Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore ICI - Gestione accertamenti

n. ord. 81

2011 01396/013

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2011

 

(proposta dalla G.C. 25 marzo 2011)

 

Sessione del Bilancio preventivo e del Rendiconto

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FREDA Paola

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - FIORINO Salvatore - GHIGLIA Agostino - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA    

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE I.C.I. PER L'ANNO 2011.

 

Proposta dell'Assessore Passoni.  

 

          L'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

          L'esenzione non si applica alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali  A1, A8, A9 ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.

          La minore imposta che ne deriva verrà rimborsata al Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato.

          Con la Risoluzione n. 12/DPF del 5 giugno 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito gli ambiti e le modalità di applicazione dell'esenzione I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

          In particolare si applica anche:

-        alle pertinenze dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 4  comma 1 del Regolamento Comunale dell'I.C.I.;

-        alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-        alle unità immobiliari assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

-        alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

-        alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-        alle unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che vi risiedano anagraficamente.

          L'esenzione dall'I.C.I. non opera per le seguenti fattispecie:

-        le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

-        i cittadini italiani residenti all'estero.

          L'articolo 1, comma 7, dello stesso Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha previsto che "dalla data di entrata in vigore dello stesso fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato".

          Inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)".

          Da ultimo, il comma 123 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) ha nuovamente confermato la sospensione di cui sopra.

          Si ritiene pertanto di dover determinare le aliquote e la detrazione d'imposta per l'esercizio 2011 nella stessa misura del 2010. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2011;

          Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare tutto quanto descritto in premessa;

2)      di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2011 - Aliquote e Detrazione" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.    ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro 132,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;

3)      di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1 gennaio 2011;

4)      di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;

5)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSSORE

AL BILANCIO E AI TRIBUTI

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE ICI GESTIONE

ACCERTAMENTI

F.to Togliatto

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

il Presidente Castronovo Giuseppe, Freda Paola, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Brescia Mario, Savini Manuela

 

PRESENTI 30

VOTANTI 28

 

ASTENUTI 2:

Boero Valter, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

FAVOREVOLI 27:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

CONTRARI 1:

Troiano Dario

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Brescia Mario, il Presidente Castronovo Giuseppe, Freda Paola, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Lonero Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Savini Manuela

 

PRESENTI 29

VOTANTI 28

 

ASTENUTI 1:

Boero Valter

 

FAVOREVOLI 28:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

        Penasso

IL PRESIDENTE

Ventriglia

 

 

 

 

 

I.C.I - nell'anno 2011

ALIQUOTE E DETRAZIONI

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA

(per mille)

DETRAZIONE

(in Euro)

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA (per i casi diversi da quelli sotto elencati)

6

 

UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

7

 

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE

ESCLUSA**

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI articolo 4, comma 2, lettera c)

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI articolo 4, comma 2, lettera d)

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO  ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO  SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI articolo 4, comma 2, lettera f)

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA IN A/1, A/8 E A/9

5,25

132,00*

UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (Legge 431/1998 articolo 2, comma 4)

9

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 24 GENNAIO 2008 (Legge 431/1998 articolo 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Regolamento ICI, articolo 4 bis)

1***

 

UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 

RESIDENTI ALL'ESTERO

7

132,00*

      *             Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare (Regolamento ICI articolo 4 comma 2 bis)

    **            I soggetti domiciliati senza residenza possono usufruire dell'agevolazione a condizione che non posseggano, nel territorio nazionale, un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale

  ***           Ai contratti stipulati con studenti universitari fuori sede (articolo 5 comma 2 Legge 431/1998) deve essere allegata copia del certificato di iscrizione