Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Ufficio Procedure Amm.ve Urbanistiche  

      n. ord. 143

2011 01490/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 SETTEMBRE 2011

 

(proposta dalla G.C. 15 marzo 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso.

 

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri COPPOLA Michele e LEVI-MONTALCINI Piera.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA    

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 254 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ISOLATO DELIMITATO DA VIALE THOVEZ E CORSO GIOVANNI LANZA. ADOZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

          Il presente provvedimento riguarda l'area collinare a monte di piazza Crimea, nell'isolato delimitato da viale Thovez e corso Giovanni Lanza, di proprietà della Provincia di Torino.

          L'area si inserisce in un contesto urbano a prevalente destinazione residenziale con presenza di usi e servizi di interesse generale quali scuole ed uffici pubblici. Il contesto è, inoltre, caratterizzato da un tessuto di edificazione sparsa, mediamente di buona qualità architettonica, inserita nel verde della collina torinese.

          Il complesso edilizio oggetto del presente provvedimento, negli anni trenta rappresentava per la Città un'espressione significativa delle iniziative di tipo assistenziale; conosciuto come "Villa di cura Sanatrix", nel corso degli ultimi decenni ha cambiato diverse destinazioni d'uso, ospitando attività e servizi della Città, Comunità alloggio, attività dell'ASL e negli ultimi anni le attività della Provincia di Torino.

          La realizzazione delle nuova sede della Provincia di Torino in corso Inghilterra ed il progressivo trasferimento delle funzioni in quella sede comporteranno, nei prossimi anni, l'abbandono del complesso.

          Relativamente agli immobili oggetto del presente provvedimento si è progressivamente realizzata una cessazione del relativo utilizzo per cui gli stessi rientrano ora nel piano di razionalizzazione delle sedi dell'ente provinciale che prevede anche la dismissione di beni non utilizzati e/o non utilizzabili per fini istituzionali. Gli stessi beni sono stati, pertanto, acquisiti al patrimonio disponibile dell'Ente e, nell'ambito del citato piano di razionalizzazione, sono stati valutati in relazione ad un nuovo utilizzo di tipo privatistico.

          Si precisa, inoltre, che, trattandosi di beni di proprietà pubblica realizzati da più di cinquanta anni, la loro alienazione è vincolata alla verifica dell'interesse culturale della Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali del Piemonte.

          Il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 febbraio 2011 tra la Provincia di Torino e la Città, assunto da quest'ultima con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2010 07262/009) ha sancito l'interesse della Provincia a razionalizzare la collocazione dei propri uffici anche attraverso la valorizzazione patrimoniale dei due compendi di ponte Mosca e corso Giovanni Lanza e l'interesse della Città a cambiare la destinazione urbanistica delle relative aree per attuare una riqualificazione dell'ambito di corso Giovanni Lanza.

          Il vigente Piano Regolatore Generale destina l'area oggetto del presente provvedimento a Servizi pubblici S in particolare, lettera "a" - Aree per attrezzature di interesse comune" (di cui all'articolo 8, comma 62 delle N.U.E.A., servizi zonali ex articolo 21 L.U.R.) e lettera "f", "uffici pubblici" - (di cui all'articolo 8, comma 64, N.U.E.A. servizi extrastandard). Per tali aree le attività prescritte dal Piano sono disciplinate all'art. 3 comma 15 lettere "a" e "f".

          L'intera area ricade, inoltre, tra quelle tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, come si evince dall'Allegato Tecnico del P.R.G. n. 14 "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939".

          Infine, l'area è ricompresa nelle "Zone suscettibili di ritrovamenti di interesse paleontologico", come illustrato dall'Allegato Tecnico del P.R.G. n. 15 "Aree di interesse archeologico e paleontologico".

          Sotto il profilo idrogeomorfologico l'area ricade parzialmente nella classe II 1(C) e per la maggior parte nella classe IIIb3 (C) di cui al paragrafo 3.1.2 "Disposizioni specifiche per le zone sottoposte a classificazione idrogeomorfologica" dell'Allegato B delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.

          L'Amministrazione Comunale, preso atto del preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, ritiene di pubblico interesse l'approvazione del presente provvedimento al fine di rendere gli interventi previsti coerenti con lo Strumento Urbanistico generale.

          Il progetto relativo agli immobili in parola verrà, comunque, sottoposto all'attenzione della competente Commissione Consiliare e dovrà inoltre acquisire il parere della Commissione Paesaggistica.

          In particolare, in base all'analisi urbanistica condotta, si è valutato che la destinazione da imprimere sull'ambito debba essere quella residenziale, coerentemente con il tessuto urbano circostante.

          La nuova destinazione urbanistica a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po" con prescrizioni particolari per gli immobili di corso Giovanni Lanza, consente il riutilizzo degli immobili per attività residenziali e, al contempo, tutela l'impianto originario non solo degli edifici esistenti, per i quali sono consentiti sostanzialmente interventi di ristrutturazione, ma anche del parco che li circonda, meritevole di salvaguardia per le evidenti valenze ambientali e paesaggistiche.

          Per quanto sopra espresso, al fine di dare attuazione agli orientamenti, che rivestono carattere di pubblica utilità, si è addivenuti nella decisione di avviare la presente variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale che prevede di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

1)      il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area in oggetto, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. (allegato 1), da area normativa per Servizi Pubblici "S", in particolare lettera "a" - "Aree per attrezzature di interesse comune" e lettera "f", "uffici pubblici" - a zona normativa "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po con prescrizioni particolari "corso Lanza 75 - Complesso 'ex Sanatrix'".

2)      il conseguente assoggettamento degli immobili oggetto della variante ai disposti afferenti la "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", di cui all'articolo 17 delle N.U.E.A. del P.R.G., con attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti la residenza R6 (di cui alla Tavola normativa n. 4) e delle specifiche prescrizioni della scheda particolare, che costituisce nuovo comma 8 bis dell'articolo 17 e che di seguito si riporta in sintesi:

"8 bis CORSO LANZA 75 - COMPLESSO "EX SANATRIX""

La Superficie territoriale è di 16.000 mq. circa; con una SLP massima di 11.500 mq..

Le destinazioni d'uso ammesse sono minimo 90 per cento residenza e massimo 10 per cento ASPI.

Sui diversi padiglioni che compongono il complesso edilizio in oggetto sono previsti interventi diversificati.

Per il Padiglione A è consentito l'intervento fino alla demolizione con ricostruzione di edificio di pari SLP, con possibilità di aumento di SLP con superfici derivanti da parziali demolizioni in altre Unità d'Intervento.

Sui locali tecnici e per la passerella A* è possibile intervenire fino alla demolizione con possibilità di trasferimento della SLP nel padiglione A con la riplasmazione dei volumi tecnici per ospitare la centrale tecnologica dell'intero complesso.

Per i padiglioni B, C, D e per l'edificio d'ingresso, considerati di particolare pregio architettonico, è previsto il risanamento conservativo dei fronti originari e del sistema distributivo. In particolare, per l'edificio d'ingresso, oggi adibito a portineria, è previsto il risanamento conservativo.

L'area verde circostante verrà salvaguardata mediante verifica dell'impianto arboreo esistente ed eventuali nuove piantumazioni.

          In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale "le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI", le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

          Ai sensi di tali indirizzi, si deve pertanto procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti stesse, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa.

          In relazione a quanto sopra, la presente variante interessa un'area ricompresa in un contesto non densamente edificato, quale quello collinare, nella quale il P.R.G. vigente prevede interventi di riorganizzazione volti alla valorizzazione in relazione alle prescrizioni particolari dettate dal presente provvedimento: in particolare, si prevede la modifica della destinazione urbanistica da servizi pubblici ad area normativa residenziale R6.

          Al fine di garantire il corretto inserimento ambientale dei nuovi volumi, sono state, pertanto, avviate le procedure utili all'individuazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili presenti all'interno dell'ambito interessato dalla variante, il cui esito verrà puntualmente formalizzato nel documento "Relazione tecnica di verifica preventiva dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" contestualmente all'atto deliberativo di adozione del provvedimento in parola.

          Il competente Settore Ambiente e Territorio si esprimerà, inoltre, riguardo alla coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2010 06483/126) del 20 dicembre 2010, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004, i cui esiti verranno puntualmente resi prima dell'adozione del presente provvedimento.

          Il presente provvedimento comporta decremento di aree per Servizi pubblici pari a circa 15.965 mq. di superficie territoriale, costituenti in parte servizi zonali ed in parte servizi oltre gli standard minimi di legge, ai sensi della L.U.R.; ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.

          Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui  al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

          La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento al Consiglio della Circoscrizione 8 per l?acquisizione del relativo parere.

          Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 28 marzo 2011, che si allega (all. 2 - n.        ), ha espresso parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.   

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di adottare la variante parziale n. 254 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., concernente l'isolato delimitato da viale Thovez e corso Giovanni Lanza (all. 1 - n.       ).

Viene dato atto che è non richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

IL DIRIGENTE SETTORE

PROGETTI E STRATEGIE URBANE

F.to Grognardi

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

 

PRESENTI 26

VOTANTI 25

 

ASTENUTI 1:

Berthier Ferdinando

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

PRESENTI 24

VOTANTI 24

 

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

CONTRARI 1:

Berthier Ferdinando

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'allegato 1 al provvedimento - Relazione Illustrativa:

a pagina 9, secondo capoverso, le parole: "ricompresa in un contesto parzialmente edificato classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968" sono sostituite dalle seguenti: "ricompresa in un contesto non densamente edificato quale quello collinare".

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

        Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris