat naturale circostante influendo positivamente sui rapporti sociali e di aggregazione tra giovani. Nella trasformazione vengono mantenuti i campi da calcio a 11 ed il campo da calcio a 5 esistenti. Il resto della superficie, in particolare quella limitrofa ai campi da gioco, sarà ripulita dalle aggiunte incongrue realizzate nel tempo, prevedendo per contro nuovi spazi verdi, percorsi pedonali funzionali ai flussi interni dei giocatori e del pubblico esterno e di accesso al parcheggio di pertinenza dell’impianto sportivo, individuato sull’area occupata attualmente dall’esposizione e vendita roulottes e camper.
Come sopra richiamato l’area è esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è, pertanto, soggetta ai vincoli riportati nell’allegato tecnico n. 7 di P.R.G. “Fasce di rispetto” e nell’allegato tecnico n. 7bis “Fasce fluviali e Fasce di rispetto fluviale”. In particolare l’area in parola è per la maggior parte interessata dalla “fascia di rispetto stradale” posta sia lungo Via Pietro Cossa che lungo Corso Appio Claudio, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 1404/1968. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 delle N.U.E.A. di P.R.G., anche in difformità delle indicazioni riportate negli elaborati di P.R.G., devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
Lungo il fiume Dora Riparia l’area è, inoltre, interessata da fascia di rispetto fluviale ai sensi dell’articolo 29 della L.U.R..
Gli interventi e gli usi consentiti all’interno di tali fasce sono rispettivamente riportati agli articoli 27 e 29 della L.U.R. ed all’articolo 30 delle N.U.E.A. di P.R.G..
L’area è inoltre interessata dalle prescrizioni relative al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Per quanto attiene il profilo idrogeologico, l’area è compresa all’interno della fascia “tipo C” del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) classe III sottoclasse IIIb3 (P); una porzione trascurabile, posta in fregio alla sponda del fiume, è ricompressa invece all’interno della sottoclasse IIIa(P).
La sottoclasse IIIb3(P) comprende aree di frangia dell’edificato, appartenenti alla Fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili. Pur non essendo il grado di pericolosità superiore a quello attribuito alle sottoclassi IIIb2a(P) e IIIb2b(P), che la precedono, la particolare ubicazione delle aree ricadenti in questa sottoclasse ne consiglia l’esclusione a fini edificatori.
Tale sottoclasse comprende aree attualmente inondabili, anche se di moderata pericolosità, per le quali la realizzazione edegli interventi di riassetto necessari (argini) non consentiranno comunque nuove edificazioni o completamenti, ma solo un modesto incremento del carico antropico.

In tali aree non sono ammessi di norma nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota di riferimento, desunta al capitolo 4 dell’allegato B della NUEA di P.R.G., o al di sotto della quota di massima escursione della falda.
Sia prima che dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale , le attività con presenza continuativa di persone, come definite dall’articolo 2 comma 62 delle N.U.E.A., sono consentite esclusivamente in locali situati a quote superiori a quelle di riferimento.

Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all’articolo 38 delle Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed all’articolo 31 della L.U.R..



In attuazione di quanto sopra, tenuto conto che l’impianto di calcio rappresenta un punto di riferimento per i cittadini ed in particolare per bambini e ragazzi per la pratica dell’attività sportiva, e che si tratta di un impianto pubblico non altrimenti localizzabile; considerato altresì l’investimento fatto dalla Città per la trasformazione del campo di calcio a 11, da campo in terra battuta a campo in erba sintetica e che ai sensi del sopraccitato articolo 31 della L.U.R. il progetto ha ottenuto l’autorizzazione regionale in quanto le opere previste rivestono carattere di pubblica utilità.
Tutto ciò premesso, preso atto dell’autorizzazione regionale alla realizzazione delle opere previste nel progetto elaborato dal Settore Edilizia Sportiva e del parere favorevole della Commissione Locale Paesaggio della Città, ai sensi dell’articolo 146 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e della Legge Regionale 32/2008 si rende necessario aggiornare i vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale cha attualmente limitano le trasformazioni previste.

In particolare occorre provvedere all’eliminazione delle fasce di rispetto generate da Via Pietro Cossa e Corso Appio Claudio, per le quali si recepiscono le indicazioni del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente dal 1 gennaio 1993), che ha regolato compiutamente ex novo le distanze dalle strade da osservarsi fuori dei centri abitati ed ha imposto “fasce di rispetto ed aree di visibilità” nei centri abitati con una serie di adempimenti da osservare da parte dei comuni (Piano Urbano del Traffico, delimitazione del centro abitato, nuove fasce di rispetto stradali ecc..).

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso, introdotto con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., ha fissato le distanze dal confine stradale da rispettare, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, fuori e dentro i centri abitati, introducendo una specifica delimitazione dei centri abitati.
Premesso quanto sopra, al fine di consentire la realizzazione delle opere previste dal progetto elaborato dal Settore Edilizia Sportiva, si rende necessario apportare, mediante variante di P.R.G., le seguenti modifiche allo strumento urbanistico:
  1. la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa al tratto interessato di Via Pietro Cossa e di Corso Appio Claudio, nell’allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 “Fasce di rispetto”;
  2. Le conseguenti modifiche all’allegato n. 7 – Fasce di rispetto – fogli 4A e 8A (parte) scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato al punto precedente. In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerenti il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali “non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi”.




Ai sensi di tali indirizzi, si deve pertanto procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle buone previsioni poste in essere dalle variati stesse, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa.
In relazione a quanto sopra si evidenzia che la presente variante, pur interessando un’area ricompressa in un contesto parzialmente edificato classificato di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968, risulta in parte sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per cui si ritiene necessario che il presente provvedimento sia accompagnato dalla verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S., il cui esito verrà puntualmente perfezionato e formalizzato dal Settore Ambiente e Territorio contestualmente all’atto deliberativo di adozione del provvedimento in parola.

Il competente Settore Ambiente e Territorio si esprimerà a riguardo della coerenza con il “Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126) e gli esiti verranno puntualmente resi prima dell’adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti, non comporta variazioni di aree per servizi pubblici in quanto si riduce l’area destinata a servizi, previsti dalla trasformazione qualora fosse stata attuata , pari a mq. 269 circa, e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 5671977 e s.m.i..

Successivamente all’approvazione del presente provvedimento si procederà all’adeguamento dei Fogli n. 4A e 8A dell’allegato tecnico 7 “Fasce di rispetto” del Piano Regolatore Generale, in conformità alla variazione precedentemente descritta.

Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta congiunta della II e V Commissione tenutasi in data 28/06/2011.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE







PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Maffei per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 22.


VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 22
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 14
ASTENUTI: 8 (Novo, Aldami, Boffa Fasset , Santoro, Segre, Guglielmet,Rabellino, Bartozzi)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA