Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI - Gestione accertamenti
n. ord. 81
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2011
(proposta dalla G.C. 25 marzo 2011)
Sessione del Bilancio preventivo e del
Rendiconto
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BOERO Valter BONINO Gian Luigi BRESCIA Mario BRUNO Giuseppe Maurizio CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FREDA Paola FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare SALINAS Francesco SAVINI Manuela SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti,
nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco -
BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - PASSONI Gianguido -
SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - FIORINO Salvatore - GHIGLIA Agostino - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - ZANOLINI Carlo.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'esenzione non si applica alle abitazioni principali
classificate nelle categorie catastali
A1, A8, A9 ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.
La minore imposta che ne deriva verrà rimborsata al Comune
attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato.
Con la Risoluzione n. 12/DPF del 5 giugno 2008 il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha chiarito gli ambiti e le modalità di
applicazione dell'esenzione I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo.
In particolare si applica anche:
- alle
pertinenze dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo
4 comma 1 del Regolamento Comunale
dell'I.C.I.;
- alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari assegnate dagli
istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dagli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- alle unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale;
- alle unità immobiliari possedute a
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che le stesse non risultino locate;
- alle unità immobiliari concesse dal
proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che vi risiedano
anagraficamente.
L'esenzione
dall'I.C.I. non opera per le seguenti fattispecie:
- le abitazioni di categoria catastale A1,
A8 e A9;
- i cittadini italiani residenti
all'estero.
L'articolo 1, comma 7, dello stesso Decreto Legge 27 maggio
2008, n. 93 ha previsto che "dalla data di entrata in vigore dello stesso
fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione
della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e
degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti
con legge dello Stato".
Inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto
che "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la
sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma
7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi
alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)".
Da ultimo, il comma 123 dell'articolo 1 della Legge 13
dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) ha nuovamente confermato la
sospensione di cui sopra.
Si ritiene pertanto di dover determinare le aliquote e la detrazione d'imposta per l'esercizio 2011 nella stessa misura del 2010.
Tutto ciò premesso,
Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare tutto quanto descritto in
premessa;
2) di
approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2011 - Aliquote e
Detrazione" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa (all. 1 - n. ) nel quale sono dettagliatamente indicate le
aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro
132,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;
3) di dare decorrenza a tutto quanto previsto
al precedente punto 2) dal 1 gennaio 2011;
4) di
procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente alle
modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
AL
BILANCIO E AI TRIBUTI
F.to
Passoni
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE
SETTORE
ICI GESTIONE
ACCERTAMENTI
F.to
Togliatto
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile.
per
IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE
FINANZIARIE
Il
Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
Il Presidente pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla
votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
il Presidente
Castronovo Giuseppe, Freda Paola, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio,
Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea
Non partecipano
alla votazione:
Angeleri Antonello,
Brescia Mario, Savini Manuela
PRESENTI 30
VOTANTI 28
ASTENUTI 2:
Boero Valter, il
Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
FAVOREVOLI 27:
Bonino Gian Luigi,
Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Sindaco
Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo
Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo,
Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele,
Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco
Giuliana, Trombini Claudio
CONTRARI 1:
Troiano Dario
Il Presidente
dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone
in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO
COMUNALE
procede alla
votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Risultano assenti
dall'Aula, al momento della votazione:
Brescia Mario, il
Presidente Castronovo Giuseppe, Freda Paola, Furnari Raffaella, Galasso Ennio
Lucio, Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea
Non partecipano
alla votazione:
Angeleri Antonello,
Savini Manuela
PRESENTI 29
VOTANTI 28
ASTENUTI 1:
Boero Valter
FAVOREVOLI 28:
Bonino Gian Luigi,
Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Sindaco
Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo
Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo,
Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo
Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele,
Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco
Giuliana, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando
Il Presidente dichiara
approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso
IL PRESIDENTE
Ventriglia
I.C.I - nell'anno 2011 ALIQUOTE E DETRAZIONI |
||
CASISTICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA (per mille) |
DETRAZIONE (in Euro) |
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA (per i casi diversi da
quelli sotto elencati) |
6 |
|
UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE
PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO |
7 |
|
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE |
ESCLUSA** |
|
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A
TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO
DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA
STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI articolo
4, comma 2, lettera c) |
ESCLUSA |
|
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL
PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA
OCCUPINO A TITOLO
DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE
(Regolamento ICI articolo 4, comma 2, lettera d) |
ESCLUSA |
|
UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD
USO ABITATIVO ED ASSEGNATA
DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED
ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO
E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE
ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE
PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE |
ESCLUSA |
|
UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA'
IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR
AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO
ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI articolo 4, comma
2, lettera f) |
ESCLUSA |
|
UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE
PRINCIPALE CLASSIFICATA IN A/1, A/8 E A/9 |
5,25 |
132,00* |
UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA
QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO
DUE ANNI (Legge 431/1998 articolo 2, comma 4) |
9 |
|
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI
ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL
24 GENNAIO 2008 (Legge 431/1998 articolo
2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
REGISTRATO (Regolamento ICI, articolo 4 bis) |
1*** |
|
UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO
NON UTILIZZATA |
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
|
RESIDENTI ALL'ESTERO |
7 |
132,00* |
* Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della
detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare
(Regolamento ICI articolo 4 comma 2 bis) ** I soggetti domiciliati senza residenza possono usufruire
dell'agevolazione a condizione che non posseggano, nel territorio nazionale,
un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale *** Ai contratti
stipulati con studenti universitari fuori sede (articolo 5 comma 2 Legge
431/1998) deve essere allegata copia del certificato di iscrizione |