Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5,
oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto
ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina,
Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, , Sara GRIMALDI, Elvio
GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco
RABELLINO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’
REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 23 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 3 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 261 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7
DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMPIANTO DI CALCIO "CARRARA 90" - ADOZIONE.
Il Presidente Claudio
Cerrato, di concerto con i Coordinatori della II Commissione Roberto Antonelli e
della V Commissione Stefano Dominese, riferisce:
Il provvedimento
riguarda l’area delimitata dalla Via Pietro Cossa ad ovest, dal fiume Dora
Riparia a nord-est e dal Corso Appio Claudio a sud, collocata all’esterno
del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’articolo 81
della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il Piano Regolatore Generale
della Città di Torino, destina tale area a Servizi
Pubblici”S”, in particolare lettera 2v” – Spazi pubblici
a parco, per il gioco e lo sport”.
L’intero ambito è di
proprietà comunale: una limitata porzione, posta sull’angolo
nord-ovest tra Via Pietro Cossa e Corso Appio Claudio, è data in
concessione annuale per l’esposizione e la vendita di roulottes e camper
mentre la restante parte, sulla quale insiste l’Impianto Sportivo Comunale
“Carrara 90”, è stata oggetto di concessione ventennale alla
Società Sportiva “G.S. Valentino Mazzola”. La citata
convenzione prevedeva, a cura e spese del concessionario, la realizzazione di
un impianto sportivo comprendente un campo di calcio regolamentare, un campo per
allenamento e giochi bocce e spogliatoi, nel rispetto delle destinazioni
d’uso proprie dell’area normativa vigente.
Al fine di dare idonea
risposta alle esigenze di riordino, integrazione e valorizzazione
dell’area, la proposta progettuale elaborata dal competente Settore
Edilizia Sportiva della Divisione Sport e Tempo Libero, mira a riorganizzare
l’area nel suo complesso.
Il progetto prevede la demolizione delle
strutture esistenti e la contestuale realizzazione di nuove strutture edilizie
ad un piano fuori terra senza piano interrato, comprendenti spogliatoi e
servizi, dando forma pertanto ad un unico complesso architettonico in
sostituzione di tutti i fabbricati esistenti.
Viene inoltre prevista una
tribuna di circa 300 posti con sottostanti magazzini e servizi per il pubblico,
il cui volume viene collegato con l’insieme architettonico.
Il nuovo
complesso verrà ubicato nella parte nord-ovest dell’area, a ridosso
della Via Pietro Cossa perseguendo il duplice obiettivo di funzionalità e
di riqualificazione, liberando in tal modo le aree prossime al fiume Dora
Riparia, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici. Il progetto
evidenzia l’importanza del rapporto tra attività sportiva e habitat
naturale circostante influendo positivamente sui rapporti sociali e di
aggregazione tra giovani. Nella trasformazione vengono mantenuti i campi da
calcio a 11 ed il campo da calcio a 5 esistenti. Il resto della superficie, in
particolare quella limitrofa ai campi da gioco, sarà ripulita dalle
aggiunte incongrue realizzate nel tempo, prevedendo per contro nuovi spazi
verdi, percorsi pedonali funzionali ai flussi interni dei giocatori e del
pubblico esterno e di accesso al parcheggio di pertinenza dell’impianto
sportivo, individuato sull’area occupata attualmente
dall’esposizione e vendita roulottes e camper.
Come sopra richiamato
l’area è esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai
sensi dell’articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è, pertanto,
soggetta ai vincoli riportati nell’allegato tecnico n. 7 di P.R.G.
“Fasce di rispetto” e nell’allegato tecnico n. 7bis
“Fasce fluviali e Fasce di rispetto fluviale”. In particolare
l’area in parola è per la maggior parte interessata dalla
“fascia di rispetto stradale” posta sia lungo Via Pietro Cossa che
lungo Corso Appio Claudio, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M.
1404/1968. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 delle N.U.E.A. di P.R.G.,
anche in difformità delle indicazioni riportate negli elaborati di
P.R.G., devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 285/1992
“Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed al relativo Regolamento
approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
Lungo il fiume Dora Riparia
l’area è, inoltre, interessata da fascia di rispetto fluviale ai
sensi dell’articolo 29 della L.U.R..
Gli interventi e gli usi
consentiti all’interno di tali fasce sono rispettivamente riportati agli
articoli 27 e 29 della L.U.R. ed all’articolo 30 delle N.U.E.A. di
P.R.G..
L’area è inoltre interessata dalle prescrizioni relative
al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Per quanto
attiene il profilo idrogeologico, l’area è compresa
all’interno della fascia “tipo C” del Piano per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) classe III sottoclasse IIIb3 (P); una
porzione trascurabile, posta in fregio alla sponda del fiume, è
ricompressa invece all’interno della sottoclasse IIIa(P).
La
sottoclasse IIIb3(P) comprende aree di frangia dell’edificato,
appartenenti alla Fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono
considerate attualmente inondabili. Pur non essendo il grado di
pericolosità superiore a quello attribuito alle sottoclassi IIIb2a(P) e
IIIb2b(P), che la precedono, la particolare ubicazione delle aree ricadenti in
questa sottoclasse ne consiglia l’esclusione a fini edificatori.
Tale
sottoclasse comprende aree attualmente inondabili, anche se di moderata
pericolosità, per le quali la realizzazione edegli interventi di
riassetto necessari (argini) non consentiranno comunque nuove edificazioni o
completamenti, ma solo un modesto incremento del carico antropico.
In
tali aree non sono ammessi di norma nuovi interventi edificatori interrati al di
sotto della quota di riferimento, desunta al capitolo 4 dell’allegato B
della NUEA di P.R.G., o al di sotto della quota di massima escursione della
falda.
Sia prima che dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale ,
le attività con presenza continuativa di persone, come definite
dall’articolo 2 comma 62 delle N.U.E.A., sono consentite esclusivamente in
locali situati a quote superiori a quelle di riferimento.
Per le opere
infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi
essenziali, non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato
all’articolo 38 delle Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) ed all’articolo 31 della L.U.R..
In
attuazione di quanto sopra, tenuto conto che l’impianto di calcio
rappresenta un punto di riferimento per i cittadini ed in particolare per
bambini e ragazzi per la pratica dell’attività sportiva, e che si
tratta di un impianto pubblico non altrimenti localizzabile; considerato
altresì l’investimento fatto dalla Città per la
trasformazione del campo di calcio a 11, da campo in terra battuta a campo in
erba sintetica e che ai sensi del sopraccitato articolo 31 della L.U.R. il
progetto ha ottenuto l’autorizzazione regionale in quanto le opere
previste rivestono carattere di pubblica utilità.
Tutto ciò
premesso, preso atto dell’autorizzazione regionale alla realizzazione
delle opere previste nel progetto elaborato dal Settore Edilizia Sportiva e del
parere favorevole della Commissione Locale Paesaggio della Città, ai
sensi dell’articolo 146 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e
della Legge Regionale 32/2008 si rende necessario aggiornare i vincoli relativi
alle fasce di rispetto stradale cha attualmente limitano le trasformazioni
previste.
In particolare occorre provvedere all’eliminazione delle
fasce di rispetto generate da Via Pietro Cossa e Corso Appio Claudio, per le
quali si recepiscono le indicazioni del Nuovo Codice della Strada (Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente dal 1 gennaio 1993), che ha regolato
compiutamente ex novo le distanze dalle strade da osservarsi fuori dei centri
abitati ed ha imposto “fasce di rispetto ed aree di
visibilità” nei centri abitati con una serie di adempimenti da
osservare da parte dei comuni (Piano Urbano del Traffico, delimitazione del
centro abitato, nuove fasce di rispetto stradali ecc..).
Il Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice stesso, introdotto con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., ha fissato le distanze dal confine stradale da
rispettare, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, fuori e dentro i centri abitati, introducendo una
specifica delimitazione dei centri abitati.
Premesso quanto sopra, al fine di
consentire la realizzazione delle opere previste dal progetto elaborato dal
Settore Edilizia Sportiva, si rende necessario apportare, mediante variante di
P.R.G., le seguenti modifiche allo strumento urbanistico: