Vice Direzione Generale Tecnici - Ambiente - Edil.Res.Pubbl.
-Sport
Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Tempo Libero
n. ord. 10
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GENNAIO 2012
(proposta dalla G.C. 10 maggio 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele |
DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele |
MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il
Presidente, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI
Tommaso - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO
Giuliana.
Risultano assenti, oltre
al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele, FURNARI Raffaella,
MUSY Alberto, RATTAZZI Giulio Cesare.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Tale regolamento, assai obsoleto, come si può evincere
dalla data di approvazione del medesimo dall'allora organo competente, è stato
approvato al fine di disciplinare la gestione del servizio, di antica
costituzione, quale quello dei bagni pubblici offerto dalla Città, attraverso
appositi stabilimenti. Questi ultimi sono nati per sopperire alle esigenze
igienico-sanitarie dei cittadini residenti in abitazioni non dotate di bagni
propri. All'inizio dello scorso secolo, nella diversa concezione residenziale
ed igienica del tempo, gli alloggi privi di servizi igienici privati non erano
inconsueti ma costituivano la norma nei fabbricati di vecchia costruzione.
Con l'evolversi nel tempo del quadro sociale e residenziale
l'utenza composta in maggioranza da cittadini italiani si è notevolmente
ridotta finendo col coincidere con le fasce disagiate della popolazione, in
particolare con i "senza fissa dimora". Per ultimo, per effetto dei
massicci flussi migratori da paesi extracomunitari, in quest'ultimi anni si è
verificato un significativo cambiamento demografico che ha nuovamente
evidenziato la necessità di offrire tale servizio igienico per coloro che sono
privi di abitazioni adeguate.
Tali mutamenti
hanno finito col tempo per determinare una crescente difficoltà di gestire al
meglio il servizio con mezzi e personale della Città. I problemi di gestione si
sono intersecati con quelli di legalità e di salute pubblica che deve essere
garantita a tutti al fine di tutelare l'intera collettività. Pertanto, preso
atto del notevole carico economico sostenuto dalla Città, che nel corso degli
anni ha gestito i bagni pubblici attraverso le Circoscrizioni Comunali, si è
reso necessario, in primis, provvedere all'esternalizzazione del servizio dei
bagni, dando la possibilità ai concessionari di svolgere anche un'attività complementare
con valenza sociale-culturale, da fungere quale punto di ritrovo e di
socializzazione per la fascia di utenza; il concessionario introitava i
proventi economici derivati dall'erogazione del servizio bagni e dalle attività
complementari facendosi carico della manutenzione degli immobili e di parte
delle spese di gestione.
Per dare risposta a
tale emergenza, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 settembre 2000
(mecc. 2000 05034/49) esecutiva dal 2 ottobre 2000, è stata avviata la prima sperimentazione
di esternalizzazione del servizio affidandone la gestione in concessione a
soggetti terzi.
Tale
sperimentazione ha portato col tempo all'attuale situazione:
- Bagni gestiti da
terzi:
- Circoscrizione
3 - via Luserna di Rorà n. 8;
- Circoscrizione
5 - via Roccavione n. 11;
- Circoscrizione
6 - via Agliè n. 9;
- Circoscrizione 7 -
corso Regina Margherita n. 33 e via Fiochetto n. 15 ( Bagno turco-hammam);
- Circoscrizione 9 -
via Cherasco n. 10;
- Bagno gestito
direttamente dalla Città:
- Circoscrizione 4 -
via Bianzè n. 28.
I bagni pubblici
quindi rappresentano uno dei servizi cittadini di più antica costituzione e
viste le mutate esigenze connesse all'evoluzione ed all'accrescersi in
complessità del tessuto sociale e civile metropolitano, il vigente Regolamento
(n. 46) può considerarsi non più corrispondente agli attuali canoni.
Infatti il
contenuto dell'attuale regolamento non trova da diverso tempo più alcuna
rispondenza con l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione, che è
completamente mutato nel tempo in conformità con l'avvicendarsi della normativa
nel corso dello scorso secolo. Avvicendamento che ha avuto una accelerazione
nel finire del secolo e all'inizio di questo.
Al riguardo preme
fare un breve accenno alle circoscrizioni comunali, già summenzionate,
introdotte nell'ordinamento italiano dalla Legge 8 aprile 1976 n. 278,
recependo le istanze di decentramento dei consigli di quartiere, organismi
spontanei sorti fin dagli anni sessanta. Le circoscrizioni sono state successivamente
oggetto di regolamentazione da parte della Legge n. 142/1990 sull'ordinamento
delle autonomie locali e quindi dal D.Lgs. n. 267/2000. Le medesime sono
organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base
nonché di funzioni delegate.
Le circoscrizioni
naturalmente non rappresentano l'unica novità ed innovazione introdotta dal
susseguirsi di normative che hanno costituito l'evoluzione storica della
pubblica amministrazione.
Vi è stato nel
corso di questi decenni un susseguirsi di fenomeni informati a principi ed
esigenze che hanno trasformato diversi aspetti della pubblica amministrazione,
fra cui in particolare la struttura, l'organizzazione e le funzioni. Tale
evoluzione che ha basi sociali e sociologiche, si ritrova nell'emanazione
continua di leggi, regolamenti senza tralasciare l'evoluzione contrattuale.
Tutto ciò ha inciso profondamente, come già esplicitato, sulla organizzazione,
personale, funzioni sia degli enti che del personale dipendente, atti e
provvedimenti, processi di controllo e decisionali, servizi e finalità.
Tutto ciò rende
necessario provvedere ad una nuova stesura del regolamento disciplinante il
servizio dei bagni pubblici, aggiornata soprattutto nelle condizioni di
gestione, affidamento, rinnovi, manutenzione, etc..
Tale stesura deve
tenere conto delle trasformazioni del substrato sociale che è andato a
caratterizzare il territorio cittadino in questi anni e conseguentemente della
diversità dei bisogni che ne sono derivati. E' necessario improntare il nuovo
regolamento di principi che tengano conto delle suddette variazioni oltre che
delle trasformazioni intervenute medio-tempore nelle singole circoscrizioni, le
quali nella tematica che ivi interessa hanno dovuto porsi ruoli e obiettivi
differenti, conformi alle esigenze di una diversa utenza nonchè all'esigenza,
già accennata, di inserire il servizio dei bagni pubblici all'interno di
strutture diversificate e multifunzionali mirate non solo ai bisogni
igienico-sanitari ma anche alla soddisfazione di esigenze di ritrovo e di
aggregazione sociale.
Va altresì evidenziata la particolare situazione del bagno
pubblico di corso Regina Margherita n. 33, sito nella Circoscrizione 7 e
gestito da Volontari Alpini della Protezione Civile.
Tale gestione comporta notevoli vantaggi anche, se sotto
altri aspetti, è emersa l'opportunità di rivedere il modus organizzativo
generale, tenendo conto del contesto territoriale in cui il servizio pubblico
viene erogato.
Pertanto, sarà cura degli uffici competenti ricercare le
misure atte a contemperare i diversi interessi, nel rispetto dell'interesse
predominante, connesso con la natura del servizio di bagno pubblico.
Alla luce di quanto
sopra esposto, la Giunta Comunale propone di revocare il vigente Regolamento
per la gestione del Servizio Bagni Pubblici Comunali, stilando un testo
aggiornato e rispondente alle attuali necessità e bisogni.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle
Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole con
deliberazione mecc. 2011 04009/086 (all. 2 -
n. ).
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole con
deliberazione mecc. 2011 03962/087
(all. 3 -
n. ).
La Circoscrizione 5 con comunicazione scritta (all. 4 -
n. ) ha
espresso la sua intenzione di non dare alcun parere in merito.
La
Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole con deliberazione mecc. 2011
03785/089 (all. 5 -
n. ).
La
Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole con deliberazione mecc. 2011
04219/090 (all. 6 - n. ),
con le seguenti osservazioni:
1) a pagina 3,
articolo 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente capoverso: "Sono
esclusi dal presente Regolamento le strutture strettamente integrate e
complementari a servizi della Città con carattere socio-assistenziale o di
Protezione civile".
Non si
ritiene di accogliere la richiesta considerato che eventuali deroghe potranno essere
oggetto di successivi appositi provvedimenti che argomentino correttamente le
singole motivazioni;
2) a pagina 6,
articolo 8, comma 3, sostituire il periodo compreso tra le parole "La
concessione" e le parole "cinque anni" con "Con l'entrata
in vigore del presente regolamento la concessione potrà essere rinnovata una
sola volta, indipendentemente da eventuali precedenti rinnovi. Tale rinnovo
sarà per".
Si ritiene di poter
accogliere tale richiesta che sarà oggetto di apposito e successivo emendamento
n. 2, integrando il medesimo prevedendo, altresì, in caso di proposta di
interventi di ristrutturazione e/o migliorie, la possibilità di parametrare la
durata del rinnovo al tempo di ammortamento dell'investimento proposto;
3) a pagina 8,
articolo 13, capoverso 4, aggiungere dopo le parole "al
riscaldamento" e prima delle parole "in ragione" le parole
"e alla tassa di raccolta rifiuti".
Non si ritiene di
accogliere la richiesta in quanto il prevedere l'addebito del costo della TARSU
a carico della Città contrasta con la normativa vigente relativa
all'applicazione del tributo che non può essere posto a carico dell'Ente;
4) a pagina 8,
articolo 13, capoverso 6, eliminare dopo le parole "Le spese
telefoniche" le parole" e la tassa raccolta rifiuti".
Si ritiene di non poter
accogliere tale richiesta per le stesse motivazioni espresse nel punto 3.
Infatti le richieste di cui ai due ultimi punti sono strettamente correlate fra
di loro.
La
Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole con deliberazione mecc. 2011
03876/092 (all. 7 -
n. ), con le
seguenti osservazioni:
1) mettere l'articolo 3 dopo l'articolo 24
nel Regolamento.
Si ritiene
di non accogliere la richiesta in quanto l'articolo è considerato, come
contenuto, di importanza tale da non
poter essere messo in coda agli altri e nel contesto generale, inoltre, gli
articoli 1 e 2 sono propedeutici ad inquadrare l'argomento "Servizio
bagni" a favore degli utenti, lasciando, quindi, all'articolo 3 le
"Norme di comportamento dell'utenza";
2) all'articolo
4, punto 4, capoverso 2, sostituire "per la tipologia di struttura B, di
cui all'articolo 1, oltre ai soggetti di cui sopra, anche i soggetti di cui
all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i" con "per la tipologia
di struttura B, di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 34 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.".
Si ritiene di non
accogliere la medesima, poiché, anche se la tipologia delle strutture indicata
con lettera B implica una capacità ed una organizzazione imprenditoriale che
sembrano non conciliarsi con l'organizzazione e le metodologie di lavoro di
soggetti non commerciali che perseguono finalità non lucrative, nulla vieta che
i medesimi possano, attraverso una oculata ed operosa attività, dimostrando
capacità operativa adeguata, offrire una corretta gestione, pur perseguendo
finalità sociali.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui
all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di revocare, conseguentemente, il
Regolamento n. 46 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e dalla
Giunta Provinciale Amministrativa nel 1912 e modificato con approvazione della
Giunta Provinciale Amministrativa nel 1914, così come vengono revocate le
relative deliberazioni.
COORDINAMENTO POLITICHE DI INTEGRAZIONE,
RIGENERAZIONE URBANA E QUALITÀ DELLA VITA
F.to Curti
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE TEMPO LIBERO
F.to Rorato
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione
nei modi di regolamento.
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio Paola,
Marrone Maurizio
Non partecipano alla
votazione:
Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero
Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica,
Tronzano Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 23
FAVOREVOLI 23:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico,
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il
Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi
Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti
Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni,
Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvato
il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris
Allegato 1 - Regolamento
REGOLAMENTO
BAGNI PUBBLICI COMUNALI
Articolo
1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a
tutti i servizi di bagni pubblici comunali presenti nel territorio delle
Circoscrizioni.
2. Esistono due diverse tipologie di
strutture:
A) strutture
che accolgono il solo servizio dei Bagni Pubblici con eventuale presenza di
servizi minimi complementari, come a titolo esemplificativo, le lavatrici ed
asciugatrici, punti informativi, di aggregazione e di ristoro, eccetera;
B) strutture
nelle quali i Bagni Pubblici sono inseriti in un contesto più ampio di servizi,
come quello di un bar/ristoro, di un salone polivalente e di una foresteria.
Articolo
2 - Modalità di gestione e disposizioni generali
1. I servizi dei bagni municipali a doccia
ed in vasca possono essere affidati in concessione o essere gestiti
direttamente dalla Circoscrizione di competenza.
2. Le norme del presente regolamento sono
applicabili a tutti i bagni comunali, anche quelli gestiti in concessione. Gli
orari, le tariffe e le principali disposizioni interessanti il pubblico sono
affissi in modo visibile in ogni singolo stabilimento.
3. Il pubblico deve attenersi all'orario di
apertura e di chiusura.
Articolo
3 - Norme di comportamento dell'utenza
1. Ai bagni si accede previo pagamento del
biglietto o dell'abbonamento.
Il
biglietto di ingresso o l'abbonamento devono essere esibiti a richiesta degli
addetti al controllo e devono essere conservati fino all'uscita della
struttura.
2. Terminato il bagno, ogni utente deve
restituire la biancheria ricevuta agli operatori incaricati di ritirarla.
3. Nessun utente può rimanere nella cabina
più di tre quarti d'ora e comunque non deve ritardare l'orario di chiusura
dello stabilimento.
4. I minori d'età inferiore a dieci·anni non
possono entrare negli stabilimenti se non accompagnati da persona adulta.
5. E' vietato di svestirsi o di vestirsi
fuori dei locali a ciò destinati ed è severamente proibito fumare in tutti i
locali all'interno della struttura.
6. In ogni doccia è ammessa una sola
persona. È fatta eccezione per i minori d'età inferiore ai dieci anni, i quali
devono essere accompagnati da un adulto, pagando per essi il biglietto
d'ingresso e ricevendo la biancheria come per gli adulti; rimane stabilito che
i bambini maschi accompagnati da donne potranno avere accesso nella stessa
cabina soltanto se di età inferiore ai cinque anni, e che le bambine, qualunque
sia la loro età, non saranno ammesse nelle cabine degli uomini.
7. In qualunque stabilimento è sempre
vietato soffermarsi nei corridoi e particolarmente dinanzi alle porte delle
cabine.
8. Non è permesso aggiungere all'acqua del
bagno alcun prodotto medicinale.
9. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi
genere al di fuori degli appositi contenitori.
10. Non è ammesso nelle cabine chiunque sia
affetto da qualsiasi malattia, cutanea e non, di natura contagiosa.
11. Nei locali dei bagni è assolutamente
proibito gridare, tenere discorsi, fare atti sconvenienti ed in qualsiasi modo
recare disturbo pubblico o danneggiare la proprietà comunale.
12. All'interno degli stabilimenti è vietato
sputare o espletare i propri bisogni corporali al di fuori degli appositi
servizi igienici.
13. L'ordine dello stabilimento è specialmente
affidato alla urbanità ed alla educazione dei frequentatori.
14. Gli eventuali reclami devono essere diretti
al gestore e, in caso di concessione, per conoscenza ai responsabili della
Circoscrizione di appartenenza.
15. Ogni struttura potrà dotarsi, in base alla
propria tipologia di utenza, di ulteriori norme comportamentali (esempio:
utilizzo di rasoi usa/getta, eccetera).
Articolo
4 - Procedura di affidamento, in concessione, della gestione dei bagni pubblici
1. Qualora le Circoscrizioni ritengano di
esternalizzare la gestione sociale dei propri bagni pubblici, dovranno con
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, approvare la proposta
individuando le esigenze di carattere sociale, nonché i criteri e le condizioni
di cui al presente regolamento. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi al
Settore Centrale competente entro 30 giorni dall'approvazione.
2. Ricevute, valutate le richieste e
discusse le stesse con la Circoscrizione interessata, su proposta
dell'Assessore competente, la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale
l'adozione dì un provvedimento deliberativo, con la definizione della eventuale
diversa destinazione d'uso.
3. Per la scelta del Concessionario si
procederà attraverso procedura selettiva, previa ricerca sul mercato di
soggetti in grado di proporre idonei progetti di gestione. Tale procedura dovrà
garantire principi di equità, trasparenza ed ispirarsi alla ratio del dettato
normativo di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
La
selezione avverrà mediante adozione di procedura negoziata con pubblicazione di
bando, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 163/2006
e s.m.i. succitato.
4. Al bando potranno concorrere, anche in
forma aggregata:
- per
la tipologia di struttura A, di cui all'articolo 1, enti non commerciali ed
associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità sociali e che
dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- per
la tipologia di struttura B, di cui all'articolo 1, oltre ai soggetti di cui
sopra, anche i soggetti di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e s.m.i..
5. Il bando dovrà elencare, in ordine
decrescente di importanza, i parametri necessari per la selezione ed i relativi
punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse al tipo di
struttura. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri possono essere
i seguenti:
- coerenza tra il progetto di gestione
presentato e le esigenze socio-ambientali del territorio;
- spazi ed orari garantiti per le utenze
sociali;
- vantaggi
per l'Amministrazione Comunale garantiti dall'offerta del proponente
(investimenti di cui si fa carico, progettualità, professionalità);
- utilizzo
di energie alternative ed attivazione di risparmio oneri di utenze.
6. L'indizione del bando dovrà avere ampia e
capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito
Internet della Città oltre che all'Albo Pretorio ed agli Albi locali e
circoscrizionali.
7. L'iter procedurale per le nuove
concessioni è il seguente:
- delibera circoscrizionale di proposta di
esternalizzazione;
- delibera del Consiglio Comunale di
accoglimento ed approvazione;
- determinazione dirigenziale di indizione
della gara;
- esperimento della gara;
- determinazione dirigenziale di
concessione della struttura ed approvazione della convenzione;
- comunicazione
al competente Settore Centrale, alla competente Commissione Consiliare Comunale
e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con
invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.
Articolo
5 - Commissione per la concessione dei bagni pubblici
1. Un'apposita commissione, composta in
numero dispari, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto
aggiudicatario. Con determinazione dirigenziale si procederà alla concessione
dell'impianto ed all'approvazione del disciplinare di concessione.
Articolo
6 - Rinnovi delle concessioni
1. La concessione potrà essere rinnovata con
adozione di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale, qualora
persistano le condizioni di gestione del servizio dei bagni, di cui al
precedente provvedimento deliberativo di esternalizzazione, approvato da parte
del Consiglio Comunale.
1.1. In
fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla
gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il
finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche
attraverso la presentazione dei bilanci societari.
1.2. Il
concessionario dovrà far pervenire richiesta di rinnovo entro 180 giorni prima
della scadenza della convenzione alla Circoscrizione competente.
1.3. La
Circoscrizione dovrà inviare, entro 30 giorni dall'assunzione, copia del
provvedimento deliberativo approvato dal Consiglio Circoscrizionale al
competente Settore Centrale, alla competente Commissione Consiliare Comunale e
Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari.
2. In caso di mancato rinnovo ed in caso di
rinuncia volontaria o forzosa, qualora persistano le condizioni di cui al
precedente provvedimento deliberativo di esternalizzazione, approvato da parte
del Consiglio Comunale, il Consiglio Circoscrizionale potrà deliberare in
autonomia la procedura per l'indizione di una nuova gara, previa comunicazione,
entro 30 giorni, al competente Settore Centrale, alla competente Commissione
Consiliare Comunale e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari,
dell'avvenuta concessione, con invio di copia del provvedimento deliberativo.
3. In difformità dalle condizioni precedenti
dovranno essere riprese tutte le procedure di esternalizzazione, con adozione
di deliberazione di proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale, a
seguito di adozione di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale.
Articolo
7 - Procedura in caso di inattività della Circoscrizione
1. Qualora le Circoscrizioni restino inattive
rispetto a convenzioni scadute, il Settore Centrale competente provvederà ad
inoltrare formale invito a procedere alle suddette, indicando anche il termine
entro cui le stesse dovranno attivarsi; scaduto tale termine, in caso di
applicabilità di rinnovo, la procedura di assegnazione sarà attivata dal
Settore Centrale competente, con adozione di deliberazione da parte della
Giunta Comunale.
2. Per i casi di urgenza, debitamente
documentata, il Settore Centrale competente, sentita la Circoscrizione interessata,
si riserva di avviare immediatamente la procedura di stipulazione di
concessione provvisoria di durata non superiore ad un anno, con adozione di
deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo
8 - Durata della concessione e dei rinnovi per le nuove esternalizzazioni
1. La concessione potrà avere la durata da 3
anni a 15 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, a far data
dall'esecutività del provvedimento di concessione che approva il disciplinare
di concessione.
2. La durata della concessione dovrà essere
calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto
dal concessionario per lavori di miglioria.
3. Con l'entrata in vigore del presente
regolamento la concessione potrà essere rinnovata una sola volta, indipendentemente
da eventuali precedenti rinnovi. Tale rinnovo sarà per una durata uguale a
quello della concessione in scadenza e comunque non superiore ai cinque anni.
In caso di
proposte di interventi di ristrutturazione e/o migliorie, la durata del rinnovo
potrà essere calcolata secondo quanto indicato al precedente punto 2.
4. In ogni caso, la durata complessiva della
gestione per ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà
superare il periodo di 20 anni, indipendentemente dagli interventi e dai lavori
di miglioria proposti.
5. Resta salva la possibilità del
Concessionario uscente di partecipare al bando per la nuova assegnazione
dell'impianto.
6. Con deliberazione dei Consigli
Circoscrizionali è possibile concedere la proroga della durata delle
concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere ai
concessionari che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali
per gli interventi migliorativi di cui alle Leggi ed ai bandi emessi dalla
Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta
proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato
ottenimento la medesima s'intende inefficace.
Articolo
9 - Recesso
1. Il gestore ha facoltà di recedere dalla
convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei.
In tal
caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione ed
all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a
favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.
2. Pari facoltà di recesso, con il preavviso
di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il
conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto
e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.
Articolo
10 - Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere negli impianti in
concessione
1. Il concessionario, in osservanza delle
condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con
le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. In
particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche
nonché alla messa a norma della struttura.
2. La realizzazione di tali opere dovrà
essere eseguita a totale cura e spese del gestore previa presentazione del
relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il medesimo dovrà
munirsi delle necessarie autorizzazioni.
3. Per tali opere non si applica il Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. trattandosi di interventi accessori alla
gestione del servizio, che è da considerare la parte predominante del rapporto
contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della
convenzione.
4. La concessione dovrà prevedere la data
entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori valutata in base alla
portata degli interventi per i quali é richiesta la presentazione di un
cronoprogramma.
5. I lavori dovranno essere garantiti dal
concessionario tramite polizza assicurativa o fideiussoria pari almeno al 10%
dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori ed a
collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica
Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche
effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto
individuato dalla medesima).
6. La suddetta polizza fideiussoria dovrà
essere presentata agli uffici Circoscrizionali entro i medesimi termini
assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.
7. Le nuove strutture, realizzate previa
autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si
intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione ai sensi
dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna
indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le
opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città,
sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
8. Il progetto relativo ai lavori a carico
del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore
competente.
9. Gli adeguamenti e le migliorie dovranno
sempre garantire la priorità del servizio bagni pubblici, ricercando, altresì,
soluzioni per l'attivazione di fonti di energia alternativa e di risparmio
oneri di utenze.
Articolo
11 - Canone di concessione
1. Ai fini della determinazione del canone
si procede alla valutazione patrimoniale, effettuata dal Settore competente,
sulla quale può intervenire il meccanismo di abbattimento, fino al massimo del
90%, del canone di mercato.
2. L'abbattimento del canone sarà
determinato sulla base di vari parametri: tipologie di strutture (A o B),
servizi sociali offerti, superficie utilizzata ad uso commerciale, altre
situazioni debitamente motivate.
3. In caso di rinnovo, qualora il canone
precedentemente applicato sia di recente determinazione e sia ritenuto adeguato
alla struttura per comparazione con impianti similari, si potrà procedere con
l'adeguamento ISTAT dal precedente, canone di concessione, o ad una diversa
applicazione debitamente motivata.
4. Il canone potrà essere rivisto e potrà
essere oggetto di rideterminazione, qualora la Città effettui a proprio carico
spese di miglioria nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi
sopravvenute, ovvero di modifiche del presente regolamento. La Circoscrizione
competente potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi
la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo
1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza
indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria
effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.
5. Il canone come sopra determinato dovrà
essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.
6. In casi particolari, e per la tipologia
di struttura A di cui all'articolo 1, così come previsto all'articolo 30 del Decreto
Legislativo n. 163/2006, qualora sia necessario assicurare al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei bagni,
in relazione alla qualità del servizio da prestare, al concessionario potrà
essere richiesto un canone ricognitorio e la Circoscrizione potrà riconoscere
al medesimo il pagamento di una somma a titolo di concorso alle spese di
gestione.
Articolo
12 - Manutenzioni
1. Tutte le spese relative alle manutenzioni
ordinarie e straordinarie degli impianti tecnologici e delle strutture sono a
carico del gestore. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione,
definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto,
purché non derivanti da una mancata od inadeguata attuazione dei suddetti
interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
2. Sono a carico del gestore le spese
relative alla garanzia delle norme igieniche.
Pertanto
dovrà provvedere alla deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione delle
strutture complessive nonché alla pulizia e disinfezione giornaliera dei locali
adibiti a bagni pubblici.
3. Sono altresì a carico del gestore la
pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto e lo spargimento di sale in
caso di ghiaccio e lo sgombero neve.
Articolo
13 - Utenze e tassa raccolta rifiuti negli stabilimenti in concessione
1. L'onere relativo alle utenze viene posto
a carico della Città o del concessionario secondo le seguenti tipologie di
impianto:
- relativamente alla struttura di
tipologia A
- sono a carico della
Città:
- i
costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento per
le parti strettamente dedicate all'area bagni, in ragione dell'eventuale scarsa
redditività dei medesimi;
- sono a carico del
soggetto concessionario:
- le
spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- i
costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento per
le parti inerenti i ·servizi accessori per i quali il soggetto concessionario
dovrà installare contatori separati, entro tre mesi dall'esecutività del
provvedimento di concessione;
- relativamente alla struttura di
tipologia B
- sono a carico del
soggetto concessionario:
- i
costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento
riguardanti tutta la struttura, sia per la parte inerente il servizio bagni sia
per le parti inerenti i servizi accessori, per i quali il soggetto
concessionario dovrà farsi intestare i contatori, entro tre mesi
dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- le
spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Articolo
14 - Presa in consegna e restituzione della struttura
1. All'atto della presa in consegna della
struttura da parte del soggetto concessionario, sarà redatto apposito verbale che
riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili anche una
annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del
suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie
- Settore Ispettorato.
2. Analogo verbale viene redatto al termine
del rapporto contrattuale.
3. Alla scadenza della convenzione, od in
caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto, comprensivo di
attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla
Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di
proprietà della Città, entro tre mesi.
4. Tutto il materiale necessario all'igiene
personale, ai prodotti di pulizia dei locali, alla funzionalità degli impianti
tecnologici, ed agli arredamenti necessari dovranno essere forniti dal gestore
dell'impianto.
5. La conduzione degli impianti tecnologici
deve essere fatta direttamente dal gestore nel rispetto della normativa vigente
e rispettando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
relativi alla tutela dei lavoratori.
Articolo
15 - Obblighi previdenziali del concessionario
1. Al personale dipendente ed ai soci
lavoratori della Concessionaria impiegati presso gli stabilimenti dovrà essere
applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica
Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei
lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso nonché della
documentazione comprovante versamenti previdenziali ed assistenziali a loro
favore.
2. La Civica Amministrazione potrà comunque
revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli
organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità
direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa
previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti
all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro
titolo).
Articolo
16 - Obblighi sulla sicurezza
1. Il gestore deve, a sue spese, provvedere,
in applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 così
come modificato dal Decreto Legislativo n. 106/2009 e s.m.i. nonché dal Decreto
Ministeriale 10 marzo 1998 e s.m.i., a quanto segue:
- adozione
di tutte le misure necessarie e degli interventi finalizzati alla sicurezza ed
alla salute dei lavoratori nonché dell'utenza;
- redazione
degli atti e dei provvedimenti previsti dalle normative suindicate
relativamente alla sicurezza dei locali anche dal punto di vista
dell'assunzione delle misure antincendio, della gestione dell'emergenza delle
strutture a cui fa capo.
Articolo
17 - Divieto di sub-concessione
1. Il soggetto convenzionato non potrà
cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a, nessun
titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o prefabbricato
dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste
dalla convenzione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Articolo
18 - Bar ed esercizi pubblici
1. Il concessionario potrà gestire
direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel
rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme
commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla
disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito
dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto
convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria
e preventiva autorizzazione.
2. Il gestore si obbliga a tenere
l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di
terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
3. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà
soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai
frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge
25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande ed
alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto
nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della
valutazione patrimoniale che tenga conto della redditività della gestione.
Articolo
19 - Controlli delle concessioni
1. Sono costituite apposite Commissioni di
Controllo, formate dai soggetti tecnici ed amministrativi.
2. Dette commissioni verificheranno
periodicamente la puntuale osservanza delle concessioni e dovranno annualmente
relazionare ai Presidenti di Circoscrizione ed all'Assessore competente.
3. I Funzionari della Città avranno libero
accesso alla struttura per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative
vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori
di miglioria in corso d'opera.
Articolo
20 - Penali e revoca
1. Nei casi di riscontrate inadempienze,
rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo e/o quant'altro
che sia di nocumento all'efficienza ed al buon svolgimento del servizio o che
violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione, sarà richiesto il
pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale quantificata in
base alle inadempienze riscontrate, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione
di cui al precedente articolo 19.
2. In caso di gravi e reiterati
inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica
Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici
circoscrizionali, la revoca della concessione con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale. La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta
salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni.
Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario. E' fatto obbligo alle
Circoscrizioni di concludere il procedimento con la comunicazione alla
competente Commissione Consiliare e Circoscrizionale, ai Capigruppo Consiliari,
all'Assessore competente per materia ed al Settore Centrale competente,
dell'avvenuta revoca della concessione, con invio di copia della relativa
deliberazione.
3. Possono essere considerati motivi di
revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o
negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi
inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di
investimento;
- gravi inadempienze rispetto a quanto
previsto dal provvedimento di concessione.
4. Per esigenze di interesse pubblico la
concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il
conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate
all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.
Articolo
21 - Assicurazioni
1. Il concessionario risponderà di tutte le
azioni e/o omissioni riferite alla gestione ed al comportamento del proprio
personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo
per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione
sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei
confronti di terzi, per effetto della convenzione.
2. Il concessionario è responsabile dei
danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta
nell'esercizio della concessione.
3. Su tutti i beni destinati direttamente o
indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza
assicurativa ed in particolare:
a) contro
i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla
escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città,
competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo"
e "ricorso terzi";
b) relativamente
alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio
dell'utenza all'impianto.
4. Il concessionario provvede alla copertura
assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività
nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi,
considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di
Torino.
5. Nelle polizze di assicurazione dei beni,
deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in
termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al
Comune di Torino.
6. Ove il valore da risarcire per danni
arrecati a persone e o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette
polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
7. Copia di dette polizze assicurative
dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali prima della stipulazione
della concessione.
Articolo
22 - Orari
1. L'orario di apertura deve essere di
almeno numero 32 ore alla settimana, distribuite in maniera tale da andare
incontro alle esigenze dell'utenza.
2. E' indispensabile che il servizio sia
garantito nella giornata del sabato.
Articolo
23 - Custodia del concessionario
1. Il concessionario provvederà alla
custodia ed alla vigilanza della struttura, nonché all'apertura e chiusura
dello stesso mediante proprio personale.
2. Il gestore si assume, in via diretta ed
esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche
omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o
intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o
delle attrezzature.
Articolo
24 - Tariffe
1. Le tariffe per l'uso dei bagni sono
determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Queste saranno aggiornate ogni
anno in base agli aumenti ISTAT con deliberazione a cura del Settore Centrale
competente.
2. Potranno essere previste agevolazioni
tariffarie a favore di cittadini/e over 60, minori e di particolari categorie
disagiate, con deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo
25 - Vigilanza e controllo sull'utenza
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme
del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidato,
in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, ferma restando la
responsabilità in capo al gestore della effettuazione dei compiti di controllo
e sorveglianza affidati al personale addetto alla struttura. La Polizia
Municipale effettua attività di controllo e vigilanza a supporto del personale
di servizio, con modalità e tempi disciplinati secondo le direttive impartite
in merito dalla Civica Amministrazione per il tramite del Comando del Corpo.
2. Il gestore deve sottoporre all'utenza i
questionari sul gradimento del servizio ed, in caso di concessione, dovrà darne
copia, su richiesta, alla Circoscrizione.
Articolo
26·- Sanzioni nei confronti dell'utenza
1. Ferma restando l'applicazione delle più
gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in
materia, in conformità della disciplina generale della Legge 24 novembre 1981
n. 689, dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e del
Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, e salvo
quanto disposto dell'articolo 9, per inosservanza dei divieti di cui
all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00
ad Euro 150,00.
2. Qualora venga accertata la violazione
delle norme del presente regolamento, il personale di vigilanza e servizio
procede all'allontanamento del trasgressore dalla struttura.
Articolo
27 - Sanzioni accessorie nei confronti dell'utenza
1. Nel caso in cui, nell'arco temporale di
dodici mesi, il trasgressore commetta due violazioni di cui all'articolo 3 del
presente regolamento, conseguirà l'emissione di apposito provvedimento nei
confronti del medesimo. Tale provvedimento, da redigersi a cura dell'Ufficio
Comunale competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 Legge n.
689/1981 e s.m.i., disporrà l'interdizione dell'accesso del trasgressore in
questione a tutti i bagni comunali per un periodo non inferiore a mesi sei
dalla data della notifica del provvedimento.
2. Si intendono richiamate, al riguardo, le
disposizioni in tema di notificazioni di cui agli articoli 136 e seguenti del
Codice di Procedura Civile.
3. All'inottemperanza del provvedimento
dirigenziale che dispone l'interdizione di cui al comma 1 del presente articolo
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00,
il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo,
della Legge n. 689/1981 e s.m.i. così come modificato dall'articolo 6 bis della
Legge 125/2008, è fissato in Euro 300,00.
Articolo
28 - Norme transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso
incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti,
provvedimenti e disposizioni comunali, nonché il precedente Regolamento
Comunale n. 46 avente per oggetto: "Regolamento per l'esercizio ad
economia dei bagni municipali a doccia ed in vasca e lavatoi municipali".