Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata
Ufficio Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 143
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19
SETTEMBRE 2011
(proposta dalla G.C. 15 marzo 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CAROSSA Mario CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CURTO Michele DELL'UTRI Michele |
FURNARI Raffaella GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele MUSY Alberto |
MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In
totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda -
DEALESSANDRI Tommaso.
Risultano assenti, oltre
al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri COPPOLA Michele e LEVI-MONTALCINI
Piera.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
L'area si inserisce in un contesto urbano a prevalente
destinazione residenziale con presenza di usi e servizi di interesse generale
quali scuole ed uffici pubblici. Il contesto è, inoltre, caratterizzato da un
tessuto di edificazione sparsa, mediamente di buona qualità architettonica,
inserita nel verde della collina torinese.
Il complesso edilizio oggetto del presente provvedimento, negli anni trenta rappresentava per la Città un'espressione significativa delle iniziative di tipo assistenziale; conosciuto come "Villa di cura Sanatrix", nel corso degli ultimi decenni ha cambiato diverse destinazioni d'uso, ospitando attività e servizi della Città, Comunità alloggio, attività dell'ASL e negli ultimi anni le attività della Provincia di Torino.
La realizzazione delle nuova sede della Provincia di Torino
in corso Inghilterra ed il progressivo trasferimento delle funzioni in quella
sede comporteranno, nei prossimi anni, l'abbandono del complesso.
Relativamente agli immobili oggetto del presente provvedimento
si è progressivamente realizzata una cessazione del relativo utilizzo per cui
gli stessi rientrano ora nel piano di razionalizzazione delle sedi dell'ente
provinciale che prevede anche la dismissione di beni non utilizzati e/o non
utilizzabili per fini istituzionali. Gli stessi beni sono stati, pertanto,
acquisiti al patrimonio disponibile dell'Ente e, nell'ambito del citato piano
di razionalizzazione, sono stati valutati in relazione ad un nuovo utilizzo di
tipo privatistico.
Si precisa,
inoltre, che, trattandosi di beni di proprietà pubblica realizzati da più di
cinquanta anni, la loro alienazione è vincolata alla verifica dell'interesse culturale
della Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali del Piemonte.
Il
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 febbraio 2011 tra la Provincia di
Torino e la Città, assunto da quest'ultima con deliberazione della Giunta
Comunale (mecc. 2010 07262/009) ha sancito l'interesse della Provincia a
razionalizzare la collocazione dei propri uffici anche attraverso la
valorizzazione patrimoniale dei due compendi di ponte Mosca e corso Giovanni
Lanza e l'interesse della Città a cambiare la destinazione urbanistica delle
relative aree per attuare una riqualificazione dell'ambito di corso Giovanni
Lanza.
Il vigente Piano Regolatore Generale destina l'area oggetto
del presente provvedimento a Servizi pubblici S in particolare, lettera
"a" - Aree per attrezzature di interesse comune" (di cui
all'articolo 8, comma 62 delle N.U.E.A., servizi zonali ex articolo 21 L.U.R.)
e lettera "f", "uffici pubblici" - (di cui all'articolo 8,
comma 64, N.U.E.A. servizi extrastandard). Per tali aree le attività prescritte
dal Piano sono disciplinate all'art. 3 comma 15 lettere "a" e "f".
L'intera area ricade, inoltre, tra quelle tutelate ai sensi
del D.Lgs. n. 42 del 2004, come si evince dall'Allegato Tecnico del P.R.G. n.
14 "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089 del 1 giugno
1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939".
Infine, l'area è ricompresa nelle "Zone suscettibili
di ritrovamenti di interesse paleontologico", come illustrato
dall'Allegato Tecnico del P.R.G. n. 15 "Aree di interesse archeologico e
paleontologico".
Sotto il
profilo idrogeomorfologico l'area ricade parzialmente nella classe II 1(C) e
per la maggior parte nella classe IIIb3 (C) di cui al paragrafo 3.1.2
"Disposizioni specifiche per le zone sottoposte a classificazione
idrogeomorfologica" dell'Allegato B delle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione.
L'Amministrazione
Comunale, preso atto del preventivo parere favorevole della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, ritiene di pubblico
interesse l'approvazione del presente provvedimento al fine di rendere gli
interventi previsti coerenti con lo Strumento Urbanistico generale.
Il progetto
relativo agli immobili in parola verrà, comunque, sottoposto all'attenzione
della competente Commissione Consiliare e dovrà inoltre acquisire il parere
della Commissione Paesaggistica.
In
particolare, in base all'analisi urbanistica condotta, si è valutato che la
destinazione da imprimere sull'ambito debba essere quella residenziale,
coerentemente con il tessuto urbano circostante.
La nuova destinazione urbanistica a "Zone a verde
privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po"
con prescrizioni particolari per gli immobili di corso Giovanni Lanza, consente
il riutilizzo degli immobili per attività residenziali e, al contempo, tutela
l'impianto originario non solo degli edifici esistenti, per i quali sono
consentiti sostanzialmente interventi di ristrutturazione, ma anche del parco
che li circonda, meritevole di salvaguardia per le evidenti valenze ambientali
e paesaggistiche.
Per quanto sopra espresso, al fine di dare attuazione agli
orientamenti, che rivestono carattere di pubblica utilità, si è addivenuti
nella decisione di avviare la presente variante allo strumento urbanistico
generale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale
che prevede di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:
1) il cambiamento
di destinazione urbanistica dell'area in oggetto, meglio individuata negli
allegati estratti planimetrici del P.R.G. (allegato 1), da area normativa per
Servizi Pubblici "S", in particolare lettera "a" -
"Aree per attrezzature di interesse comune" e lettera "f",
"uffici pubblici" - a zona normativa "Zona a verde privato con
preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po con prescrizioni
particolari "corso Lanza 75 - Complesso 'ex Sanatrix'".
2) il conseguente
assoggettamento degli immobili oggetto della variante ai disposti afferenti la
"Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante
del fiume Po", di cui all'articolo 17 delle N.U.E.A. del P.R.G., con
attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed
edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti la residenza R6 (di cui
alla Tavola normativa n. 4) e delle specifiche prescrizioni della scheda
particolare, che costituisce nuovo comma 8 bis dell'articolo 17 e che di
seguito si riporta in sintesi:
"8
bis CORSO LANZA 75 - COMPLESSO "EX SANATRIX""
La
Superficie territoriale è di 16.000 mq. circa; con una SLP massima di 11.500
mq..
Le
destinazioni d'uso ammesse sono minimo 90 per cento residenza e massimo 10 per
cento ASPI.
Sui diversi
padiglioni che compongono il complesso edilizio in oggetto sono previsti
interventi diversificati.
Per il
Padiglione A è consentito l'intervento fino alla demolizione con ricostruzione
di edificio di pari SLP, con possibilità di aumento di SLP con superfici
derivanti da parziali demolizioni in altre Unità d'Intervento.
Sui locali
tecnici e per la passerella A* è possibile intervenire fino alla demolizione
con possibilità di trasferimento della SLP nel padiglione A con la
riplasmazione dei volumi tecnici per ospitare la centrale tecnologica
dell'intero complesso.
Per i
padiglioni B, C, D e per l'edificio d'ingresso, considerati di particolare
pregio architettonico, è previsto il risanamento conservativo dei fronti
originari e del sistema distributivo. In particolare, per l'edificio
d'ingresso, oggi adibito a portineria, è previsto il risanamento conservativo.
L'area
verde circostante verrà salvaguardata mediante verifica dell'impianto arboreo
esistente ed eventuali nuove piantumazioni.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n.
12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008),
inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'. Primi
indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", si evidenzia che
sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale "le varianti
obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo
recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo
adeguamento al PAI", le varianti parziali "non riguardanti interventi
soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi
volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino
modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree
vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.,
nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale
derivanti da specifici disposti normativi".
Ai sensi di tali indirizzi, si deve pertanto procedere alla
verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di
varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. se la portata dei possibili effetti
ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti
stesse, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa.
In relazione a quanto sopra, la presente variante interessa
un'area ricompresa in un contesto non densamente edificato, quale quello
collinare, nella quale il P.R.G. vigente prevede interventi di riorganizzazione
volti alla valorizzazione in relazione alle prescrizioni particolari dettate
dal presente provvedimento: in particolare, si prevede la modifica della
destinazione urbanistica da servizi pubblici ad area normativa residenziale R6.
Al fine di garantire il corretto inserimento ambientale dei
nuovi volumi, sono state, pertanto, avviate le procedure utili
all'individuazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili
presenti all'interno dell'ambito interessato dalla variante, il cui esito verrà
puntualmente formalizzato nel documento "Relazione tecnica di verifica
preventiva dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.)" contestualmente all'atto deliberativo di adozione del
provvedimento in parola.
Il competente Settore Ambiente e Territorio si esprimerà,
inoltre, riguardo alla coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica
del territorio del Comune di Torino" approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione (mecc. 2010 06483/126) del 20 dicembre 2010, ai sensi della Legge
Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20
ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004, i cui esiti verranno
puntualmente resi prima dell'adozione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento comporta decremento di aree per
Servizi pubblici pari a circa 15.965 mq. di superficie territoriale,
costituenti in parte servizi zonali ed in parte servizi oltre gli standard
minimi di legge, ai sensi della L.U.R.; ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti
parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di
approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli
effetti di cui al comma 4 dell'articolo
17 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente
deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
del Decentramento al Consiglio della Circoscrizione 8 per l?acquisizione del
relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento
del 28 marzo 2011, che si allega (all. 2 -
n. ), ha espresso parere
favorevole in relazione alla variante in oggetto.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G. approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto
che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la
variante parziale n. 254 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., concernente l'isolato delimitato
da viale Thovez e corso Giovanni Lanza (all. 1 -
n. ).
Viene dato
atto che è non richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
IL
DIRIGENTE SETTORE
PROGETTI
E STRATEGIE URBANE
F.to
Grognardi
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica
PRESENTI 26
VOTANTI 25
ASTENUTI 1:
Berthier Ferdinando
FAVOREVOLI 23:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
CONTRARI 2:
Appendino Chiara, Bertola Vittorio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica
PRESENTI 24
VOTANTI 24
FAVOREVOLI 23:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
CONTRARI 1:
Berthier Ferdinando
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del
provvedimento.
E' stato inoltre
approvato il seguente emendamento all'allegato 1 al provvedimento - Relazione
Illustrativa:
a pagina 9, secondo
capoverso, le parole: "ricompresa in un contesto parzialmente edificato
classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968" sono sostituite
dalle seguenti: "ricompresa in un contesto non densamente edificato quale
quello collinare".
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris