Divisione Corpo di Polizia Municipale
Settore Servizi Integrati
n. ord. 219
2011 01429/048
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2011
(proposta dalla G.C. 22 marzo 2011)
Convocato il Consiglio nelle
prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico,
oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i
Consiglieri:
ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele |
DELL'UTRI Michele GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo GRIMALDI Marco LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LO RUSSO Stefano MAGLIANO Silvio MANGONE Domenico MARRONE Maurizio MUSY Alberto |
MUZZARELLI Marco NOMIS Fosca PAOLINO Michele PORCINO Giovanni RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TRICARICO Roberto TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio |
In totale, con il
Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda -
LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.
Risultano assenti i
Consiglieri: - COPPOLA Michele - FURNARI Raffaella - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.
Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PISCINE COMUNALI.
Durante gli anni di vigenza del regolamento, l'applicazione
dello stesso ha permesso di evidenziare possibili miglioramenti dell'assetto
normativo e l'esigenza di più dettagliata definizione di alcuni aspetti della
disciplina.
Inoltre, le mutate esigenze connesse sia all'evoluzione ed
all'accrescersi in complessità del tessuto sociale e civile metropolitano, sia
alle specifiche esigenze organizzative del Corpo di Polizia Municipale ed in
generale delle strutture della Città, con particolare riferimento a possibili
miglioramenti sinergici operativi, hanno ormai reso indispensabile la
risistemazione e coordinamento normativi di alcune disposizioni.
Con ordinanza del Sindaco n. 3817 dell'8 agosto 2008, in
particolare, già nello scorso anno, si è reso necessario, adottare in via
d'urgenza alcune misure integrative, a causa del verificarsi di numerosi
episodi di violazione di norme essenziali per la sicurezza e la salubrità e per
l'ordinato funzionamento delle piscine (segnatamente violazioni di cui agli
articoli 19, 20 e 24 del vigente regolamento).
I comportamenti in questione, per la loro gravità, sono
tali da ledere il patrimonio pubblico e privato, impedendone la libera
fruibilità e determinando lo scadimento della qualità urbana. Alcuni di essi,
inoltre, sono anche tali da offendere la pubblica decenza o addirittura da
rendere difficoltoso o pericoloso l'utilizzo degli spazi pubblici.
In base a tali considerazioni, è risultato necessario
prevedere la specifica sanzione dell'interdizione dall'accesso alle piscine
comunali, già disposta in via transitoria d'urgenza nella citata ordinanza.
Infine, sono state riviste alcune sanzioni e sono state
dettate specifiche norme volte a consentire una migliore efficacia ed
efficienza dell'attività di controllo e vigilanza.
L'istruttoria per la predisposizione del nuovo regolamento
è stata condotta, attraverso un auditing e monitoraggio in collaborazione con
le strutture comunali e gli addetti al settore, al fine di accertare le
problematiche emerse, le criticità per il controllo, la vigilanza e le ipotesi
di disciplina maggiormente idonee a conseguire risultati di efficienza ed
efficacia dell'azione di controllo dei comportamenti illeciti.
Sono stati richiesti i pareri di competenza ai Consigli
Circoscrizionali, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento. Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere rispetto alla bozza
trasmessa in sede d'istruttoria, che si allega (all. 1 -
n. ), come seguente:
- Circoscrizione 1: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 2: parere non pervenuto;
- Circoscrizione 3: esprime parere
favorevole;
- Circoscrizione 4: da' parere favorevole,
propone di aggiungere:
- all'articolo
3 dopo la lettera c) tra le cause di sospensione temporanea dell'entrata dei
bagnanti la "lettera d) mancanza di personale specializzato (assistenti
bagnanti) che garantiscano la sicurezza dei bagnanti";
- all'articolo
5 punto 2 dopo la parola doccia aggiungere "insaponata" (come
previsto anche dall'opuscolo benvenuti in piscina distribuito dall'Assessorato
allo Sport in collaborazione con il Dipartimento di igiene pubblica);
- Circoscrizione
5: da' parere favorevole chiedendo che il secondo capoverso dell'articolo 10
venga modificato intendendo inserire in luogo della dicitura "Civica
Amministrazione" la dicitura "circoscrizione" in quanto gestendo
in modo diretto l'impianto natatorio e conoscendo nel dettaglio le
problematiche presenti, sia l'organo più adatto a valutare il tipo di supporto
che il Corpo di Polizia Municipale può fornire e prendere i necessari accordi;
- Circoscrizione 6: esprime parere
favorevole;
- Circoscrizione 7: esprime parere
favorevole con l'inserimento di alcune modifiche:
- articolo 1,
comma 1, dopo le parole "a tutte le piscine comunali" aggiungere di
seguito le parole "ed in concessione";
- articolo 4,
comma 2, dopo le parole "oggetti preziosi e beni di qualunque natura"
eliminare il resto della frase "e specie di valore superiore ad Euro
20,00";
- articolo 9,
comma 1, specificare "a cura dell'Ufficio Comunale competente" se
trattasi della Polizia Municipale oppure di altro settore;
- Circoscrizione 8: esprime parere
favorevole;
- Circoscrizione 9: esprime parere
favorevole;
- Circoscrizione
10: esprime parere favorevole, condizionandolo all'accoglimento
dell'emendamento e precisamente sostituzione della dicitura prevista
all'articolo 3, lettera a), con la seguente "raggiungimento del
numero dei natanti in ordine all'agibilità della vasca natatoria".
Infine è pervenuto parere dal Settore Sport e Tempo Libero
il quale ha proposto le seguenti integrazioni:
- all'articolo
4 si propone di eliminare il divieto formale di introdurre denaro od oggetti
preziosi, fermo restando l'esclusione di ogni responsabilità della Civica
Amministrazione, in quanto la stessa si presta a molteplici interpretazioni e
può risultare eccessivamente rigido rispetto alla flessibilità di esigenze
pratiche e minute, ad esempio fede matrimoniale d'oro;
- si propone
inoltre di prevedere l'accesso degli animali domestici, tenuto conto delle
leggi e dei regolamenti, eccetto che nella zona vasca, spogliatoio, servizi
igienici e locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande;
- di precisare,
ulteriormente che "gli zoccoli e le ciabatte di piscine" impiegate
debbano essere utilizzate esclusivamente per la piscina e pulite.
Sulla base dei pareri formulati è possibile osservare
quanto segue:
1) in relazione
al parere della Circoscrizione 4 si fa presente, che la richiesta di previsione
esplicita, quale causa di sospensione temporanea dell'entrata dei bagnanti,
dell'ipotesi di mancanza di personale specializzato appare ridondante rispetto
ad una disciplina regolamentare in quanto le effettive casistiche in cui ciò
potrebbe risultare legittimo sono già contemplabili in base alla normativa
ordinaria di legge in materia di pubblico impiego e/o in materia di
concessioni/contratto. Si ritiene invece di accogliere la richiesta di
aggiungere la parola "saponata" al punto 2 dell'articolo 5 dopo la
parola "doccia";
2) in relazione
al parere della Circoscrizione 5 si ritiene di accogliere parzialmente la
richiesta, in quanto la dicitura "Civica Amministrazione" è
comprensiva di tutti i diversi organi e/o ripartizioni dell'organizzazione
dell'ente, secondo le rispettive competenze, fermo restando che a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge n. 65/1986, la competenza per l'emanazione di
direttive e la vigilanza sul servizio espletato dalla Polizia Municipale spetta
unicamente al "Il sindaco o l'assessore da lui delegato",
nell'esercizio delle funzioni relative al Servizio di polizia municipale di cui
all'articolo 1, del suddetto testo normativo. Pertanto, si ritiene piuttosto di
fare espressamente salve le competenze del personale addetto alle strutture,
dipendente dalla circoscrizione od eventualmente dal concessionario su cui la
circoscrizione stessa esercita le proprie competenze di direzione e controllo;
3) riguardo al
parere della Circoscrizione 7, si ritiene di accogliere l'aggiunta delle parole
"ed in - concessione" all'articolo 1, comma 1. Per altro, ai fini di
una migliore chiarezza della dicitura si ritiene di aggiungere anche le parole
"in gestione diretta" e pertanto la frase aggiunta sarà "in
gestione diretta ed in concessione". Infine, anche alla luce di quanto
formulato dalla Divisione Sport e Tempo Libero, si ritiene anche di accogliere
parzialmente la modifica all'articolo 4, comma 2, riformulando, però, diversamente
la frase al fine, da un lato di chiarire che il collocamento degli oggetti
negli appositi armadietti non può costituire rapporto di deposito a carico
della Civica Amministrazione, dall'altro di evitare che, in ogni caso, il
valore degli oggetti collocati possa essere tale da incentivare fenomeni di
disordine urbano o tentativi di furto. Si ritiene, infine, di non accogliere la
proposta di emendamento dell'articolo 9, comma 1 in quanto l'individuazione
generica "Ufficio Comunale competente", è stata volutamente mantenuta
al fine di consentire una maggiore flessibilità organizzativa in ragione di
eventuali esigenze riorganizzative della struttura comunale;
4) in relazione
al parere della Circoscrizione 10, la proposta di emendamento viene
sostanzialmente accolta ma si ritiene di mantenere anche l'ulteriore limite
generico di sovraffollamento al fine di consentire una previsione idonea anche
rispetto ad eventuali situazioni che prescindano dalla problematica
dell'agibilità della vasca natatoria;
5) in relazione
al parere del Settore Sport e Tempo Libero si ritengono accoglibili le
formulazioni proposte.
Infine,
si ritiene, per una maggiore chiarezza del dettato normativo aggiungere alla
lettera d) dell'articolo 6, dopo le parole "tuffi all'indietro;" le
parole "salvo per i soggetti espressamente autorizzati per attività
sportive", nonché al comma 1, dell'articolo 9, primo inciso sostituire le
parole "in capo al" con le parole "nei confronti del".
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di
cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti
unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che con l'approvazione
del presente provvedimento il precedente regolamento è integralmente
abrogato.
ALLA
POLIZIA MUNICIPALE
F.to
Mangone
ASSESSORE
ALLO SPORT
F.to
Sbriglio
ASSESSORE
AL DECENTRAMENTO
F.to
Levi
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
DEL
SETTORE SERVIZI TERRITORIALI
F.to
Berera
IL
DIRIGENTE DEL SETTORE SPORT
F.to
Conigliaro
Si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Centillo Maria Lucia, il
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Musy Alberto
Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Cervetti
Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Tronzano
Andrea
PRESENTI 23
VOTANTI 22
ASTENUTI 1:
Scanderebech Federica
FAVOREVOLI 22:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico,
Cassiani Luca, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il
Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi
Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli
Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe,
Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale
sopra emendato.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ferraris
REGOLAMENTO PISCINE
COMUNALI
Articolo 1 -
Disposizioni generali
1. Le norme del presente regolamento sono
applicabili a tutte le piscine comunali in gestione diretta ed in concessione,
anche durante le ore od i giorni riservati alla fruizione da parte degli
iscritti a Federazioni, Enti o Società.
2. La Civica Amministrazione non risponde
degli oggetti e dei valori introdotti dagli utenti all'interno dell'impianto.
3. Fatte salve le sanzioni penali previste,
coloro che arrecano danni alla struttura, alle attrezzature ed alla vegetazione
presenti all'interno degli impianti, siano essi derivanti da negligenza ovvero
da inosservanza delle presenti disposizioni, sono tenuti al risarcimento del
danno provocato secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
4. Il personale di servizio è tenuto ad
intervenire, anche a seguito di segnalazione, per far osservare il presente
regolamento, per procedere all'allontanamento degli eventuali trasgressori,
nonché a richiedere l'intervento del Corpo di Polizia Municipale ovvero delle
Forze di Polizia dello Stato.
Articolo 2 - Accesso
agli impianti
1. Il pubblico deve attenersi all'orario di
apertura e di chiusura delle piscine.
2. Gli orari sono resi noti mediante
affissione o altre forme di avviso.
3. Alla piscina si accede unicamente
attraverso biglietto o abbonamento. Il biglietto d'ingresso o l'abbonamento
devono essere esibiti a richiesta degli addetti al controllo e devono essere
conservati fino all'uscita dalla struttura.
4. Le persone che al momento del controllo
non esibiscono il biglietto di ingresso e/o l'abbonamento ne corrispondono
l'importo per intero, indipendentemente dal momento del controllo medesimo.
5. Le persone d'età inferiore ai 14 anni non
possono accedere alle piscine, se non accompagnate da persona maggiorenne che
se ne assuma la responsabilità.
6. Il biglietto e l'abbonamento sono titoli
strettamente personali e non possono essere ceduti. L'abbonamento può essere
utilizzato in tutte le piscine comunali per il periodo di durata del medesimo.
Articolo 3 -
Sospensione entrata dei bagnanti
1. E' facoltà dell'Amministrazione
sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
a) affollamento
dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti, o
in ogni caso in presenza di un numero di bagnanti pari al numero massimo
consentito per l'agibilità della vasca natatoria;
b) necessità ed
urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della
funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
c) necessità di effettuare
lavori o interventi manutentivi o migliorativi ovvero situazioni d'emergenza da
cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti
e del personale di servizio.
Articolo 4 - Regole d'utilizzo
di spogliatoi e armadietti
1. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi
negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione
ed asciugatura dei capelli.
2. Ove l'Amministrazione metta a
disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il
deposito di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da
custodire nell'impianto per il periodo in cui l'utente fruisce dello stesso,
essendo liberata la Civica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in
merito alla conservazione degli oggetti. In nessun caso l'utilizzo del
casellario potrà essere inteso quale contratto di deposito. L'Amministrazione
si ritiene, inoltre, esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso
del predetto casellario difforme da quello consentito, come sopra precisato.
Articolo 5 - Norme
di comportamento
1. Senza autorizzazione del personale di
servizio, alla stessa cabina non possono accedere più persone
contemporaneamente.
2. Prima di accedere alle vasche, i bagnanti
devono fare la doccia insaponata.
3. Nei locali di servizio e nel locale
vasche, sia delle piscine coperte che di quelle scoperte, non è consentito
l'uso di scarpe comuni ed è obbligatorio l'uso di zoccoli o ciabatte da piscina
utilizzate esclusivamente per la piscina e pulite. All'interno del locale
vasche è consentito accedere esclusivamente con abbigliamento idoneo
all'ingresso in vasca (costume, accappatoio, ciabatte da piscina). Al personale
degli organi di vigilanza ed agli addetti al servizio è consentito accedere al
locale vasche nella specifica uniforme ed è altresì consentito l'uso delle
calzature da ginnastica proprie della stessa.
4. All'interno delle vasche è obbligatorio
l'uso della cuffia.
5. Gli occhiali da nuoto devono avere le
lenti di plastica, all'interno delle vasche è consentito unicamente l'uso di
occhiali da sole o da vista dotati di lenti infrangibili.
6. Durante i temporali nonché, a discrezione
del personale di servizio, in caso di condizioni meteorologiche avverse, i
bagnanti devono immediatamente uscire dalle vasche.
7. I maggiori degli anni 12 non possono
utilizzare le attrezzature e gli impianti riservati ai bambini di età
inferiore.
8. Gli utenti non possono utilizzare le
corsie delle vasche riservate agli atleti ed ai corsi di nuoto, appositamente
individuate e delimitate.
Articolo 6 -
Comportamenti vietati
1. A salvaguardia della sicurezza e
dell'incolumità degli utenti, all'interno degli impianti è vietato:
a) sputare;
b) espletare i
propri bisogni corporali al di fuori degli appositi servizi igienici;
c) arrecare
disturbo al pubblico con qualsiasi mezzo, giocare alla palla, schiamazzare,
correre, spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e
fuori, gettare in acqua indumenti ed oggetti di qualsiasi specie, quali
materassini pneumatici, palloni, stuoie, asciugamani, ecc.;
d) eseguire tuffi
dai trampolini, tuffi con rincorsa e tuffi all'indietro, salvo per i soggetti
espressamente autorizzati per attività sportiva;
e) introdursi
nelle piscine scavalcando la recinzione delle stesse, accedere alle vasche
saltando i lavapiedi, aggrapparsi alle docce o a qualsiasi altro appiglio;
f) esercitarsi
con attrezzi per pesca subacquea, quali apparecchi autorespiratori A.R.O. ed
A.R.A., fucili subacquei, maschere subacquee, pinne ecc. durante l'orario di
apertura al pubblico degli impianti.
Articolo 7 - Altri
comportamenti vietati
1. Sono inoltre vietati i seguenti
comportamenti:
a) svestirsi e
rivestirsi nel locale vasche;
b) circolare o sostare
senza costume da bagno nel locale vasche e nell'area adibita a docce comuni;
c) fumare, ai
sensi delle leggi vigenti e del "Regolamento per l'attuazione del divieto
di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro municipali", ad
eccezione delle aree eventualmente individuate allo scopo opportunamente
delimitate, attrezzate e segnalate mediante idonea cartellonistica;
d) gettare
rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
e) introdurre
animali di qualsiasi specie; per gli animali domestici, fatti salvi i
regolamenti e le leggi in materia, il divieto è relativo alla zona vasca,
spogliatoio, servizi igienici e di ristorazione;
f) introdurre
oggetti di vetro;
g) effettuare
riprese audio, video e fotografiche senza la preventiva autorizzazione del
responsabile dell'impianto.
Articolo 8 -
Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle più
gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in
materia, in conformità della disciplina generale della Legge 24 novembre 1981,
n. 89, dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del Regolamento
comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, e salvo quanto disposto
dall'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni:
a) per
inosservanza dei divieti di cui all'articolo 6 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, il cui pagamento in
misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della Legge 689/1981
così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/2008, è fissato
in Euro 300,00;
b) per
inosservanza dei divieti di cui agli articoli 5 e 7, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 150,00.
2. Qualora venga accertata la violazione
delle norme del presente regolamento, il personale di vigilanza e servizio
procede all'allontanamento del trasgressore dalla struttura.
Articolo 9 -
Sanzioni accessorie
1. Nel caso in cui, nell'arco temporale di
dodici mesi, il trasgressore commetta due violazioni di cui all'articolo 6 del
presente Regolamento, conseguirà l'emissione di ordinanza dirigenziale nei
confronti del medesimo. Tale provvedimento, da redigersi a cura dell'Ufficio
Comunale competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 Legge
689/1981, disporrà l'interdizione dell'accesso del trasgressore in questione a
tutte le piscine comunali per un periodo non inferiore a mesi sei dalla data
della notifica del provvedimento.
2. Si intendono richiamate, al riguardo, le
disposizioni in tema di notificazioni di cui agli articoli 136 e seguenti del
Codice di Procedura Civile.
3. All'inottemperanza dell'ordinanza
dirigenziale che dispone l'interdizione di cui al comma 1 del presente articolo
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00,
il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo,
della Legge 689/1981 così come modificato dall'articolo 6 bis della
Legge 125/2008, è fissato in Euro 300,00.
Articolo 10 -
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme
del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidato,
in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, fermi restando i compiti di
controllo e sorveglianza propri del personale addetto alle strutture.
2. La Polizia Municipale effettua attività
di controllo e vigilanza a supporto del personale di servizio, con modalità e
tempi disciplinati secondo le direttive impartite in merito dalla Civica
Amministrazione per il tramite del Comando del Corpo.
Articolo 11 - Norme
transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso
incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti,
provvedimenti e disposizioni comunali, nonché il precedente regolamento delle
piscine comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13
settembre 1977 (mecc. 7704562/10).