Div. Patrimonio - Innovazione -
Lavoro - Servizi al Cittadino
Direzione Suolo
Settore Urbanizzazioni
Direzione Edilizia Privata
Settore Vigilanza
Edilizia e Agibilità
n. ord. 175
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24
OTTOBRE 2011
(proposta dalla G.C. 15 marzo 2011)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO
Piero, i Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CAROSSA Mario CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CURTO Michele |
DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MORETTI Gabriele |
MUSY Alberto MUZZARELLI Marco PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RATTAZZI Giulio Cesare RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale,
con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori:
BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LAVOLTA Enzo -
PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.
Risultano assenti i
Consiglieri: COPPOLA Michele - FURNARI Raffaella - NOMIS Fosca.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
In data 17
luglio 2002, la società Metec S.p.A., con sede in Torino, via Caserta n. 15, ha
presentato, in coerenza con quanto previsto nella scheda normativa del vigente
P.R.G., una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato relativamente all'area di
cui sopra.
Il progetto
ha previsto la realizzazione di un edificio a torre a tredici piani e di un
edificio a sei piani su pilotis su corso Umbria, nonchè la realizzazione di una
cortina di edifici a sei piani su pilotis lungo la via Caserta. E' stata,
inoltre, prevista l'apertura dei due tratti di sedimi stradali relativi al
prolungamento delle vie Savigliano e Dronero; nel sottosuolo, a sud della via
Savigliano, lo stesso progetto ha previsto la realizzazione di un'autorimessa
interrata privata e di un parcheggio interrato da assoggettare all'uso pubblico
in corrispondenza del prolungamento della via stessa.
Con
deliberazione n. 16 in data 3 febbraio 2003 (mecc. 2002 11342/009), il
Consiglio Comunale ha approvato il succitato Piano Esecutivo Convenzionato
relativo alla zona urbana di trasformazione "Ambito 4.13/3 Spina 3 -
Metec", localizzata tra le vie Caserta, Dronero, Macerata ed il corso
Umbria. Tale deliberazione ha rimandato la sua attuazione ad apposita
convenzione, che è stata stipulata - tra la Città di Torino e le società
"Cooperativa Edilizia Piemonte 77 S.c.r.l." e "Torreparco
S.r.l." - in data 2 luglio 2003, con atto a rogito notaio Castiglione (atto
rep. n. 56302).
L'articolo 4
della convenzione di cui trattasi ha previsto l'impegno, da parte delle società
succitate, di cedere a titolo gratuito alla Città la proprietà di tutte le aree
necessarie alla realizzazione dei servizi di superficie, per complessivi mq.
7.288 (aree identificate al Catasto Terreni al Foglio 1179, mappali 408 e 410)
e delle aree destinate a sedi viarie, per mq. 1.986 (identificate al Catasto
Terreni al Foglio 1179, mappali 407 e 409).
Con
determinazione dirigenziale n. 208, in data 10 giugno 2004, è stata, dunque,
autorizzata la cessione a titolo gratuito alla Città delle predette aree,
nonché il mantenimento delle opere esistenti, a condizione che le stesse
fossero demolite entro il termine stabilito dall'articolo 10 della predetta
convenzione, corrispondente a due anni dall'approvazione del progetto esecutivo
delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso non oltre tre anni dalla stipula
della medesima convenzione.
Alla luce di
quanto sopra, con permesso di costruire n. 29/c/2004 del 5 luglio 2004 e
permesso in variante n. 8/c del 5 maggio 2007, è stato, dunque, autorizzato
l'intervento "Ambito 4.13/3 Spina 3 - Metec" come sopra descritto,
mentre con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 28 ottobre
2008 (mecc. 2008 06764/003), è stato approvato, sulle aree adiacenti quella
destinata a servizi e viabilità, il progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione a parziale scomputo degli oneri.
Infine, con
deliberazioni della Giunta Comunale in data 3 novembre 2009 (mecc. 2009 07148/009)
ed in data 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00792/009), è stata approvata la
proroga del termine di realizzazione delle opere di urbanizzazione,
rispettivamente, fino al 31 dicembre 2009 e fino al 31 maggio 2010; tali
proroghe sono state ritenute necessarie al fine dell'inserimento di un'area
giochi richiesta dai cittadini, preso atto che il ritardo nell'esecuzione di
dette opere è stato indipendente dalla volontà dei soggetti proponenti (come da
ultimo comma dell'articolo 10 della Convenzione stipulata il 2 luglio 2003
sopra richiamata).
Tutto ciò
premesso, occorre ora considerare che la Soc. Torreparco S.r.l., in assenza di
titolo abilitativo ed in contrasto con le previsioni del PEC, ha realizzato un
parcheggio interrato sottostante l'area destinata dal PEC stesso in parte a
viabilità pubblica (sedime stradale di via Savigliano) ed in parte a servizi
pubblici, per n. 82 posti auto (di cui n. 34 box al primo piano interrato e n.
48 al secondo piano interrato), ubicati in continuità con l'autorimessa interrata
come sopra regolarmente autorizzata e sotto area di proprietà comunale
descritta al Catasto Terreni al Foglio 1179, mappale 407 (meglio individuata
nella planimetria allegata alla presente deliberazione sub. 1) (all. 1 -
n. ).
Per dette
opere abusive la società richiamata ha presentato in data 27 febbraio 2008,
prot. n. 2008/1/2599, istanza di conservazione ai sensi dell'articolo 36 DPR n.
380/2001. Tuttavia, l'articolo 11 del DPR n. 380/2001, dettato in tema di
permesso di costruire, richiede, per edificare, la disponibilità dell'area
sulla quale intervenire ed implica una relazione qualificata a contenuto reale
con il bene (come proprietario, superficiario, usufruttuario).
Trattandosi nel
caso in questione di opere realizzate nel sottosuolo di area di proprietà della
Città - oltretutto destinata dal P.R.G. in parte a "viabilità" ed in
parte a "servizi pubblici" e, come tale, appartenente rispettivamente
al demanio ed al patrimonio indisponibile comunale - risulta evidente, alla
luce della richiamata normativa, l'impossibilità di rilasciare il permesso di
costruire in sanatoria, non possedendo l'operatore privato alcun titolo
giuridico per poterlo richiedere.
Il caso in esame è
regolato dall'articolo 35 dello stesso DPR n. 380/2001, ai sensi del quale
"Qualora sia accertata la realizzazione (...) di interventi in assenza di
permesso di costruire (...) su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o
di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio (...) ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
(...). Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa
vigente".
Alla luce di quanto
disposto da tale articolo, con provvedimento emesso in data 2 dicembre 2010, n.
654/2010, notificato in data 7 dicembre 2010, il Dirigente del Settore
Vigilanza Edilizia ha inviato una lettera di diffida alla società Torreparco
S.r.l. affinché la stessa proceda alla demolizione dell'opera abusiva sopra
descritta ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla
notifica della diffida stessa, con l'avvertenza che, nell'ipotesi di
inottemperanza, l'opera sarebbe stata demolita d'ufficio a cura della Città e a
spese del responsabile dell'abuso ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del DPR n.
380/2001.
Tuttavia, alla
scadenza dei 30 giorni assegnati, si è constatato che la società non ha
ottemperato alla demolizione dell'autorimessa abusiva, ad oggi ovviamente non
censita al Catasto Fabbricati.
Ai sensi della
normativa edilizia su richiamata, la Città dovrebbe procedere - a spese dei
responsabili dell'abuso - alla demolizione dell'opera; tuttavia, questa
Amministrazione, avvalendosi del potere di autotutela garantito dalla normativa
vigente e tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla conservazione
dell'autorimessa di cui trattasi, ritiene opportuno non procedere alla
demolizione dell'opera, il cui utilizzo comporterebbe una maggiore
disponibilità in superficie dei posti auto da destinare a pubblica funzione.
Poiché si è operata
l'accessione dell'autorimessa all'area di proprietà comunale ex articolo 936
del Codice Civile - della quale si prende atto con il presente provvedimento -
civilisticamente la Città sarebbe tenuta a corrispondere, a sua scelta, alla
società, "il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera oppure
l'aumento di valore recato al fondo" (articolo 936, comma 2 Codice
Civile); la ratio di tale disposizione consiste nella necessità di evitare un
indebito arricchimento del dominus soli.
Nel caso di specie,
peraltro, è di tutta evidenza come l'incorporazione dell'autorimessa al suolo
di proprietà comunale non possa generare alcun diritto in capo alla società,
trattandosi di opera abusiva realizzata in assenza di qualunque autorizzazione.
"Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate sia
dall'articolo 1150 Codice Civile sia dall'articolo 936 Codice Civile, infatti,
nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può legittimamente
pretendere il terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione
della normativa edilizia, autonomamente commettendo, nel primo caso, o
concorrendo a commettere, nel secondo, i reati previsti e puniti dagli articoli
31 e 41 della Legge n. 150/1942 e 10 e 13 della Legge n. 765/1967; e ciò
non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della
locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di
demolizione da parte della pubblica amministrazione competente (...) quanto,
piuttosto, perché è da ritenere in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento ed, in particolare, con la funzione dell'amministrazione della
giustizia, che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via
giudiziaria, quel vantaggio che s'era ripromesso di ottenere nel porre in
essere l'attività penalmente illecita e che in via indiretta gli è preclusa
dagli articoli 1346 e 1418 Codice Civile" (Corte Cass. Civ., Sezione II,
17 maggio 2001, n. 6777).
Tutto ciò premesso,
questa Amministrazione, valutati i predominanti profili di convenienza ed
economicità dell'operazione di cui infra, ritiene di approvare che sull'intero
blocco di box di cui trattasi si proceda alla costituzione del diritto di superficie
novantennale ai sensi dell'articolo 952 comma 2 del Codice Civile, mediante
procedura di evidenza pubblica. A tal fine, il competente Settore Valutazioni
ha stimato in Euro 1.240.000,00 il valore del diritto di superficie da porre a
base d'asta, tenendo conto delle opere di adeguamento che dovranno essere poste
a carico dell'aggiudicatario, come infra precisato.
L'approvazione
del bando e l'indizione dell'asta restano comunque subordinati all'inserimento
dei box in oggetto nel Piano Dismissioni per l'anno 2011, ex articolo 58 del
Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 da approvare
unitamente al bilancio di previsione 2011.
Non si
ritiene di vincolare le autorimesse a pertinenza di immobili privati così come
previsto dall'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e
successive modifiche e integrazioni (parere reso dalla Direzione Suolo in data
19 gennaio 2011, prot. 1060, confermato con nota in data 21 febbraio 2011,
prot. n. 3740 - documenti agli atti). Tuttavia occorre considerare che
l'articolo 19, comma 9, delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione
(N.U.E.A.) del P.R.G. prescrive che la realizzazione di parcheggi privati è
ammessa nel sottosuolo di aree vincolate a servizi subordinatamente ad apposito
atto di convenzionamento con il Comune.
In analogia al disposto di tale articolo, trattandosi di
parcheggi già realizzati, si ritiene, conseguentemente, di prevedere che nel
bando di gara venga inserito l'obbligo, per l'aggiudicatario del diritto di
superficie novantennale, di impegnarsi per sé, suoi successori anche parziali o
suoi aventi causa a qualsiasi titolo, mediante apposito atto di
convenzionamento con la Città (contestuale all'atto di acquisto dei box), a
preferire ed a riconoscere priorità nella vendita dei box - mediante adeguata
pubblicità - ai residenti, ai
commercianti ed ai professionisti della zona, e, precisamente, a coloro che
risiedano o abbiano la propria attività professionale o commerciale all'interno
del perimetro delimitato da corso Regina Margherita, via Livorno, via Ceva, via
Caserta.
Per valutare la commerciabilità dei box, i competenti
uffici tecnici della Città hanno svolto le opportune verifiche circa la
regolarità e conformità delle opere di cui trattasi alla normativa tecnica
vigente.
In occasione
del sopralluogo effettuato in data 21 ottobre 2009, in particolare, è
stata richiesta all'operatore la
necessaria documentazione tecnica (nello specifico, collaudo statico,
certificato prevenzione incendi, ecc.). Tale documentazione è stata integrata
dalla società in data 5 febbraio 2010. Sulla base dei documenti forniti, la
Direzione Suolo ed il Settore Urbanizzazioni hanno espresso parere favorevole
all'utilizzo del parcheggio.
Gli
eventuali adeguamenti dei corpi vano scala esistenti - comprensivi del
possibile inserimento di ascensori, che dovranno essere concordati con il
Settore della Città referente per i parcheggi privati - e le opere di
sistemazione superficiale del sedime del nuovo tratto della via Savigliano
(carreggiata stradale e marciapiedi), dovranno essere oggetto di progettazione
e realizzazione a carico del futuro acquirente dei box auto. Le opere dovranno
essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dallo stesso
acquirente e collaudate da un tecnico individuato dalla Pubblica
Amministrazione. Le spese di collaudo sono poste a carico dell'acquirente.
Restano
invece a carico della società Torreparco S.r.l. la progettazione e
realizzazione delle opere di completamento dell'area a servizi sovrastante i
parcheggi posta a lato della sezione viabile. Le opere dovranno essere
realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dalla stessa società e
collaudate da un tecnico individuato dalla Pubblica Amministrazione. Le spese
di collaudo sono poste a carico della società medesima.
Tali
adeguamenti, necessari ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
risultano indicati nel succitato verbale di sopralluogo.
Occorre,
infine, tener conto che l'unica via di accesso all'autorimessa interrata, come
sopra acquisita, è costituita da una rampa semicircolare collocata all'interno
del cortile di proprietà privata a cui si accede da due passi carrai in piano,
uno di ingresso e uno di uscita, da corso Umbria. Occorrerà, dunque, che
l'aggiudicatario dei box e la società Torreparco S.r.l. - titolare di mandato con rappresentanza per
la disciplina dei rapporti condominiali ed, in proprio, in forza dell'articolo
8 del Regolamento di condominio titolare del diritto di entrare "a far
parte del Condominio (stesso) a pieno titolo, con propri millesimi e con tutti
i diritti e doveri ... e conseguentemente di usufruire di tutti i passaggi
e le servitù" occorrenti - formalizzino un apposito accordo al fine di
costituire e regolamentare la necessaria servitù perpetua di passaggio carraio,
nonché tutte quelle ulteriori servitù che si rendessero necessarie per un
effettivo godimento dei box sotterranei, della cui acquisizione con il presente
provvedimento si intende prendere atto.
Tale
accordo dovrà prevedere la suddivisione dei costi manutentivi della rampa e
delle altre parti occorrenti per il transito anche pedonale in misura
proporzionale al loro utilizzo da parte dei condomini dell'autorimessa nonché
un corrispettivo per la costituzione delle predette servitù a vantaggio di
quest'ultima, determinata dal competente Settore Valutazioni, secondo i
correnti valori di mercato, in Euro 320.000,00.
Per effetto delle decisioni assunte dall'Amministrazione
con il presente provvedimento, si ritiene di porre a carico del soggetto
aggiudicatario le operazioni catastali necessarie.
Alla
luce di quanto sin qui esposto, questa Amministrazione ritiene sussista un
interesse pubblico all'attuazione delle operazioni de quibus.
Si precisa, infine, che
la costituzione del diritto di superficie avverrà, appunto, mediante asta
pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi del Regolamento per
l'esecuzione della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con Regio Decreto
17 giugno 1909 n. 454, con aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente
la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di
gara. L'aggiudicazione sarà pronunciata anche in presenza di un
solo offerente; in ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva di non aggiudicare
a suo insindacabile giudizio.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di
prendere atto dell'acquisizione a titolo originario nel patrimonio disponibile
della Città dell'autorimessa abusivamente realizzata dalla società Torreparco
S.r.l. sotto area di proprietà comunale descritta al Catasto Terreni al Foglio
1179, mappale 407 (meglio individuata nella planimetria allegata alla presente
deliberazione sub. 1), senza che sia dovuto da parte della Città indennizzo,
risarcimento o corrispettivo alcuno;
2) di
approvare che non si proceda alla demolizione dell'opera di cui al punto 1,
dato il prevalente interesse pubblico alla conservazione della stessa;
3) di
approvare che sull'intero blocco di box di cui trattasi si proceda alla
costituzione del diritto di superficie novantennale ex articolo 952 comma 2 del
Codice Civile, mediante procedura di evidenza pubblica, con il metodo delle offerte segrete, alle condizioni tutte previste dal
presente provvedimento, subordinatamente all'inserimento dei beni nel
Piano Dismissioni per l'anno 2011, ex articolo 58 Decreto Legge n. 112/2008
convertito in Legge n. 133/2008, per un corrispettivo a base d'asta di Euro
1.240.000,00;
4) di
porre a carico del soggetto aggiudicatario le operazioni catastali necessarie
anche al fine della corretta trascrizione dell'atto costitutivo del diritto;
5) di
dare atto che la costituzione di una servitù di passaggio carraio perpetua
sulla rampa di accesso all'autorimessa di cui al punto 1) nonché tutte quelle
ulteriori servitù che si rendessero necessarie per un effettivo godimento dei
box sotterranei, verso un corrispettivo di Euro 320.000,00, dovranno essere
formalizzate in un accordo tra l'aggiudicatario dei box e la società Torreparco
S.r.l. - titolare di mandato con rappresentanza per la disciplina dei rapporti
condominiali ed, in proprio, in forza dell'articolo 8 del Regolamento di
condominio titolare del diritto di entrare "a far parte del Condominio
(stesso) a pieno titolo, con propri millesimi e con tutti i diritti e doveri
... e conseguentemente di usufruire di tutti i passaggi e le servitù"
occorrenti;
6) di
prevedere l'inserimento nel bando di gara dell'obbligo, per l'aggiudicatario
del diritto di superficie novantennale, di assumere l'impegno per sé, suoi
successori anche parziali o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, mediante
apposito atto di convenzionamento con la Città (contestuale all'atto di
acquisto dei box), a preferire ed a riconoscere priorità nella vendita dei box
- mediante adeguata pubblicità - ai residenti, ai commercianti ed ai professionisti
della zona e, precisamente, a coloro che risiedano o svolgano la propria
attività professionale o commerciale all'interno del perimetro delimitato da
corso Regina Margherita, via Livorno, via Ceva, via Caserta;
7) di demandare
alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze,
l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari,
in primis l'indizione dell'asta per il diritto di superficie dei box
prevedendo, tra le clausole del bando, che gli eventuali adeguamenti dei corpi
vano scala esistenti - comprensivi del possibile inserimento di ascensori, che
dovranno essere concordati con il Settore della Città referente per i parcheggi
privati - e le opere di sistemazione superficiale del sedime del nuovo tratto
della via Savigliano (carreggiata stradale e marciapiedi), dovranno essere
oggetto di progettazione e realizzazione a carico del futuro acquirente dei box
auto. Le opere dovranno essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori
nominata dallo stesso acquirente e collaudate da un tecnico individuato dalla
Pubblica Amministrazione. Le spese di collaudo sono poste a carico
dell'acquirente medesimo. Restano invece poste a carico della Torreparco S.r.l.
la progettazione e realizzazione delle opere di completamento dell'area a
servizi sovrastante i parcheggi posta a lato della sezione viabile. Le opere
dovranno essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dalla stessa
società e collaudate da un tecnico individuato dalla Pubblica Amministrazione.
Le spese di collaudo sono poste a carico della società Torreparco;
8) di
dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
EDILIZIA
PRIVATA
E
PATRIMONIO
F.to Viano
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRETTORE PATRIMONIO
F.to Villari
IL
DIRETTORE EDILIZA PRIVATA
F.to Cortese
IL
DIRIGENTE SETTORE
AGIBILITA'
E VIGILANZA EDILIZIA
F.to Brullino
IL
DIRIGENTE SETTORE
VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
F.to Cei
IL
DIRIGENTE SETTORE
VALUTAZIONI
F.to Beltramino
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, il Vicepresidente Vicario
Magliano Silvio, Scanderebech Federica, Viale Silvio
Non partecipano alla votazione:
Carossa Mario, Musy Alberto
PRESENTI 31
VOTANTI 30
ASTENUTI 1:
Mangone Domenico
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Carretta
Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri
Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria,
Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni,
il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto,
Ventura Giovanni
CONTRARI 9:
Appendino Chiara, Berthier
Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo
Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea
Il Presidente dichiara
approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in
votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO
COMUNALE
procede alla votazione nei
modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti dall'Aula,
al momento della votazione:
Alunno Guido Maria, Ambrogio
Paola, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Scanderebech
Federica, Viale Silvio
Non partecipano alla
votazione:
Appendino Chiara, Berthier
Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Greco Lucchina
Paolo, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea
PRESENTI 22
VOTANTI 22
FAVOREVOLI 21:
Altamura Alessandro, Carretta
Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri
Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi
Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico,
Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il
Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto,
Ventura Giovanni
CONTRARI 1:
il Sindaco Fassino Piero
Si dà atto che il Sindaco ha
inteso esprimere voto favorevole.
Il Presidente dichiara
approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris